E’ compatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che consenta, in alternativa alla prova di aver adempiuto agli obblighi contributivi, la prova, sempre entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, di beneficiare di misure di condono fiscale o di sanatoria, o di un concordato, oppure di aver presentato un ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Ciò in quanto la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non contiene una definizione della nozione «non aver adempiuto i suoi obblighi»; spetta quindi agli Stati membri precisare il contenuto e la portata degli obblighi fiscali e previdenziali, nonché le modalità del loro adempimento.
Il termine entro il quale gli interessati devono avere effettuato i pagamenti deve essere stabilito in modo certo dagli Stati membri e può andare dalla data di presentazione delle domande di partecipazione fino al momento che precede l’aggiudicazione dell’appalto (questo termine può essere, in particolare, la data limite per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la data di spedizione della lettera di invito a presentare un’offerta, la data limite della presentazione delle offerte dei candidati, la data di valutazione delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o, ancora, il momento che precede immediatamente l’aggiudicazione dell’appalto).
– – – –
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, prima Sezione
Sentenza 9 febbraio 2006
(presidente Jann, estensore Juhász)
(procedimenti riuniti C‑226/04 e C‑228/04, sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tar Lazio con decisioni 22.4.2004)
L’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente
– in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
– in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
– mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.
(…)
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono le società La Cascina Soc. coop. a rl (in prosieguo: La «Cascina») e Zilch Srl (in prosieguo: la «Zilch») nonché il consorzio G. f. M. (in prosieguo: il «G. f. M.»), al Ministero della Difesa e al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiani, nella loro qualità di amministrazione aggiudicatrice, relativamente, da un lato, all’esclusione di queste imprese dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico di servizi e, dall’altro, alla conformità con l’art. 29 della direttiva della disposizione corrispondente della normativa italiana che assicura il recepimento di questa direttiva nel diritto nazionale.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 Dal secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva risulta che questa è stata adottata nell’ambito di misure «destinate all’instaurazione progressiva del mercato interno» e che, a tale titolo, essa mira al «coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi».
4 Il ventesimo ‘considerando’ della direttiva enuncia che «(…) per eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, occorre migliorare l’accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione».
5 Nello spirito di un’apertura degli appalti pubblici ad una concorrenza più ampia possibile, l’art. 13, n. 5, della direttiva prevede, in materia di organizzazione di concorsi, che, «comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza». Inoltre, per quanto riguarda le procedure ristrette, l’art. 27, n. 2, secondo comma, di questa direttiva stabilisce che, «in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte dev’essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva».
6 L’art. 29, inserito nel capitolo 2 del titolo VI della direttiva, intitolato «Criteri di selezione qualitativa», prevede:
«Può venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque prestatore di servizi il quale:
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato;
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione;
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell’amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell’amministrazione;
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette informazioni.
Quando l’amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente:
– (…)
– [ne]i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
(…)
Gli Stati membri designano, nel termine di cui all’articolo 44, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione».
La normativa nazionale
7 La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (GURI n. 104 del 6 maggio 1995; in prosieguo: il «decreto n. 157/1995»).
8 L’art. 12, lett. d) e e), di tale decreto, come sostituito dall’art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (GURI n. 70 del 24 marzo 2000; in prosieguo: l’«art. 12 del decreto n. 157/1995»), recante attuazione nel diritto interno dell’art. 29 della direttiva, stabilisce:
«(…) sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti».
Le cause principali e le questioni pregiudiziali
9 Nel dicembre 2002, il Ministero della Difesa italiano, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di licitazione privata ristretta accelerata per l’attribuzione dell’appalto dei servizi di ristorazione degli enti e dei dipartimenti del Ministero della Difesa dislocati nel territorio nazionale. Il termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione è stato fissato al 15 gennaio 2003 e quello per la ricezione delle offerte al 3 marzo 2003.
10 Questo bando di gara si divideva in sedici lotti, ciascuno dei quali prevedeva un corrispettivo annuo differente, una specifica area di esecuzione ed un complesso di prestazioni particolari da realizzare.
11 Hanno partecipato a questo bando di gara, tra le altre, La Cascina e la Zilch, nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese, per la maggior parte dei sedici lotti previsti, nonché il G. f. M. unicamente per il lotto n. 7.
12 Il 4 dicembre 2003, l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di escludere dalla procedura La Cascina e il G. f. M., per il fatto che essi non erano in regola con gli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché la Zilch, per il fatto che essa non era in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte.
13 I tre enti in questione hanno chiesto l’annullamento di questa decisione dinanzi al giudice del rinvio. In particolare, La Cascina e il G. f. M. hanno fatto valere che il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali era stato regolarizzato ex post. Da parte sua, la Zilch ha affermato che una parte dell’imposta reclamata aveva formato oggetto di sgravio e che, per quanto riguarda l’altra parte dell’imposta dovuta, essa aveva beneficiato di un «condono fiscale», in forza di una misura di regolarizzazione adottata dal legislatore nazionale nel 2002, in base alla quale essa era stata ammessa al pagamento rateale.
