Il testo della sanzione a Poste per abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste
Italiane una sanzione amministrativa di 1,6 milioni di euro per
abuso
di posizione
dominante, detenuta nel mercato del recapito della posta elettronica ibrida,
avendo privilegiando la sua controllata Postel e rendendo sostanzialmente inaccessibile
il mercato liberalizzato ai concorrenti che effettuano attività di stampa
e imbustamento delle comunicazioni postali delle grandi imprese.

1.- La corrispondenza per posta elettronica ibrida risponde
ad esigenze di società che
inviano un’elevata quantità di comunicazioni alla
propria clientela, ed in cui ciascun invio ha
contenuti diversi in relazione al destinatario finale (si pensi agli estratti
conti delle banche o alle bollette per le utenze comuni).

E’ un servizio di corrispondenza basato sull’utilizzo di tecnologie informatiche,
in
quanto
il
mittente della corrispondenza invia i files in formato elettronico ad un operatore
che provvede ad elaborarli secondo le indicazioni fornite dal mittente stesso
e a trasformarli in files adatti alla stampa e ad imbustarli (attività,
queste ultime, organizzate in centri produttivi
comunemente denominati centri stampa).

Una volta stampato e imbustato, l’invio di corrispondenza è del
tutto assimilabile agli invii di corrispondenza ordinaria che vengono consegnati,
attraverso la rete postale pubblica, ai singoli destinatari finali.

In particolare,
la fase di recapito degli invii di corrispondenza di posta elettronica ibridaè riservata
a
POSTE.

2.- L’Antitrust, con il provvedimento pubblicato ieri sul
suo sito, ha contestato a Poste Italiane:

– di avere applicato condizioni di accesso alla rete di recapito ingiustificate
e
discriminatorie;

– ha mantenuto per una parte importante del mercato e, in particolare per alcuni
importanti clienti, una tariffa di recapito inferiore alla tariffa di posta elettronica
ibrida, condotta discriminatorio rispetto ai concorrenti;

– ha conferito ingenti vantaggi economici, informativi e finanziari alla controllata
Postel;

– ha adottato un piano di alleanze con imprese concorrenti
attuali e potenziali con espresse clausole di esclusiva al fine di legarli a
sé ed evitare il loro ingresso diretto nel mercato della posta elettronica
ibrida.

Si tratta in definitiva, di comportamenti tenuti
dal
1999 al 2005, che costituiscono
un’unica
grave violazione dell’art. 82 del Trattato CE.

Adesso, Poste Italiane ha 45 giorni di tempo per definire nuove condizioni
generali di accesso alla rete postale conformi ai principi di concorrenza,
modificando
le condizioni
previste in precedenza
e assicurando ai concorrenti attuali e potenziali effettiva parità di
condizioni di accesso rispetto a quelle previste per Postel o altre società controllate.

L’Antitrust ha preso atto della circostanza attenuante per cui alcuni comportamenti
di Poste erano in definitiva autorizzati dal Decreto
Ministeriale
del 18 febbraio
1999
, emanato in contrasto con le regole di concorrenza ai
sensi
degli
artt. 10, 82 e 86 del trattato Ce (la sanzione originariamente
prevista era del doppio).

La disciplina
ministeriale del 1999 è stata frattanto sostituita da un nuovo
decreto, del 17 febbraio
2006
, che elimina le soglie quantitative precedentemente previste
per l’accesso alla rete postale dei nuovi operatori di posta elettronica ibrida.

Secondo l’Antitrust, "la nuova disciplina, unitamente all’eliminazione dell’obbligo
di
ritiro degli invii dai centri stampa, e quindi con la consegna
presso
i
centri
di accettazione
della rete postale, appare in grado di assicurare l’apertura e uno sviluppo
concorrenziale del mercato della posta elettronica ibrida".

. . . .

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Provvedimento del 29 marzo 2006

Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A. – Mercato del recapito della
posta elettronica ibrida

Pubblicato sul sito il 10 aprile 2006

(…)

Il quadro normativo generale di riferimento

a) Le direttive comunitarie

14. Con la direttiva 97/67/CE, successivamente modificata dalla seconda direttiva
postale 2002/39/CE, ha avuto inizio il processo di liberalizzazione dei servizi
postali destinato a concludersi nel 2009. Tali direttive perseguono l’obbiettivo
di aprire alla concorrenza l’offerta dei servizi postali, assicurando al
pubblico la prestazione del servizio universale.

