Il Contratto Collettivo degli Enti Pubblici non economici

Firmato ad agosto il contratto di
lavoro dei dirigenti degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali.

Si tratta del contratto nazionale di lavoro dei dirigenti degli
Enti pubblici non economici e delle Agenzie fiscali relativo al quadriennio
normativo
2002 – 2005 e ai due bienni economici 2002- 2003 e 2004 – 2005.

Il contratto collettivo, che si rivolge a quasi 6000 dirigenti, disciplina
in modo dettagliato il conferimento degli incarichi
dirigenziali e le
garanzie
connesse.

Sul piano economico, gli aumenti stipendiali sono di 306
euro per la seconda fascia e 390 euro per la prima fascia.

Ulteriori risorse
finanziarie
sono
dedicate
all’aumento dei fondi per la retribuzione di posizione ( parte fissa e parte
variabile ) e di risultato sia per la prima sia per la seconda fascia.

Per i professionisti gli incrementi stipendiali sono definiti a regime in
280 euro. Sono inoltre previsti aumenti sulla parte variabile della retribuzione
con apposite risorse che alimentano i fondi degli Enti.

In allegato, lo schema di codice di condotta da adottare nella
lotta contro le molestie
sessuali sul luogo di lavoro.

. . . . . .

Contratto nazionale di lavoro dei dirigenti degli
Enti pubblici non economici e delle Agenzie fiscali relativo al quadriennio
normativo
2002 – 2005 e ai due bienni economici 2002- 2003 e 2004 – 2005

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato, appartenente all’Area VI della dirigenza di cui all’art.
2, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre
2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza,
dipendente dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti
pubblici non economici. L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto
stabilito dall’art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti degli
enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione
di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.

2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati
come D. Lgs. n. 165 del 2001.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere
integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed
integrazioni.

4. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene
le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda – identificata
come "sezione separata" ai sensi dell’art. 3, comma 1 del CCNQ 23
settembre 2004 – contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti
degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono dettate, ove specificamente
indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici
ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella parte seconda, sono dettate,
ove specificamente indicato, disposizioni speciali per il personale dell’area
dei professionisti ovvero per il personale dell’area medica.

Art. 2
Durata e decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005,
per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003, per la parte
economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli
artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato
ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto,
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo
ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL è corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità,
le parti stipulano apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs.
n. 165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui
al comma precedente.

PARTE I

DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA

TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

CAPO I
RELAZIONI SINDACALI

Art. 3
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti o agenzie e delle organizzazioni sindacali, è definito
in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse ad incrementare
l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei
servizi erogati alla collettività con l’interesse a valorizzare la
centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi
di innovazione in atto e nel governo degli enti e agenzie, favorendo il miglioramento
delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.

2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di
un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito
a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della
peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza
dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre
che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento
delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali.

3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva a livello nazionale;

b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente
o agenzia, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;

c) concertazione, consultazione ed informazione, nonché altri istituti
di partecipazione;

d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o agenzia

1. La contrattazione integrativa si svolge a livello nazionale in ciascuno
degli enti o agenzie dell’Area, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti
materie:

A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche
ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del CCNL;

B) criteri generali per:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle
risorse finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi;

b) l’attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente
collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla
realizzazione di specifici progetti;

c) le modalità di determinazione della retribuzione direttamente collegata
ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione
di specifici progetti;
C) attuazione delle pari opportunità, con le procedure indicate dall’art.
10 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e
mobilità dei dirigenti;

E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

2. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le
parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D), E) del comma
1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il
termine sopraindicato può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei bilanci
dei singoli enti o agenzie. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.

Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in
un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente
CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche
periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse ai sensi dell’art.
4 sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

2. L’ente o agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all’ art. 13, comma 2, per l’avvio del negoziato, entro trenta
giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri, ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo quanto
previsto dall’art. 2 del d. lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio
dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi
di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata al predetto organismo
competente per il controllo entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata
dall’apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Il predetto organismo
si pronuncia entro quindici giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata positivamente, l’ipotesi di
contratto collettivo integrativo viene sottoscritta. Per la parte pubblica
la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante.
In caso di rilievi da parte dell’organismo competente per il controllo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3/ter della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.

5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente o
agenzia, dei successivi contratti collettivi integrativi.

6. Gli enti o agenzie sono tenuti a trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 6
Informazione

1. L’ente o agenzia – allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali – informa periodicamente
e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2 sugli
atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro dei dirigenti, sia di prima che di seconda fascia,
l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane
e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.

2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione, l’informazione è preventiva.
Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l’informazione è preventiva
o successiva.

3. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta,
si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza
di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.

4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:

a) materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione;

b) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti;

c) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le
relative procedure;

d) implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione
interni all’ente o agenzia.

Art. 7

Concertazione

1. La concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:

a) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei
dirigenti;

b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;

c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro;

d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali
di cui all’art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni
dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6, comma 2; essa si svolge
in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante
la concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi
di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla
data di inizio della stessa. Dell’esito della concertazione è redatto
specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali
impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Art. 8
Consultazione

1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2, prima
dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente:

a) sull’organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa
quella dipartimentale e distrettuale, nonché sulla consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;

b) nei casi di cui all’art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 9
Altre forme di partecipazione

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell’ente o agenzia, è prevista la possibilità di
costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni degli stessi enti o
agenzie e senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori
per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
degli stessi enti o agenzie nonché concernenti l’ambiente, l’igiene
e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi,
ivi compreso il comitato per le pari opportunità e quello per il mobbing
per quanto di loro competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie – che l’ente o agenzia è tenuto a fornire –
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati
organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica
e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

2. Presso ciascun ente o agenzia possono altresì essere costituiti
appositi comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire
elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione
e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di
cui all’art. 32.

Art. 10
Comitato per le pari opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito,
presso ciascun ente o agenzia, il comitato per le pari opportunità con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all’art. 1 della predetta legge. Il comitato è costituito
da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente o agenzia.
Il presidente del comitato è designato dall’ente o agenzia ed il vicepresidente,
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto
un componente supplente.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’ente
o agenzia è tenuta a fornire;

b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa;

c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a
realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;

d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda
fascia negli enti o agenzie.

3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna
delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal comitato pari
opportunità, sono individuate misure idonee a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:

– percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in
campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo
sviluppo della cultura di genere nella pubblica amministrazione;

– azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso
ai corsi di formazione e aggiornamento e all’attribuzione d’incarichi o funzioni
più qualificate;

– iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;

– processi di mobilità.

4. L’ente o agenzia assicura l’operatività del comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in
applicazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, a cui deve essere data
la massima pubblicità.

5. Il comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
del comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

6. Negli enti o agenzie ove non sia istituito, il comitato di cui al presente
articolo è costituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto.

Art. 11
Comitato paritetico per il mobbing

1. Il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica
in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti
– nei confronti di un dirigente è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali
da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere
la salute o la professionalità o la dignità del dirigente stesso
nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo
dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione
del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione
di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire
il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale
del dirigente interessato e, più in generale, migliorare la qualità e
la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 9 è,
pertanto, istituito presso ciascun ente o agenzia, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente contratto, un comitato paritetico con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi
e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie
o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione
e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare
misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dal comitato sono presentate all’ente o agenzia per
i conseguenti adempimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti,
l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la
definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.

5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al
comma 3, il comitato valuta l’opportunità di attuare, nell’ambito dei
piani generali per la formazione, previsti dall’art. 32, idonei interventi
formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati,
tra l’altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti, attraverso
una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione
e dell’affezione all’ambiente lavorativo.

6. Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell’ente o agenzia. Il presidente del comitato è designato
dall’ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti di parte sindacale.
Per ogni componente effettivo, è previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica del comitato, di essi fa parte anche un
rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei
due organismi.

7. L’ente o agenzia favorisce l’operatività del comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e
pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale
sull’attività svolta.

8. Il comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata
di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti
del comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

CAPO II

SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI

Art. 12
Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento

1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono
le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per
l’area della dirigenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001,
dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art.
43 dello stesso decreto legislativo.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle
specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’art.
42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo
monte-ore dei permessi sindacali di ente o agenzia previsto dal relativo CCNQ
nel tempo vigente, compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:

– componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;

– componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla
contrattazione nazionale.

4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni
ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, non collocati in
distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con alcuno dei soggetti
di cui al comma 3, competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del
7 agosto 1998.

5. Ai fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività,
delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, per la sottoscrizione
del presente CCNL, è accertata, in ciascun ente o agenzia, sulla base
del solo dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate
dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell’ambito dello stesso ente o agenzia.

6. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative
sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato
dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive
modificazioni. In particolare, si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del
7 agosto 1998, relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali
presso gli enti o agenzie.

Art. 13
Composizione delle delegazioni

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o agenzia
individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte
pubblica.

2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze di cui all’art. 12, comma 2, la delegazione, a livello nazionale
di ente o agenzia, è così composta:

– da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all’art.
12, comma 1;

– da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente contratto.

3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all’art. 12,
non può essere titolare di relazioni sindacali, quale parte della delegazione
di parte pubblica, in nome dell’ente o agenzia, per l’area della dirigenza.

4. Gli enti o agenzie possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,
della attività di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

Art. 14
Contributi sindacali

1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto
ed è trasmessa all’ente o agenzia a cura del dirigente o dell’organizzazione
sindacale.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.

