Cessata la materia del contendere sulla piattaforma unica satellitare



La società Gioco Calcio aveva denunciato l’inadempimento da parte di Sky Italia degli impegni annessi alla Decisione della Commissione europea Comp/M.2876.

A seguito della Decisione della Commissione europea M. 2876 che ha autorizzato la concentrazione tra Stream e Telepiù, è stato affidato all’Autorità l’intervento nelle controversie aventi ad oggetto il rispetto da parte della piattaforma unica satellitare (Newscorp/Sky Italia) degli impegni annessi alla citata decisione comunitaria.

La Commissione europea ha infatti condizionato la concentrazione tra le due società al rispetto di una serie di vincoli finalizzati ad assicurare agli altri operatori la possibilità di competere nonché garantire agli utenti una adeguata tutela, prevedendo obblighi relativi all’accesso alla piattaforma satellitare da parte di operatore terzi nonché ad una offerta all’ingrosso per la distribuzione dei contenuti premium su piattaforme diverse dal satellite.

Alle controversie aventi ad oggetto il rispetto degli impegni di cui alla Decisione comunitaria, si applica poi la procedura di cui agli articoli 7 e seguenti della delibera n. 148/01/CONS, e dunque, il preventivo svolgimento di un tentativo di conciliazione tra le parti e la conseguente definizione della controversia innanzi all’Autorità.

Nella specie, essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti, l’AGCom ha ritenuto venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento a definizione della controversia, ed ha dichiarato cessata la materia del contendere.



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Authority per le Comunicazioni

Delibera n. 408/05/CONS

Controversia Gioco Calcio S.p.A. / Sky Italia S.r.l. avente ad oggetto l’accesso alla piattaforma unica satellitare

L’Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 18 ottobre 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M2876-NewsCorp/Telepiù;

VISTA la delibera n.148/01/CONS “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n.334/03/CONS “Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della Decisione della Commissione europea Comp/2876 del 2 aprile 2003 (NewsCorp/Telepiù)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003;

VISTA l’istanza pervenuta il 3 settembre 2003 con la quale la società Gioco Calcio S.p.A. ha denunciato l’inadempimento da parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla Decisione della Commissione europea n. Comp/M.2876 del 2 aprile 2003 relativi all’accesso alla Piattaforma e ha chiesto all’Autorità un intervento ai sensi della delibera n. 148/01/CONS;

VISTA la nota con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso, in data 10 ottobre 2003, ha comunicato alle parti l’avvio di un procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti dell’allegato A alla delibera n. 148/01/CONS, convocandole per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

VISTO il verbale dell’udienza di conciliazione tenutasi il 10 febbraio 2004, con cui il medesimo Dipartimento ha constatato il mancato accordo tra le parti;

VISTA l’istanza pervenuta l’ 11 giugno 2004, con la quale la società Gioco Calcio ha denunciato l’inadempimento da parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla Decisione della Commissione europea Comp/M.2876 e ha chiesto l’intervento dell’Autorità per la definizione della controversia in essere con la medesima società, avente ad oggetto l’accesso alla Piattaforma unica satellitare ed in particolare la metodologia di calcolo ed allocazione dei costi utilizzata da Sky Italia per la fornitura di servizi tecnici;

VISTA la nota con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso, in data 5 agosto 2004, ha comunicato alle parti l’avvio, ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 334/03/CONS, del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia, nonché il conferimento al prof. Sandro Frova di un incarico di consulenza al fine di analizzare la documentazione prodotta dalle parti relativamente alla metodologia di calcolo e allocazione dei costi;

VISTA la relazione resa dal consulente il 28 gennaio 2005;

VISTE le note del 24 giugno e del 15 luglio 2005 con cui le parti hanno comunicato di aver composto la controversia tra di esse insorta, avendo sottoscritto un accordo transattivo che prevede la rinuncia da parte di Gioco Calcio all’istanza di definizione proposta nel procedimento e la rinuncia da parte di Sky Italia al credito ed al relativo ricorso per decreto ingiuntivo avviato relativamente alla parte di corrispettivo non versata da Gioco Calcio per la fornitura dei servizi tecnici di cui al “Memorandum d’intesa per contratto di servizi tecnici di accesso alla piattaforma”, nonché la compensazione delle spese del procedimento, ivi compresa la ripartizione in parti uguali tra le due società delle competenze spettanti al consulente;

RITENUTO in ragione di tale accordo venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia, essendo cessata la materia del contendere;

< <>> VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del procedimento; >

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

Dichiara

Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla società Gioco Calcio S.p.A. in data 11 giugno 2004.

Le spese relative alle competenze spettanti al consulente sono ripartite in parti uguali tra le due società, ferma restando la responsabilità in solido delle medesime.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it. Essa è altresì comunicata alla Commissione europea.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, avverso il presente provvedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 18 ottobre 2005

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

Redazione

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