Linee guida per i collegi sindacali degli Enti Locali

Delle vere e proprie “Linee guida” per i Collegi sindacali degli enti locali,
per dare attuazione dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre
2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006), sono state messe a punto dalla Corte
dei Conti, sezione delle
autonomie. Gli organi di revisione hanno infatti l’obbligo di trasmettere
alle Sezioni regionali una relazione sul bilancio preventivo e una sul rendiconto.

Spiega la Corte dei Conti che, ai sensi dei commi 166 e seguenti della
legge finanziaria per il 2006, “le relazioni dovranno
quanto meno dar conto del rispetto degli obiettivi annuali del patto
di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione e di ogni grave
irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’amministrazione
non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione”.

In definitiva, la gravità della irregolarità contabile,
della quale la legge pretende la segnalazione, “non è tanto da
valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla
norma, quanto, soprattutto, tenendo conto del rischio di ripercussioni sugli
equilibri
di bilancio”. Il
corpo delle nuove norme ha, infatti, la finalità esclusiva di consentire
alle Sezioni regionali, nel quadro del controllo disciplinato dalla legge n.
131, di segnalare tempestivamente agli Enti interessati, per le necessarie
misure correttive, situazioni che per l’appunto riguardino gli equilibri
di bilancio.

Le disposizioni della legge finanziaria sono d’altronde espressamente
motivate da esigenze di tutela dell’unità economica della Repubblica
e di coordinamento della finanza pubblica.

E’ evidente, dunque, che nella
nozione di gravi irregolarità non possono essere ascritte generiche
disfunzioni gestionali
e che “un’eventuale pronuncia in
merito della Corte non dovrebbe essere rivolta a censurare aspetti che riguardano
meramente l’inefficienza
o inefficacia dell’azione amministrativa, ma solo questioni strettamente
finanziarie e contabili e di rilievo tale da mettere in forse l’equilibrio
di bilancio e non consentire all’Ente di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi generali della finanza pubblica”.


. . . . . .

Corte dei Conti, Sezione delle
autonomie

Deliberazione n. 6/AUT/2006

Linee guida per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e 167, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per gli organi di
revisione economico-finanziaria
degli enti locali e relativi questionari

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006, Suppl. Ordinario
n. 132)

(…)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio
1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 1, commi 166, 167 e
168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il
regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione
n. 1 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio
2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;
Vista la nota n. 301/06/SG
del 29 marzo 2006 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione
delle autonomie per l’adunanza odierna;
Udito il relatore, Presidente
di Sezione Francesco BATTINI

Delibera

è approvato l’unito documento, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, riguardante: “Linee guida per l’ attuazione
dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali” e i relativi questionari (Questionario per le province; Questionario
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; Questionario per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

Le Sezioni regionali provvederanno a trasmettere agli enti interessati la
presente deliberazione e gli allegati questionari, per i conseguenti adempimenti.
Roma,
27 aprile 2006.

Depositata in segreteria il 28 aprile 2006

Il Relatore (Francesco BATTINI)
Il Presidente (Francesco STADERINI)

. . . . . .

Allegato


Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166
e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli
organi
di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. I commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 introducono,
in tema di controllo della Corte dei conti sulla gestione degli Enti locali,
innovazioni che rispondono ad una linea coerente di evoluzione del controllo
ed in sostanza rendono più stretto il rapporto tra le Sezioni regionali
di controllo e gli organi di controllo interno di regolarità amministrativa
e contabile, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo
di bilancio.

La nuova disciplina, correttamente interpretata, intende infatti fornire strumenti
di attuazione della legge n. 131 del 2003, permanendo nel quadro di un controllo
di carattere collaborativo, compatibile con l’autonomia degli enti, costituzionalmente
tutelata.

La norma che riguarda i rapporti con il collegio dei revisori dei conti riveste
rilievo centrale, in quanto viene incontro alle esigenze della Corte di stabilire
con gli organi di controllo interno un rapporto diretto, finalizzato ad accertamenti
generalizzati in ordine al rispetto delle norme contabili che garantiscono
gli equilibri di bilancio.

