L’Antitrust ha inviato una segnalazione, lo scorso 21 giugno, su alcune norme
relative all’esame di guida. Ha affermato in particolare che “non
esiste
una
specifica
riserva
di
attivita’ per
il settore delle autoscuole che possa giustificare il divieto di noleggiare le
vetture dotate di doppi comandi nel periodo antecedente l’esame di guida”. La
previsione in tal senso, contenuta nella circolare emanata il 28 luglio 2005
dal
Ministero
delle Infrastrutture
e dei trasporti in materia di “esami pratici per il conseguimento delle
patenti di guida. Doppi comandi”, non è dunque conforme ai principi
in materia di libera concorrenza.
In effetti, il Nuovo Codice della Strada si limita a disciplinare l’attività delle
autoscuole in via generale, definendole come “scuole per l’educazione stradale,
istruzione e formazione dei conducenti”, per la quale è necessario
possedere “un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti
ed istruttori riconosciuti idonei ” (art. 123, commi 1 e
7 C.d.s.), individuando come esercizio abusivo di attività di autoscuola
esclusivamente le ipotesi in cui venga gestita un’autoscuola o si utilizzino
veicoli di un’autoscuola senza la necessaria abilitazione (art. 123, commi 11
e 12 C.d.s.).
“In tale contesto normativo, non si comprende, quindi, per quale ragione si impedisca
ad un’impresa di autonoleggio di locare un’autovettura munita di doppi comandi
ad un aspirante patentato che intenda esercitarsi con
un istruttore nel periodo antecedente all’esame pratico di guida. Si tratta di
un’interpretazione che non risulta giustificata
né sotto il profilo della sicurezza stradale né sotto il profilo
concorrenziale e di tutela di quei consumatori che intendano prepararsi privatamente
per l’esame di guida”.
. . . . . .
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Segnalazione
del 14 giugno 2006 (spedita il 21 giugno)
Esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida – doppi
comandi
Mercato di riferimento
(8041) Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche (M) ISTRUZIONE
Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito alla circolare
emanata il 28 luglio 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
in materia di “esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida.
Doppi comandi” (rif. prot. MOT3/3395/M310).
Con riferimento alla circolare in oggetto e facendo anche seguito a quanto
rappresentato al riguardo dal già Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota del 9 gennaio 2006, la scrivente Autorità, ai sensi
dell’articolo 21 della legge n. 287/90, ritiene opportuno evidenziare che la
previsione, contenuta nella citata circolare, inerente il divieto di utilizzare
autovetture con doppi comandi ai fini dell’esercitazione alla guida, non appare
conforme ai principi in materia di libera concorrenza.
Infatti, sembra potersi ragionevolmente escludere che tale previsione sia finalizzata
a tutelare la sicurezza stradale, tenuto conto che lo stesso Codice della strada
consente al titolare del c.d. foglio rosa di esercitarsi anche alla guida di
autoveicoli non dotati di doppi comandi, purché “al suo fianco
si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita
da almeno dieci anni. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a
pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore
non può avere età superiore a sessanta anni”.
Pertanto, dal contenuto della citata disposizione normativa non solo non si
evince alcun divieto di utilizzare autovetture munite di doppi comandi anche
nel periodo antecedente all’esame di guida, ma, proprio ai fini della sicurezza
stradale, sembra addirittura auspicato, ai fini dell’esercitazione alla guida,
l’uso di tali autovetture.
Non appare sussistere, d’altra parte, una specifica riserva di attività per
il settore delle autoscuole che possa giustificare il divieto di noleggiare
le vetture dotate di doppi comandi anche nel periodo antecedente l’esame di
guida. Infatti, il Nuovo Codice della Strada si limita a disciplinare l’attività delle
autoscuole in via generale, definendole come “scuole per l’educazione
stradale, istruzione e formazione dei conducenti”, per la quale è necessario
possedere “un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di
insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei […]” [Cfr. l’art. 123,
commi 1 e 7 C.d.s.], individuando come esercizio abusivo di attività di
autoscuola esclusivamente le ipotesi in cui venga gestita un’autoscuola o si
utilizzino veicoli di un’autoscuola senza la necessaria abilitazione [Cfr.,
in proposito, l’art. 123, commi 11 e 12 C.d.s.].