In particolare, il servizio universale corrisponde “ad un’offerta
di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti
i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti” (art. 3
della direttiva 97/67/CE) ed, in ciascun Stato membro, il servizio universale è prestato
da uno o più operatori.

Al fine di garantire l’equilibrio economico dell’operatore su cui
grava l’onere del servizio universale (di seguito anche OSU), gli Stati
membri possono attribuire al fornitore del servizio universale il monopolio di
alcune attività (art. 7 della direttiva 97/67/CE). L’area di riserva è destinata
a ridursi progressivamente nel tempo consentendo una gradualità nel processo
di liberalizzazione dei servizi postali che tiene conto delle esigenze legate
al finanziamento dell’OSU.

L’area massima della riserva indicata dall’art. 7 della direttiva
97/67/CE è circoscritta rispetto alle prestazioni minime che devono essere
garantite nell’offerta del servizio universale indicata dall’art.
3 della stessa. Vi sono quindi servizi postali che esulano dall’area della
riserva ma ricadono nell’offerta del servizio universale.

15. I servizi postali che non ricadono nell’area di riserva sono prestati
sul mercato in regime di libera concorrenza e gli Stati membri devono prevedere
procedure di autorizzazione per consentire “l’offerta commerciale
al
pubblico dei servizi postali”. In particolare, nell’ambito dei servizi
postali non riservati, occorre distinguere tra i servizi postali che rientrano
nell’offerta del servizio universale e quelli che non vi rientrano. Tale
differenza rileva ai fini della tipologia di autorizzazione alla quale subordinare
la prestazione di attività e per la circostanza che gli Stati membri possono
imporre obblighi specifici alle imprese che prestano servizi inclusi nell’offerta
del servizio universale.

In particolare, come emergerà meglio nel seguito, a livello comunitario è individuata
la categoria dei c.d. intermediari, vale a dire degli “operatori economici
che agiscono in veste di intermediari tra il mittente dell’invio postale
e il fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando
gli invii prima di inoltrali alla rete postale pubblica nello stesso stato o
in un altro”.

Gli intermediari sono quindi imprese attive nel settore postale che, a loro volta,
si rivolgono al prestatore del servizio universale per ottenere i servizi che
essi non possono prestare direttamente alla clientela.

16. Le direttive comunitarie non disciplinano le condizioni di accesso da parte
dei clienti e/o intermediari alla rete postale pubblica, limitandosi a definire
i principi cui queste condizioni sono subordinate.

In particolare, la direttiva 97/67/CE prevede in materia di “principi tariffari” che
le tariffe siano “correlate ai costi”, oltre che “trasparenti
e non discriminatorie”, ammettendo la possibilità per il fornitore
del servizio universale “di concludere con i clienti accordi individuali
in materia di prezzi” (art. 12).

La direttiva 2002/39/CE declina con maggiore dettaglio il principio appena enunciato
prevedendo che “Qualora i fornitori del servizio universale applichino
tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali,
utenti all’ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno
essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione per quanto
riguarda sia le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tenere
conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa
dei servizi offerti per la raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli
invii individuali e devono, unitamente alla condizioni associate, applicarsi
sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano
servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono essere disponibili
anche ai clienti privati in condizioni simili” (art. 1 della direttiva
2002/39/CE che modifica l’art. 12 della direttiva 97/67/CE).

Pertanto, le tariffe e le condizioni di accesso alla rete devono rispettare i
principi di trasparenza, orientamento ai costi e non discriminazione; in particolare,
il principio di non discriminazione è parametrato avendo a riferimento
tre categorie di soggetti che, in presenza di caratteristiche simili, devono
essere trattati a pari condizioni: gli operatori postali, i clienti privati e
gli stessi prestatori del servizio universale.

17. Le imprese che offrono servizi postali usufruiscono della rete postale attraverso
i c.d. punti di accesso che sono: “ubicazioni fisiche, comprendenti in
particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via
pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali
possono essere depositati dai clienti nelle rete postale pubblica” (art.
2 della direttiva 97/67/CE). Al riguardo, in attuazione dei principi di trasparenza
e non discriminazione richiamati al punto precedente, la Commissione europea
ha precisato che gli “esercenti devono fornire il servizio postale universale
garantendo un accesso non discriminatorio a clienti o intermediari presso adeguati
punti di accesso pubblici, in funzione delle esigenze degli utenti…E’ necessario ….che
gli intermediari, inclusi gli esercenti di altri Stati membri, possano scegliere
tra i punti di accesso disponibili nella rete postale pubblica …” (sottolineatura
aggiunta, Comunicazione sull’applicazione delle regole di concorrenza al
settore postale, punto 8, b), vii).

