Il controllo dell’Antitrust sul Governo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 22 dicembre 2005, ha deliberato l’apertura di un procedimento nei confronti del Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 3 della legge sul conflitto di interessi.

Il procedimento punta a verificare quanto segnalato da alcuni parlamentari circa l’eventuale sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nell’ambito degli stanziamenti stabiliti dalla legge Finanziaria a favore dell’acquisto di decoder televisivi.

In relazione ad altro procedimento, sempre nei confronti del Presidente del Consiglio, l’Antitrust ha rilevato come qualsiasi vantaggio dovesse discendere dall’atto di governo in questione ricadrebbe su un titolare di carica di governo diverso rispetto a quello che ha posto in essere l’atto, “circostanza che la legge in atto non esclude”.

E dunque, le situazioni che generano un conflitto di interessi, perché producono specifici vantaggi economici nella sfera giuridica di un titolare di carica di governo, non sono tuttavia perseguibili da parte dell’Autorità, “in quanto gli atti di governo non sono attribuibili formalmente all’esercizio del potere del titolare avvantaggiato”.

Si riporta di seguito lo stralcio della Relazione semestrale sul conflitto di interessi, del 22 dicembre 2005.

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Autorità per la Concorrenza e il Mercato

II Relazione semestrale sul conflitto di interessi

Luglio-dicembre 2005

(…)

L’articolo 3 della legge: atti ed omissioni con danno per l’interesse pubblico

Nel corso del primo anno di attività dell’Autorità in materia di conflitto di interessi non è emersa una particolare sensibilità degli interlocutori esterni i quali, a differenza di quanto avviene relativamente alla concorrenza e alla pubblicità ingannevole, hanno solo in sporadici casi segnalato all’istituzione le problematiche suscettibili di ricadere nell’ambito di applicazione della legge.

Inoltre, la configurazione delle fattispecie previste dalla legge implica spesso la concomitanza di una pluralità di requisiti prevalentemente formali non sempre ravvisabili in quelle ipotesi concrete che, nel comune sentire, sono percepite come situazioni di conflitto di interessi.

L’articolo 3 della legge dispone, infatti, che sussiste situazione di conflitto di interessi “quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, con danno per l’interesse pubblico”.

Pertanto, ai fini dell’accertamento della fattispecie è necessario che sussista un collegamento formale e funzionale tra l’atto, il titolare che lo ha adottato e il suo patrimonio.

La legge, infatti, non prevede che l’Autorità possa intervenire in tutti quei casi in cui un titolare di carica adotti un atto idoneo a determinare un vantaggio specifico e preferenziale nel patrimonio di un altro titolare.

Ciò significa che situazioni che apparentemente generano un conflitto di interessi, perché producono specifici vantaggi economici nella sfera giuridica di un titolare di carica di governo, non sono perseguibili da parte dell’Autorità, in quanto gli atti di governo non sono attribuibili formalmente all’esercizio del potere del titolare avvantaggiato.

2.- La questione è stata sollevata da due segnalazioni pervenute in merito al vantaggio che sarebbe derivato al patrimonio del Presidente del Consiglio, in virtù di un accordo stipulato, in data 9 giugno 2005, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (di seguito anche MIUR) e Poste Spa per il servizio, denominato Postescuola, di consegna dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

In base a tale accordo, Poste, tramite la propria struttura di recapito, offre un servizio che garantisce alle famiglie
l’approvvigionamento dei testi scolastici presso il proprio domicilio o presso gli istituti scolastici di appartenenza e mette a disposizione la propria rete, i propri call center e siti internet, per assicurare oltre alla consegna, le attività di prenotazione e acquisto dei libri di testo.

Le segnalazioni denunciavano, in particolare, il fatto che i volumi oggetto del servizio fossero forniti nondirettamente dai singoli editori, bensì da una società riconducibile al patrimonio del Presidente del Consiglio.

In seguito agli accertamenti effettuati, tuttavia, l’Autorità ha dovuto constatare che, nel caso di specie, era assente il presupposto necessario per l’applicazione della legge n. 215/04, ovvero la riconducibilità dell’atto al titolare di carica nel cui patrimonio si produce il vantaggio.

Infatti, pur essendo vero che Mondolibri BOL, ovvero la società che beneficerebbe dell’accordo, è posseduta al 50% da Arnoldo Mondatori Editore S.p.A., di proprietà del Presidente del Consiglio, l’atto da cui trae origine il beneficio (l’accordo del 9 giugno 2005) non è un atto alla cui adozione ha partecipato il Presidente del Consiglio, ma un atto adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, che non risulta avere alcun legame con la società Mondolibri.

Pertanto, qualsiasi vantaggio dovesse discendere dall’atto di governo in questione ricadrebbe su un titolare di carica di governo diverso rispetto a quello che ha posto in essere l’atto, circostanza che la legge non esclude.

3.- Analoga questione si è posta con riferimento ad una segnalazione nella quale si ipotizzava una situazione di conflitto di interessi derivante dalla nomina dei vertici della RAI in capo al Presidente del Consiglio, proprietario del principale concorrente dell’azienda di Stato.

Nel caso di specie ciò che veniva lamentato era l’esistenza di un atto di nomina posto in essere da un titolare di carica, a cui invece la legge non attribuisce poteri in tal senso.

Infatti, dalla disciplina in materia di assetto del sistema radiotelevisivo emerge che le nomine del consiglio di amministrazione della RAI non sono riconducibili al Presidente del Consiglio, il quale non ha competenze né nella designazione dei consiglieri né del presidente. Conseguentemente, in assenza di un atto di governo attribuibile al titolare presuntivamente avvantaggiato, l’Autorità ha ritenuto che non sussistesse il presupposto fondamentale per avviare un procedimento ai sensi della legge sul conflitto di interessi.

Un’altra segnalazione ha ipotizzato una situazione di conflitto di interessi derivante dalla politica del governo dei finanziamenti erogati per l’acquisto dei digitali terrestri che avrebbe avvantaggiato una società indirettamente controllata da un parente entro il 2° grado del Presidente del Consiglio.

In particolare, veniva segnalato l’articolo 1, comma 386 del maxiemendamento alla legge finanziaria 2006, presentato dal governo e varato dal Senato l’11 novembre 2005, che prevede un contributo di dieci milioni di euro a sostegno dell’acquisto di decoder del digitale terrestre.

La questione ha determinato, in data 22 dicembre 2005, l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 215/04 e dell’art. 11 del Regolamento, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, On. Silvio Berlusconi, del Dott. Paolo Berlusconi, della società Mediaset Spa e della società Solari.com Srl, per presunta violazione degli artt. 3 e 6, comma 8, della legge n. n. 215/04.

(…)

Roma, 22 dicembre 2005

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– Il sito dell’Antitrust

http://www.agcm.it/

– Qui il testo integrale della II Relazione semestrale sul conflitto di interessi (in .pdf)

http://www.agcm.it/agcm_ita/news/news.nsf/Link/47829F64E915D907C12570E50063E8B3?OpenDocument

Redazione

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