Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006)
In vigore dal 4 luglio 2006
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare la
libera scelta dei consumatori e di rendere piu’ concorrenziali gli
assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia e
dell’occupazione;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di
spesa pubblica, nonche’ in tema di entrate e di contrasto
all’evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
E DELLA COMPETITIVITA’, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE
DI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 1.
Finalita’ e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita’ di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’ di scelta
del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita’ imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
1. In conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche’ al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facolta’ di
scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita’ libero
professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa’ di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non
puo’ partecipare a piu’ di una societa’ e che la specifica
prestazione deve essere resa da uno o piu’ professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilita’.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle
professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualita’
delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta’ di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita’ ed il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita’
all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita’ economiche di distribuzione commerciale,
ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte
senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attivita’
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e
la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita’
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di
prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attivita’ di
produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu’
ampia accessibilita’ dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del
comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita’ da presentare al comune competente per territorio ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita’ dei
locali.
3. I comuni e le autorita’ competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono effettuare attivita’ di vendita al pubblico dei farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le
modalita’ previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma
incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di
apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o piu’
farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo’ determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco, purche’ lo sconto sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli
acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’ nulla. Sono
abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
149, ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e’ aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita’ in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita’ del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «
della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa la parola: «
distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le attivita’ di distribuzione all’ingrosso di medicinali e
quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra
loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta,
in linea con le esigenze della mobilita’ urbana,
all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilita’ di conferire nuove licenze
secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire
pubblici concorsi, nonche’ concorsi riservati ai titolari di licenza
taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per
l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente
programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la
facolta’ di cui al primo periodo, i soggetti di cui all’articolo 7
assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente
dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a
titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non
superiore all’80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i
titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il
servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel
ruolo di cui all’articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato
deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24
del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresi’
rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per
fronteggiare eventi straordinari.».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta’ di beni mobili
registrati
1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo’ essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono
tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di
segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita’ civile auto
1. In conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle
regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e’ fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la
responsabilita’ civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu’
agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita’ civile auto ad una o piu’ compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l’imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per
responsabilita’ civile auto.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l’efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita’ prefissate d’intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« c-bis)
effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni
dei prezzi al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e’ sostituito dal seguente:
« Art. 118 (Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata puo’ essere convenuta
la facolta’ di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo
modalita’ immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di
trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita’ e senza
spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del
rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento
devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi
debitori sia su quelli creditori.».
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere
di commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello
sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per
la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica
materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita’, accessibilita’ ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse
attivita’ economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita’, i comuni possono prevedere che il trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale o aeroportuale e’ comunque tenuto a consentire l’accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita’ ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad
una adeguata mobilita’ urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalita’ non discriminatorie tra gli operatori economici ed in
conformita’ ai principi di sussidiarieta’, proporzionalita’ e leale
cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalita’ di utilizzo in particolari
contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi’ essere previste zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, le societa’,
a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di
beni e servizi strumentali all’attivita’ di tali enti, nonche’, nei
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare
esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad
altre societa’ o enti.
2. Le predette societa’ sono ad oggetto sociale esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettivita’ delle precedenti
disposizioni, le societa’ di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita’ non
consentite. A tale fine possono cedere le attivita’ non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’ da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei
commi 1 e 2 sono nulli.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato
1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). – 1. Nei casi di urgenza dovuta
al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza,
l’Autorita’ puo’, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure
cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per
un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno,
possono essere rinnovate.
3. L’Autorita’, quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, puo’ infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). – 1. Fino alla decisione di cui
all’articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o
degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare
impegni tali da far cessare l’infrazione. L’Autorita’, qualora
ritenga tali impegni idonei a far cessare l’infrazione, puo’ renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l’illecito.
