Giurisdizione amministrativa sui concorsi per soli titoli

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 5 giugno, conferma
che i concorsi per soli titoli sono da ritenere devoluti alla giurisdizione
del Giudice amministrativo, con ciò rigettando "la tesi che, quale regola di
discrimine fra la cognizione dell’ A.G.O. e del giudice amministrativo,
assume a riferimento la natura discrezionale o meno della potestà valutativa
della commissione esaminatrice, che difetterebbe nei casi di concorsi per titoli
a differenza di quelli articolati
su prove culturali o di idoneità tecnico/professionale".

I Giudici di Palazzo Spada osservano che, anche a non volere considerare che
la riconduzione dei titoli prodotti dal candidato in talune delle categorie
individuate
dal
bando
sovente
implica
giudizi di carattere
discrezionale tecnico, il disposto di cui all’art.
63, comma quarto, del d.lgs. n. 165/2001 – che mantiene ferma la giurisdizione
del G.A. per le controversie in materia di procedure concorsuali – "fa sistema
con la regola generale di riparto della giurisdizione dettata dal comma primo,
che è riferita alle controversie relative ai rapporti di lavoro già in
atto con la P.A., situazione che difetta nei casi in cui il soggetto aspiri
alla costituzione del rapporto di lavoro e si sottoponga agli strumenti idoneativi
di carattere concorsuale a tal fine previsti".

. . . . . .

Consiglio di Stato, VI sezione

Sentenza 5 giugno 2006 numero 3331

(presidente Giovannini, estensore Polito)

Annulla TAR Puglia,
Bari, Sez. I, n. 1004/2005 del 10 marzo 2005

(…)

Diritto

1) L’odierna appellante fondatamente contesta la sentenza impugnata
che ha negato la giurisdizione del T.A.R in merito ai provvedimenti del Dirigente
del Circolo Didattico di Andria di rettifica “in pejus” della posizione
nella graduatorie di istituto per il conferimento di incarichi nelle qualifiche
di “Assistente Tecnico” ed “Assistente Amministrativo”;

L’art. 68 del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, (ora art. 63, comma quarto,
del d.lgs. 30.03.2001, n. 161) con riguardo al contenzioso relativo al rapporto
di lavoro dei pubblici dipendenti ha mantenuto ferma la “giurisdizione
del giudice amministrativo (nelle) controversie in materia di procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Rientrano nella nozione di “procedure concorsuali”, cui fa richiamo
la norma anzidetta, tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in
possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra
i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli
predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione
culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati.

Gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per il conferimento
degli incarichi nella scuole di vario grado, sia di insegnamento che per compiti
delle qualifiche del personale di amministrazione, sono caratterizzati da evidenti
aspetti di concorsualità che ha luogo, previa verifica del possesso
dei requisiti di legge per l’ammissione, in base alla valutazione di
titoli cui segue l’assegnazione della posizione utile per aspirare alla
costituzione del rapporto i lavoro alle dipendenze della P.A., sia esso di
durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in
ruolo).

Non appare condivisibile la tesi che, quale regola di discrimine fra la cognizione
dell’ A.G.O. e del giudice amministrativo, assume a riferimento la natura
discrezionale o meno della potestà valutativa della commissione esaminatrice,
che difetterebbe nei casi di concorsi per titoli a differenza di quelli articolati
su prove culturali o di idoneità tecnico/professionale. In disparte
il rilievo che anche la riconduzione dei titoli prodotti dal candidato in talune
delle categorie individuate dal bando sovente implica giudizi di carattere
discrezionale tecnico, va considerato che il disposto di cui all’art.
63, comma quarto, del d.lgs. n. 165/2001 – che mantiene ferma la giurisdizione
del G.A. per le controversie in materia di procedure concorsuali – fa sistema
con la regola generale di riparto della giurisdizione dettata dal comma primo,
che è riferita alle controversie relative ai rapporti di lavoro già in
atto con la P.A., situazione che difetta nei casi in cui il soggetto aspiri
alla costituzione del rapporto di lavoro e si sottoponga agli strumenti idoneativi
di carattere concorsuale a tal fine previsti.

Gli atti che hanno dato ingresso alla presente controversia ineriscono, quindi,
ad una fase procedimentale di natura concorsuale agli effetti della graduazione
dei soggetti aspiranti agli incarichi, che precede la costituzione del rapporto
di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la cui cognizione,
in relazione alla norma sul riparto di giurisdizione in precedenza richiamata,
resta assegnata al giudice amministrativo (cfr. in fattispecie analoga Cons.
St., Sez. VI^, 22.06.2004, n. 4447).

L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, va annullata al
sentenza appellata con rimessione del ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia
per la decisione nel merito.

Le spese di causa possono essere compensate per la presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta: – accoglie
l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata; – dispone,
ai sensi dell’art. 35, comma secondo, della legge n. 1034/1971,
il rinvio della controversia al T.A.R. per la Puglia; – compensa fra le parti
le spese di causa per la presente fase del giudizio.

Redazione

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