3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata
ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’ente o agenzia
di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dai singoli enti o agenzie sulle retribuzioni
dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
gli enti o agenzie medesimi.

5. Gli enti o agenzie sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.

CAPO III
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano
controversie sull’interpretazione del contratto collettivo nazionale, le
parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta,
per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La
procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa;
essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi
di rilevanza generale.

3. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del
d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.

4. Per le controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo
le modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo
stipulato con le procedure previste dal presente CCNL sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 16
Clausole di raffreddamento

1. Il sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione
dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo
nelle materie demandate.

2. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o
la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto delle stesse.

TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17
Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’ente o agenzia si costituisce
mediante contratto individuale, che ne regola il contenuto in conformità alle
disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni
contenute nel presente contratto.

2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta.
In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto
e il funzionamento dello stesso e, in particolare:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;

b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;

c) la durata del periodo di prova;

d) la sede di prima destinazione.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce,
in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L’ente o agenzia, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato
a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando
di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine
può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto
dall’ art. 18, comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre
esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con
il nuovo ente o agenzia. Scaduto il termine sopra indicato, l’ente o agenzia
comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.

Art. 18
Periodo di prova

1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente,
per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati dal
periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica presso altre pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e
negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.
In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo pari a quello previsto dall’art. 23, comma 1.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non
in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva
del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’ente
o agenzia deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno
di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da
altro ente o agenzia dell’Area VI ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento
della prova, rientra, a domanda, nell’ente o agenzia di appartenenza. Lo stesso
diritto viene riconosciuto al dirigente di un ente o agenzia dell’Area VI assunto,
a seguito di pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di
altre aree dirigenziali per l’effettuazione del relativo periodo di prova.

CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 19
Impegno di lavoro

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente o agenzia di appartenenza,
il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto
ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità,
in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione
od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque
derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque
garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero
del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 20
Conferimento incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti, appartenenti alla dotazione organica dell’ente o agenzia
e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito,
con provvedimento dell’ente o agenzia, secondo quanto previsto dall’art.
19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la
durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice
nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto.

2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti
criteri generali:

a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;

b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate
anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli organi di vertice;

c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a
garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi
di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei
dirigenti.

3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente
in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali,
alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai
risultati da conseguire.

4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale
con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs.
165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente
trattamento economico.

5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere
rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati
e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni.
Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001
la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.

6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo
per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento
dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite
ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001.

7. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione
del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In
tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del
d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.

8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca
degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti
le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art.
6. Nell’affidamento degli incarichi l’ente o agenzia, nel rispetto del criterio
generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione
dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente
acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti incarichi
conferiti nell’ambito dell’ente o agenzia.

9. Gli enti o agenzie adottano procedure dirette a consentire il tempestivo
rinnovo degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle
situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa,
nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità degli
stessi enti o agenzie.

10. Ciascun ente o agenzia deve, altresì, assicurare la pubblicità ed
il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio
del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in
relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.

Art. 21
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti

1. La valutazione dei dirigenti – che è diretta alla verifica del livello
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa
– è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.

2. Gli enti o agenzie, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, autonomamente
assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286
del 1999, definiscono – privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione
di dati oggettivi – meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti,
in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello
di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione o da quelli eventualmente previsti
dagli ordinamenti degli enti o agenzie per i dirigenti che rispondano direttamente
all’organo di direzione politica.

4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati
finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati.
Gli enti o agenzie tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della
conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso
incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.

5. Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che informano
i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative
dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri
sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione
con i soggetti di cui all’art. 13, comma 2.

6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi:

– motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza
e pubblicità dei criteri usati e dei risultati;

– diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore;

– partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione,
da parte dello stesso dirigente, di informazioni (nella forma, ad esempio,
di relazioni o rapporti sulla gestione) sull’attività svolta e sulla
corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati;

– contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in
tempi certi e congrui;

– previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n.
286 del 1999, così come recepito nei rispettivi ordinamenti.

7. Nel valutare l’operato del dirigente, gli enti o agenzie dovranno, comunque,
tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire,
le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie
finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta, in relazione allo
stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi assegnati e all’eventuale
sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.

8. Qualora, nel corso dell’anno di valutazione, al dirigente sia stato conferito
un diverso incarico, la valutazione dei risultati riguarda l’attività svolta
in ciascun periodo di riferimento.

9. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell’inizio
dei relativi periodi di riferimento.

10. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi
ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.

11. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati
dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale
previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.

12. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa
del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato
negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.

CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Art. 22
Ferie e festività

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall’art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo
la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione
non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto
a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.

3. Qualora, presso l’ente o agenzia ovvero presso la struttura cui il dirigente è preposto,
l’orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le
ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti
di cui al comma 2 assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie
sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.

4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi
previste.

5. Le festività nazionali e la ricorrenza del santo patrono della località in
cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti
con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Analogo effetto si determina nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza
del santo patrono con una festività nazionale.

6. Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in
ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi dell’ art.
25 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto
al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del
dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze
del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura
di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di
sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di
servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio, applicando quanto previsto dall’art. 66, comma 2; il dirigente
ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.

10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di
3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare
tempestivamente l’ente o agenzia, producendo la relativa documentazione sanitaria.

11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze
di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato
fino alla fine dell’anno successivo.

12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine
di cui al comma 11.

13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all’atto
della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal
dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento
sostitutivo.

Art. 23
Assenze per malattia

1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio non dipendente
da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi, durante il quale gli viene corrisposta la retribuzione
prevista al comma 6. Ai fini del computo dei suindicati diciotto mesi, si
sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti
l’episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente che
ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere
concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo
di diciotto mesi, durante il quale non è dovuta retribuzione. In tale
ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l’ente o agenzia ha facoltà di
procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all’accertamento
delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.

3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1
e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al
comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l’ente o agenzia può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente stesso l’indennità sostitutiva del preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2, non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.

6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione
del posto di cui al comma 1 è il seguente:

a) retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi
di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.

7. La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta
risulti comunque valutabile a tal fine.

8. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,
alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.

9. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto
a dare comunicazione di tale circostanza all’ente o agenzia, ai fini della
rivalsa da parte di questi ultimi verso il terzo responsabile, per la parte
corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza, ai
sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.

10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad
essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda
sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia,
il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica
(attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni
di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle
terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, prevista
dal comma 6, lett. a). La certificazione, relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia, è rilasciata
dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Art. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio
sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica. Per l’intero periodo al dirigente spetta l’intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile. La retribuzione
di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque
valutabile a tal fine.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l’intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile,
fino alla guarigione clinica. La retribuzione di risultato compete nella misura
in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 23,
commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23, comma
3. Nel caso in cui l’ente o agenzia decida di non procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo
di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.

4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane
regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive modificazioni,
che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio
1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio
1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi
da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonché la
legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.

Art. 25
Assenze retribuite

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

– partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa
entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

– lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o
di affini di primo grado, o del convivente purché la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in
ragione di giorni tre consecutivi per evento;

– particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di
tre giorni per ciascun anno.

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione del matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell’anno solare, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza, al dirigente spetta l’intera retribuzione.

5. Le assenze previste dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992,
come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53 del 2000, non sono
computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi
e non riducono le ferie.

6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altre assenze retribuite previste da specifiche disposizioni di legge. Tra
queste ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967,
n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art.
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente
permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.

Art. 26
Congedi dei genitori

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151 del
2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternità o
paternità, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n.
151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.
28 del citato decreto legislativo (congedo di paternità), spetta l’intera
retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonchè quella
di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque
valutabile a tal fine.

3. In caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non
goduti prima della data presunta del parto.

4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32, comma
1, del d. lgs. n. 151 del 2001 (congedo parentale), per le lavoratrici madri
o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione
fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione, nonché quella
di risultato, nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque
valutabile a tal fine.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento
del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del d. lgs. n. 151 del
2001 (congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed, in alternativa,
ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino,
trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel
comma 4.

6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l’indicazione
della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della
data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo
di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 7, la comunicazione
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del
periodo di astensione dal lavoro.

9. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d. lgs. n. 151 del 2001,
qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto,
si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una
situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre, l’ente o agenzia provvede, con il consenso dell’interessata, al temporaneo
conferimento, nell’ambito di quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che
comportino minor aggravio psicofisico.

10. Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs. n. 151/2001.

Art. 27
Aspettativa per motivi personali o di famiglia

1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere
concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio,
periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione
e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime
regole previste per le assenze per malattia di cui all’art. 23, comma 1.

3. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si
cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.

4. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione
e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur
non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono
utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico,
ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.

5. Il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi
di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano
almeno quattro mesi di servizio attivo.

6. L’ente o agenzia, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere
servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni,
può riprendere servizio di propria iniziativa.

7. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento,
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa
o del termine di cui al comma 6.

Art. 28
Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con
i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni
di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative
e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dai contratti collettivi
quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002.
Rimane confermato quanto previsto dall’art. 19, comma 6 e dall’art. 23 bis
del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi
di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure
che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti
servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile,
o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in
questione anche in amministrazione di altra Area.

4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.
Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto
di effettiva permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.

5. Il dirigente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa
per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo
e quelle previste dai commi 2 e 3, se tra essi non intercorra un periodo di
servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui
al d. lgs. n. 151 del 2001.

Art. 29
Congedi per motivi di famiglia

1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari,
un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni,
in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della legge
n. 53 del 2000.

