Il decreto legge di slittamento parziale del codice appalti

Oggi al Senato, il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
Chiti ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull’approvazione
di un emendamento, interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl
n. 325, di conversione del decreto-legge n. 173.

Per quanto concerne in particolare il codice degli appalti -ha spiegato il Ministro-
“sono
previsti
nuovi termini di efficacia per alcune disposizioni, a recepimento facoltativo
nei
confronti delle normative europee, in grado di disciplinare il periodo di
tempo che separa dall’adozione del decreto legislativo correttivo, già deliberato
in via preliminare dal Consiglio dei ministri”.

Si riporta di seguito il testo del nuovo art.1-octies (Modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163), che verrebbe inserito in sede
di conversione al decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173.

– – – –

Disegno di legge n. 325 AS
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di
natura regolamentare

Emendamento su cui il governo ha posto la questione di
fiducia il 27 giugno, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del precedente
disegno di legge di conversione

(…)

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per
l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

(…)

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
12 maggio 2006 n. 173

(…)

Art.1-octies
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;

b) l’articolo 253, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni
di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente
alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in
cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

c) dopo il comma 1 dell’articolo 253 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei
settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure
i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma 10;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle
procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato
successivamente al 1 febbraio 2007.”;

d) all’articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis.
Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere
dal 1 febbraio 2007.”.

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui
bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 e la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui
inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine,
restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data
di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli
inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma
1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie
di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi
per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007. “

(…)

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it