Il decreto correttivo al CAD, approvato in via preliminare dal Consiglio del Ministri il 2 dicembre 2005, poi sottoposto al Garante Privacy, alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato, è ormai vicino alla sua definitiva approvazione.
Dopo aver ricevuto anche il parere favorevole del Senato, adesso le modifiche al CAD attendono soltanto il vaglio della Camera.
Il decreto è stato assegnato alla Commissione I Affari Costituzionali della Camera il 7 febbraio. Essa, tuttavia, prima di poter esercitare la propria funzione consultiva, doveva attendere i rilievi di carattere finanziario della Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione), che sono stati deliberati lo scorso 16 febbraio.
Qui di seguito il resoconto della deliberazione ed il testo dei rilievi.
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Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale.
Atto n. 611.
(DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO – Rilievi alla I Commissione)
(Esame ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento ricorda che l’articolo 22, capoverso articolo 80, comma 4, prevede che l’incarico di presidente o di componente e la partecipazione alle riunioni della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di competenza. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate a fare fronte agli oneri di missione nei limiti delle proprie risorse.
Ricorda peraltro che, in base alla prassi consolidata, si è previsto, in casi analoghi, che gli incarichi di presidente o di componente delle commissioni non diano luogo ad emolumenti, compensi o rimborsi spese, proprio al fine di evitare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbe pertanto acquisito l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare in tal senso la disposizione.
Il successivo comma 6 prevede che la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività possa avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione. Al riguardo, rileva l’opportunità di sostituire,in coerenza con quanto previsto dalla prassi consolidata in casi analoghi, alle parole «senza alcun aggravio di spesa» le parole: «nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Il comma 7, prevede infine che i costi relativi all’eventuale utilizzo da parte della Commissione di consulente di chiara fama ai fini della definizione del sistema pubblico di connettività siano posti a carico del CNIPA. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva possibilità per il CNIPA di provvedere alla disposizione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda peraltro che, per prassi consolidata, si è preveduto, in casi analoghi che all’attuazione della disposizione l’Amministrazione interessata faccia fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma, per quanto riguarda l’articolo 22, capoverso articolo 80, che gli eventuali oneri di missione sono a carico delle Amministrazioni, che vi provvedono nell’ambito delle risorse disponibili. Conviene poi con le altre considerazioni del relatore.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All’articolo 22, capoverso articolo 80, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 22, capoverso articolo 80, comma 6, sostituire le parole «senza alcun aggravio di spesa» con le seguenti: «nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 22, capoverso articolo 80, comma 7, dopo le parole: «può avvalersi» inserire le seguenti: «nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
La Commissione approva la proposta.