2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli artt. 23 e 24.

Art. 30
Congedi per la formazione

1. Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall’art.
5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di servizio.

2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso lo stesse ente o agenzia, possono essere
concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura
percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati
ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente
o agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa
che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio
delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte secondo l’ordine progressivo di presentazione,
nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. L’ente o agenzia può non accogliere la richiesta di congedo formativo
di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;

b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la
funzionalità dei servizi.

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del dirigente, l’ente o agenzia può differire la fruizione
del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.

7. Al dirigente, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma
3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo
stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione
ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 23.

Art. 31
Attività didattica di dirigenti presso università ed istituti
di alta formazione

1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed attività lavorative
avanzate, nell’ambito di specifici corsi di università ed istituti di
alta formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell’ente o agenzia e della contrattazione, ai dirigenti possono essere conferiti
incarichi di didattica integrativa o di insegnamento.

2. Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda dell’impegno
richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita o svolgere
queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa
autorizzazione del Ministro o dell’organo sovraordinato per il dirigente preposto
ad ufficio dirigenziale generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.

CAPO IV
FORMAZIONE

Art. 32
Formazione dei dirigenti

1. Nell’ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione rivolti
verso obiettivi di modernizzazione e di miglioramento dell’efficienza/efficacia
al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo
di successo e una leva strategica fondamentale per il settore pubblico. Con
riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante
per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli
obiettivi predetti.

2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l’aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dagli enti ed agenzie come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali
allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento
e a favorire il consolidamento di una cultura di gestione orientata al risultato,
all’innovazione ed al servizio ai cittadini. Le iniziative di formazione sono
destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale. Tali
iniziative sono svolte con continuità prevedendo adeguati investimenti
finanziari e garantendo, in ogni caso, la misura minima, pari all’1% del corrispondente
monte-salari della dirigenza, in coerenza con le direttive generali previste
dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Gli interventi formativi, secondo le specifiche finalità, hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi evolutivi, di
consolidamento, di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti
di formazione orientata allo sviluppo, per sostenere l’inserimento in funzioni
di maggiore criticità emergenti nei processi di cambiamento.

4. L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento caratterizzante
l’identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva
aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali.
Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi
formativi hanno, in particolare, l’obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio
cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli
ed ai processi interni di sviluppo organizzativo, per l’ottimale utilizzo dei
sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo,
finalizzato all’accrescimento dell’efficienza/efficacia della struttura e al
miglioramento della qualità dei servizi resi.

5. Le attività di formazione di cui al presente articolo possono concludersi
con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del
singolo dirigente, documentato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato
rilasciato dai soggetti che l’hanno attuata.

6. Ciascun ente o agenzia, nell’ambito della propria autonomia di bilancio
e delle specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa
ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai
programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto dei
propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell’analisi dei fabbisogni formativi
e delle direttive governative in materia di formazione, con particolare riferimento
alla direttiva n. 14 del 1995, nonché delle eventuali risorse aggiuntive
dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo
e l’occupazione del 22/12/1998.

7. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun ente o
agenzia in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo.
Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d’intesa con altre
amministrazioni, anche in collaborazione con università, soggetti pubblici
(quali la scuola superiore della pubblica amministrazione, la scuola superiore
dell’economia e finanze ecc.) o società private specializzate nel settore.
Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la
sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitività. Nella formazione al ruolo e nella
formazione orientata allo sviluppo, gli enti o agenzie favoriscono l’utilizzo
delle più avanzate metodologie di formazione e tecniche didattiche.
A tal fine, sono privilegiati, oltre ai più tradizionali metodi espositivi,
metodologie orientate al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva dei dirigenti.

8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dall’ente o agenzia con i dirigenti
interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

9. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l’ente o
agenzia, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque,
in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine
al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita
per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell’arco di un anno.

10. Qualora l’ente o agenzia riconosca l’effettiva connessione delle iniziative
di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 9 con
l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, può concorrere
con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

CAPO V
MOBILITA’

Art. 33
Incarichi presso altre amministrazioni

1. Al dirigente può essere conferito un incarico presso altre pubbliche
amministrazioni, previo collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo
provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Il dirigente può essere collocato in comando presso altra amministrazione
che ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o quando sia necessaria
una particolare competenza. Il comando è disposto con il consenso dell’interessato
e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.

3. Il posto del dirigente comandato, presso l’ente o agenzia di appartenenza,
non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
Le posizioni dirigenziali vacanti, presso gli enti o agenzie di destinazione,
temporaneamente ricoperte dal dirigente comandato, sono considerate disponibili
sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per mobilità.

4. Al termine dell’incarico, il dirigente può chiedere, in relazione
alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione
di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165
del 2001. In caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il dirigente
rientra all’ente o agenzia di appartenenza.

5. Il trattamento economico è a carico dell’amministrazione di destinazione
salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.

6. Il comando non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della
maturazione dell’anzianità di servizio, del trattamento di fine rapporto
o fine servizio e di pensione.

7. Le disposizioni dei presenti commi si applicano anche agli analoghi provvedimenti,
comunque denominati, che assolvano alle medesime finalità di cui al
comma 1.

8. Resta confermata, in quanto applicabile agli enti o agenzie destinatarie
del presente CCNL, la disciplina legislativa del collocamento in fuori ruolo
disposto in relazione a particolari esigenze dell’amministrazione di appartenenza
per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività istituzionali
della stessa.

9. Ferma restando l’applicazione dell’art. 23/bis del d. lgs. n. 165 del 2001
ove, con il consenso del dirigente interessato, ne sia disposta l’assegnazione
temporanea per lo svolgimento di un incarico presso organismi pubblici operanti
in sede internazionale, al dirigente stesso, nella definizione del trattamento
economico spettante, può essere assicurato oltre al trattamento economico
fondamentale, comprensivo della retribuzione di posizione parte fissa, anche
una quota della retribuzione di posizione di parte variabile nella misura definita
sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione integrativa in relazione
alla disponibilità del fondo.

10. Per i dirigenti di prima fascia, analoga clausola può essere disposta
nel contratto individuale, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla
contrattazione integrativa di cui al comma 9.

Art. 34
Mobilità

1. Per il personale dirigente resta confermata l’applicazione delle procedure
di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del
2001.

2. Laddove il dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico
disponibile nell’ambito del proprio ente o agenzia e quest’ultimo l’abbia negato,
decorsi due anni dal conferimento dell’incarico ricoperto, il dirigente stesso
ha la facoltà di transitare, con le procedure di cui all’art. 30 del
d. lgs. n. 165 del 2001, ad altra pubblica amministrazione. Il consenso dell’ente
o agenzia di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

Art. 35
Accordi di mobilità

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001,
tra gli enti o agenzie e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei
dirigenti, al fine di:

– prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;

– dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio
o la dichiarazione di messa in disponibilità.

2. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui al comma 1, la
parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata;
il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
data della richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa
in disponibilità, eventualmente avviati dagli enti o agenzie nei confronti
di propri dirigenti, sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito
degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di
messa in disponibilità da parte dell’ente o agenzia.

4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma
1, la delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti individuati
da ciascun ente o agenzia. La delegazione di parte sindacale di ciascun ente
o agenzia è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art.
13, comma 2, secondo alinea.

5. Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti,
ed il conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:

a) gli enti o agenzie cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati
alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato
in esubero;

b) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;

c) i requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali
tipologie di laurea, richiesti al dirigente per l’assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi;

d) il termine di scadenza del bando di mobilità;

e) le forme di pubblicità da dare all’accordo ed al bando, tra le
quali deve essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni
interessate.

6. In ogni caso copia dell’accordo di mobilità e del bando deve essere
affissa negli enti o agenzie cedenti e nelle amministrazioni riceventi, in
luogo accessibile a tutti.

7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere
di rappresentanza di ciascun ente o agenzia interessata e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti
organi ai sensi dell’art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.

8. I dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria adesione,
mediante comunicazione scritta all’ente o agenzia di appartenenza ed all’amministrazione
di destinazione, entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente
comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.

9. Qualora concorrano più domande, l’amministrazione di destinazione
opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata
del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato,
in relazione al posto da ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri
previsti dall’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente, purché in
possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo
giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di adesione.

10. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione
di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata
in base alle vigenti disposizioni nell’ente o agenzia di appartenenza, se più favorevole.

11. Gli enti o agenzie che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell’attività di assistenza dell’A.Ra.N., ai sensi dell’art.
46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.

Art. 36
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza

1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 35 e in relazione
a quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, conclusa la procedura
di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 33, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altri enti ed agenzie
dell’Area VI e di evitare il collocamento in disponibilità dei dirigenti
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’ente o agenzia
interessato comunica a tutte gli enti e agenzie dell’Area VI, compresi quelli
che hanno articolazioni territoriali, l’elenco dei dirigenti in eccedenza,
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in
parte, di tali dirigenti.

2. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti sempre a livello provinciale,
regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di
posti per i passaggi diretti.

3. Gli enti o agenzie dell’area VI comunicano, entro il termine di 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella
dotazione organica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza. Gli enti
e le amministrazioni di altre aree dirigenziali, qualora interessati, seguono
le medesime procedure.

4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.

5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo
stesso posto, l’ente o agenzia di provenienza forma una graduatoria sulla base
dei seguenti criteri:

– dirigenti portatori di handicap;

– situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
carico e/o se il dirigente sia unico titolare di reddito;

– maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;

– particolari condizioni di salute del dirigente, dei familiari e del convivente
stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal dirigente;

– presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.

