In vigore dal 5 febbraio
Legge 3 febbraio 2006 n. 27
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006 n. 27
«Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità »
(…)
Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità e’ riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui e’ stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia, il riconoscimento e’ sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d’interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e’ inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonche’ di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall’elenco. Le modalità procedimentali per l’inclusione nell’elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne’ intermedi, ne’ finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d’insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Per le scuole dell’infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all’articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E’ fatto altresì salvo il comma 6 dell’articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L’articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all’articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L’articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e’ soppresso.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(…)
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Allegati (dai lavori preparatori) :
A) Stralcio dalla relazione alla Camera dell’onorevole Garagnani:
“L’articolo 1-bis reca una disciplina organica in materia di scuole non statali.
Il primo comma di tale articolo prevede che le scuole non statali siano ricondotte alle tipologie delle scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 2000 e delle scuole non paritarie.
Quanto alle scuole paritarie (commi 2 e 3), si stabilisce espressamente che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, e si ridefinisce la procedura per il riconoscimento della parità.
Si introduce, poi, la previsione che le scuole paritarie non possano svolgere esami di idoneità per alunni frequentanti scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore, o da altro con cui il gestore abbia comunanza d’interessi.
Si tratta di una norma di rilievo, volta ad incrementare il grado di trasparenza di tale istituzione, così come è stato richiesto in diverse sedi.
I commi 4 e 5 dell’articolo in oggetto introducono, invece, alcuni principi di base in materia di scuole non paritarie.
In particolare, vengono introdotti i seguenti requisiti minimi: un progetto educativo ed un’offerta formativa conformi ai principi della Costituzione, nonché finalizzati agli obiettivi di apprendimento correlati al conseguimento dei titoli di studio; disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene; impiego di personale docente e di un coordinatore forniti di adeguati titoli professionali, nonché di idoneo personale tecnico ed amministrativo; alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista nelle scuole statali o paritarie in relazione al titolo di studio da conseguire.
Le scuole non paritarie in possesso dei suddetti requisiti sono incluse in apposito elenco, e l’ufficio scolastico regionale è chiamato a vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni stesse.
Si esclude, comunque, che le scuole non paritarie rilascino titoli di studio aventi valore legale e si prescrivono condizioni atte ad evitare abusi nella denominazione. Alle sedi ed alle attività d’insegnamento prive delle caratteristiche sopra elencate si vieta di assumere la denominazione di «scuola»; esse, inoltre, non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione.
Il comma 7 dell’articolo 1-bis del decreto-legge in esame abroga le disposizioni del testo unico in materia di scuole non statali, ad eccezione di una serie di norme. Le disposizioni non abrogate sono relative ai sussidi alle scuole materne non statali, alle convenzioni ed alle scuole dipendenti da autorità ecclesiastiche e licei linguistici (che continueranno a trovare applicazione alle sole scuole paritarie), ai requisiti dei soggetti gestori e agli oneri a loro carico, alla salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome, ai cittadini dell’Unione europea gestori o insegnanti nelle scuole materne private, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia, al servizio prestato dai docenti che passano dalle scuole pareggiate allo Stato, ai titoli di studio dei docenti delle scuole materne che chiedano il riconoscimento.
Ribadisco che dette norme, non abrogate dal comma 7, sono relative ai sussidi alle scuole materne non statali ed alle categorie che ho appena elencato.
Sono poi abrogate le norme del regolamento di cui al regio decreto n. 1297 del 1928, relative alle cosiddette scuole «a sgravio». Viene soppresso, infine, l’articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge n. 62 del 2000, che prevede un decreto ministeriale per il superamento delle disposizioni del testo unico sulle scuole non statali.
Il comma 8 reca, infine, una clausola di invarianza della spesa.
L’intervento sopra descritto porta a compimento, se non altro sul piano dell’impianto normativo, il percorso prefigurato dalla cosiddetta legge sulla parità scolastica (legge n. 62 del 2000). Quest’ultima legge, infatti, ha previsto che, entro un determinato numero di anni, si dovesse procedere al definitivo superamento delle norme in materia di scuole non statali contenute nel testo unico sull’istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994).
Desidero segnalare che, a causa di difficoltà di carattere procedurale, che potranno essere approfondite in altra sede, non è stato possibile giungere al superamento di tali disposizioni tramite lo strumento del decreto ministeriale già previsto dalla citata legge n. 62 del 2000. Per tale motivo, il Governo ha deciso di ricorrere all’intervento diretto mediante decreto-legge, attuato con l’articolo in esame.