2. L’Autorita’ in caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma l puo’ irrogare un sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorita’ puo’ d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. L’Autorita’, in conformita’ all’ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu’
della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria puo’ essere ridotta in misura non
superiore alla meta’.».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall’anno 2006 l’importo di 60 milioni di euro annui e’ corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita’ interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocita’ / alta capacita», per l’anno 2006, e’ concesso un
contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di
euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa’ del gruppo.
2. All’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge
24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «2.913 milioni».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo
spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di
30 milioni di euro per l’anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui
all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’
integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’
1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche’ per supportare l’Osservatorio nazionale sulla
famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della
famiglia», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito
per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche giovanili», al quale e’ assegnata la somma di 3
milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita», al quale e’ assegnata la somma di
3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e’ ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di
39 milioni di euro per l’anno 2006.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e’ ammesso il
ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita’
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell’unita’ previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, e’ ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006, di 100
milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e’ di euro
500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi
previsti dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per
quelli previsti dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e’ di
euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e’ versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il
difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilita’ anche finanziaria, individuati ai sensi
dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore
di sanita’, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita’ non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita’ esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente,
entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l’ottanta per cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e
delle spese per effetto del presente comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del
presente articolo.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall’espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure preordinate al reclutamento di professori universitari,
associati e dei ricercatori, nonche’ alla loro conferma in ruolo,
l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
164, e’ abrogato.
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D allegata al decreto del Ministro della
giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti
i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in
tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante
all’arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si
applica anche all’arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di
stanziamento delle unita’ previsionali di base indicate nell’elenco 1
allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell’ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il
versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al
coesistente Ufficio centrale di bilancio, puo’ modificare gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento
dell’effetto complessivo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo’ essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell’elenco di cui al comma 1, in sede di manovra
finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e
di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all’estero
1. Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e’ abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e’ ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita’ di contenimento delle spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al
comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di
controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell’adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e’ fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali
1. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e’ sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al
comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e’ fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l’obiettivo
di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell’economia e delle
finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata dall’organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita’ operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e per le comunita’ montane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell’effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita’ operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del
comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all’attivita’ di valutazione e controllo strategico, ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non puo’ superare il numero massimo
di unita’ pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato
agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo
politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al
comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al settantesimo anno di eta’, possono permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del
trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento dell’accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta’ per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita’ degli
incarichi di consulenza
1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita’ e perequazione.».
2. All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso
dell’incarico.».
3. All’articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita’ e
trasparenza.».
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI
CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
1. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e’ aggiunto, in
fine, il seguente:
«6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita’ di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo e’
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili
o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l’ultimo
periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti
reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s’intende integrata anche se l’infedelta’ dei relativi ricavi
viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi».
4. L’articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e’
abrogato.
5. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni
di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi
dell’articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7.
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l’articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). – 1. La disposizione
di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). – 1. La disposizione
di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato,
escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge
5 agosto 1978, n. 457;»;
b) all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le
parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) all’articolo 36, terzo comma, e’ soppresso l’ultimo periodo;
d) nell’allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter e’
soppresso.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse,
l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui
all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e’ versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento
dell’acconto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n. 450. La prima rata e’ versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito
puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero con l’utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell’articolo 5, secondo comma, secondo periodo e
nell’articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico
dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti
ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le
seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini
delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle
spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Salvo
prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di societa’ ed
enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5,
comma 5.».