La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede
di contrattazione integrativa nazionale di ente o agenzia.

CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 37
Termini di preavviso

1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all’art. 38, comma 1 e del recesso per giusta
causa, nei casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino
a un massimo di altri 4 mesi di preavviso; a tal fine viene trascurata la frazione
di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione
di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti
ad un quarto.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini
di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso,
calcolata con le modalità di cui al comma 9. L’ente o agenzia ha diritto
di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio
per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo
di preavviso, con il consenso dell’altra parte.

6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle
ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente, l’ente o agenzia corrisponde agli aventi
diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall’art. 2122 del Codice Civile nonché una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
tutta la retribuzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), b) c) e d).

Art. 38
Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia
di cui ai precedenti artt. 23 e 24, ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima
di servizio previsti dalle norme di legge applicabili nell’ente o agenzia;

b) per dimissioni del dirigente;

c) per recesso dell’amministrazione;

d) per decesso del dirigente.

e) per risoluzione consensuale;

f) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia.

2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento,
decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio
alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.

Art. 39
Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti

1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista
ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è comunque
comunicata per iscritto dall’ente o agenzia. Nel caso di compimento dell’anzianità massima
di servizio o del limite massimo di età, l’ente o agenzia risolve
il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza
in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.

2. Nel caso di dimissioni del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all’ente o agenzia rispettando i termini di preavviso.

Art. 40
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L’ente o agenzia ovvero il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti o agenzie, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare
nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura
dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.

3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti
e dei limiti in relazione alle esigenze dell’ente o agenzia per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto
di concertazione ai sensi dell’art. 7.

4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere
conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti
a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
Ai fini del presente comma, si considerano "posti di funzione equivalenti" anche
posti non coincidenti con quello per il quale si è verificata la risoluzione,
purché complessivamente sia assicurato un risparmio pari agli importi
erogati a titolo di indennità.

5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini
del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni
di legge in vigore.

Art. 41
Recesso dell’ente o agenzia

1. Nel caso di recesso dell’ente o agenzia, quest’ultimo deve comunicarlo per
iscritto all’interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando,
salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

2. Il recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del Codice
Civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell’ente o agenzia fatti e comportamenti,
anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere
ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l’ente
o agenzia contesta per iscritto l’addebito, convocando l’interessato, per una
data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per
essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato
o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l’ente o agenzia,
in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal
lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione
del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di
servizio.

4. Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente può attivare
le procedure disciplinate dall’art. 43, salvo il caso di cui al comma 5.

5. La responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi
di valutazione di cui all’art. 21, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento
delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venir
meno il recesso.

6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001.

7. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale
nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente
le vigenti procedure di mobilità, ivi compresa quella di cui all’art.
35.

8. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica
circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali
che possano intervenire in materia.

Art. 42
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio
di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello
di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23
gennaio 2001 e successive proroghe, modifiche o integrazioni.

2. Ove la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non
riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria
ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate
al comma 1, concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi
del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe, modifiche o integrazioni.

Art. 43
Procedure di arbitrato in caso di recesso

1. Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41, commi 1 e 2, il dirigente,
ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’ente o agenzia o
nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione
ed arbitrato previste dal contratto collettivo nazionale quadro in materia
di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23/1/2001 e successive proroghe,
modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità, delle procedure
e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio
delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.

2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’ente o agenzia assuma
l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione
di continuità.

3. Qualora l’arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell’ente o agenzia una indennità supplementare determinata,
in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo
equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di
ventiquattro mensilità.

4. L’indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente
aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni,
nelle seguenti misure:

– 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

– 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

– 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

– 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

– 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

– 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche
la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di
quella di risultato.

6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente
adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l’ente
o agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente
coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute
dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.

7. Il dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall’arbitro,
per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare
e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito
ad altro ente o agenzia dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta
dell’ente o agenzia di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora
si realizzi il trasferimento ad altro ente o agenzia, il dirigente ha diritto
ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.

Art. 44
Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista
dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro e, in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti
la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall’art. 2110 del Codice Civile e come regolamentati dagli articoli
23, 26 e 29.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di
cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge n. 300 del
1970.

Art. 45
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
obbligatoriamente dal servizio, con privazione della retribuzione, per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. L’ente o agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
3, previa puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi
che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli
interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale
dello stesso dirigente.

3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi
dell’art. 41.

4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n.
55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1
lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale,
lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo
articolo.

5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma
1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma
1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41.

6. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia,
se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo
termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per
l’ente o agenzia di recedere secondo quanto previsto dall’art. 41.

7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è corrisposta
un’indennità pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità,
ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate
con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito
penale" o "l’imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato
con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche
della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della
sospensione.

9. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne
faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive
di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003
come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del
2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni
che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di
licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.

10. In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione,
ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico
dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della
sospensione.

11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p..
Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto
delle procedure di cui dall’art. 41. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.

Art. 46
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto
di lavoro. L’ente o agenzia si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta. In caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato nel
ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,
apparteneva all’atto delle dimissioni.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con
la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione
Europea.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto
di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge
449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle
disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente
o agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione
da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.

4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico
si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.

CAPO VII
CODICI DI CONDOTTA

Art. 47
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. Gli enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei
luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del
27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.

TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

Art. 48
Disposizioni generali

1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano
ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi degli artt. 19 e 24 del
d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3
del medesimo decreto legislativo.

2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i
dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base
del contratto individuale che determinerà "gli istituti del trattamento
economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito
con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa
e di gestione, ed i relativi importi".

3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima
fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel
presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005
al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione
di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.

Art. 49
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia
si compone delle seguenti voci:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo,
assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti
collettivi nazionali;

c) retribuzione di posizione parte fissa;

d) retribuzione di posizione parte variabile;

e) retribuzione di risultato.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni,
i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

Art. 50
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone
delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione
– parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.

2. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 46.259,04, comprensiva
del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza
dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere
per 13 mensilità:

– dal 01/01/2002 di € 102,00;

– dal 01/01/2003 di € 108,00.

3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è rideterminato
nella misura annua lorda di € 48.989,04 per 13 mensilità.

4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 48, comma 3, la retribuzione di posizione
parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL del
5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001), nella misura annua lorda di € 23.652,69,
che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall’art. 5, comma 3 del CCNL
del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001), è rideterminata negli
importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze
di seguito indicati:

– dal 01/01/2002 in € 26.278,69;

– dal 01/01/2003 in € 30.022,69.

5. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella
misura in godimento di ciascun dirigente.

6. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe
le misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in godimento
dai dirigenti in servizio, nonché l’indennità di cui alla legge
n. 334/1997.

Art. 51
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 50 hanno effetto
sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di
fine rapporto, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze
e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento
di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella
prevista dall’art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione
di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi
non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento
di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.

Art. 52
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Presso ciascun ente o agenzia è confermato il fondo per la retribuzione
di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.

2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalità ivi
previste.

3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato
come segue:

a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma
3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 61, comma 2;

b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio;

c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della
legge n. 449 del 1997;

d) limitatamente alle agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma
4, lettera c), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della gestione;

e) altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge,
quali, ad esempio, quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli
enti cui si applica tale disciplina.

4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce,
in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato,
per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato
confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.

5. Il fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia:

– 1,63% a decorrere dal 01/01/2002;

– ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.

6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 50,
comma 4.

7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento
del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza
ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni,
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui
all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione
e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

Art. 53
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone
delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione
– parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.

2. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella
misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate,
dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

– dal 01/01/2002 di € 86,00;

– dal 01/01/2003 di € 79,00.

3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato
nella misura annua lorda di € 38.296,98 per 13 mensilità.

4. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte
fissa, definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile
2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata
negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed
alle scadenze di seguito indicate:

– dal 01/01/2002 in € 9.143,77;

– dal 01/01/2003 in € 10.339,77.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli
eventuali assegni ad personam di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), ove acquisiti
e spettanti, nella misura in godimento.

6. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe
le misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in godimento
dai dirigenti in servizio all’entrata in vigore del CCNL del 5 aprile 2001.

7. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori
dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino
al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.

Art. 54
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 53 hanno effetto
sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di
fine rapporto, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze
e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento
di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella
prevista dall’art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione
di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi
non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento
di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.

Art. 55
Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Nell’ambito del "Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato", finanziato con le modalità di cui all’art. 59, la
retribuzione di posizione è definita, presso ogni ente o agenzia, al
fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità.

2. Gli enti o agenzie determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali,
cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto di criteri
generali connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione ed alla
tipologia della posizione nell’organizzazione dell’ente o agenzia, alla complessità organizzativa,
alle responsabilità derivanti dalla posizione ed al rischio gestionale
assunto.

3. I criteri generali di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art. 7.

4. In base alle risultanze della graduazione gli enti o agenzie attribuiscono
un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo
degli enti o agenzie medesimi, tenendo comunque conto di quanto previsto dall’art.
56.

Art. 56
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali

1. Gli enti o agenzie determinano – articolandoli di norma in tre fasce – i
valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 55.

2. In ciascun ente o agenzia l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni
di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno
dei seguenti parametri:

a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite
non può comunque essere inferiore a 1,4 né superiore a 3,5;

b) la retribuzione della o delle posizioni di fascia intermedia deve essere
collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima,
di cui alla lettera a).

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui
lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77
che costituisce la parte fissa di cui all’art. 53, comma 4 ad un massimo complessivo
di € 43.909,47.

