La pendenza di procedimenti di sanatoria non fa venire meno l’obbligo
di
concludere con un provvedimento
espresso l’autonomo e distinto procedimento di pianificazione urbanistica
delle
aree. Lo
ha stabilito il Consiglio
di Stato, con sentenza depositata lo scorso 20 marzo.
Il TAR Latina aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’inerzia dell’Amministrazione
a fronte della richiesta di pianificazione urbanistica dell’area di proprietà
dei ricorrenti, sul rilievo che, con apposita delibera, il Comune aveva ritenuto
di ‘non poter
procedere alla ridefinizione urbanistica dei
terreni di che trattasi nelle more della definizione dei procedimenti relativi
ai manufatti
di proprietà delle istanti ed insistenti sulle particelle di cui si
chiede la ridefinizione’.
La Quarta sezione del Consiglio di Stato, andando di contrario avviso, ha
invece ritenuto che ‘l’insistenza
di manufatti abusivi sui terreni di cui si chiede la riqualificazione urbanistica,
la pendenza
di
procedimenti
di sanatoria
relativamente
agli stessi
e la stessa eventuale pendenza di procedimenti sanzionatori, costituiscono
circostanze inidonee a sospendere o a far venire meno l’obbligo di concludere
con un provvedimento espresso l’autonomo e distinto procedimento a istanza
di parte volto a ottenere la riqualificazione urbanistica delle aree”.
. . . .
Consiglio di Stato, IV sezione
Sentenza 20 marzo 2006 n. 1475
(presidente Riccio, estensore Patroni Griffi)
Annulla TAR Lazio, Latina, 9
marzo
2005
n. 303
(…)
Fatto e Diritto
Le appellanti hanno impugnato in primo grado il silenzio serbato dal Comune
di Formia sulla loro istanza volta a ottenere la riqualificazione urbanistica
di terreni di loro proprietà, in conseguenza della decadenza dei vincoli
espropriativi sugli stessi gravanti.
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso, sul rilievo
che, con delibera consiliare 16 febbraio 2005, n. 25, il Comune ha ritenuto
di « non poter procedere alla ridefinizione urbanistica dei terreni di
che trattasi nelle more della definizione dei procedimenti relativi ai manufatti
di proprietà delle istanti ed insistenti sulle particelle di cui si
chiede la ridefinizione ». In particolare, il primo giudice ha ritenuto
che tale circostanza sia idonea a determinare l’insussistenza dell’inerzia,
pur a fronte della mancata conclusione del procedimento, in quanto la delibera
consiliare non avrebbe valore meramente soprassessorio ma piuttosto « di
sospensione del procedimento per la necessità di definirne altri presupposti ».
La tesi del Tribunale amministrativo non può essere condivisa.
L’insistenza di manufatti abusivi sui terreni di cui si chiede la riqualificazione
urbanistica, la pendenza di procedimenti di sanatoria relativamente agli stessi
e la stessa eventuale pendenza di procedimenti sanzionatori, costituiscono
circostanze inidonee a sospendere o a far venire meno l’obbligo di concludere
con un provvedimento espresso l’autonomo e distinto procedimento a istanza
di parte volto a ottenere la riqualificazione urbanistica delle aree.
Sotto tale profilo e in tal senso la deliberazione comunale n. 25 del 2005
costituisce –contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e sostenuto
nella memoria dell’appellata amministrazione – atto meramente soprassessorio
e, comunque, inidoneo a far venire meno l’inerzia dell’Amministrazione
sull’istanza delle appellanti.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza
di primo grado, va, conseguentemente dichiarato l’obbligo del Comune
di Formia a pronunciarsi su tale istanza nel termine di novanta giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola,
la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello
e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l’obbligo del Comune
di Formia di pronunciarsi sull’istanza delle appellanti.