In sostanza, dunque, l’accesso alla rete postale deve avvenire attraverso
la consegna della corrispondenza nei locali (o altri siti come le cassette postali)
dell’operatore pubblico adibiti a tale scopo, presso i quali il fornitore
svolge la raccolta degli invii postali.

Una volta che la corrispondenza è consegnata, tramite i punti di accesso
alla rete postale, al fornitore del servizio universale, quest’ultimo espleta
in sequenza le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione,
attività eventualmente in regime di riserva secondo la normativa dei singoli
Stati membri.

18. Con particolare riferimento alla posta elettronica ibrida, si osserva che
la direttiva 97/67/CE formula una definizione ampia di invio di corrispondenza
includendovi “la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale
di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato all’indirizzo
indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro …” (art.
2 definizione di invio di corrispondenza). Inoltre, la Comunicazione della Commissione
sull’applicazione delle regole della concorrenza ai servizi postali precisa
che “Le attività che consistono in una combinazione di nuove tecnologie
di telecomunicazione e di alcuni elementi dei servizi postali possono, ma non
necessariamente, essere nuovi servizi ai sensi della direttiva sui servizi postali.
Esse possono essere frutto dell’adattabilità dei servizi tradizionali.” (punto
2.4 della Comunicazione cit.).

b) Il recepimento delle direttive comunitarie e, in particolare, il D.Lgs.
n.
261/99

19. La direttiva 97/67/CE è stata recepita dal D.Lgs. del 22 luglio 1999
n. 26114 che ha comportato, in larga misura, il superamento del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni" (Codice Postale). Il D.Lgs. n. 261/99 è stato
successivamente modificato dal D.Lgs. n. 384/03 di recepimento della direttiva
2002/39/CE.

Il recepimento delle direttive comunitarie in Italia ha determinato l’avvio
del processo di liberalizzazione dei servizi postali, modificando l’area
della riserva sino ad allora vigente e delineando gli strumenti giuridici in
base ai quali anche operatori postali diversi da POSTE possono operare sul mercato,
pur nel rispetto degli obblighi di servizio universale.

20. L’art. 3 del D.Lgs. n. 261/99 specifica che sono inclusi nell’area
del servizio universale “la raccolta16, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione17 degli invii postali fino a 2 kg”, “la raccolta,
il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20
kg” e “i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati”.

Con Decreto Ministeriale del 17 aprile 2000 è stata confermata a POSTE
la concessione per l’espletamento del servizio postale universale, incluso quello
riservato, per la durata massima di quindici anni a partire dal 6 agosto 1999.
Pertanto, POSTE è il fornitore del servizio universale su tutto il territorio
nazionale.

21. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione del servizio universale,
il D.Lgs. n. 261/99 prevede, tra l’altro, un’area di riserva dei
servizi postali da attribuire al fornitore del servizio universale (v. infra
sull’art. 4 del D.Lgs. n. 261/99) e l’istituzione di un fondo di
compensazione, amministrato dal Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dagli
operatori titolari di licenze individuali che prestano servizi universali non
riservati (art. 10).
POSTE dispone, altresì, dello stanziamento di fondi pubblici, a titolo
di compensazione per l’onere sostenuto e non coperto dai ricavi dell’area
riservata.

22. L’art. 4 del D.Lgs. n. 261/99 fissa il perimetro massimo della riserva
che può essere attribuita a POSTE per sostenere gli oneri del servizio
universale, lasciando a successive delibere del Ministero delle Comunicazione
l’individuazione, in tale ambito, dei servizi effettivamente riservati.
I servizi che non sono indicati nell’art. 4 fuoriescono dall’ambito
anche solo potenziale della riserva e quindi sono liberalizzati.

Vale la pena rilevare che, rispetto al Codice Postale, il D.Lgs. n. 261/99 amplia
l’ambito dei servizi riservati in quanto elimina la distinzione tra posta
epistolare e non epistolare (es. le fatture), quest’ultima precedentemente
estranea al regime di riserva in favore di POSTE, introducendo una nozione unitaria
di invio di corrispondenza interamente inclusa nell’ambito di applicazione
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/99.

Per quanto riguarda la posta ordinaria, il D.Lgs. n. 261/99 consente che possano
essere riservati: “la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna
espressa, il cui prezzo …..[seguono le specifiche di peso e prezzo] ” (art.
4 comma 1 del D.Lgs. n. 261/99).