Ritengo che un intervento in materia, a quasi sei anni dall’entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, sia ritenuto necessario da gran parte delle forze politiche. Si tratta, infatti, di gettare le basi per porre ordine in una materia in cui, purtroppo, si registrano evidenti fenomeni distorsivi: dai cosiddetti «diplomifici», alle scuole separate, apparse negli ultimi anni in molte città.
L’introduzione dei requisiti minimi per le scuole non statali – anche non paritarie – non deve – e non può – essere letto come l’introduzione di limiti alla libertà di insegnamento, prevista dalla nostra Costituzione. Si tratta, infatti, di requisiti minimi – ed insisto, minimi -: sostanzialmente, il rispetto della Costituzione e l’utilizzo di strutture idonee, che vengono posti a garanzia degli studenti, quindi degli utenti di un servizio talmente importante quale quello dell’istruzione, e che hanno a che fare con la possibilità che una determinata struttura possa essere realmente considerata una scuola.
Quello proposto dal Governo, quindi, è un intervento di buonsenso, mirato ad evitare i possibili abusi che si possono attualmente realizzare sotto la copertura di sedicenti istituzioni scolastiche, che, in realtà, pur fregiandosi dell’appellativo di scuola, svolgono attività che esulano completamente dal nostro progetto di istruzione; la cronaca quotidiana ci testimonia che di tali realtà – lo ripeto – il nostro paese – scusate il bisticcio di parole – ha ben presente la presenza.
Debbo, inoltre, rilevare che in questa materia non si può certo imputare al Governo di essere stato troppo interventista.
Semmai, infatti, va lamentata la non completa attuazione degli impegni assunti in questo campo: molto di più, infatti, si sarebbe potuto – e dovuto – fare per giungere all’effettiva realizzazione di un sistema di istruzione più equilibrato, in cui al servizio reso alla scuola pubblica si affianchi davvero quello delle scuole non statali paritarie, che è pure un servizio pubblico. In favore di queste ultime resta ancora molto da fare ed insisto molto in tal senso”.
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B) Dall’intervento alla Camera dell’onorevole Domenico Volpini (dell’opposizione):
“Nella scorsa legislatura, il Governo di centrosinistra, con l’onorevole Berlinguer, aveva coraggiosamente delineato tale riforma, che ha abbattuto un muro secolare, istituendo il nuovo sistema pubblico integrato dell’istruzione, il sistema nazionale dell’istruzione.
Onorevole Garagnani, non esistono scuole pubbliche e scuole paritarie: le scuole pubbliche sono scuole dello Stato; poi, vi sono le scuole paritarie private. Tutte fanno parte del sistema pubblico nazionale, con pari dignità e pari diritti, ai sensi del comma 2; ossia, sono paritarie a tutti gli effetti negli ordinamenti vigenti.
Pertanto, bisognerebbe anche modificare il linguaggio, cominciando a parlare delle scuole paritarie come scuole pubbliche, diverse dalle scuole private; ma, «finalmente», come lei ha affermato, dopo sei anni, disattendendo le prescrizioni della legge n. 62 del 2000, tirando fuori in extremis tale materia da sotto il tappeto, voi approvate un siffatto sistema.
Secondo la legge n. 62 del 2000, dopo tre anni di sperimentazione (ossia, nel 2003), il ministro avrebbe dovuto presentare al Parlamento una relazione sull’andamento della riforma e proporre il superamento delle precedenti denominazioni e del precedente sistema, abolendo le cosiddette scuole autorizzate, parificate e legalmente riconosciute, e riducendo tutto l’impianto a due categorie: le scuole paritarie private e le scuole private tout court. Il ministro ha presentato la relazione con un anno di ritardo, nel 2004. La legge che deve ordinare il sistema lo fa in extremis, post mortem, come si vede, e ci dimostra l’interesse che questo Governo ha avuto per tutto il sistema scolastico fondato dalla legge n. 62 del 2000, in particolare, per le scuole paritarie.
Che per cinque anni questo Governo abbia mortificato il sistema scolastico nella sua globalità, per quanto riguarda sia le scuole statali sia quelle paritarie private, lo si evince dalle leggi finanziarie che si sono succedute. Per le scuole paritarie, tra le quali, ovviamente, nei cinque anni erano prese in considerazione solo quelle materne ed elementari parificate, il Governo non solo non ha fatto niente, ma ha «battuto in testa» dall’inizio alla fine della legislatura.
