Dpcm 15 febbraio 2006

La Corte dei Conti ha registrato il Dpcm di autorizzazione, per Regioni, Provincie,
Comuni ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad assumere personale a tempo
indeterminato per il triennio 2005-2007.

Il decreto, che attua gli Accordi stipulati in Conferenza Unificata il
28 luglio e il 24 novembre 2005, contiene i criteri e i vincoli relativi
agli
organici e le modalità per le assunzioni per le Regioni e per le Asl,
secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2005 per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Per le Regioni a statuto ordinario e per gli enti strumentali i limiti
delle assunzioni di personale sono legati, per il 2005, al conseguimento
di economie
di spesa che ammontano a 25 milioni di euro divise tra le singole Regioni.
Inoltre è prevista una riduzione delle dotazioni organiche che va dal
3% ad un massimo del 5%.

In definitiva, si tratterà di un impegno di spesa per circa 20 milioni
di euro.

– – – –

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006

Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione
dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006)

Sommario

Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Rideterminazione degli organici delle province, dei comuni, delle unioni
di comuni e delle comunita’ montane
Art. 3. Assunzione di personale nelle province
Art. 4. Aggiornamento della tabella e verifica del conseguimento delle economie
Art. 5. Assunzione di personale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle
comunita’ montane
Art. 6. Verifica dei risparmi di spesa conseguiti
Art. 7. Disposizioni concernenti la mobilita’ del personale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto in particolare l’art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che prevede come, ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni
e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle
rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definire
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo
comma 98 del predetto articolo. Tale comma prevede, infatti, che con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni
e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni nel triennio
2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita’ e fatte salve le
assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

Visto che le misure di cui al comma 98, dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione
di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005,
a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007
e a 940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori
a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006,
a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le province e per i comuni,
dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche’
alla definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione
degli organici in attuazione dell’art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311
del 2004;

Visto l’accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005,
tra Governo, regioni e autonomie locali, che, nel definire modalita’, criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni
contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra
il Governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti
locali di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;

Visto l’accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005,
tra Governo, regioni e autonomie locali, che da’ attuazione a quanto previsto
nel precedente accordo del 28 luglio 2005;

Vista la rettifica all’accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9,
lettera c), del citato accordo, approvata nella seduta della Conferenza unificata
del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno
e della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con
il quale il Ministro per la funzione pubblica e’ stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di lavoro pubblico, nonche’ l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto e’ emanato ai sensi dell’art. 1, commi 93 e 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede
di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo,
regioni e autonomie locali ed individua, per le amministrazioni provinciali
e locali di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione
delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per gli anni 2005, 2006 e 2007.

2. L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione
dell’ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente
comma e’ effettuata distintamente per il personale delle province e per quello
degli enti di cui al citato art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
267 del 2000.

3. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei
lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali
sono comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale
dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.
Rideterminazione degli organici delle province, dei comuni, delle unioni di
comuni e delle comunita’ montane

1. Le amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di comuni e le comunita’
montane procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche
nel rispetto di quanto previsto dal comma 93, dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le modalita’ di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione
del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le amministrazioni
nell’effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare
incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

3. Le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita’ montane, ai fini
del calcolo per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma
93, dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004, procedono alla definizione delle
rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la spesa relativa al
personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre
2004. Sono, altresi’, fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data
del 30 novembre 2004, le mobilita’ che l’amministrazione di destinazione abbia
gia’ avviato alla data del 1° gennaio 2005, nonche’ quelle connesse a processi
di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti
personale in situazione di eccedenza.

4. La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potra’ essere
aumentata, in relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti
vacanti come risultante dal censimento del personale degli enti locali al 1° gennaio
2004, in misura superiore alle seguenti percentuali:

– amministrazioni provinciali (16%),
– comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti (19%),
– comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti (18%),
– comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti (15%),
– comuni con oltre 250.000 abitanti (8%).

5. Ai sensi del comma 93, dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni
organiche, cosi’ come rideterminate ai sensi dei precedenti commi, in nessun
caso potranno comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente
dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2004 ed, inoltre,
ogni singolo ente non sara’, comunque, tenuto ad operare una riduzione superiore
al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.

6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi
di personale in attuazione del decentramento amministrativo, gli enti potranno
rideterminare le rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari.
Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere aumentate con l’ingresso
di personale derivante da processi di ristrutturazione e privatizzazione di
pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonche’ del personale
docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente
articolo gli enti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano nonche’ i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunita’ montane.