Non è, inoltre, secondario rilevare che la vigilanza sul rispetto del
regime di riserva spetta al Ministero delle Comunicazioni che deve, a tale fine,
predisporre i controlli necessari ad assicurare il rispetto dell’area riservata.

23. Per quanto riguarda la posta ibrida, l’art. 4 comma 4, dispone espressamente
che “relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di
corrispondenza di cui al comma 1 [ovvero i servizi postali riservati] quelli
generati mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche” (sottolineatura
aggiunta).

Il D.Lgs. n. 261/99 ha espressamente stabilito, quindi, che la riserva di attività per
la posta PEI si riferisce solamente alla fase di recapito. Gli operatori PEI
che svolgono in regime di concorrenza le fasi a monte del recapito, pertanto,
devono obbligatoriamente rivolgersi a POSTE per lo svolgimento della fase di
consegna al destinatario finale dell’invio di corrispondenza.

24. Il D.Lgs. n. 261/99 ricalca le direttive comunitarie prevedendo due tipi
di titoli abilitativi: l’autorizzazione generale per la prestazione dei
servizi postali non rientranti nel servizio universale (art. 6) e la licenza
individuale per l’offerta di servizi non riservati che rientrano nel campo
di applicazione del servizio universale (art. 5).

Giova rilevare che, per lo svolgimento dell’attività a monte del
recapito della posta elettronica ibrida, è sufficiente che gli operatori
si dotino di un’autorizzazione generale; in particolare, il Ministero delle
Comunicazioni, in una lettera inviata ad un operatore che intendeva munirsi dell’appropriato
titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di posta elettronica
ibrida, inquadra tali operatori tra gli intermediari postali menzionati nella
citata Comunicazione della Commissione che operano “raccogliendo e/o trasportando
e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete pubblica nello stesso
od altro Stato” ed è dell’avviso che queste attività si
pongano “….al di fuori del servizio universale e in regime di libero
mercato ma ricompresi nel concetto di servizio postale in genere”; in base
a queste considerazioni, il Ministero richiede che “il soggetto interessato
consegua l’autorizzazione generale”.

L’autorizzazione generale riguarda, pertanto, le attività della
presa in consegna della corrispondenza presso il cliente dell’operatore,
il presmistamento e il successivo trasporto della corrispondenza presso la rete
postale di POSTE.

I titoli abilitativi allo svolgimento dei servizi postali sono rilasciati unicamente
dal Ministero delle Comunicazioni e POSTE non ha alcuna competenza in merito.
Una volta in possesso del titolo abilitativo previsto, stando alla normativa,
l’operatore non è soggetto ad ulteriori limitazioni.

25. Quanto alla politica tariffaria e alle condizioni di accesso alla rete postale,
l’articolo 13 del citato D.Lgs. n. 261/99 stabilisce che le “tariffe
dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall’autorità di
regolamentazione …. tenuto conto dei costi del servizio e del recupero
di efficienza".

Al comma 3 si precisa che “le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2
sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme
degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l’intero
territorio nazionale;
d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere
con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatorie."

Questa disposizione, coerentemente con la direttiva 97/67/CE, prevede quindi
che l’Autorità di regolamentazione fissi la tariffa massima dei
servizi riservati (lett. d appena citata).

26. Il comma 3 bis, introdotto dal citato Decreto Legislativo n. 384/03 declina
gli obblighi posti in capo al fornitore del servizio universale. POSTE infatti è tenuta:

a) “ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni
associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
b) a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei
costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei
servizi offerti per la raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii
individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate
nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche a clienti
privati in condizioni simili".

Anche in questo caso, il comma 3 bis, come il preesistente comma 3, riconosce
al fornitore del servizio universale una sufficiente autonomia nella politica
commerciale sia con riferimento a prezzi e tariffe “speciali”, sia
con riferimento alle “condizioni associate”, nel rispetto del principio
di trasparenza e non discriminazione. Non si può, peraltro, affermare
che la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 384/03, finalizzata ad assicurare la
piena parità di trattamento tra gli utenti della rete postale, abbia avuto
una reale portata innovativa in quanto ciò era già stato affermato
dall’autorità di regolamentazione in atti vincolanti per POSTE.