Art. 57
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali
generali

1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita
per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 50, fermo restando quanto
previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

Art. 58
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Al fine di sviluppare, all’interno degli enti o agenzie, l’orientamento
ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all’art. 59, comunque in misura non inferiore al 15% del
totale delle disponibilità.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non
sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.

3. Gli enti o agenzie definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione
annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia. Nella
definizione dei criteri, gli enti o agenzie devono prevedere che la retribuzione
di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva
determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art.
14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazione
dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo
le risultanze dei sistemi di valutazione, di cui all’art. 21.

4. L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente
articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo
della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse
disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio
dell’onnicomprensività.

Art. 59
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Presso ciascun ente o agenzia, è confermato il fondo per la retribuzione
di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.

2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalità ivi
previste.

3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua, altresì, ad
essere alimentato, sia per gli enti pubblici che per le agenzie fiscali, come
segue:

a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma
3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 61, comma 2;

b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio;

c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della
legge n. 449 del 1997;

d) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione,
subordinatamente all’accertamento delle effettive disponibilità;

e) limitatamente agli enti pubblici non economici, eventuali risorse di cui
all’art. 3, comma 2 del CCNL relativo all’Area I, biennio economico 2000-2001,
sottoscritto il 5/4/2001;

f) limitatamente alle agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma
4, lettera c), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della gestione;

g) altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge,
quali, ad esempio, quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli
enti cui si applica tale disciplina.

4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce,
in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio, è accantonato,
per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato
confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.

5. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno
2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:

– 1,18% a decorrere dal 01/01/2002;

– ulteriore 2,04% a decorrere dal 01/01/2003.

6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi
della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 53, comma
4 e, per la parte residuale, al finanziamento della retribuzione di posizione
parte variabile, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 55
e 56.

7. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno
2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:

– 0,55% a decorrere dal 01/01/2002;

– ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.

8. Le risorse di cui al comma 7 concorrono al finanziamento degli incrementi
della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 53, comma 4.

9. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento
del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza
ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, gli enti o
agenzie, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione
e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato.

10. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione
e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

CAPO IV
CLAUSOLE SPECIALI DI PARTE ECONOMICA

Art. 60
Clausole speciali

1. In caso di ritardo dell’ente o agenzia nel rinnovo dell’incarico al dirigente,
fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art.
63, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione
all’attività svolta.

2. Il dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs.
n. 165 del 2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione
di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico
complessivo in godimento.

CAPO V
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI

Art. 61
Incarichi aggiuntivi

1. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti
in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dagli enti o agenzie presso
cui prestano servizio o su designazione degli stessi, i relativi compensi
dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente agli enti o agenzie e confluiscono
sui fondi di cui agli artt. 52 e 59, per essere destinati al trattamento
economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165
del 2001.

2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti
che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene
loro corrisposta è incrementata in ragione dell’impegno richiesto. Tale
quota viene definita, in sede di contrattazione integrativa, in una misura
ricompresa tra il 50% e il 66% dell’importo disponibile, una volta detratti
gli oneri a carico dell’ente o agenzia.

3. Gli enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo
nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime
opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità,
tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati
allo stesso dirigente.

4. L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere
improntata ai seguenti criteri:

– competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;

– natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da
realizzare;

– correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico
di cui all’art. 20.

5. L’ente o agenzia, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica
che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento
di incarico di cui all’art. 20, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento
degli obiettivi ivi stabiliti.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti o agenzia forniscono alle
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, l’elenco degli incarichi conferiti
nel corso dell’anno precedente.

Art. 62
Sostituzione del dirigente

1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente
titolare dell’incarico, assente con diritto alla conservazione del posto,
la reggenza dell’ufficio può essere affidata ad un altro dirigente
del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.

2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire
la retribuzione di posizione in godimento.

3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato,
nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui
misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione
di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito.

4. La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al comma
3, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi
ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento
degli obiettivi.

Art. 63
Clausola di salvaguardia

1. Gli enti o agenzie che, in mancanza di una espressa valutazione negativa,
alla scadenza dell’incarico non intendano riconfermare lo stesso, conferiscono
al dirigente un altro incarico di pari valore economico.

2. In relazione al comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali
vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di specifici
titoli di studio e professionali, l’ente o agenzia regola gli effetti economici
correlati all’attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla
base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa, secondo
le modalità di cui all’art. 4. Tra i criteri, è prevista l’attribuzione
di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore
del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.

3. La medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle
ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o
la soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa graduazione.

Art. 64
Tredicesima mensilità

1. L’ente o agenzia corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel
mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od
un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente
giorno lavorativo.

2. L’importo della tredicesima mensilità è pari:

a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e 53 e della
retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al
dirigente nel mese di dicembre;

b) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

c) al rateo del maturato economico, ove spettante.

3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso
di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta
in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni
di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio
prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive
di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.

5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione
del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico,
il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve
le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.

Art. 65
Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale
e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso
in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede
di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina
a quella della trasferta.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri
mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima
classe o equiparate;

b) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;

c) il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia
del mezzo nei casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.

3. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare
il proprio mezzo di trasporto.

4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per
il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte
fino a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso
per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località,
di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente
più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.

5. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto
ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.

6. Gli enti o agenzie stabiliscono, con gli atti previsti dai rispetti ordinamenti
ed in funzione delle proprie esigenze organizzative e previa informazione preventiva
ai soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2, la disciplina della trasferta
per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando,
in particolare, il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria
per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento
all’uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni
per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, i
limiti e le modalità attuative della disciplina dell’art. 66. Le trasferte
all’estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per
tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.

Art. 66
Trattamento di trasferimento

1. Al dirigente trasferito ad altra sede dello stesse ente o agenzia, per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:

a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;

b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di
trasporto di mobili e masserizie;

c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio
ecc.;

d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura
di proprietà per sé ed i familiari;

e) indennità di prima sistemazione.

2. Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo dell’indennità di
trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all’art.
4, comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.

3. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì,
titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nei limiti delle
risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per tale specifica
finalità.

Art. 67
Responsabilità civile e patrocinio legale

1. E’ attivata per tutti i dirigenti un’assicurazione contro i rischi professionali
e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente,
che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto
per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente
in servizio non coperto da polizza.

3. Ciascun ente o agenzia sceglie la società di assicurazione entro
quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e – salvo quanto eventualmente
previsto dagli ordinamenti degli enti o agenzie – con apposita gara, che prevede
comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e "area" di
rischi coperta con versamento di una quota individuale.

4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’ente o agenzia
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti,
eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.

5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza
assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati,
per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione
di risultato.

6. Ai fini della stipula dell’assicurazione di cui al presente articolo, gli
enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione
già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

7. Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito
dalla legge n. 135 del 1997.

Art. 68
Indennità di bilinguismo

1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti
degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia
di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di
bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura
della retribuzione di cui all’art. 49, è confermata la voce retributiva "indennità di
bilinguismo".

3. A decorrere dall’1/1/2003, la misura economica dell’indennità di
bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili
per dodici mensilità.

4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità di
bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui
al comma 1.

Art. 69
Diritti derivanti da invenzione industriale

1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui
una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Codice
Civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.

2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale
dell’ente o agenzia, la contrattazione integrativa può individuare i
criteri ai fini della definizione di speciali compensi nell’ambito delle risorse
destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 70
Modalità di applicazione di particolari istituti economici

1. Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato
per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare
in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia
stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una
sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di
anzianità.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti
che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento
formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda
può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi,
entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a
riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni
ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei
loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale
sin qui applicata dagli enti o agenzie spettante ai mutilati e agli invalidi
di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano
con quelli previsti dai commi precedenti.

4. I gettoni di presenza non sono ricompresi nel regime di onnicomprensività del
trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.

Art. 71
Personale in particolari posizioni di stato

1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo
alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali.

2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ
7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente
all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza, in
caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente
al distacco.

3. A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura
media prevista dal singolo ente o agenzia.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 72
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, si
applica quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e successive modifiche ed
integrazioni.

2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo
di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari
firmato l’8/5/2001.

3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del CCNQ 29/7/1999
e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso CCNQ.
Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore
di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1%
dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del
Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).

TITOLO VI
DIPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE PRIMA

CAPO I
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Art. 73
Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti degli
enti pubblici non economici.

Art. 74
Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti

1. La contrattazione integrativa degli enti con articolazioni organizzative
sul territorio può prevedere la corresponsione di speciali incentivi
alla mobilità territoriale, fermi restando i trattamenti di trasferimento
previsti dal presente CCNL, alle condizioni previste dai successivi commi
2 e 3.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la contrattazione integrativa
può costituire uno speciale fondo per la mobilità territoriale,
utilizzando risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e 59, in
misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato;
la stessa contrattazione stabilisce, inoltre, i criteri generali di corresponsione
degli incentivi da erogare.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti del
fondo per la mobilità territoriale di cui al comma 2. Eventuali risorse
del predetto fondo non utilizzate al termine di ciascun anno, tornano nella
disponibilità della contrattazione integrativa.

4. Il presente articolo sostituisce l’art. 9 del CCNL dell’Area I sottoscritto
il 18/11/2004, che viene, pertanto, disapplicato.

Art. 75
Conferma discipline precedenti

1. Ai dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso organismi esterni
all’ente di appartenenza continua ad applicarsi la speciale disciplina di
cui all’art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996 che viene, pertanto, recepita
nel presente CCNL.

