CAF fuorilegge secondo il diritto comunitario

Il diritto esclusivo dei centri di assistenza fiscale italiani di
compilare la dichiarazione dei redditi dei lavoratori è incompatibile
col diritto comunitario. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con una sentenza depositata ieri, 30 marzo, nella causa
C-451/03 (ADC Servizi Srl / Calafiori).

Secondo la Corte europea, un siffatto diritto esclusivo costituisce una restrizione
ingiustificata alla libertà di
stabilimento
e alla libera prestazione di servizi.

Occorre premettere che la normativa italiana riserva esclusivamente ai centri
di assistenza fiscale (CAF) il diritto
di esercitare determinate attività di consulenza e di assistenza in
materia tributaria, tra le
quali rientrano le attività relative alla dichiarazione annuale dei
redditi dei lavoratori
dipendenti e assimilati.

I CAF possono essere costituiti solo da taluni organismi (associazioni datoriali
o organizzazioni sindacali aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti
o sostituti d’imposta, aventi
almeno 50.000 dipendenti, o associazioni di lavoratori
promotrici di istituti di patronato aventi almeno 50.000 aderenti).

Essi esercitano
la loro
attività previa autorizzazione del Ministero delle Finanze e ricevono,
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa all’amministrazione fiscale,
un compenso a
carico del bilancio dello Stato.

La ADC Servizi, società con sede a Milano, aveva ad oggetto l’assistenza
e la consulenza
in materia contabile e amministrativa. Nel 2003, essa ha adottato un nuovo statuto
per
tener conto del fatto che la società esercitava anche attività di
assistenza fiscale per le
imprese, per i lavoratori e per i pensionati. Il notaio verbalizzante, sig. Calafiori,
ha
rifiutato di procedere all’iscrizione di questa decisione nel registro delle
imprese di
Milano, ritenendo che la modifica dello statuto, con la quale si autorizzava
la società ad
esercitare le dette attività di assistenza fiscale, fosse incompatibile
con la normativa
italiana sui CAF.

La ADC, ritenendo che questa normativa fosse incompatibile col diritto
comunitario, ha presentato un ricorso dinanzi ai giudici italiani contro il
rifiuto dell’iscrizione
richiesta.

La Corte d’appello di Milano ha
quindi sottoposto alla
Corte di giustizia delle Comunità europee alcune questioni pregiudiziali
riguardanti, in
particolare, la compatibilità della normativa italiana con le norme
comunitarie in materia
di libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento e aiuti di
Stato.

La Corte di Giustizia ha rilevato innanzitutto che, in relazione alla libera
prestazione di servizi, la
normativa italiana, riservando le dette attività di consulenza e di
assistenza ai CAF,
impedisce totalmente l’accesso al mercato dei detti servizi agli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri.

Inoltre, per quanto riguarda la libertà di stabilimento,
una tale
normativa, limitando la possibilità di costituire i CAF a taluni organismi
che soddisfano
condizioni tassative e a taluni di questi organismi aventi la loro sede in Italia,
rischia di
rendere più difficile, se non impedire totalmente, l’esercizio da parte
degli operatori
economici provenienti da altri Stati membri del loro diritto di stabilirsi
in Italia al fine di
fornire i servizi in questione.

In tale contesto, l’attribuzione di una competenza esclusiva ai CAF di offrire
i detti servizi
costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera
prestazione di servizi,
vietata dal diritto comunitario.

Questa restrizione non è giustificata
dall’interesse pubblico
collegato alla tutela dei destinatari dei servizi di cui trattasi nei confronti
del danno che
essi potrebbero subire a causa di servizi prestati da soggetti che non abbiano
le necessarie
qualifiche professionali o morali. Infatti, gli organismi autorizzati a costituire
i CAF non
offrono garanzie e competenze professionali specifiche.

In definitiva, la libertà di stabilimento e la
libera prestazione di
servizi si oppongono ad una normativa nazionale che riserva esclusivamente
ai CAF il
diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza
in materia fiscale.

In relazione infine al compenso versato ai CAF a carico del bilancio dello
Stato, la Corte
conclude che spetta al giudice nazionale valutare, in concreto, se
esso costituisca un
aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE.

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Redazione

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