Giova inoltre rilevare che in base al D.Lgs. n. 261/99 l’Autorità di
regolamentazione “promuove l’adozione di provvedimenti intesi a realizzare
l’accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non
discriminazione” (art. 2 comma 2 lett. h)26.

c) Il D.M. del 18 febbraio 1999

27. Il servizio di posta elettronica ibrida è stato regolato fino a febbraio
2006 dal D.M. del 18 febbraio 1999 espressamente definito come “autorizzazione
transitoria”, in attesa della disciplina da emanare in relazione al previsto
recepimento della direttiva comunitaria 97/67Ce.

Il decreto individuava una serie di requisiti per accedere al servizio di recapito
della posta ibrida offerto da POSTE ad una tariffa inferiore rispetto a quella
vigente per il recapito della corrispondenza ordinaria.

La tariffa PEI per gli invii di corrispondenza di peso fino a 20 gr. veniva dal
citato DM “fissata provvisoriamente in lire seicentocinquanta” (circa
0,34 euro), ammontare sensibilmente inferiore alle 800 lire (circa 0,41 euro)
allora applicate alla posta ordinaria per lo stesso scaglione di peso (fino a
20 gr)28. Il differenziale di 0,08 euro fra tariffa ordinaria PEI era previsto
anche per la posta ibrida rientrante negli scaglioni di peso superiori.

Nonostante l’espressa dizione di provvisorietà del DM e delle sue
condizioni, tale disciplina non è stata poi modificata con il recepimento
della direttiva comunitaria ed è rimasta in vigore fino alla sua sostituzione
con il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2006.

28. La tariffa per il recapito di posta ibrida fino a 20 gr. è stata portata
nel 2003, a seguito di una complessiva manovra tariffaria dei servizi postali,
a 0,37 € mentre quella per la posta ordinaria di pari scaglione ha raggiunto
il livello di 0,45 €29.

Per cogliere la significatività del differenziale fra tariffa PEI e tariffa
piena è utile ricordare che esso è pari, indicativamente, al costo
unitario delle varie attività di preparazione della posta ibrida (dall’accettazione
all’imbustamento)30 e, pertanto, ha assoluto rilievo sulla competitività dell’offerta
degli operatori del servizio di posta ibrida.

29. Le condizioni in presenza delle quali l’operatore PEI otteneva la tariffa
agevolata sono indicate dagli artt. 3 e 5 del decreto ministeriale del 1999.

L’articolo 5, comma 1, del decreto disponeva che "….. gli operatori
di posta elettronica ibrida consegnino, su base annua, un numero minimo di invii
aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare pari a 50 milioni, purché tali
invii vengano prodotti e affidati a Poste italiane in almeno 10 aree territoriali
di servizio ovvero in almeno 5 aree territoriali con popolazione complessiva
di 15 milioni di abitanti e con un minimo di 1 milione di invii PEIE per ciascuna
area territoriale di servizio".

30. L’applicazione della tariffa scontata era subordinata all’ulteriore
circostanza, prevista dall’art. 3, comma 2, del decreto, che gli invii
fossero consegnati a POSTE nello stesso ATS di ubicazione del destinatario finale
dell’invio (c.d. principio di prossimità). Il decreto ha, infatti,
proceduto a suddividere il territorio nazionale in 12 aree territoriali di servizio31,
le ATS, che corrispondono ai “comprensori postali di smistamento e di recapito
individuati dai codici di avviamento postale […]" (articolo 2).

Per gli invii destinati ad ATS diverse da quelle del luogo di produzione, c.d.
fuori ATS, era prevista l’applicazione da parte di POSTE della tariffa
piena, vigente per la posta ordinaria.

31. Il decreto prevedeva, infine, che l’operatore predisponesse gli invii “trasformati
in messaggi cartacei, già imbustati e distinti per codice di avviamento” e
che il ritiro degli stessi avvenisse “a cura delle Poste Italiane presso
i centri stampa indicati degli operatori di posta elettronica ibrida”(articolo
3, comma 1).

(…)

Conclusioni

… Il procedimento istruttorio ha dimostrato che POSTE ha realizzato
una
strategia
gravemente abusiva
per escludere o limitare l’ingresso nel mercato liberalizzato della posta
elettronica ibrida, sia nei riguardi delle imprese concorrenti sia avvantaggiando
la propria controllata Postel, la quale non ha operato in modo effettivamente
separato e sulla base di parità di condizioni.

