Confermata la sanzione irrogata dall’Antitrust a Telecom Italia

Il Consiglio di Stato ha confermato con decisione depositata oggi, 13 febbraio 2006, la sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato a Telecom Italia pur riducendola a 115 milioni di euro dai 155 milioni originari.

Il giudizio ha visto la partecipazione, oltre che dei soggetti istituzionali, anche delle associazioni dei Providers e delle associazioni dei consumatori (Cittadini Europei – www.cittadini europei.it, con gli avvocati Carmelo Giurdanella e Guido Scorza) contro gli abusi e le storture creati dalla presenza dell’ex monopolista nel mercato italiano delle telecomunicazioni.

Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato era stato instaurato dal ricorso esperito dall’Antitrust contro la sentenza pronunciata dal TAR Lazio l’undici maggio 2005 che, accogliendo in parte le doglianze di Telecom Italia, aveva annullato in toto la sanzione irrogata.

Si tratta di una decisione storica per il futuro delle telecomunicazioni in Italia.

Di seguito riportiamo il dispositivo.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(Sezione sesta)

ha pronunciato il seguente

dispositivo

sui ricorsi in appello:

1) n. 5622/2005 proposto dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero d’Amelio, Andrea Guarino, Bernardino Libonati, Claudio Tesauro, Alberto Toffoletto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. D’Amelio, in Roma, via della Vite, n. 7,

appellata e appellante incidentale in via autonoma (appello incidentale notificato, oltre che all’appellante principale e alle parti evocate con l’appello principale, anche all’Autorità garante per le comunicazioni);

e nei confronti delle seguenti parti cointeressate all’accoglimento dell’appello principale

Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Santa Maria, Gian Michele Roberti, Claudio Biscaretti di Ruffia, Beniamino Caravita di Toritto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6, anche appellante incidentale in adesione all’appello principale (appello incidentale notificato, oltre che all’appellante principale e alle parti evocate con l’appello principale, anche all’Autorità garante per le comunicazioni);

Fastweb s.p.a. (già e.Biscom s.p.a.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Libertini e Renzo Ristuccia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via E. Quirino Visconti, n. 20, anche appellante incidentale in adesione all’appello principale;

Albacom s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via XX Settembre n. 1;

Colt Telecom s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via XX Settembre n. 1;

Tiscali s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via XX Settembre n. 1;

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Stella Richter e Gustavo Olivieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;

Associazione Assoproviders Indipendenti – Assoprovider, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Sarzana di S. Ippolito, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Cesare Beccaria, n. 16;

Associazione Italiana Internet Providers, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello;

Associazione Nazionale cittadini europei, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Guido Scorza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Di Monte Giordano, n. 36;

nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio, nei confronti

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l’intervento in appello

dell’Associazione dei consumatori per una società dell’informazione aperta, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Guido Scorza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Di Monte Giordano, n. 36;

2) n. 7206/2005 proposto da Albacom s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Tiscali s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, in Roma, via XX Settembre n. 1;

contro

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;

e nei confronti delle seguenti parti cointeressate all’accoglimento dell’appello principale

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Stella Richter e Gustavo Olivieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;

Wind s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;

Associazione Assoproviders Indipendenti – Assoprovider, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;

nonché nei confronti di

Autorità garante per le comunicazioni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Commissione UE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;

con l’intervento ad adiuvandum

a sostegno di entrambi gli appelli principali, del CODACONS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Rienzi, ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale nazionale del Codacons, in Roma, viale Mazzini, n. 73;

entrambi per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, sez. I, 11 maggio 2005, n. 3655, resa tra le parti.

Visti i due appelli con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Albacom s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Tiscali s.p.a., Associazione Assoproviders Indipendenti – Assoprovider nell’appello n. 5622/2005;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Consip s.p.a. sia nell’appello 5622/2005 che nell’appello 7206/2005;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGCM nell’appello n. 7206/2005;

visto l’appello incidentale autonomo di Telecom Italia s.p.a. nel giudizio n. 5622/2005;

visti gli appelli incidentali in adesione all’appello principale n. 5622/2005 proposti da Wind s.p.a., Fastweb s.p.a.;

vista l’ordinanza della Sezione 7 dicembre 2005, n. 6992 e gli atti depositati in esecuzione della stessa, e, in particolare, gli atti di integrazione del contraddittorio;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Codacons, depositato in data 9 febbraio 2006;

visto l’atto di costituzione in entrambi gli appelli dell’Autorità garante delle comunicazioni, in data 10 febbraio 2006;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 10 febbraio 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi:

– l’avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e per l’Autorità garante delle comunicazioni;

– gli avvocati Caiazzo e Pesce per le società appellanti principali Albacom, Colt Telecom e Tiscali;

– gli avvocati Caravita di Toritto, Roberti e Santamaria per la società appellante incidentale Wind;

– gli avvocati Libertini e Ristuccia per la società appellante incidentale Fastweb;

– gli avvocati Olivieri e Stella Richter per l’interveniente Consip;

– gli avvocati Giurdanella e Scorza per l’interveniente Associazione nazionale cittadini europei;

– gli avvocati Libonati, Tesauro, Guarino, D’Amelio e Toffoletto per l’appellante incidentale Telecom Italia;

ritenuto e considerato quanto segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli principali e incidentali in epigrafe:

accoglie in parte l’appello principale dell’AGCM, l’appello principale di Albacom, Colt Telecom e Tiscali, nonché gli appelli incidentali di Wind e di Fastweb, nei sensi di cui in motivazione;

respinge l’appello incidentale di TI;

per l’effetto, quantifica le sanzioni pecuniarie nei confronti di TI in complessivi centoquindici (115) milioni di euro.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2006, con la partecipazione di:

Mario Egidio Schinaia – Presidente

Sabino Luce – Consigliere

Rosanna De Nictolis – Consigliere rel. ed est.

Francesco Caringella – Consigliere

Roberto Chieppa – Consigliere

Depositato in segreteria il 13 febbraio 2006

Redazione

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