La Finanziaria 2006, legge 23 dicembre 2005 n. 266, in vigore dall’1 gennaio 2006, contiene una disposizione strettamente connessa al Codice dell’Amministrazione Digitale.
Ai sensi della disposizione in commento, infatti, le PA possono stipulare convenzioni con soggetti esterni finalizzate al trasferimento su supporto informatico sia della corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni, che dei documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente.
Il Legislatore, dunque, mantiene la linea già perseguita dal CAD, che all’art. 42 sancisce il principio della dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, nell’ottica di una progressiva totale digitalizzazione sia degli invii di corrispondenza (si veda l’art. 6 CAD, sulla posta elettronica certificata), che dei pagamenti (art. 5 CAD, sull’effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche).
La norma della Finanziaria prevede, inoltre, che le eventuali copie cartacee dei documenti digitali in tal modo generati, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale informatico da cui sono tratte se la conformità è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Questa norma colma una lacuna del Codice dell’Amministrazione Digitale, laddove esso si limita a disciplinare in modo puntuale solo l’ipotesi inversa delle copie su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto cartaceo (vedi art. 23). Inoltre, lo stesso CAD contiene un’affermazione di principio a cui può ricondursi la norma finanziaria in commento: tale deve intendersi, infatti, il comma 2 dell’art. 23, secondo cui “i duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche”.
Riportiamo di seguito il comma in questione della Finanziaria 2006.
————
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”
in Gazz. Uff. n. 302 del 29 dicembre 2005, Suppl. ord. n. 211
Art. 1
[…]
Comma 51
Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo.
Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.
Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
[…]