14 L’amministrazione aggiudicatrice, per contro, ha sostenuto che la regolarizzazione ex post non significava che le imprese ricorrenti, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, ossia il 15 gennaio 2003, fossero in regola con i loro obblighi.
15 Il giudice del rinvio constata una differenza di formulazione tra l’art. 29 della direttiva e l’art. 12 del decreto n. 157/1995. In effetti, mentre la disposizione comunitaria prevede la facoltà di escludere dalla partecipazione ad un appalto un prestatore di servizi «il quale non abbia adempiuto» i suoi obblighi, la disposizione nazionale esclude colui «che [non è] in regola» con i suoi obblighi.
16 Tale giudice si domanda, di conseguenza, se la disposizione nazionale di cui trattasi nelle cause principali non sia più permissiva e non dia maggiore discrezionalità alle autorità nazionali e fa riferimento, a tale riguardo, ad alcune divergenze d’interpretazione emerse in decisioni adottate dai giudici italiani in questa materia. Infatti, alcuni di questi giudici accetterebbero una regolarizzazione successiva, vale a dire dopo il termine ultimo per il deposito della domanda di partecipazione alla gara, in due tipi di situazioni:
– quando gli interessati hanno contestato la fondatezza dei loro obblighi dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti,
– quando gli interessati, che sono effettivamente venuti meno ai loro obblighi, hanno tuttavia beneficiato di misure di sanatoria da parte dello Stato, che ha offerto loro la possibilità di regolarizzare a posteriori la propria situazione in materia fiscale e previdenziale, o di misure di condono fiscale.
17 Considerando che una tale interpretazione potrebbe condurre ad una disparità di trattamento dei concorrenti nonché alla paralisi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di un appalto, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Si chiede alla Corte:
1) Se la direttiva in discorso, limitatamente alle previsioni sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove il legislatore comunitario impiega le locuzioni “non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell’amministrazione”, ovvero “non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese dell’amministrazione”, questi abbia inteso riferirsi – solo ed esclusivamente – alla circostanza che il soggetto stesso abbia – alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara [ovvero, in epoca comunque anteriore all’aggiudicazione della gara (…)] – assolto, mediante integrale e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;
2) se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa [art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157] – laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente citata, consente l’esclusione dalle gare per i soggetti che “non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”, ovvero che “non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” – debba necessariamente essere interpretata con esclusivo riferimento al mancato adempimento – verificabile alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente precedente l’aggiudicazione, anche provvisoria, della gara) – degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza di ogni successiva “regolarizzazione” della propria posizione;
3) ovvero se, diversamente [e, laddove, alla luce di quanto indicato al precedente punto 2), dovesse la norma nazionale essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione della norma comunitaria], possa ritenersi consentita al legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria integrata dalla direttiva in discorso, l’introduzione di ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti che, pur non essendo “in regola” al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino tuttavia di poter mettere in regola la propria posizione (e di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell’aggiudicazione;
4) e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l’interpretazione di cui al precedente punto 3) – e, per l’effetto, consentita l’introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di “adempimento” espressa dal legislatore comunitario – se tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell’Unione, ovvero – limitatamente alla materia delle pubbliche gare – di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Occorre rilevare, in via preliminare, che, conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva, l’applicazione delle disposizioni di quest’ultima varia in funzione della categorizzazione dei servizi di cui trattasi. Tuttavia, tale categorizzazione, poiché richiede la valutazione dei fatti, rientra nella competenza del giudice del rinvio; pertanto, la Corte procederà all’interpretazione delle disposizioni della direttiva alle quali fa riferimento la domanda di pronuncia pregiudiziale. Da questa domanda risulta inoltre che essa riguarda una procedura ristretta ai sensi della direttiva.
19 Con le sue questioni, il giudice del rinvio intende accertare in sostanza, innanzi tutto, se l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva debba essere interpretato nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale la quale fa riferimento alla situazione del prestatore di servizi che «non è in regola» con i suoi obblighi previdenziali o tributari. In secondo luogo, esso si chiede in quale momento il prestatore di servizi debba fornire la prova del rispetto dei detti obblighi. In terzo luogo, esso si chiede se un prestatore di servizi, il quale sia in ritardo nel pagamento dei suoi contributi previdenziali o delle sue imposte o abbia ottenuto dalle autorità competenti una rateizzazione del pagamento di questi contributi o imposte o abbia presentato un ricorso amministrativo o giurisdizionale inteso a contestare l’esistenza o l’importo dei suoi obblighi previdenziali o dei suoi obblighi tributari, debba o meno essere considerato nel senso che non ha adempiuto i suoi obblighi previdenziali o tributari ai sensi dell’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva.
