E’ stato firmato lo scorso 5 giugno il contratto collettivo del Comparto Sanità,
relativo al secondo biennio economico 2004 – 2005.
Il contratto si applica ai dipendenti delle "amministrazioni, aziende ed enti
del comparto
del Servizio Sanitario Nazionale".
Riguarda circa 543 mila lavoratori che
a regime avranno incrementi
mediamente pari a circa 103 euro per 13 mensilità, dei quali 93 euro sono
destinati allo stipendio tabellare e 10 euro alla contrattazione integrativa. Gli
aumenti stipendiali saranno erogati in tre tranche: 1° gennaio 2004,
1° febbraio 2005 e 31 dicembre 2005, la quota finalizzata alla contrattazione
integrativa sarà esigibile a decorrere dal 31 dicembre 2005.
. . . . . .
CCNL 5 giugno 2006
Comparto del personale del servizio sanitario
nazionale
parte economica II biennio 2004-2005
INDICE
PARTE GENERALE
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto.
PARTE I – Biennio economico 2004 – 2005
Art. 2 Incrementi tabellare
Art. 3 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
Art. 5 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica
PARTE II – Finanziamenti aggiuntivi
Art. 6 Risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa.
Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale del
ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente
sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente – destinatari
del passaggio dalla posizione D e Ds
PARTE III – Norme generali e finali
Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 9 Norma finale
ALLEGATI
Tabelle
Dichiarazioni congiunte
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Parte generale
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente
dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL
del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1 gennaio 2004 o assunto successivamente.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 – 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
Art. 2
Incrementi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo
delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato
degli importi mensili lordi per tredici mensilità nella misura e alle
scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto
2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella
B del presente contratto.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di
vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile
2004.
Art. 3
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per
la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di
cui all’art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal
1 gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al
31 dicembre 2003. Sono altresì confermate tutte le modalità di
utilizzo previste dal citato art. 29.
Art. 4
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali,
di cui all’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere
dal 1 gennaio 2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo
ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le
precisazioni contenute nel comma 2 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1 gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime
voci indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell’art. 30 del CCNL
19 aprile 2004.
3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile
2004.
Art. 5
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale
e dell’indennità professionale specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica, di cui all’art.
31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004
per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al
comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello
consolidato al 31 dicembre 2003.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, dal 1 febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005
il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore
delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate
e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.
Parte II
Finanziamenti aggiuntivi
Art. 6
Risorse per la contrattazione integrativa
1. Con decorrenza dal 31.12.2005 a valere per l’anno 2006 le risorse pari
allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (€ 134,29 in ragione d’anno
per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a
ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo
prevalentemente il fondo della produttività.
2. Dal 1 gennaio 2004, è altresì confermato l’art. 33, comma
1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare
alla contrattazione integrativa pari al 1,2% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del
medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi
dell’art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.
Art. 7
Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili
di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex
operatore professionale dirigente – destinatari del passaggio dalla posizione
D a Ds.
1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1.9.2003 al personale
collaboratore professionale sanitario – profilo di infermiere, infermiere pediatrico,
assistente sanitario e ostetrica – nel passaggio dalla posizione D alla posizione
Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta
anche l’indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento,
di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.
2. Con decorrenza 1 gennaio 2004, l’indennità professionale specifica,
prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex
operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile
2004, pari ad € 340,86, è rideterminata in € 433,82. Detta
indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale
collaboratore sanitario esperto – profilo di infermiere, infermiere pediatrico,
assistente sanitario e ostetrica .
3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella
C allegata al presente CCNL
Parte III
Norme generali e finali
Art. 8
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario,
sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto,
sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 15,
comma 7, del CCNL 19 aprile 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti
dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva
di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 del Cod. civ., si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui
all’art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.
4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 35 del CCNL del
19 aprile 2004.
Art. 9
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme
dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio
1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile
2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
TABELLA
C (1)
(1) Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 6 del CCNL 19.4.2004
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL 19.4.2004,
ai sensi dell’art. 7 comma 3 del presente Contratto.
. . . . . .