RITENUTO che le condizioni di accesso applicate da POSTE e previste dall’art.
5 del Decreto Ministeriale del Ministero delle Comunicazioni del 18 febbraio
1999, sono in contrasto con l’art. 82 del trattato CE e che, nei limiti
di cui in motivazione, lo stesso Decreto Ministeriale risulta in contrasto con
gli artt. 10, 82 e 86 del Trattato CE;

RITENUTO che il decreto ministeriale del 17 febbraio 2006 ha eliminato alcuni
requisiti quantitativi che risultavano ingiustificati e discriminatori, mentre
per quanto riguarda il ritiro della corrispondenza e l’obbligo di stampare
nelle ATS di destinazione dovrà essere applicato da POSTE in senso conforme
alla normativa primaria e alle regole di concorrenza;

RITENUTO, inoltre, che – alla luce del fatto che POSTE opera nel mercato
liberalizzato della posta elettronica ibrida attraverso la propria controllata
Postel – al fine di porre termine all’infrazione ed eliminare ogni possibile
situazione in cui siano pregiudicate la parità di trattamento fra Postel
e i suoi concorrenti, occorre che siano assicurate condizioni di accesso pubbliche
e trasparenti, non discriminatorie ed economicamente giustificate rispetto all’attività di
recapito, sia per la corrispondenza epistolare che per la corrispondenza non
epistolare attualmente contemplate dal DM del 17 febbraio 2006, e che venga eliminata
ogni possibile forma di vantaggio di natura economica ed informativa alla propria
controllata Postel o a qualsiasi altra controllata che operi nel mercato dell’offerta
del servizio di posta elettronica ibrida.

Tutto ciò premesso e considerato;

Delibera

a) che le condotte poste in essere da Poste Italiane S.p.A., direttamente
o tramite la controllata Postel S.p.A., nei mercati dei servizi di posta elettronica
ibrida
e del recapito della medesima tipologia di corrispondenza, consistenti nell’applicazione
di condizioni di accesso alla rete di recapito ingiustificate e discriminatorie,
ulteriori rispetto a quelle previste dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio
1999, nell’applicazione di un regime tariffario discriminatorio nei riguardi
di alcuni importanti clienti, nell’adozione di alleanze e contratti di
esclusiva con imprese concorrenti attuali e potenziali, nonché nel conferimento
di ingenti vantaggi economici, informativi e finanziari alla controllata Postel
S.p.A., costituiscono un’unica e complessa grave violazione dell’art.
82 del Trattato CE, adottata nell’ambito di una strategia unitaria volta
ad escludere e/o limitare la concorrenza nel mercato liberalizzato della posta
elettronica ibrida;

b) che Poste Italiane S.p.A. ponga immediatamente fine ai comportamenti distorsivi
della concorrenza di cui alla precedente lettera a), assicurando effettiva parità di
condizioni di accesso a Postel o altre società controllate rispetto ai
concorrenti attuali e potenziali e si astenga in futuro dal porre in essere abusi
di posizione dominante del medesimo tenore; assuma, secondo le modalità ritenute
più idonee allo scopo, e nei limiti esposti in motivazione, misure atte
a porre immediatamente termine all’illecito riscontrato; in particolare,
definisca e comunichi all’Autorità entro 45 giorni dalla notifica
del presente provvedimento, nuove condizioni generali di accesso conformi ai
principi di concorrenza e alla normativa primaria, di modo da escludere la ripetizione
delle condotte abusive accertate fra le quali, come indicato in motivazione,
prevedere un obbligo di ritiro della corrispondenza presso i centri stampa e
non consentire la consegna presso i centri di accettazione della rete postale;
proceda entro lo stesso termine di 45 giorni all’eliminazione di clausole
di esclusiva, o ad esse equivalenti quanto agli effetti, nei rapporti di fornitura
con imprese che effettuano servizi di stampa e imbustamento; dia inoltre comunicazione
all’Autorità delle altre misure adottate entro 90 giorni dalla notifica
del presente provvedimento;

c) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui alla lettera
a), a Poste Italiane S.p.A. è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria
pari a 1,6 milioni di euro
.

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento
con versamento
diretto al Concessionario del Servizio della Riscossione oppure mediante delega
alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997,
n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre,
devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento,
ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione;
in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo
periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità,
attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente
pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 29 marzo 2006

Pubblicato sul sito dell’Autorità il 10 aprile 2006

Il segretario generale, Fabio Cintioli
Il presidente, Antonio Catricalà

. . . .

Qui il provvedimento integrale dell’Authority (in .pdf):

http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/DSAP_287.NSF/0/030a609ab648c345c125714c00368534/$FILE/A365.pdf

Redazione

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