2. In continuità con quanto previsto dall’art. 31, comma 9 del CCNL
11/10/1996, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti normative,
abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto enti pubblici non
economici che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell’ente di appartenenza è sostituito
dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest’ultimo.

3. Nei confronti dei dirigenti trasferiti d’ufficio in altra città,
resta ferma la disciplina di cui all’art. 14, comma 2 della legge n. 88/1989,
che viene pertanto recepita nel presente CCNL.

4. In materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di
enti associati o federati, anche con riferimento ai rapporti tra i predetti
enti e quelli associanti o federanti, continua a trovare applicazione la speciale
disposizione di cui all’art. 46, comma 2 del CCNL 11/10/1996, che viene, pertanto,
recepita nel presente CCNL.

5. Continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall’art. 48, comma
1 del CCNL sottoscritto l’11/10/1996, con particolare riferimento alla mensa,
all’attribuzione di buoni pasto sostitutivi ed ai benefici assistenziali e
sociali. Sono fatte salve le materie di cui al citato art. 48 disciplinate
nel presente CCNL.

CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DELLE AGENZIE FISCALI

Art. 76
Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti delle agenzie
fiscali.

Art. 77
Conferma discipline precedenti

1. Per la corresponsione dei buoni pasto, continua a trovare applicazione la
disciplina prevista dall’accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale
con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto
ministeri, sottoscritto l’8/4/1997, la quale viene, pertanto, recepita nel
presente CCNL.

PARTE II

SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

TITOLO VII

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 78
Nota introduttiva alla Sezione

1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica
ai professionisti degli enti pubblici non economici con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all’art. 3, comma 1 del
CCNQ 23 settembre 2004. In coerenza con i precedenti CCNL, i professionisti
destinatari della presente Sezione includono il personale dell’area dei professionisti
ed il personale dell’area medica, secondo le indicazioni di cui all’art.
51 del CCNL sottoscritto il 11/10/1996.

2. L’espressione "professionista/i", salvo diversa previsione, designa
d’ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto, il personale
dipendente di cui al comma 1. Le espressioni "personale dell’area dei
professionisti" e "personale dell’area medica", salvo diversa
previsione, designano invece le più specifiche tipologie professionali
destinatarie della presente Sezione.

3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della
dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli
enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e
di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi
rappresentano un’area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.

4. Di qui l’inclusione dei professionisti in un’area di contrattazione comune
con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di
funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale.

5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado
di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano
l’importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso
la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione
da essi garantita all’ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare
e, per l’area legale, attraverso l’attività di patrocinio, rappresentanza
e assistenza.

6. L’attività dei professionisti all’interno degli enti, sotto questo
primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative
ed alle regole deontologiche che disciplinano l’esercizio delle rispettive
professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli
ordinamenti professionali con l’assunzione delle conseguenti responsabilità.

7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi
Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista.

8. Ciò posto, le parti rilevano che l’apporto dei professionisti, fermi
restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario
che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei
servizi istituzionali.

9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessità che
l’attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di
autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che
governano l’attività dell’ente e con le dinamiche organizzative che
le sottendono.

10. Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli
della struttura organizzativa per l’individuazione di obiettivi e priorità,
in modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per
la realizzazione degli obiettivi dell’ente e per la migliore tutela dell’interesse
pubblico cui l’attività istituzionale è finalizzata.

TITOLO VIII

RELAZIONI SINDACALI

Art. 79
Obiettivi e strumenti

1. La peculiare posizione dei professionisti nell’ambito degli enti di appartenenza,
evidenziata nella premessa alla presente Sezione, sottolinea l’esigenza,
nell’ambito del sistema delle relazioni tra gli enti e le organizzazioni
sindacali, di favorire, nel rispetto delle prerogative professionali, il
concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione
degli obiettivi degli enti per il miglioramento dell’attività istituzionale,
sotto i profili del potenziamento dell’efficienza operativa e dell’accrescimento
dei livelli di efficacia e di qualità. In tale ottica, si ribadisce
l’esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche nelle
scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono sull’identificazione
degli obiettivi da perseguire.

2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza
delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti
di informazione, di consultazione, di concertazione e di partecipazione riconosciuti
alle organizzazioni sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali, ferma
restando la sua unicità per tutto il personale destinatario del presente
CCNL, mira ad assicurare l’integrazione della risorsa professionale nel contesto
unitario dell’ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della
risorsa stessa ai fini dell’efficacia complessiva dell’azione amministrativa.
A tal fine, il sistema garantisce ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, un’adeguata presenza nei momenti più significativi
della vita istituzionale.

3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, la contrattazione collettiva
integrativa di cui all’art. 4, fermi restando i tempi e le procedure di cui
all’art. 5, disciplina in apposita separata Sezione le materie riguardanti
i professionisti previste nella presente Sezione del CCNL.

4. In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunità di
cui all’art. 10, il comitato per il mobbing di cui all’art. 11 nonché gli
altri organismi istituiti nell’ambito delle altre forme di partecipazione di
cui all’art. 9 sono unici per tutti i destinatari del presente CCNL. Nell’ambito
degli stessi, sono affrontate le problematiche concernenti i dirigenti ed i
professionisti.

5. Per quanto concerne gli obblighi di contrattazione integrativa, informazione
e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt. 80, 81 e 82.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni
del titolo II.

Art. 80
Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente

1. Con riferimento ai professionisti destinatari della presente Sezione, la
contrattazione integrativa di cui all’art. 4 si svolge sui criteri generali
per:

a) la ripartizione del fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101
fra le varie finalità di utilizzo;

b) la ripartizione del fondo dell’area medica di cui all’art. 107 fra le
varie finalità di utilizzo;

c) l’attribuzione dei compensi di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), punti
b1, b2 e b3 del CCNL 11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art.
101, comma 3;

d) l’attuazione della disciplina concernente la retribuzione di risultato
del personale dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 91, commi 1
e 2 del CCNL 11/10/1996 e dell’art. 19, comma 11 del CCNL 10/7/1997;

e) l’attuazione della disciplina concernente la retribuzione di risultato
del personale dell’area medica, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNL 14/4/1997;

f) la definizione delle forme e modalità per l’esercizio dell’attività libero-professionale
del personale dell’area medica prevista dall’art. 8 del CCNL del 14/4/1997
relativo all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL dell’11/10/1996, nonché per
la definizione delle ulteriori iniziative e degli interventi, correlati ad
incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali dello
stesso personale;

g) la destinazione delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all’art.
1 commi 4 e 5 del CCNL dell’8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione
dell’art. 43 della legge n. 449/1997, all’incentivazione delle prestazioni
del personale dell’area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle
specifiche attività, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

h) la destinazione delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all’art.
2 commi 4 e 5 del CCNL dell’8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione
dell’art. 43 della legge n. 449/1997, all’incentivazione delle prestazioni
del personale dell’area medica incaricato dello svolgimento delle specifiche
attività, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

i) la rivalutazione degli importi dell’indennità di specificità medica
e della componente fissa della retribuzione di posizione dei medici ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del CCNL dell’8/1/2003;

j) la rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione
del personale dell’area medica ai sensi dell’art. 3, comma 4 del CCNL dell’8/1/2003;

k) la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dei fondi dell’area dei
professionisti e dell’area medica dell’Ente Croce Rossa Italiana, ai sensi
dell’art. 5 del CCNL dell’8/1/2003;

l) la destinazione al finanziamento del fondo dell’area dei professionisti
di cui all’art. 101 degli introiti e dei risparmi di cui all’art. 6, comma
2 del CCNL dell’8/1/2003;

m) l’assunzione degli oneri connessi alla copertura assicurativa della responsabilità civile
del personale dell’area dei professionisti e dell’area medica esposto ai relativi
rischi, ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 91;

n) gli indirizzi generali relativi all’attività di formazione e aggiornamento
professionale dei professionisti destinatari della presente Sezione, in linea
con i processi di innovazione;

o) le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e
mobilità dei professionisti destinatari della presente Sezione;

p) la disciplina della concessione dei benefici di natura assistenziale e
sociale ai professionisti destinatari della presente Sezione, ai sensi dell’art.
27 del CCNL 14/2/2001;

q) la disciplina per la organizzazione dei turni, ai sensi dell’art. 16 del
CCNL 14/2/2001.

2. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
le parti riassumono, nelle materie non implicanti direttamente l’erogazione
di trattamenti economici, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
e decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato di ulteriori
trenta giorni.

3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei bilanci
dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 81
Informazione

1. L’ente – allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra
le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali – informa periodicamente
e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2 sugli
atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro dei professionisti, l’organizzazione degli uffici,
la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti
dal presente contratto.

2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione, l’informazione è preventiva.
Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l’informazione è preventiva
o successiva.

3. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta,
si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza
di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.

4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:

a) materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione;

b) durata degli incarichi di coordinamento dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996;

c) definizione delle aree di applicazione per la partecipazione dei medici
previdenziali e degli altri medici e veterinari all’attività didattica
di docenza, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del CCNL 14/4/1997;

d) individuazione dei servizi ove la presenza medica deve essere garantita
attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore, ai
sensi dell’art. 89, comma 3;

e) piano triennale dei fabbisogni di personale e relativi aggiornamenti annuali,
con riferimento al personale dell’area medica ed al personale dell’area dei
professionisti.