In tale contesto normativo, non si comprende, quindi, per quale ragione la
circolare in commento impedisca ad un’impresa di autonoleggio di locare un’autovettura
munita di doppi comandi ad un aspirante patentato che intenda esercitarsi con
un istruttore nel periodo antecedente all’esame pratico di guida.
Si tratta presumibilmente di un’interpretazione estensiva, che non risulta
giustificata né sotto il profilo della sicurezza stradale né sotto
il profilo concorrenziale e di tutela di quei consumatori che intendano prepararsi
privatamente per l’esame di guida.
Sotto quest’ultimo profilo, appare quindi preferibile adottare una diversa
impostazione, secondo la quale sia possibile offrire il servizio di autonoleggio
anche nella fase antecedente all’esame di guida, per ampliare le possibilità di
scelta degli aspiranti patentati, anche ai fini di un contenimento della spesa
da parte degli stessi.
D’altra parte, l’attività in questione non appare propriamente riconducibile
a quella tipica delle autoscuole, in quanto non viene offerto contestualmente
alcun servizio di tipo teorico-didattico e di disbrigo delle pratiche amministrative
inerenti al rilascio delle patenti, consistendo tale attività semplicemente
nel noleggio dell’autovettura dotata di doppi comandi e nella prestazione di
servizi professionali da parte di un istruttore qualificato.
In termini pro-concorrenziali, tale interpretazione ha certamente il pregio
di circoscrivere il corretto ambito di attività delle autoscuole, anche
a seguito di un contingentamento molto pervasivo di tale settore da parte delle
amministrazioni competenti, che in alcuni casi ha favorito la realizzazione
di intese restrittive sulle quali l’Autorità è già intervenuta
(cfr., al riguardo, il provvedimento I/150 Autoscuole, adottato in data 21
marzo 1996).
In conclusione, il divieto sancito dalla suddetta circolare ministeriale, peraltro
in aperta contraddizione con la ratio della disposizione contenuta nel Codice
della strada, stabilisce di fatto un ingiustificato vantaggio a favore delle
autoscuole anche ai fini della mera esercitazione alla guida dei candidati
privatisti, escludendo l’accesso a tale mercato da parte delle imprese di autonoleggio
[Nel provvedimento I/150, l’Autorità ha infatti rilevato che “l’insieme
dei servizi resi ai privatisti che sostengono l’esame di guida costituisce
un mercato rilevante […]. Tali servizi consistono principalmente nella
messa a disposizione di un’autovettura a doppi comandi e nella presenza di
un istruttore in occasione della prova di esame. Inoltre, nel servizio sono
talvolta inclusi la prenotazione dell’esame e la prova della vettura”,
evidenziando, invece, che “l’altro mercato interessato è quello
dei servizi resi dalle autoscuole agli allievi che intendono apprendere la
guida degli autoveicoli e conseguire la patente. Al riguardo, l’attività delle
autoscuole consiste essenzialmente nello svolgimento di corsi di teoria e di
esercitazioni di guida, nonché nel disbrigo delle pratiche amministrative
inerenti alle patenti.”.
Da quanto rilevato nel contesto del citato provvedimento,
si evince, pertanto, che, sotto il profilo concorrenziale, il mercato dei servizi
resi dalle autoscuole è diverso da quello riferibile ai servizi offerti
dalle imprese di autonoleggio, le quali si limitano al noleggio delle autovetture
dotate di doppi comandi, con la presenza di un istruttore qualificato. ].
Tale circostanza appare ulteriormente aggravata dal fatto che, a causa della
previsione contenuta nella circolare in commento, i candidati privatisti sono
evidentemente disincentivati dal rivolgersi alle imprese di autonoleggio per
affittare autovetture dotate di doppi comandi non solo per esercitarsi alla
guida, ma anche per il solo svolgimento dell’esame, tenuto conto che entrambi
i servizi possono essere comunque offerti dalle autoscuole.
L’Autorità, pertanto, auspica la revisione della circolare del 28 luglio
2005 tenendo presenti i principi evidenziati nella presente segnalazione.