Lo schema di decreto di modifica al Dpr 328/2001 è stato approvato dal
Governo
il 19 marzo scorso ed è adesso alla firma del Presidente della repubblica. Gli
informatici
chiedono
ora a
Ciampi
di
bloccare
la riforma
sull’accesso agli ordini.
La polemica è sorta in relazione all’articolo 21 dello schema di decreto, modificato
all’ultimo momento per consentire ai laureati in informatica e in scienze delle
informazioni di partecipare all’esame di stato per l’iscrizione alla sezione
A dell’albo degli ingegneri.
E’ stata infatti inserito un comma 7 all’art. 21, che recita così:
“Sono ammessi a
sostenere
l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A – settore
dell’informazione i possessori dei diplomi di laurea in informatica e scienze
dell’informazione, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
Gli informatici tuttavia chiedono di più, vale a dire una norma transitoria che
consenta ai professionisti già sul mercato di transitare nell’albo degli ingegneri,
senza alcun esame.
In effetti, l’Antitrust, nel parere che riportiamo di seguito, con specifico
riguardo
alla
professione
di
informatico, aveva evidenziato che
“non
sembrano sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione
della
concorrenza
attraverso l’imposizione di barriere all’accesso nel relativo mercato” … “sarebbe
quindi auspicabile che in sede di modifica del D.P.R. n. 328/2001 non si imponesse
agli stessi (gli informatici) di superare un esame di Stato trattandosi di attività che
dovrebbero essere svolte senza obbligo di iscrizione ad un albo professionale”.
Si riportano di seguito gli stralci dei pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust
relativi alla professione di informatico.
. . . .
Consiglio di Stato
Adunanza Generale del 13 marzo 2006
Schema di regolamento governativo recante
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale, delle prove relative e del loro svolgimento.
(…)
Con riferimento alla professione di ingegnere l’Adunanza Generale condivide
le perplessità dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato in ordine all’esclusione dell’attività di
informatico senza previsione, per giunta, di qualunque norma di carattere
transitorio dei
laureati in informatica e in scienze dell’informazione fino ad oggi abilitati
allo svolgimento di tale professione (e fino al d.P.R. n. 328 del 2001 anche
senza conseguimento di abilitazione professionale).
(…)
. . . .
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Decisione del 6 marzo 2006
“Segnalazione in merito allo schema di d.p.r. recante diciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della
legge
14 gennaio
1999, n. 4”
Mercato: (74) Altre attivita’ professionali ed imprenditoriali; (K)
servizi vari
Destinatari: Consiglio di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
della Giustizia,
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
(…)
Si evidenzia infine che l’Autorità ha ricevuto negli ultimi tempi numerose
segnalazioni relative al testo in esame con particolare riguardo alle attività ricomprese
nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione. E’ importante rilevare che prima
dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 328/2001, tali attività venivano
svolte liberamente dai laureati in Informatica ed in Scienze dell’Informazione,
senza necessità di iscrizione ad un albo professionale.
Successivamente,
poiché l’articolo 46, lettera c) del D.P.R. n. 328/2001 ha riservato tali
attività in esclusiva agli ingegneri, i laureati nelle discipline informatiche
sopracitati, per poter operare sul mercato devono ora superare un esame di Stato
per poi iscriversi nell’albo degli ingegneri per il settore dell’informazione.
La professione di informatico, per effetto di tale disposizione regolamentare, è pertanto
divenuta una professione protetta con la conseguenza che non può più essere
esercitata senza essere iscritti ad un albo professionale.
Tale riserva di attività a favore degli ingegneri trova ulteriore conferma
nel regolamento attualmente all’esame di codesto Consiglio di Stato.
Al riguardo, l’Autorità osserva che le limitazioni poste dal legislatore
all’esercizio di una professione devono avere carattere eccezionale e trovare
giustificazione nella particolare rilevanza dell’attività svolta.
Poiché le riserve di attività si giustificano solo in presenza
di comprovate esigenze di tutela di interessi generali risulta difficile riscontrare
dette esigenze con riguardo a professioni rispetto alle quali, prima del D.P.R.
n. 328/2001, non era stata avvertita la necessità di creare esclusive.
In tal senso si veda anche, l’indagine conoscitiva sul Settore degli ordini e
collegi professionali (provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997), la segnalazione
del 18 dicembre 1997 (AS118 – Istituzione di nuovi ordini professionali, in Boll.
AGCM 51/1997), la segnalazione del 29 ottobre 1998 (AS153 – Disposizioni in materia
di professioni sanitarie, in Boll. AGCM 43/1999), la segnalazione del 30 ottobre
2003 (AS268 – Regolamentazione dell’attività di insegnamento nel settore
dello sport, in Boll. AGCM 44/2003) e la segnalazione del 2 dicembre 2004 (AS287
– Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche – in Boll. AGCM
49/2004).
La creazione di un’esclusiva a favore degli ingegneri di attività in precedenza
svolte da laureati in Informatica ed in Scienze dell’Informazione appare quindi ingiustificata dal momento che la regolamentazione dei servizi professionali
può considerarsi appropriata solo se soddisfa esigenze di carattere generale
e se la sua introduzione sia in grado di sanare imperfezioni di mercato di significativo
rilievo, altrimenti suscettibili di produrre risultati iniqui ed inefficienti.
Con specifico riguardo alla professione di informatico, non sembrano sussistere
asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza
attraverso l’imposizione di barriere all’accesso nel relativo mercato.
Sarebbe quindi auspicabile che in sede di modifica del D.P.R. n. 328/2001
venisse
riconsiderata la riserva a favore degli ingegneri di attività proprie
dei laureati in Informatica e Scienze dell’Informazione, quindi, non si imponesse
agli stessi di superare un esame di Stato trattandosi di attività che
dovrebbero essere svolte senza obbligo di iscrizione ad un albo professionale.
La restrizione della concorrenza appare ancor più evidente nel nuovo testo
del D.P.R. in esame, laddove si consideri che per le lauree in Informatica e
in Scienze dell’Informazione non è contemplata neppure la possibilità di
sostenere l’esame di Stato.
Con riguardo a quest’ultimo punto, analogamente a quanto disposto dall’emanando
regolamento per alcuni corsi di laurea riconducibili alla professione di biologo
(articolo 15, comma 5) o, alla professione di chimico (articolo 17, comma 6),
si dovrebbe espressamente prevedere che i possessori dei diplomi di laurea in
Informatica e Scienze dell’Informazione siano ammessi a sostenere l’esame di
Stato per l’iscrizione all’albo degli ingegneri e ciò anche al fine di
superare possibili dubbi relativi all’equiparazione tra le suindicate lauree
e la laurea specialistica in Informatica classe 23/S.
Con le suindicate osservazioni l’Autorità vuole evidenziare la forte preoccupazione
che con il D.P.R. in esame vengano poste ulteriori ed ingiustificate restrizioni
all’accesso della professione con grave pregiudizio per la concorrenza.
(…)