Importante sentenza del Consiglio di Stato, depositata lo scorso 20 giugno, sulla
sindacabilita’ dei tempi di correzione delle prove scritte nelle procedure concorsuali.
E’ stato affermato che “la durata della riunione della Commissione ed
al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione
(quattro
minuti
il tempo
medio dedicato all’esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun
candidato) … pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare
dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo
da non
suscitare perplessita’ sul giudizio di non sufficienza espresso sul candidato”.
I Giudici amministrativi hanno cosi’ argomentato la decisione (riportata per
esteso in calce):
"Se il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere
all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti
(i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica,
sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione
di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata
a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario
si doveva attenere.
Era stata, infatti, predisposta “una griglia
di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza
e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne;
conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”,
e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante
dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la
valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti
divisa per tre.
Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse,
specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato
da cui emerga all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività,
ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in quattro minuti
per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in
forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati
di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale
da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata
fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza
espresso.
D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta
dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto
intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione
logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente
eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla
cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti
sottoposti ai concorrenti.
Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi
al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano
candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era
chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di
essi nello specifico insegnamento della religione cattolica".
. . . . . .
Consiglio di Stato, VI sezione
Sentenza 20 giugno 2006 numero 3669
(presidenteVarrone, estensore Polito)
Annulla TAR Veneto, III, n. 2515 del 29 luglio 2004
(…)
Fatto e Diritto
1) Parte istante partecipava al concorso riservato a posti di insegnante
di religione per titoli ed esami – articolati su prova scritta ed orale – indetto
con d.d.g. 02.02.2004 in attuazione della legge 18.07.2003, recante norme sullo
stato giuridico dei predetti docenti ed istitutiva di dotazioni di organico
su base regionale.
A conclusione della prova scritta l’interessato non conseguiva un punteggio
utile all’ammissione agli orali.
Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R.
Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere
in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva
il ricorso.
Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello,
con il quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure
e sono stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli
atti della procedura concorsuale, sottolineando in particolare l’ esiguità del
tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.
In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie
tesi difensive.
L’amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
2) L’appello è fondato in relazione all’assorbente motivo
con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per
difetto di istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice per
aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente
non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la
conseguente formulazione del giudizio di merito
2.1) Non è contrastato l’assunto della parte istante che –
in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti
della prova scritta in tale sede oggetto di correzione – individua in quattro
minuti il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione degli elaborati
di ciascun candidato.
In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13.05.2005
la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell’appellante
e non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall’orientamento ivi espresso.
Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere
all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti
(i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica,
sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione
di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata
a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario
si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta “una griglia
di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza
e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne;
conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”,
e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante
dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la
valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti
divisa per tre.
Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse,
specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato
da cui emerga all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività,
ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in quattro minuti
per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in
forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati
di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale
da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata
fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza
espresso. D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta
dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto
intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione
logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente
eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla
cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti
sottoposti ai concorrenti.
Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi
al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano
candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era
chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di
essi nello specifico insegnamento della religione cattolica.
L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata,
va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione, la quale dovrà procedere alla riconvocazione
della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione della prova scritta
del ricorrente. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello
e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti
con esso impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
– Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2006. Depositata il 20 giugno
2006.