Sul regime fiscale degli atti del procedimento
arbitrale, è utile richiamare il comunicato numero 8 della Camera Arbitrale
per i Lavori
Pubblici,
relativo alla corretta applicazione da dare all’art. 20 della Tariffa Parte
I – Allegato
A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Legge sul Bollo):
Autorità di vigilanza lavori pubblici
Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici (comunicato n. 8)
Oggetto: Regime fiscale degli atti del procedimento arbitrale.
Com’è noto, l’art. 20 della Tariffa Parte I – Allegato A
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Legge sul Bollo) dispone che gli atti e
i provvedimenti
dei procedimenti arbitrali sono soggetti all’imposta di bollo di lire 20.000
per ogni foglio di quattro facciate, da assolvere o mediante utilizzo di
carta bollata o con l’applicazione di marche da bollo su fogli in carta libera.
La stessa imposta è, altresì, dovuta dalle parti in giudizio
per le memorie e per le altre note a difesa, sia sugli originali che nelle
copie scambiate con la controparte.
Sono, invece, esenti dall’imposta le copie delle stesse memorie e dei documenti
distribuiti ai componenti del Collegio arbitrale.
Sono, infine, soggette ad imposta di bollo le relazioni di consulenza tecnica
di ufficio e di parte, come pure il lodo che sarà pronunciato dal Collegio
arbitrale.
Nel confermare l’esigenza del rispetto degli indicati obblighi fiscali, si
sottolinea, in particolare, la necessità che le parti, in sede di udienza,
siano munite di marche, del valore indicato, da applicare sui fogli dei verbali
compilati dai Segretari dei Collegi arbitrali.
(Roma, 20 luglio 2001 – Il Presidente della Camera Arbitrale, Prof. Antonio
La Torre)