Non dimentichiamo che nella scorsa legislatura si è tagliato tutto il bilancio delle scuole materne e delle scuole elementari parificate private e degli istituti magistrali! La «cattiva» maggioranza di centrosinistra, secondo il centrodestra, aveva portato quel bilancio, che era di 205 miliardi, a 960 miliardi, con un incremento, grazie alla legge n. 62 del 2000, di 280 miliardi per le scuole materne e di 60 miliardi per le scuole parificate. Senza parlare dei fondi per il diritto allo studio, che abbiamo aumentato cospicuamente per tutti e cinque gli anni e che, nell’ultimo anno, sempre con la legge n. 62 del 2000, sono stati portati a 250 miliardi.
Il primo provvedimento del Governo di centrodestra e, in particolare, dal ministro Tremonti è consistito nell’assestamento del bilancio 2001. È stato il segnale: ha sottratto, tout court, 100 miliardi alle scuole materne private!
A seguito della sollevazione che ne è scaturita, compresa quella dei popolari e della Margherita, ha fatto finta di restituire quei 100 miliardi, ma non era vero, secondo quanto ha risposto ad una nostra interrogazione. Infatti, li restituiva, ponendoli a carico degli anni successivi.
L’altra cosa grave è che per due anni e mezzo il Governo non ha erogato alle scuole parificate materne i fondi che per legge avrebbe dovuto erogare, tanto che i gestori di queste scuole si sono dovuti rivolgere alle banche per accendere mutui, pagando gli interessi, in attesa che il Governo desse loro ciò che era loro dovuto.
La volontà del Governo di centrodestra di distruggere la parità scolastica non finisce qui. Non ci dimentichiamo la legge sull’ampliamento dell’offerta formativa, altra disposizione introdotta dal «cattivo» Berlinguer e dai Governi di centrosinistra, che stanziava i fondi per tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, destinandoli alle istituzioni scolastiche – a tutte le istituzioni scolastiche! – senza fare differenza. La bella cosa fatta dalla ministra è stata quella di dire che il fondo era per le scuole dello Stato, mentre le scuole parificate e paritarie avevano un altro contributo, dimenticando che la legge sulla parità scolastica metteva sullo stesso piano e in uno stesso sistema, senza distinzioni, queste scuole. Lei, invece, le ha distinte per dimostrare molto chiaramente la sua avversità a un sistema nazionale integrato.
Ma non è una novità. Se leggiamo gli interventi dell’onorevole Valentina Aprea quando era capogruppo di Forza Italia nella scorsa legislatura, durante l’approvazione della legge n. 62 del 2000, si può constatare che ella si è scagliata in modo molto duro contro il termine «sistema nazionale» dell’istruzione.
Non voleva, infatti, un sistema, ma voleva un servizio nazionale dell’istruzione. La cosa è molto semplice: il servizio va a soddisfare un bisogno; il sistema va a soddisfare un diritto della persona umana. Per noi l’istruzione è un diritto e ci dev’essere un sistema nazionale che lo salvaguardi e lo realizzi. Per Forza Italia era un semplice bisogno che poteva essere soddisfatto da un servizio, caso mai affidato al mercato. Tale filosofia è rimasta ed è andata avanti in questi cinque anni.
Non avete mai dato una lira a quel fondo: in finanziaria il fondo per le scuole paritarie non è aumentato di un centesimo. Avete dato soltanto 30 milioni di euro, poi 50 e 50, per qualcosa di molto strano alle famiglie, che la Corte costituzionale ha dichiarato, giustamente, incostituzionale, come noi vi avevamo preannunciato.
Infatti, l’avete configurato come diritto allo studio, ma avete voluto legiferare come Stato, imponendolo alle regioni: sapete che ciò è incostituzionale perché il diritto allo studio è di competenza esclusiva delle regioni. Dunque, il vostro operato ha portato solo una grande confusione e non ha ottenuto niente: questo è quanto avete fatto ed è molto grave.
Questi sono i principi che avete sancito e andate a dire che non avete potuto fare altre cose che per legge avreste dovuto fare, dato che si trattava di prescrizioni di legge. Tanto – come sa chi ha seguito i lavori parlamentari – per questo Governo e, per imposizione, anche per questa maggioranza le leggi e la stessa Costituzione sono state più pastoie da evitare e scavalcare che non vincoli da rispettare. Infatti, le leggi, non parliamo poi della Costituzione che per fortuna richiede il referendum confermativo, sono state approvate un po’ alla «carlona» e sono state, appunto, optional. Il principe si è ritenuto sempre legibus solutus: ha protestato sia contro la Costituzione, quando non gli andava bene, sia contro le leggi. Figuriamoci per un piccolo e povero provvedimento come quello della parità scolastica che avete bistrattato dall’inizio alla fine della legislatura !”