Ne risultano accresciuti i compiti degli organi di revisione, che hanno l’obbligo
di trasmettere alle Sezioni regionali una relazione sul bilancio preventivo
e una sul rendiconto.

Le relazioni dei revisori dei conti, ovviamente differenziate da quelle indirizzate
agli organi rappresentativi degli Enti, devono fornire dati oggettivi da cui
emerga l’esistenza o meno di “gravi irregolarità contabili”;
esse devono inoltre consentire alle Sezioni regionali di valutare, anche con
l’ausilio eventuale di altri strumenti informativi, il profilarsi di
situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli equilibri
di bilancio.

Delle relazioni stesse è previsto un contenuto minimo: esse devono
infatti quanto meno dar conto del rispetto degli obiettivi annuali del patto
di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione e di ogni grave
irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’amministrazione
non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.

2. Premesso che i criteri e le linee guida di redazione delle relazioni devono
essere previsti unitariamente dalla Corte dei conti, occorre chiarire che la
gravità della irregolarità contabile, della quale la legge pretende
la segnalazione, non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o
del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, tenendo conto del
rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio. Il corpo delle nuove
norme ha, infatti, la finalità esclusiva di consentire alle Sezioni
regionali, nel quadro del controllo disciplinato dalla legge n. 131, di segnalare
tempestivamente agli Enti interessati, per le necessarie misure correttive,
situazioni che per l’appunto riguardino gli equilibri di bilancio.

Le disposizioni della legge finanziaria sono d’altronde espressamente
motivate da esigenze di tutela dell’unità economica della Repubblica
e di coordinamento della finanza pubblica. E’ evidente, dunque, che nella
nozione di gravi irregolarità non possono essere ascritte generiche
disfunzioni gestionali e che un’eventuale pronuncia in merito della Corte
non dovrebbe essere rivolta a censurare aspetti che riguardano meramente l’inefficienza
o inefficacia dell’azione amministrativa, ma solo questioni strettamente
finanziarie e contabili e di rilievo tale da mettere in forse l’equilibrio
di bilancio e non consentire all’Ente di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi generali della finanza pubblica.

Può ulteriormente aggiungersi, tuttavia, che una minaccia al conseguimento
o tenuta degli equilibri può anche derivare, al di là del formale
conseguimento, da parte del bilancio, degli equilibri ed il formale rispetto
del patto di stabilità e dei limiti all’indebitamento, dalla errata
collocazione contabile di alcune poste strategicamente rilevanti (oneri di
urbanizzazione, proventi contravvenzionali etc.), dalla quantificazione di
entrate in misura ripetutamente rivelatasi esuberante nei precedenti esercizi,
dalla conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità, dal decisivo
ricorso a poste di non ripetibile utilizzazione (avanzo di amministrazione,
entrate straordinarie, indebitamento etc.).

Anche a tali profili deve pertanto ritenersi esteso l’obbligo di segnalazione,
allorché il rischio riguardi gli equilibri, come anche alla eventuale
presenza di oneri sommersi derivanti, ad esempio, dalla gestione di società partecipate,
o resi altrimenti sintomaticamente probabili dall’emergere di cospicui
debiti fuori bilancio.

I quesiti relativi alle società partecipate, in particolare, che non
interessano i comuni demograficamente minori, non intendono ovviamente estendere
il controllo della Corte alla gestione delle società, né, tanto
meno, sottendere valutazioni sulle scelte in tal campo autonomamente adottate
dagli Enti, ma mirano soltanto a raccogliere informazioni preliminari su situazioni
che rischiano di incidere pesantemente sui conti degli Enti locali, ma il cui
profilarsi può essere colto anche in sede di esame delle relazioni sul
bilancio preventivo.

