Un modello unico digitale per l’edilizia da introdurre gradualmente per
la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita’,
di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita’ edilizia.
E’ quanto
prevede la recente legge 9 marzo 2006 n. 80 di conversione del decreto legge
4/2006 ("misure
urgenti
in materia
di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione") .
La legge si limita a dare un’apposita competenza, in ordine alle
modalità
tecniche
ed
operative di funzionamento,
ad un
successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, entro il prossimo
12 novembre.
. . . .
Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 4
("misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione")
nel testo risultante dalla Legge 9 marzo 2006 n. 80
("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione"),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’
11 marzo 2006
(In vigore dal 12 marzo 2006)
(…)
Art. 34-quinquies.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia
1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali
ed edilizi, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita’ tecniche e operative per l’istituzione
di un modello unico digitale per l’edilizia da introdurre gradualmente per
la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita’,
di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita’ edilizia. Il suddetto modello
unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione
catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita’ a quanto disposto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, che pervengano all’Agenzia del territorio ai fini delle attivita’ di
censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara’ operativo
il modello unico per l’edilizia, l’Agenzia del territorio invia ai comuni per
via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate
a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle
caratteristiche dichiarate dell’unita’ immobiliare rispetto alle informazioni
disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate
dai comuni sono segnalate all’Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti
di competenza. Con decreto del direttore dell’Agenzia, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per
la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze
all’Agenzia del territorio, nonche’ le relative modalita’ di interscambio.
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle
domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
le parole: «il 31 gennaio dell’anno successivo a quello» sono sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita’
immobiliari gia’ censite, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b),
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si
sono verificate.
(…)