Contratto Collettivo 5 luglio 2006 dei dirigenti sanitari, professionali, tecnici e amministrativi

Lo scorso 5 luglio e’ stato firmato il contratto nazionale di lavoro
per 22.000 dirigenti sanitari, professionali,
tecnici e amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale, relativamente
al
II biennio economico 2004 – 2005.

L’aumento
medio a regime è di
circa 228 euro, di cui 141 sul tabellare e 87 euro sull’ accessorio. Gli incrementi
sono erogati in tre parti (1 gennaio 2004,
1 febbraio
2005
e
31
dicembre 2005).

. . . . . .

CCNL 5 luglio 2006

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa
del Servizio Sanitario Nazionale

II Biennio 2004-2005


INDICE
PARTE I – Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I : Trattamento
economico dei dirigenti
Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei
dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 – 2005
CAPO II: Biennio 2004 – 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 3 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi
e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 4 La retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 5 La retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico
Art. 6 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del
ruolo amministrativo
CAPO III: Condizioni di lavoro
Art. 7 Turni di guardia notturni
CAPO IV
Art. 8 Effetti dei benefici economici
CAPO V: I fondi aziendali
Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
Art.10
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 11 Fondo
per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12 Conferme
Allegato 1
Dichiarazioni a verbale e congiunte

PARTE I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio
2004 – 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica
a tutti i dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende
ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ
del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle
autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino –
ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione
– si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente
contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto
di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto
collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3
a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005,
I biennio economico che è indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre
2005".

PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005

CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti

Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro
ruoli nel biennio 2004 – 2005

1. Dall’1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto
per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi
e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui
all’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato
di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
in € 38.978,00.

2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato
di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
in € 40.031,00.

3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre
2005.

CAPO II
Biennio 2004 – 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti

Art. 3
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
di lavoro esclusivo di cui all’art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre
2005 è così rideterminata:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione diposizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio
2004

Dirigente incarico struttura complessa
9.270,01
795,36
10.065,37

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.699,20
420,72
6.119,92

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.296,58
420,72
3.717,30

Dirigente equiparato
3.296,58
158,28
3.454,86

Dirigente < 5 anni
0,00
110,88
110,88

2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma
1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio
2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione diposizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio
2005

Dirigente incarico struttura complessa
10.065,37
1.020,60
11.085,97

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.119,92
475,44
6.595,36

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.717,30
475,44
4.192,74

Dirigente equiparato
3.454,86
179,28
3.634,14

Dirigente < 5 anni
110,88
120,00
230,88

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma
2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005

Dirigente incarico struttura complessa
11.085,97
43,44
11.129,41

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.595,36
21,72
6.617,08

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
4.192,74
21,72
4.214,46

Dirigente equiparato
3.634,14
32,40
3.666,54

Dirigente < 5 anni
230,88
12,00
242,88

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione
di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi
1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art.
27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del
31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 5.639,19, parte
variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data del 31 dicembre
2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva
prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento
al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile
in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove
disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo
livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si
applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico
ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti
cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita
la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto
salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati
nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei
commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati
moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre
2005.

Art. 4
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui
all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti
dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.

2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art.
45 citato nel comma 1.

Art. 5
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale
e tecnico

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata
dei dirigenti di cui alla tavola B) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre
2005 e è così rideterminata:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal1 gennaio
2004

Dirigente incarico struttura complessa
11.776,73
609,48
12.386,21

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
4.947,46
481,20
5.428,66

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.467,10
424,32
2.891,42

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90
2.467,10
424,32
2.891,42

Dirigente equiparato
2.467,10
222,84
2.689,94

Dirigente < 5 anni
0,00
222,84
222,84

2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma
1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal1 febbraio
2005

Dirigente incarico struttura complessa
12.386,21
704,64
13.090,85

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.428,66
556,32
5.984,98

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.891,42
493,44
3.384,86

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90
2.891,42
493,44
3.384,86

Dirigente equiparato
2.689,94
257,64
2.947,58

Dirigente < 5 anni
222,84
257,64
480,48

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma
2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal31 dicembre
2005

Dirigente incarico struttura complessa
13.090,85
96,72
13.187,57

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.984,98
76,32
6.061,30

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.384,86
67,68
3.452,54

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90
3.384,86
67,68
3.452,54

Dirigente equiparato
2.947,58
35,40
2.982,98

Dirigente < 5 anni
480,48
35,40
515,88

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione
di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla
sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del
CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi
1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art.
27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data
del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 2.559,04
parte variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del
31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva
prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo
dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata
ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile
in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove
disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello
di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito
tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il
conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente
articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei
commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati
moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre
2005.

10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati
nella tavola B) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva
del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601,
02.