I fondamentali parametri di riferimento per l’esercizio del controllo
sono dunque costituiti dal rispetto del quadro delle compatibilità generali
di finanza pubblica poste dall’Unione europea ed alla base della manovra
statale di bilancio. E le nuove modalità di controllo si fondano su
un modello già accreditato, esplicando potenzialità già insite
nella legge n. 131. Alle istruttorie che le Sezioni regionali annualmente programmano
ed effettuano sull’intero panorama gestionale di singoli Enti, trasparentemente
pre-individuati, le nuove norme affiancano alcune verifiche specifiche, ovviamente
non programmabili ex ante, se non nella loro complessiva tipologia, aventi
ad oggetto la effettività e stabilità degli equilibri di bilancio.
Le inerenti segnalazioni agli organi rappresentativi interessati completano
il quadro dei controlli di carattere collaborativo che le Sezioni regionali
sono chiamate a svolgere nell’interesse precipuo di tutte le autonomie
territoriali.

Limitatamente ai profili di regolarità indicati, il controllo delle
Sezioni regionali da eventuale diviene necessario; e ne viene stabilito un
procedimento di attuazione che realizza una verifica sul ciclo del bilancio.

Il meccanismo individuato dalle disposizioni dall’ art. 1, commi 166
e seguenti, della legge finanziaria 2006 si inserisce pertanto nella prospettiva
del rafforzamento della collaborazione tra le Sezioni regionali della Corte
dei conti e gli enti locali. La rilevazione del mancato rispetto del patto
di stabilità o di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria
da parte delle Sezioni regionali ha come risultato obbligato il referto ai
Consigli comunali e provinciali, dopo la necessaria istruttoria in contraddittorio
con le amministrazioni interessate, al fine di consentire agli enti di organizzare
gli interventi correttivi necessari a ristabilire la sana gestione finanziaria
e contabile.

3. Lo scopo in questa sede perseguito è quello di determinare i criteri
e le linee guida delle relazioni che gli organi di revisione contabile sono
tenuti a trasmettere alle Sezioni regionali, nei riguardi del bilancio preventivo
degli Enti.

Con successiva deliberazione si provvederà parimenti per la relazione
concernente il rendiconto.

La presente deliberazione, che sarà resa disponibile nel sito web della
Corte dei conti, offre agli organi di revisione contabile formulari di risposta,
distintamente predisposti per le province, per i comuni con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti e per quelli di minori dimensioni. Da parte dei revisori
di quest’ultimi, si ritiene quest’anno sufficiente una relazione
assai ridotta, non eccedente sostanzialmente i contenuti minimi previsti dalla
legge. E’ per ora rinviato ogni approfondimento in ordine all’estensione
possibile dell’obbligo legislativo anche alle Comunità montane
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

La legge non prevede obblighi di uniforme predisposizione delle relazioni
ed è anche ovvio che i revisori possono proficuamente accompagnare le
segnalazioni effettuate, o alcune di esse, con l’esposizione degli elementi
di informazione aggiuntivi; si ritiene utile in ogni caso che i questionari
qui allegati vengano rispettati almeno nelle linee fondamentali di impostazione,
le quali tengono anche conto delle difficoltà, quantomeno in alcune
sedi, e soprattutto in prima applicazione, di provvedere con la dovuta tempestività all’esame
di un numero assai elevato di documenti.

I questionari allegati prevedono infatti a tal fine:

a) che siano preliminarmente forniti i dati di identificazione dell’Ente
e quantificate le sue dimensioni demografiche (XXXX);

b) che siano poi fornite risposte ad alcune prioritarie ed elementari domande,
(Sezione prima), affinché possa essere impostata dalle Sezioni regionali
una prima e provvisoria selezione dei casi in cui sia dalle relazioni, dichiarata
o ritenuta probabile, la presenza di gravi irregolarità e nei quali
occorra, pertanto, avviare celermente la segnalazione agli Enti e le istruttorie
di controllo. La risposta da fornire ad alcune delle domande preliminari presuppone,
tuttavia, la previa compilazione di prospetti contenuti nella Sezione seconda;

c) che siano anche fornite risposte, forniti dati e compilati prospetti (Sezione
seconda) finalizzati ad un esame più approfondito, da parte delle Sezioni
regionali, dei casi in cui non siano segnalate gravi irregolarità, ma
dalla combinazione di alcuni fattori possano desumersi situazioni di rischio
inerenti al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Redazione

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