Art. 3.
Assunzione di personale nelle province

1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato
per il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono
individuate, dal comma 98, dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo
complessivo per le autonomie regionali e locali, l’ammontare di tali economie
e’ suddiviso per regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui
all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo
la seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre
2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo
delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto regioni ed
autonomie locali; il risultato ottenuto e’ diviso per il numero complessivo
dei dipendenti dell’intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre
2003.

2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per le amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal comma
precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 19.649.000 euro per l’anno 2005, a 53 milioni di euro per l’anno
2006, a 79 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 87 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati
dagli importi stabiliti dal patto di stabilita’ sottoscritto dalla regione
Friuli-Venezia Giulia con le modalita’ di cui all’art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per
la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di personale
a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93
e 98, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per le amministrazioni provinciali, relativamente all’anno 2005, gli obiettivi
di contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 98, della legge n. 311
del 2004, sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero
di dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella singola provincia al
31 dicembre 2003 moltiplicato per l’importo delle economie di spesa lorde da
realizzare per il sub-comparto province (euro 19.649.000); il risultato ottenuto
e’ diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del
medesimo comparto ed i risparmi da conseguirsi per l’anno 2005 da parte di
ciascuna provincia sono rappresentati nella tabella 1 allegata al presente
decreto.

4. Dalla economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire
alle province della regione Friuli-Venezia Giulia,
calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi
stabiliti dal patto di stabilita’ sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia
Giulia e dalle province autonoma di Trento e Bolzano con le modalita’ di cui
all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni
organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni
regionali e per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato
in attuazione dei commi 93 e 98, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti
dalla legge n. 311 del 2004.

5. Per verificare le possibilita’ di assunzioni di personale a tempo indeterminato
di personale presso ogni singola amministrazione provinciale, andra’ calcolato
su base annua (13 mensilita) il costo lordo delle cessazioni effettivamente
verificatesi nell’anno precedente (2004) in modo da autorizzare per l’anno
2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilita) sia al
massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio
di competenza di ciascuna provincia, come da tabella 1 allegata al presente
decreto. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita’ di
personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalita’ di
calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza
+ indennita’ di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione
del costo lordo annuo di ciascuna unita’ di personale assunta viene convenzionalmente
adottata la seguente modalita’ di calcolo: tabellare della posizione economica
iniziale della categoria di appartenenza + indennita’ di comparto + oneri conseguenti,
compreso IRAP.

6. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al precedente comma,
si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del
rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo indeterminato, con esclusione
dei processi di mobilita’.

7. In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta comunque salva
la possibilita’ per ciascuna provincia di procedere alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell’anno
precedente. L’opzione del 25 per cento e’, comunque, esercitabile esclusivamente
negli anni finanziari 2005 e 2006.

8. Nell’ipotesi in cui non venga rispettato l’importo di risparmio di ciascuna
provincia, a seguito dell’opzione del 25 per cento di cui al precedente comma
7, l’eventuale eccedenza sara’ posta a carico della medesima provincia, in
sede di aggiornamento della tabella di cui al successivo articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti
della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.
Aggiornamento della tabella e verifica del conseguimento delle economie

1. L’aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli anni
successivi al 2005, sara’ sottoposto dall’UPI alla valutazione della Conferenza
unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell’individuazione degli specifici
risparmi di spesa negli anni di riferimento.

2. Il procedimento descritto all’art. 3 si applichera’ per gli anni successivi
in modo che le economie di spesa gia’ conseguite saranno mantenute in maniera
strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni
2006-2007.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte
di ciascuna provincia, la quota di mancato risparmio sara’ conteggiata ai fini
dell’aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 5.
Assunzione di personale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle comunita’
montane

1. Per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunita’ montane,
ai fini della determinazione dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio
2005, 2006 e 2007 di cui al comma 98, dell’art. 1, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al comma 1, dell’art. 3 del
presente decreto.

2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunita’ montane,
nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione
di economie di spesa lorde non inferiori a 165 milioni di euro per l’anno 2005,
a 442 milioni di euro per l’anno 2006, a 658 milioni di euro per l’anno 2007
ed a 727 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

3. Dalla economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire
ai comuni delle regioni Valle d’Aosta Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento
e provincia di Bolzano calcolata con gli stessi criteri di cui all’art. 3,
comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi
saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilita’ sottoscritti
dalle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia
di Bolzano con le modalita’ di cui all’art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la
rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di personale
a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93
e 98, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno
al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall’art. 1,
comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui
ai successivi commi 4, 5 e 6.

5. I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di comuni,
le comunita’ montane ed i consorzi possono procedere alla copertura totale
del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006.