11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della
retribuzione di posizione minima unificata rideterminata alle date indicate
nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto
emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00
e conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11,
comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

Art. 6
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni
sanitarie e del ruolo amministrativo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata
dei dirigenti di cui alla tavola C) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre
2005 è così rideterminata:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal1 gennaio
2004

Dirigente incarico struttura complessa
11.396,97
592,08
11.989,05

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.066,50
498,24
5.564,74

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.709,30
405,48
3.114,78

Dirigente equiparato
2.709,30
245,16
2.954,46

Dirigente < 5 anni
0,00
245,16
245,16

2. A decorrere dal 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma
2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal1 febbraio
2005

Dirigente incarico struttura complessa
11.989,05
686,04
12.675,09

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.564,74
577,44
6.142,18

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.114,78
469,92
3.584,70

Dirigente equiparato
2.954,46
284,04
3.238,50

Dirigente < 5 anni
245,16
284,04
529,20

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma
2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal31 dicembre
2005

Dirigente incarico struttura complessa
12.675,09
130,20
12.805,29

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.142,18
109,56
6.251,74

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.584,70
89,16
3.673,86

Dirigente equiparato
3.238,50
54,00
3.292,50

Dirigente < 5 anni
529,20
54,00
583,20

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione
di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista per i dirigenti
cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno
2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001
era così composta: parte fissa € 3.213,39, parte variabile € 4.018,03,
(divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art.
44 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva
prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo
dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata
ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile,
in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove
disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello
di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito
tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il
conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente
articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei
commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati
moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre
2005.

10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati
nella tavola C) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva
del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601,
02.

11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della
retribuzione di posizione minima unificata, rideterminata alle date indicate
nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto
emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00
e conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11,
comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

CAPO III
Condizioni di lavoro

Art. 7
Turni di guardia notturni

1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa
razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere
atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre
2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte
nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare
con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie
notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di
lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili
ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.

2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate
nell’art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori
dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito
un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei
turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.

3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente,
in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta
a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto
dall’art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso
previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto
rispetto a quella contrattualmente stabilita.

4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno – ove necessario – al
riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL
3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le
risorse indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 10 tenuto conto, in questo ultimo
caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per
il pagamento di ore di lavoro straordinario.

5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna
prevista dall’art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.

6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora
in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario
per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro,
non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso
compete invece per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al
recupero dell’orario eccedente.

CAPO IV

Art. 8
Effetti dei benefici economici

1.Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi
I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio
di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre
2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva
nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonché alle
voci retributive di seguito riportate:

– del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art. 39,comma 1
data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 41;
– dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze
e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO V
I fondi aziendali

Art. 9
Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
e
indennità di direzione di struttura complessa

1. I fondi previsti dall’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico
2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di
incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art.
49.

2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005.
Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l’entrata
in vigore del citato contratto.

3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli
artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente
incrementati di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse
sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione
di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di
posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di
funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per
il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del dirigente
con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al compimento del
quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall’art. 3, comma
3.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati
di € 3,00 mensili (per tredici mensilità per ogni dirigente in
servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto
al comma 4 per l’adeguamento in tutto o in parte dell’indennità di struttura
complessa al valore massimo stabilito dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000.
Ove tali valori siano stati già raggiunti l’incremento rimane in ciascuno
dei fondi per le altre finalità ivi previste ed in particolare, per
il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche
per l’attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .

Art. 10
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le
modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il
suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo
degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7, comma 2, il fondo
del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è incrementato
di € 5,50 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo
e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli
oneri riflessi.

3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29,
mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per
dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del
comma 1 ai sensi dell’art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 novembre
2005 e sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente
per remunerare le ore di lavoro straordinario.

4. Qualora in ragione dell’attività svolta nelle aziende ed enti non
vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia notturna, per la
differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri
di flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti
in contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi
dirigenti.

5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione
oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata
in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata
del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo,
maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.

Art. 11
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale

1. L’ art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione
di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale
per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L’ammontare dei fondi ivi
indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento
non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo
periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento
dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.

2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005.
Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata
in vigore del citato contratto.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo
del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61, comma 2, lett. a)
del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01 mensili per
ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio
al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi
e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e dei
ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili
destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare
in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 62
comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle
quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di
cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta
esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato.

PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12
Conferme

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto,
restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle
indicate nell’art. 55 del contratto stesso.

2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione
dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte
normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:

– Art. 40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna vanno
sostituite con le seguenti:
fissa

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
4.763,79
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.657,39
Dirigente equiparato
1.476,91
Dirigente < 5 anni
1.476,91

– Art. 40, comma 3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno
sostituite con le seguenti:
fissa

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
4.763,79
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.657,39
Dirigente equiparato
1.476,91
Dirigente < 5 anni
1.476,91

– Art. 49, comma 6: le parole "per i fini del comma 3" sono sostituite
dalle parole "per i fini del comma 5".

– Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola "riconferma" è abrogata.

3. L’art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 rimane in vigore fino
all’entrata a regime dell’art. 41 del medesimo CCNL.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di
prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto
o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio
di servizio analogamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza
delle Regioni ed autonomie locali.

DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL – CISL FP – Cosiadi N. 1

La FP CGIL e la CISL FP non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a seguito di un’attenta
valutazione di elementi di forte criticità posti dalle scelte contrattuali.