20 Al fine di fornire una soluzione utile a tali questioni, occorre rilevare, in via preliminare, che le direttive comunitarie relative agli appalti pubblici hanno per oggetto il coordinamento delle procedure nazionali in materia. Per quanto riguarda più in particolare gli appalti pubblici di servizi, il terzo considerando della direttiva enuncia che gli obiettivi definiti al primo e secondo ‘considerando’ «(…) richiedono il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi».
21 In tale contesto di coordinamento, l’art. 29 della direttiva prevede sette cause di esclusione dei candidati dalla partecipazione ad un appalto, che si riferiscono all’onestà professionale, alla solvibilità o all’affidabilità di questi ultimi. Questa disposizione lascia l’applicazione di tutti questi casi di esclusione alla valutazione degli Stati membri, come risulta dall’espressione «può venire escluso dalla partecipazione ad un appalto (…)», che figura all’inizio della detta disposizione, e rinvia, sub e) e f), esplicitamente alle disposizioni legislative nazionali.
22 Pertanto, come fa giustamente osservare la Commissione delle Comunità europee, la disposizione considerata fissa essa stessa i soli limiti della facoltà degli Stati membri, nel senso che questi non possono prevedere cause di esclusione diverse da quelle ivi indicate. Tale facoltà degli Stati membri è limitata anche dai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I‑11617, punti 91 e 92, nonché 16 ottobre 2003, causa C‑421/01, Traunfellner, Racc. pag. I‑11941, punto 29).
23 Di conseguenza, l’art. 29 della direttiva non prevede in materia una uniformità di applicazione delle cause di esclusione ivi indicate a livello comunitario, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto queste cause di esclusione, optando per la partecipazione più ampia possibile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di alleviare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti dall’art. 29 della direttiva.
24 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la questione se l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva, debba essere interpretato nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale che fa riferimento alla situazione del prestatore di servizi che «non è in regola» con i suoi obblighi previdenziali o tributari, questa disposizione offre la facoltà agli Stati membri di escludere qualunque candidato «il quale non abbia adempiuto i suoi obblighi» relativi al pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e tasse, «conformemente alle disposizioni legislative» nazionali.
25 Questa disposizione non contiene una definizione della nozione «non aver adempiuto i suoi obblighi». Tenuto conto delle considerazioni svolte al punto 23 della presente sentenza, gli autori della direttiva non hanno inteso dare a questa nozione una qualifica comunitaria autonoma, ma a tal riguardo hanno fatto riferimento alle norme nazionali. Spetta pertanto a queste ultime precisare il contenuto e la portata degli obblighi di cui trattasi nonché le condizioni del loro adempimento.
26 Il legislatore italiano ha fatto uso della facoltà che gli conferisce l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva, introducendo le due cause di esclusione di cui trattasi nell’art. 12, lett. d) ed e), del decreto legislativo n. 157/1995. Il giudice del rinvio si chiede tuttavia, innanzi tutto, se, con l’impiego dell’espressione «che non sono in regola con gli obblighi (…)», tale disposizione non sia più permissiva e non conferisca un più ampio margine di manovra alle autorità nazionali rispetto alla formula utilizzata all’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva.
27 A tal riguardo, occorre rilevare che, come hanno fatto osservare giustamente gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, le espressioni «non aver adempiuto» i suoi obblighi o «non essere in regola» con i suoi obblighi sono utilizzate entrambe indistintamente nelle differenti direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. A titolo di esempio, è il caso dell’art. 24, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), quello dell’art. 20, n. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e, in ultimo luogo, il caso dell’art. 45, n. 2, lett. e) e f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), che è entrata in vigore il 31 gennaio 2006. Non vi è quindi alcuna differenza di contenuto tra le due espressioni di cui trattasi.
28 Sulla base di queste considerazioni occorre esaminare le differenti situazioni alle quali fa riferimento il giudice del rinvio.
29 Il giudice nazionale si chiede in secondo luogo se il prestatore di servizi, affinché abbia adempiuto i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte o tasse, debba, «alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara ovvero in epoca comunque anteriore all’aggiudicazione della gara», aver assolto, mediante «integrale e tempestivo» pagamento, gli obblighi stessi.
30 Al fine di determinare il momento in cui occorre collocarsi per valutare se il candidato abbia adempiuto i suoi obblighi, occorre constatare che, dato che l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva rinvia alle disposizioni legislative degli Stati membri al fine di stabilire il contenuto della nozione «aver adempiuto i suoi obblighi» e il legislatore comunitario non ha voluto procedere ad un’uniformazione dell’applicazione di tale articolo a livello comunitario, è coerente ritenere che lo stesso rinvio alle disposizioni nazionali venga operato per quanto riguarda la determinazione del momento di cui trattasi.