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria
allegato 1 del CCNL 19.4.2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello
economico Bs alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto,
nell’ambito del quadriennio normativo 2006 – 2009.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all’art. 40 del
CCNL 7.4.1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006 – 2009,
I biennio economico 2006 – 2007.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn. 1 – 14 del CCNL 19.4.2004.
DICHIARAZIONE A VERBALE
DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA AL CCNL 2004/2005 II° BIENNIO ECONOMICO
COMPARTO SANITA’
La F.I.A.L.S./CONF.SAL, pur sottoscrivendo il presente Contratto non condivide
l’impianto e l’impostazione del sistema economico per cui, al fine di migliorarlo
nella negoziazione decentrata intende portare avanti fin da ora, congiuntamente
agli eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, la rivendicazione per
ottenere che i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, per il loro personale
contributo lavorativo quotidiano, vengano retribuiti alla stessa stregua
dei loro colleghi dei paesi più all’avanguardia dell’Unione europea.
La trattativa odierna, conclusasi dopo 29 mesi di vacanza contrattuale in
maniera sommaria e parziale, ha disatteso tutte quelle innovazioni che sul
tavolo di concertazione avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori
del comparto.
Difatti, ha rimandato sine die le questioni più vetuste rispetto alla
classificazione del personale e, in particolare, delle professioni sanitarie:
il tavolo di concertazione avrebbe dovuto proseguire ad oltranza per affrontare
con il rinnovo della parte normativa, scaduta il 31 dicembre 2005, le tematiche
relative alle professionalità emergenti dei ruoli sanitari, amministrativi
e tecnici.
Al contempo stimiamo l’urgenza di sopraggiungere a reperire forme e mezzi
per una collocazione ottimale di quelle professioni che, all’interno delle
Aziende malgrado siano in possesso del requisito della laurea universitaria
o di un titolo equipollente, percepiscono salari nettamente inferiori rispetto
ai colleghi universitari inquadrati nei ruoli di elevata professionalità (EP).
Non dimentichiamo che, quelle stesse professioni sanitarie che nei prossimi
mesi si troveranno a fare i conti con l’iscrizione obbligatoria all’albo professionale
per esercitare il diritto alla professione, dopo la sottoscrizione del presente
accordo, avranno ottenuto dopo oltre due anni d’attesa, un esiguo aumento stipendiale
lordo mensile di circa 100 euro.
Alla stessa stregua riteniamo l’aumento contrattuale, riconosciuto al personale
amministrativo e agli operatori socio-sanitari, pressoché irrisorio.
Vale a dire che la percentuale d’inflazione che grava sugli aumenti contrattuali
della retribuzione odierna non rappresenta nemmeno una quota parte del depauperamento
delle risorse reali: ne è chiara dimostrazione il plusvalore rimesso
all’euro nel rapporto di cambio con la vecchia lira.
In questo panorama si palesa improrogabile, l’esigenza di dare spazio ulteriore
alla contrattazione istituendo, fin da subito, un tavolo decentrato presso
le singole Regioni in aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.
Ogni singola Regione a oggi, si manifesta nei confronti del personale medico,
professionale, socio-sanitario, tecnico e amministrativo che presta servizio
nelle strutture sanitarie come il diretto datore di lavoro, artefice di interventi
rilevanti sulle quote economiche e sugli atti di indirizzo per gli obiettivi
delle Aziende. Malgrado questa veste ricoperta dall’ente territoriale in forma
completa e inequivocabile non viene ancora previsto, almeno fino a ora, un
livello di contrattazione collettiva regionale per rendere omogenei interventi
e criteri generali, affinché questi tengano conto non della realtà della
singola Azienda, ma della complessità degli obiettivi prefissati nell’ambito
regionale.
FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo ad avviare il negoziato
per il rinnovo CCNL 2006-2009 per la parte normativa e per il primo biennio
economico 2006-2007, senza dimenticare che l’efficienza del Servizio Sanitario
Nazionale, come oggi viene apprezzata indistintamente da tutti i cittadini, è strettamente
legata alla professionalità degli operatori sanitari che hanno modo
di dimostrare quotidianamente il loro valore.
Roma 5 giugno 2006
FIALS Firmato CONFSAL Firmato