6. I comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono
assumere una unita’ a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione,
e’ possibile procedere ad effettuare la seconda assunzione dopo che si sono
verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei cessazioni. Per gli enti
che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero gia’ raggiunto,
a decorrere dal 1° gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata
la prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano
verificate, complessivamente, 5 cessazioni. I suddetti enti per procedere alle
successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente comma
5 del presente articolo.

7. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel
limite del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
del triennio 2004, 2005 e 2006;

8. Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente
nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle
cessazioni, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione
del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo indeterminato, con
esclusione dei processi di mobilita’.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano.

Art. 6.
Verifica dei risparmi di spesa conseguiti

1. Ai fini della corretta implementazione del sistema ed in relazione alla
necessita’ di verificare gli eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
si dovra’ procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad una verifica degli stessi mediante l’istituzione di un tavolo tecnico
di confronto con l’ANCI, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
dell’interno ed il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Conferenza
unificata. Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico
istituito presso la Conferenza unificata autorizzando automaticamente gli enti
ad incrementare le percentuali assunzionali in considerazione degli eventuali
maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.

Art. 7.
Disposizioni concernenti la mobilita’ del personale

1. La mobilita’ puo’ essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al
campo di applicazione del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte
a limitazione delle assunzioni, mentre e’ da considerarsi come assunzione,
ai fini economico-finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni
non assoggettate al vincolo.

2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita’, la mobilita’
puo’ avvenire per compensazione, con corrispondenza di posizioni economiche
ed invarianza della spesa.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 febbraio 2006

p. Il Presidente: Baccini

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006 Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 169

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Allegati:

Tabella 1

=====================================================================
Provincia | Quota provincia
=====================================================================
Agrigento…. | 210.506
Alessandria…. | 252.980
Ancona…. | 186.661
Arezzo…. | 184.426
Ascoli Piceno…. | 220.939
Asti…. | 144.188
Avellino…. | 137.481
Bari…. | 320.417
Belluno…. | 117.362
Benevento…. | 103.577
Bergamo…. | 280.178
Biella…. | 84.948
Bologna…. | 374.441
Brescia…. | 407.600
Brindisi…. | 140.834
Cagliari…. | 191.505
Caltanissetta…. | 138.226
Campobasso…. | 121.460
Caserta…. | 297.690
Catania…. | 283.159
Catanzaro…. | 192.623
Chieti…. | 141.580
Como…. | 163.189
Cosenza…. | 306.259
Cremona…. | 172.503
Crotone…. | 86.811
Cuneo…. | 292.846
Enna…. | 122.205
Ferrara…. | 168.405
Firenze…. | 311.847
Foggia…. | 236.959
Forli-Cesena…. | 170.268
Frosinone…. | 175.484
Genova…. | 363.636
Grosseto…. | 208.643
Imperia…. | 113.636
Isernia…. | 69.299
La Spezia…. | 110.656
L’Aquila…. | 200.447
Latina…. | 153.129
Lecce…. | 253.353
Lecco…. | 91.282
Livorno…. | 152.757
Lodi…. | 76.751
Lucca…. | 186.289
Macerata…. | 173.621
Mantova…. | 153.129
Massa Carrara…. | 126.304
Matera…. | 128.912
Messina…. | 417.660
Milano…. | 774.216
Modena…. | 192.250
Napoli…. | 524.589
Novara…. | 107.302
Nuoro…. | 97.988
Oristano…. | 79.359
Padova…. | 163.189
Palermo…. | 477.645
Parma…. | 159.836
Pavia…. | 174.366
Perugia…. | 366.244
Pesaro e Urbino…. | 239.195
Pescara…. | 120.343
Piacenza…. | 141.952
Pisa…. | 199.329
Pistoia…. | 133.383
Potenza…. | 248.509
Prato…. | 67.437
Ragusa…. | 135.618
Ravenna…. | 173.994
Reggio di Calabria…. | 160.581
Reggio nell’Emilia…. | 166.542
Rieti…. | 116.617
Rimini…. | 97.243
Roma…. | 1.058.866
Rovigo…. | 115.126
Salerno…. | 342.399
Sassari…. | 125.931
Savona…. | 138.971
Siena…. | 161.326
Siracusa…. | 108.793
Sondrio…. | 79.732
Taranto…. | 150.521
Teramo…. | 142.325
Terni…. | 152.384
Torino…. | 677.719
Trapani…. | 139.717
Treviso…. | 221.311
Varese…. | 223.547
Venezia…. | 214.232
Verbano-Cusio-Ossola…. | 74.143
Vercelli…. | 89.046
Verona…. | 195.231
Vibo Valentia…. | 85.320
Vicenza…. | 164.307
Viterbo…. | 151.267
Totale euro . . . | 19.649.000

Redazione

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