31 Spetta quindi alle norme nazionali determinare fino a che momento o entro quale termine gli interessati devono aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi oppure, per quanto riguarda le altre situazioni considerate dal giudice del rinvio e che sono trattate ai punti 34-39 della presente sentenza, aver provato che le condizioni per una regolarizzazione a posteriori sono soddisfatte. Tale termine può essere, in particolare, la data limite per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la data di spedizione della lettera di invito a presentare un’offerta, la data limite della presentazione delle offerte dei candidati, la data di valutazione delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o, ancora, il momento che precede immediatamente l’aggiudicazione dell’appalto.
32 Occorre precisare, tuttavia, che i principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, in base ai quali le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto devono essere chiaramente definite in anticipo, richiedono che questo termine sia determinato con una certezza assoluta e reso pubblico, affinché gli interessati possano conoscere esattamente gli obblighi procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi obblighi valgano per tutti i concorrenti. Tale termine può essere fissato dalla normativa nazionale, oppure questa può affidare tale compito alle amministrazioni aggiudicatrici.
33 Pertanto, si ritiene abbia adempiuto i suoi obblighi il candidato che, entro il termine di cui sopra al punto 31, abbia effettuato integralmente i pagamenti relativi ai suoi debiti in materia di previdenza sociale e di imposte o tasse, con riserva dei casi di regolarizzazione successiva e di presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale che sono trattati ai punti 34‑39 della presente sentenza. Un semplice inizio di pagamento al momento considerato, o la prova dell’intenzione di pagamento, o ancora la prova della capacità finanziaria di regolarizzazione al di là di questo momento non possono essere sufficienti, poiché diversamente verrebbe violato il principio di parità di trattamento dei candidati.
34 In terzo luogo, la domanda del giudice del rinvio riguarda, in sostanza, la questione se possano essere considerate compatibili con l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva una normativa o una prassi amministrativa nazionali che conferiscono ai prestatori di servizi, al fine della loro ammissione a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, la possibilità di regolarizzare a posteriori la loro situazione in materia tributaria e previdenziale, in applicazione di misure di sanatoria o di condono fiscale adottate dallo Stato membro di cui trattasi o in forza di un concordato inteso ad una rateizzazione o a una riduzione dei debiti.
35 Occorre rilevare a tal riguardo che, come fa osservare giustamente l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, l’importo e la scadenza degli obblighi in materia tributaria e previdenziale sono definiti dal diritto nazionale. Inoltre, è stato sottolineato sopra, al punto 25, che spetta anche al diritto nazionale determinare il contenuto e la portata della nozione «aver adempiuto i suoi obblighi». Inoltre, il termine determinante a tal riguardo è quello stabilito dalla normativa nazionale, come chiarito al punto 31 della presente sentenza.
36 Pertanto, una normativa o una prassi amministrativa nazionali secondo cui, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale nonché in seguito ad un concordato, i candidati interessati sono considerati in regola con i loro obblighi al fine della loro ammissione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto, non è incompatibile con l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva, a condizione che, entro il termine indicato al punto 31 della presente sentenza, possano fornire la prova di aver beneficiato di misure di sanatoria o di condono fiscale o di un concordato relativamente ai loro debiti.
37 La domanda del giudice del rinvio riguarda, in ultimo luogo, gli effetti che occorre collegare alla presentazione, da parte di un candidato, di un ricorso amministrativo o giurisdizionale contro le constatazioni delle autorità competenti in materia tributaria o previdenziale, al fine di considerare se tale candidato sia in regola con i suoi obblighi in vista della sua ammissione a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico.
38 Occorre considerare che il rinvio al diritto nazionale effettuato dall’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva è valido anche per quanto riguarda tale questione. Tuttavia, gli effetti della presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale sono strettamente collegati all’esercizio e alla salvaguardia dei diritti fondamentali relativi alla tutela giurisdizionale, il cui rispetto è anch’esso assicurato dall’ordinamento giuridico comunitario. Una normativa nazionale che ignorasse totalmente gli effetti della presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di appalto rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli interessati.
39 Tenuto conto di questo limite, spetta quindi all’ordinamento giuridico nazionale determinare se la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale comporti effetti che obbligano l’amministrazione aggiudicatrice a considerare che il candidato interessato è in regola con i suoi obblighi, finché non sia emessa una decisione definitiva, ai fini della sua ammissione alla procedura di aggiudicazione di appalto, a condizione che un tale ricorso sia presentato entro il termine indicato al punto 31 della presente sentenza.
40 Occorre quindi risolvere le questioni poste nel senso che l’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente
– in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
– in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
– mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente
– in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
– in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
– mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.