14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. All’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. Agli effetti del
presente articolo le societa’ per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche’ le societa’ e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e’ inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al
valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita’ svolta, e’ fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa’ di capitali; 2) ai
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle
societa’ in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle
societa’ ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani; 5) alle societa’ esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa’ con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Fermo l’ordinario potere
di accertamento, ai fini dell’imposta
personale sul reddito per le societa’ e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti
dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle
seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore dei beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul
valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Per le societa’ e gli enti
non operativi, l’eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto non e’ ammessa al rimborso ne’ puo’
costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa’ o l’ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di
credito non e’ ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. In presenza di oggettive
situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi,
degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche’ del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa’ interessata puo’
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All’articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano
anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa’
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121 e’ inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui
al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione
alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo
pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Se
viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l’imposta dovuta e quella gia’ applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ recante l’indicazione analitica
delle modalita’ di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalita’ ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si e’
avvalsa di un mediatore; nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di
dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalita’ di pagamento della stessa, con l’indicazione del
numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 53 e’ inserito il seguente: «53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). – 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro,
nonche’ delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all’articolo 74, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa’ dalla
stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti
della riscossione possono altresi’ accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica,
ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta’ di
prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i
predetti dati, nonche’ di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
27. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:«
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore
delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all’anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la causale del
predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai
fini della quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a
decorrere dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalita’ ed i termini delle trasmissioni, nonche’
le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e’ tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita’ solidale viene meno se l’appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L’appaltatore puo’ sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita’ solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine
anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli
enti impositori e previdenziali e’ comunque determinata in rapporto
alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore.
33. L’inosservanza delle modalita’ di pagamento previste al
comma precedente e’ punita con la sanzione amministrativa da euro
5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la
fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini
della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che
irroga la presente sanzione e’ comunque determinata in rapporto alla
sede dell’appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito
di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L’Agenzia delle dogane, nelle attivita’ di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che
determinano l’accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta’ di procedere, con le modalita’
previste dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all’acquisizione dei dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione,
l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita’ di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni e di documenti puo’ essere rivolta dall’Agenzia delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa’ di servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa’ e alle
persone fisiche esercenti le attivita’ di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e
l’elaborazione dei dati per le finalita’ di cui al presente comma e’
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure
di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta’
concesse agli operatori inadempienti.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, sono soppresse le
voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce
numero 122) e’ sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per
uso domestico, derivante dall’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili;».
2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un’area e’ da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione
della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All’articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. All’articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo’ essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per
i
beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo’ essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all’articolo 164, comma 1,
lettera b), del citato testo unico, acquistati nel corso di
precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e’
quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in
bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All’articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere
utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa’
partecipate.».
10. All’articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le
parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa’
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
12. All’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d’imposta» sono aggiunte
le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e’ soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive dei
requisiti di cui all’articolo 84, comma 2, del predetto testo unico,
come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi a quello di
formazione, con le modalita’ previste al comma 1 del medesimo
articolo 84, ma non oltre l’ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e’ abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici
formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
16. All’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e’ soppresso;
b) al comma 2 e’ aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All’articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 3 e’ soppresso.
21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10, nonche’ delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell’articolo 24, comma 3, e’ soppresso l’ultimo periodo.
23. Nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e’ soppresso.
24. All’articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: «o nell’interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o
per
l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,».
25. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e’ soppressa.
26. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Determinazione del
reddito complessivo). – 1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai
sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle societa’ in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all’articolo 5, nonche’ quelle delle societa’
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall’esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite
della societa’ in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa’ in nome collettivo
e in accomandita semplice nonche’ quelle derivanti dall’esercizio di
arti e professioni, anche esercitate attraverso societa’ semplici e
associazioni di cui all’articolo 5, sono computate in diminuzione dai
rlativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2 dell’articolo 84 e, limitatamente alle societa’ in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84.».
28. Le disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Concorrono a formare
il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli
immobili e gli oggetti
d’arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell’esercente l’arte o la professione o a finalita’ estranee
all’arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennita’ percepiti e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali
comunque riferibili all’attivita’ artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: «
Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell’articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e’ aggiunta
la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell’articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L’articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e’ abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita’ pubbliche, resta ferma la
deducibilita’ degli stessi, se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e’ stata gia’ effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e’ stato sospeso in conseguenza di calamita’ pubbliche.
33. Sono abrogati: l’articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449; l’articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l’articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l’articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul
reddito delle societa’ per il periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono
versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
di carattere finanziario
1. All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone
fisiche che esercitano arti o professioni» sono inserite le seguenti: «
il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle
risultanze degli studi di settore, di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo’ essere
effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le
modalita’ ivi previste.
4. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l’esistenza dei rapporti, nonche’ la natura degli stessi
sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita
sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscale»;
b) all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «,
nonche’ le comunicazioni» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi’ utilizzabili per
le attivita’ connesse alla riscossione mediante ruolo.».
5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite
le specifiche tecniche, le modalita’ ed i termini per la
comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative
ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001,
ancorche’ cessati, nonche’ per l’aggiornamento periodico delle
medesime informazioni.
6. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo
comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. La sanzione prevista
al comma 1 si applica nel caso di
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
7. All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» e’ aggiunta la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica, all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Entro sessanta giorni
dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il
contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione
nonche’, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Per ciascun
soggetto sono indicati il codice fiscale e l’importo complessivo
delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di
variazione, con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta,
nonche’ dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma, nonche’ le modalita’ per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo’
essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Per l’omissione della comunicazione
ovvero degli elenchi,
nonche’ per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
9. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15
febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre,
dopo
le parole «non coincidente con l’anno solare,» sono inserite le
seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2,»;
b) all’articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica
entro il 31 luglio»; 2. al comma 2 le parole : «di cui all’articolo 3:» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3 in via telematica,
entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a)
e b);
c) all’articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e’ soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo
periodo un volume d’affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in
fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei
parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all’articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all’articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all’articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra,
e’ sostituito dal seguente: «16».
12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono
sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal
1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l’articolo 32 e’ inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). – 1. I
contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali,
agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare
un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’esportazione,
sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta, i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all’articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti
o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
fanno comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita’ di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente
articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi
ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, e’ comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La
revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha
effetto dall’anno in corso. 8. L’applicazione del regime di franchigia comporta
la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle
stesse, l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui
all’articolo 19-bis2 e’ versata in tre rate annuali da corrispondere
entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall’anno nel quale e’ intervenuta la modifica. La prima rata e’
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo’ essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa
alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le
quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste
dall’articolo 30, l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1
e’ utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano debitori
dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e
della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle
entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso
devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed il contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione
dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il
limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il
diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il
regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle
disposizioni del presente articolo.».
16. All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti«
nonche’ le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA e’ subordinato
alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche’
all’eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di
esercizio dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal
presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della
dichiarazione di inizio di attivita’;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del
numero di partita IVA e’ subordinato al rilascio di polizza
fidejussoria o di fidejussione bancaria;
c) modalita’ per la temporanea attribuzione di un numero di
partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto
di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all’articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal
1° settembre 2006.
20. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e’
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all’anagrafe tributaria, senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui alla lettera f), dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se
relative a singole unita’ locali, nonche’ i dati dei bilanci di
esercizio depositati.
22. Fino alla realizzazione delle modalita’ tecniche di deposito
degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le
informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato,
nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del
Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le
modalita’ delle trasmissioni nonche’ le specifiche tecniche del
formato dei dati. La prima trasmissione e’ effettuata entro il
31 ottobre 2006.
24. All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui e’ stata commessa la violazione.».
25. All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui e’ stata commessa la violazione.».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al
primo e secondo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All’articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e’ aggiunta la seguente: «
b-bis) se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o
dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta
e il messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o
dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l’avviso
del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura
civile» sono aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e’ inserita la seguente:«
e-bis) e’ facolta’ del contribuente che non ha la residenza nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che
non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalita’ di cui alla stessa
lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna
dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti e’ eseguita mediante spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «L’elezione di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente.»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell’avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta
variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l’atto e’ ricevuto.».
28. Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto,».
29. Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la
mancata restituzione dei questionari inviati nell’esercizio dei
poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere, nonche’ l’inottemperanza all’invito a comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di cui al
comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
31. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonche’ gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche’ gli organi giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
32. All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono
aggiunte le seguenti: «nonche’ nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell’accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo».
33. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati
all’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente
per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalita’ tecniche e i termini per la trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di
cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del
2005, comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi
sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al
comma precedente. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
35. E’ soppresso l’obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696.
36. Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla
contabilita’, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal
presente articolo e’ punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a
4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal
1° gennaio 2007.
38. All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione
a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante».
39. Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il
seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) dell’articolo 67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di
costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ sostituita
dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista
dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d’imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo
a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti».
42. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono
soppresse;
b) e’ abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita’ di fine rapporto di cui all’articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ per le
altre indennita’ e somme e per le indennita’ equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
fino al 31 dicembre 2005, non si procede all’iscrizione a ruolo ed
alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ne’ all’effettuazione di rimborsi, se
l’imposta rispettivamente a debito o a credito e’ inferiore a cento
euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e’
eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo termine e’ eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei
confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002.
45. All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente,
lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni
precedenti.
47. All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e’
sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i
canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e
la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi
contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e’ indicato il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo diimposta successivo
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita’ di pagamento
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
499 da 518, nonche’ del comma 519, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere dall’anno 2007, e’ soppresso l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la
circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita
dall’Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il
31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai
comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della
base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L’imposta comunale sugli immobili puo’ essere liquidata in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed e’ versata con
le modalita’ del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, sono definiti i termini e le modalita’ per l’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora le offerte
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo
di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti
di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in
epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa,
al fine di garantire che il prezzo delle unita’ immobiliari offerte
in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai
valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al
secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione
dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
societa’ madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per
l’anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si
provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del
bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche’ di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita’ di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita’ a distanza con vincita in denaro, nei
quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto
all’elemento aleatorio, dall’abilita’ dei giocatori. L’aliquota
d’imposta unica e’ stabilita in misura pari al 3 per cento della
somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita’
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attivita’ principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
nonche’ gli ulteriori punti di vendita aventi come attivita’
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di
cui ai commi 2 e 4.
2. L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e’ sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
nuove modalita’ di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche’ di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su
eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita’ di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio e
anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita’ definiti dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita’ accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo’ essere riservata in esclusiva
l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita gia’ assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita’
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu’ di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad
800 metri dai punti di vendita gia’ assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia’ assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita’
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu’ di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia’ assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai
punti di vendita gia’ assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o piu’ procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta
non puo’ essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di
vendita avente come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita’ accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita’ di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita’ con vincita in denaro,
previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
j) definizione delle modalita’ di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della
lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e’ sostituito dal
seguente:
« 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita’ di interazione diretta
tra i singoli giocatori:
i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
le scommesse con modalita’ di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu’ di sette eventi;
ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
le scommesse con modalita’ di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu’ di sette eventi;
iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita’ di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu’ di sette eventi;
iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del
2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalita’ di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu’ di sette eventi;
v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2
per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
quelle con modalita’ di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu’
di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche’ di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita’ di
distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita’ di raccolta del gioco su base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell’Associazione europea per il libero scambio, e anche degli
operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di
affidabilita’ definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita’ accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo’ essere riservata in esclusiva
l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
provincia aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita
gia’ assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita’
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu’ di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
2.000 metri dai punti di vendita gia’ assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia’ assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita’
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu’ di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia’ assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai
punti di vendita gia’ assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse
ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di
una o piu’ procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta
non puo’ essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di
vendita avente come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita’ accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita’ di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita’ con vincita in denaro,
previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
j) definizione delle modalita’ di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’
sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, che possono essere installati presso
pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche’ le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di vendita aventi come attivita’ accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di
concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la
natura dell’attivita’ prevalente svolta presso l’esercizio o il
locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110, comma 10,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono
le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse
rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti
dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su
incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi,
concorsi o scommesse.
7. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«
a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere
dal
1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI
1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
« 2-bis. L’esenzione disposta
dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si intende
applicabile alle attivita’ indicate nella medesima lettera che non
abbiano esclusivamente natura commerciale.».
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219
milioni di euro per l’anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l’anno
2007 e a 2.338 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal
medesimo decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella