Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006
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Art. 1
Strumenti di semplificazione e qualità, nonche’ di monitoraggio e valutazione della regolazione
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c.8. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l’adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Art. 4
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
c.1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
«4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche’ dei criteri previsti dall’articolo 36.».
c.2. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche’ previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
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Art. 10.
Segretari comunali e provinciali
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c.2. All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per i segretari comunali e provinciali e’ stabilita una disciplina distinta nell’ambito del contratto collettivo di comparto. L’ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell’articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».
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Art. 11.
Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
«Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
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Art. 13.
Contratti di collaborazione
1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l’attribuzione degli incarichi di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
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Art. 15.
Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni ne’ eccedere il termine di cinque anni.».
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Art. 25.
Modifiche all’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purche’ muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».
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