Tali scelte sono state fortemente respinte dalle nostre federazioni, e malgrado
alcuni miglioramenti acquisiti nel corso della trattativa, mantengono e inseriscono
nel rinnovo contrattuale elementi di contraddizione nell’attuale assetto contrattuale.
Inoltre il contratto inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della
valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra la dirigenza
e il personale del Servizio sanitario nazionale.

In particolare la FP CGIL e la CISL FP e Cosiadi respingono:

· La modifica dell’attuale sistema degli incarichi, collegato a elementi
di valorizzazione professionale e organizzativa sulla base di contrattazione
decentrata aziendale, con l’inserimento di un ulteriore livello di incarico
che prevede come criterio di accesso l’anzianità di 15 anni di attività.
Tale scelta introduce e valorizza un percorso di professionalità collegato
all’anzianità di servizio, e non favorisce una verifica complessiva
dei sistemi di riconoscimento professionale dei dirigenti, che dovrà essere
materia di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
·
La scelta di distribuzione degli incrementi contrattuali fra i dirigenti con
diversi incarichi, che non garantisce la medesima percentuale di incremento.
·
La scelta all’interno di un biennio contrattuale di tipo economico di determinare
un disequilibrio di riconoscimenti economici fra i dirigenti stessi, rispetto
a diverse forme di disagio, che meglio devono essere individuate in un rinnovo
contrattuale quadriennale normativo
·
L’introduzione di un riconoscimento di valorizzazione economica del disagio
notturno con le risorse del biennio contrattuale, diversificato dal restante
personale che svolge la medesima attività. La valorizzazione del disagio
deve essere riconosciuta, come peraltro finora avvenuto, nella stessa misura
per tutte le figure professionali che svolgono attività notturna, all’interno
del servizio sanitario nazionale

La FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono, come già denunciato con
la dichiarazione a verbale numero 2 del rinnovo del CCNL 2002-2005 relativamente
alla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive, la scelta del Governo e
delle regioni, di continuare a promuovere e valorizzare gli elementi quantitativi
e le forme centralizzate nazionali di riconoscimento professionale.

In questo modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e di contrattualizzazione
del rapporto di lavoro dei dirigenti, si svilisce il ruolo strategico degli
stessi all’interno del servizio sanitario nazionale e del sistema di relazioni
sindacali. Inoltre viene meno una delle funzioni strategiche del contratto,
quale strumento di innovazione e di riorganizzazione del lavoro a livello decentrato.

Roma, 5 luglio 2006
Segreteria Nazionale FP CGIL
Segreteria Nazionale CISL FP
Segreteria Nazionale Cosiadi

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

L’O.S. AUPI, non sottoscrive il II biennio economico 2004 – 2005.
Le scelte contrattuali contenute in questo biennio economico non rispondono
ai bisogni espressi dalle categorie dei dirigenti sanitari. A riprova di ciò c’è il
fatto che, per la prima volta, un contratto di lavoro, ancorché relativo
solo ad un biennio economico e quindi privo di contenuti normativi, è firmato
da una maggioranza risicata.
L’AUPI non condivide e respinge:
– la scelta operata dalla maggioranza al tavolo negoziale di non dar seguito
a quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 1 allegata al CCNL quadriennio
normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2004;
– la modalità di distribuzione delle risorse economiche del II biennio
creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i dirigenti;
– la mancata equa ripartizione delle risorse economiche, così come concordato
in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio normativo;
– la modalità attraverso al quale si è realizzato il superamento
di fatto della c.d. "equiparazione" tra ex IX livello ed ex X livello.
Questo superamento avrebbe richiesto una discussione più ampia e andava,
eventualmente, collocato nel rinnovo contrattuale del quadriennio normativo;
– la scelta operata dalla maggioranza del tavolo negoziale di determinare una
grave sperequazione nel riconoscimento economico delle diverse forme di disagio
dei diversi profili professionali, privilegiando il "disagio" solo
di alcuni ed escludendo, immotivatamente, una gratificazione economica del "disagio" di
una parte, importante, delle attività assistenziali territoriali, creando
il paradosso di servizi sanitari, all’interno dei quali, ad alcuni profili
professionali viene riconosciuto il "disagio" ad altri non viene
riconosciuto.
La scelta di ripartire in modo sperequato le risorse economiche tra le diverse
categorie di dirigenti e tra i diversi profili professionali, privilegiando
il "lavoro disagiato" di alcuni a scapito del "lavoro disagiato" di
altri, rende questo II biennio economico particolarmente squilibrato anche
dal punto di vista del riconoscimento professionale.
L’AUPI parteciperà alle trattative aziendali anche con l’obiettivo di
ridurre nei limiti e con le procedure proprie della contrattazione aziendale
le sperequazioni contenute in questo biennio.

Roma 5 luglio 2006
AUPI firmato

. . . . . .

Link:

CCNL 5 luglio 2006 (in .pdf)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa
del Servizio Sanitario Nazionale

II Biennio 2004-2005

 

Redazione

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