Art. 82
Concertazione

1. Con riferimento ai professionisti destinatari della presente Sezione, la
concertazione di cui all’art. 7 si svolge sui criteri generali per:

a) le selezioni per l’accesso ai livelli differenziati di professionalità del
personale dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 85;

b) l’affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale
dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996;

c) i sistemi di valutazione del personale dell’area dei professionisti, ai
sensi dell’art. 36 del CCNL 16/2/1999;

d) l’affidamento e la revoca degli incarichi al personale dell’area medica,
ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CCNL 14/4/1997;

e) i sistemi di valutazione del personale dell’area medica, ai sensi dell’art.
6, comma 2 del CCNL 14/4/1997;

f) la graduazione delle funzioni del personale dell’area medica, di cui all’art.
17, comma 2 del CCNL 14/4/1997.

2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali
di cui all’art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni
dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 81, comma 2; essa si svolge
in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante
la concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi
di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla
data di inizio della stessa. Dell’esito della concertazione è redatto
specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali
impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

4. Sono disapplicate le disposizioni dei precedenti CCNL che prevedono l’esame
o l’incontro a seguito di informazione, quali, ad esempio, l’art. 55 del CCNL
11/10/1996.

TITOLO IX

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

AREA DEI PROFESSIONISTI

Art. 83
Premessa al presente capo

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso nell’area
dei professionisti.

2. In coerenza con i principi enunciati all’art. 78, il personale di cui al
presente capo, nel concreto svolgersi dell’attività, si attiene altresì agli
indirizzi del competente coordinatore della specifica branca professionale
al fine di assicurare l’uniformità di indirizzo dell’attività professionale
in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell’ente medesimo.

3. In un contesto generale di relazioni organizzative ispirate ai principi
del coordinamento e della integrazione funzionale, nella definizione degli
indirizzi di cui al comma 2 sono garantiti adeguati momenti di partecipazione,
che coinvolgano i professionisti destinatari degli stessi.

Art. 84
Impegno di lavoro e obblighi relativi

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, i professionisti assicurano
la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il
regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni
di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura
e con le responsabilità connesse all’incarico professionale, nel rispetto
degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento,
ai vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti pongono in essere
misure atte ad assicurare la continuità dell’attività di consulenza
e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario
degli impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle
peculiari esigenze dell’area legale.

Art. 85
Livelli differenziati di professionalità

1. E’ confermata, per il personale dell’area professionisti, con le modifiche
ed integrazioni di cui al presente articolo, la struttura dei livelli differenziati
di professionalità, con accesso dall’esterno al livello base e successivo
sviluppo nel primo e nel secondo livello.

2. Il livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche
competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico
al successivo sviluppo professionale.

3. Per lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i seguenti
requisiti:

a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2
anni nel livello iniziale per l’accesso al primo differenziato e in 6 anni
nel primo differenziato per l’accesso al secondo differenziato;

b) l’assenza di valutazioni negative.

4. Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori
requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione
ai sensi dell’art. 82.

5. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal livello
base al primo livello differenziato, si tiene conto, fermi restando i requisiti
di cui al comma 3:

a) dell’esperienza acquisita nel livello base;

b) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista
ai sensi dell’art. 36 del CCNL 16/2/1999;

c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale
di appartenenza.

6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo
al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma
3:

a) dell’ esperienza acquisita nel primo livello;

b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca
professionale di appartenenza;

c) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista
ai sensi dell’art. 36 del CCNL 16/2/1999, con riferimento ad un periodo pluriennale;

d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale
di appartenenza.

7. Il presente articolo sostituisce l’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che viene
pertanto disapplicato.

Art. 86
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale

1. Il presente articolo integra l’art. 37 del CCNL 16/2/1999.

2. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui all’art. 37 del
CCNL 16/2/1999, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad
una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nella scelta della società di assicurazione gli enti si attengono
ai medesimi criteri di cui all’art. 67, anche attraverso l’indizione di una
gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo
in ogni caso la possibilità, per il professionista, di aumentare massimali
e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

4. In attesa dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente
articolo, l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate
dai professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 87
Obiettivi e strumenti della formazione e dell’aggiornamento professionale

1. La formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dagli enti come
metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
professionali all’evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti
di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni,
nell’obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun
professionista, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per
la più efficace esplicazione dell’apporto professionale nell’interesse
dell’ente.

2. L’ente definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative
di formazione ed aggiornamento dei professionisti, anche in relazione alle
direttive impartite in materia dal ministro per la funzione pubblica.

3. L’ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione, relative a
ciascun’area professionale, in conformità alle proprie linee strategiche
e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti ai sensi dell’art. 80, anche in collaborazione con soggetti
pubblici o società specializzate nel settore.

4. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale, inserite
in appositi percorsi, anche individuali, in coerenza con i criteri di cui al
comma 3, viene concordata dall’ente con i professionisti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.

5. Il professionista può partecipare, senza oneri per l’ente, per un
periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi
1 e 3. Al professionista può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa
non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell’arco
di un anno.

6. Qualora riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di aggiornamento
professionale svolte dal professionista ai sensi del comma 5 con l’attività di
servizio e l’incarico affidatogli, l’ente può concorrere con un proprio
contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

7. Il presente articolo sostituisce l’art. 38 del CCNL 16/2/1999, il quale
risulta pertanto disapplicato.

CAPO II
AREA MEDICA

Art. 88
Premessa al presente capo

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso nell’area
medica.

2. In materia di aggiornamento professionale, didattica e ricerca del personale
destinatario del presente capo, continua ad applicarsi l’art. 4 del CCNL 14/4/1997,
con la specifica integrazione di cui all’art. 3, comma 5 del CCNL 8/1/2003.

Art. 89

Orario di lavoro

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, il personale dell’area
medica assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo
di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni correlandoli in modo flessibile
alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’ incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

2. L’orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare l’efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali
correlate all’incarico affidato nonché quelle di aggiornamento, di didattica
e ricerca. L’orario di lavoro dei medici previdenziali a tempo definito è stabilito
in 28 ore e 30 minuti settimanali.

3. Per i medici della Croce Rossa Italiana, la presenza in particolari servizi
dell’ente e/o del territorio deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore
e per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione
ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di presenza.
Con l’articolazione del normale orario di lavoro, la presenza medica è destinata
a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. Utilizzando le procedure dell’informazione preventiva di cui
all’art. 81, l’ente individua i servizi ove la presenza medica deve essere
garantita attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle
24 ore.

4. Nello svolgimento dell’orario previsto per i medici previdenziali e per
gli altri medici e veterinari, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate
ad attività di aggiornamento nonché didattica e ricerca sulle
materie di competenza istituzionale degli enti, ivi compresa la prevenzione
e sicurezza sul lavoro. Tale riserva di ore non può essere oggetto di
separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno ovvero utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo
in aggiunta alle assenze retribuite di cui all’art. 19 del CCNL 6/7/1995. Tale
riserva, va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali e organizzative
dell’ente e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell’orario
di lavoro.

5. Gli enti, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale,
individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito
eventualmente l’eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario.

6. Il presente articolo sostituisce l’art. 3 del CCNL 14/4/1997, il quale
viene pertanto disapplicato.

Art. 90
Collocazione funzionale

1. Si conferma la collocazione del personale dell’area medica nelle due fasce
funzionali di cui all’art. 7 del CCNL 14/4/1997:

a) nella prima fascia funzionale, corrispondente a funzioni professionali
di supporto e di collaborazione, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia
e responsabilità, nella struttura di appartenenza, ovvero di coordinamento
e/o di direzione di strutture di minore complessità, da attuarsi nel
rispetto degli obiettivi e delle priorità stabilite dalla dirigenza
responsabile della tecnostruttura e delle direttive ricevute;

b) nella seconda fascia funzionale, corrispondente ad incarichi apicali di
coordinamento e organizzazione dell’attività sanitaria e/o di direzione
della struttura complessa ad essa preposta, da attuarsi, nel rispetto degli
obiettivi e delle priorità di cui alla precedente lettera a), anche
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, necessarie per
il corretto espletamento del servizio; la predetta fascia funzionale è configurabile
unicamente presso gli enti in cui siano presenti in organico almeno quindici
medici.

2. Gli enti, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale,
definiscono procedure e requisiti per l’accesso alle fasce funzionali di cui
al comma 3, ivi comprese le specializzazioni necessarie, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di reclutamento. Nello stesso ambito, i medesimi
enti definiscono, per ciascuna fascia funzionale, le tipologie di incarico
da attribuire ai medici predetti, nonché relativi requisiti e procedure,
con riferimento alle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), secondo
la propria specifica realtà istituzionale ed organizzativa.

3. Il presente articolo sostituisce l’art. 7 del CCNL 14/4/1997, il quale
viene pertanto disapplicato.

Art. 91
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 6 del CCNL 8/1/2003, ai
fini della stipula della copertura assicurativa di cui all’art. 37 del CCNL
16/2/1999 ivi richiamato, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero
aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa
vigente.

2. Nella scelta della società di assicurazione gli enti si attengono
ai medesimi criteri di cui all’art. 67, anche attraverso l’indizione di una
gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo
in ogni caso la possibilità, per il personale dell’area medica, di aumentare
massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota
individuale.

3. In attesa dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente
articolo, l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate
dal personale dell’area medica, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.

CAPO III
NORME DISCIPLINARI

Art. 92
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla
sentenza definitiva.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del
presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha
avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla
sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro
90 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 28 del CCNL del 6/71995,
come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7, lett.
c) e d), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della
legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma
1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.

7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art.
1 della legge 97 del 2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera f) e comma
7, lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta
all’atto del licenziamento.

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area,
nel livello o nella fascia in cui è confluita la qualifica posseduta
al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite
e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti
al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

11. L’art. 28, comma 7, lett. c), punto 1) del CCNL 6/7/1995 è così riformulato: "1)
per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4-sepies, lett. a),
b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16/1992".
Alla stessa lett. c), dopo il punto 2), è inoltre aggiunto il seguente
punto: "3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001".

Art. 93
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il professionista che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello
stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. L’ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del
comma 3.

3. Il professionista può essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia
stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 28, commi 6 e 7
del CCNL 6/7/1995.

4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati
dall’art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.

5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001,
in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma 1 della citata legge 97
del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art.
92, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un’indennità pari
al 50% dello stipendio tabellare del livello o della fascia funzionale di appartenenza,
nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale
di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento,
ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo
art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare
a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa
dal licenziamento, al professionista precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi
per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario
nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti
a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane comunque sospeso sino all’esito del procedimento penale.

11. La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta
nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto, disapplicata.

Art. 94
Norma di rinvio

1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall’art.
6 CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe.

Art. 95
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui all’art. 47, viene
adottato anche con riferimento al personale disciplinato nella presente Sezione.

TITOLO X

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L’AREA DEI PROFESSIONISTI

Art. 96
Premessa al presente capo

1. Le disposizioni del presente capo riguardano il trattamento economico del
personale ricompreso nell’area dei professionisti.

Art. 97
Struttura della retribuzione dell’area dei professionisti

1. La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente capo – tenuto
conto del conglobamento della indennità integrativa speciale nello
stipendio tabellare di cui al successivo art. 98, comma 3 – si articola nelle
seguenti voci:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) indennità per incarichi di coordinamento;

4) retribuzione di risultato;

5) indennità e altre competenze, come previsto da specifiche disposizioni;

6) altri emolumenti accessori previsti dal contratto collettivo nazionale.

2. Il presente articolo sostituisce l’art. 83 del CCNL dell’11/10/1996, il
quale è, pertanto, disapplicato.

Art. 98
Incrementi dello stipendio tabellare dell’area dei professionisti

1. Gli stipendi tabellari dell’area dei professionisti sono incrementati tenendo
conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata
del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma
1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.

2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art.
2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze
ivi previste.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale
(IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata
nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti
o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
all’estero in base alle vigenti disposizioni.

4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 1, 2
e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata
tabella B.

Art. 99
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 98 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull’indennità alimentare, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi
e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 98 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o
di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del Codice Civile,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto
di lavoro.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art. 98, non modifica le modalità di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).

4 La disposizione di cui all’art. 98, comma 3 ha effetti nei confronti dei
soli professionisti destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di
cui all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, con riferimento ai professionisti in servizio al 1/1/2003
presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perché in
regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale
calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite
per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 1/1/2003,
ad incrementare il fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101.

Art. 100
Tredicesima mensilità

1. L’ente corrisponde al personale dell’area dei professionisti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel
mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od
un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente
giorno lavorativo.

2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto
nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile,
spettante al professionista nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita
dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascun livello di professionalità,
dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri
eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati.

3. Nel caso dei passaggi di livello di cui all’art. 85 trova applicazione
la medesima disciplina prevista nel comma 2.

4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso
di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta
in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni
di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio
prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive
di cui al comma 2 spettanti al professionista nel mese contiguo a servizio
intero.

6. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione
del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico,
il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve
le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.

8. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in
materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del
14/2/2001.

Art. 101
Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell’area dei professionisti

1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al presente articolo,
le disposizioni previste dall’art. 42 del CCNL del 16 febbraio 1999 – come
integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001 e dagli artt. 1 e 6, comma
2 del CCNL dell’8 gennaio 2003 – in ordine alle modalità e ai criteri
per la quantificazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo dell’area dei
professionisti.

2. Il Fondo dell’area dei professionisti di cui al comma 1 è incrementato
dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo
all’area dei professionisti:

– 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;

– ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003.

3. Per finalità di semplificazione della struttura retributiva, la
contrattazione integrativa di cui all’art. 80 può stabilire criteri
e modalità per la corresponsione ai professionisti – in luogo delle
indennità previste dall’art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3
del CCNL 11/10/1996 – di un’unica indennità di funzione professionale,
connessa con l’esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne
le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento,
l’arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli
enti.

4. L’indennità di funzione professionale di cui al comma 3 viene erogata
a carico del fondo di cui al presente articolo. A seguito della sua istituzione
cessano di essere corrisposte le altre indennità richiamate nel comma
3.

5. Le indennità dei professionisti legali di cui all’art. 19, comma
6 del CCNL 10/7/1997, nonché le indennità professionali dei professionisti
di area diversa da quella legale di cui all’art. 19, comma 7 dello stesso CCNL,
corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate
dei seguenti importi annui lordi:

– € 686,40 a decorrere dal 01/01/2002;- ulteriore importo di € 969,80
a decorrere dal 01/01/2003.

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L’AREA MEDICA

Art. 102
Premessa al presente capo

1. Le disposizioni del presente capo riguardano il trattamento economico del
personale ricompreso nell’area medica.

Art. 103
Struttura della retribuzione dei medici

1. La retribuzione dei medici disciplinati nel presente capo – tenuto conto
del conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio
tabellare di cui al successivo art. 104, comma 3 – si articola nelle seguenti
voci:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) indennità di specificità medica;

4) retribuzione di posizione;

5) specifico trattamento economico per i medici di seconda fascia con incarico
quinquennale;

6) retribuzione di risultato;

7) compensi relativi alle condizioni di lavoro nei casi previsti dal CCNL;

8) altri emolumenti accessori previsti sulla base del presente CCNL.

3. Il presente articolo sostituisce l’art. 11 del CCNL del 14/4/1997, il quale è,
pertanto, disapplicato.

Art. 104
Incrementi dello stipendio tabellare dei medici

1. Gli stipendi tabellari dei medici sono incrementati tenendo conto dell’inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti
dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27
dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.

2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art.
2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze
ivi previste.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale
(IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata
nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti
o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
all’estero in base alle vigenti disposizioni.

4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 1, 2
e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata
tabella B.

Art. 105
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 104 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull’indennità alimentare, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi
e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 104 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o
di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del Codice Civile,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto
di lavoro.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art. 104, non modifica le modalità di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).

4 La disposizione di cui all’art. 104, comma 3 ha effetti nei confronti dei
soli medici destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di
cui all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, con riferimento ai medici in servizio al 1/1/2003 presso
ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perché in
regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale
calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite
per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 1/1/2003,
ad incrementare il fondo dell’area medica di cui all’art. 107.

Art. 106
Tredicesima mensilità

1. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre
di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od
un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente
giorno lavorativo.

2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto
nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile,
spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita
dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali
assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati.

3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso
di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta
in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni
di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio
prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci retributive
di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero.

5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione
del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico,
il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve
le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.

7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in
materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del
14/2/2001.

Art. 107
Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell’area medica

1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al presente articolo,
le disposizioni previste dall’art. 43 del CCNL del 16 febbraio 1999 – come
integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001 e dagli artt. 2, 3 e 5 del
CCNL dell’8 gennaio 2003 – in ordine alle modalità e ai criteri per
la quantificazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo dell’area medica.

2. Il Fondo dell’area medica di cui al comma 1 è incrementato dei seguenti
importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo all’area
medica:

– 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;

– ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003.

3. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei
valori di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 10/7/1997, tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del CCNL 8/1/2003 – corrisposte
a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate dei seguenti
importi annui lordi per dodici mensilità:

– € 633,60 a decorrere dal 01/01/2002;

– ulteriore importo di € 895,20 a decorrere dal 01/01/2003.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE SECONDA

Art. 108
Conferma di discipline precedenti

1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato
per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del trattamento tabellare
in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia
stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una
sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di
anzianità.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti
che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento
formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda
può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi,
entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a
riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni
ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei
loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale
sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra
e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli
previsti dai commi precedenti.

4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto
compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate:
CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali
quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto
il 11/10/1996; accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL relativo all’area della
dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa
area di contrattazione, sottoscritto il 14/04/1997; accordo per l’adeguamento
della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione
al rinvio contenuto nell’art. 48 del ccnl 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997;
CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali
biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non
dirigente quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto
il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999,
sottoscritto il 14/2/2001; CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001,
sottoscritto il 14/3/2001; contratto collettivo integrativo sottoscritto l’8/1/2003
relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto
degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato
il 16/02/1999.

(…)

ALLEGATO N. 1

Schema di codice di condotta da adottare
nella lotta contro le molestie sessuali

Art.1

(Definizione)

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e
alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2

(Principi)

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;

b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare
le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti
da atti o comportamenti molesti;

d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,
e denominata/o d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l’impegno
degli enti o agenzie a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell’intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo
la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono
estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l’impegno dell’ente o dell’agenzia a definire preliminarmente,
d’intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del
presente Codice, il ruolo, l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti culturali
e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per
il ruolo di Consigliera/Consigliere gli enti o le agenzie individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l’incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;

f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali
si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un’apposita tipologia
di infrazione relativamente all’ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti
di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative
e contrattuali attualmente vigenti;

h) l’ente o l’agenzia si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia
ai propri dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare,
alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere
una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

2. Per i dirigenti e per i professionisti il predetto comportamento costituisce
elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.

Art. 3

(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale
sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente o il professionista potrà rivolgersi
alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale
nel tentativo di dare soluzione al caso.

2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi
in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell’argomento
affrontato.

3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti o
dalle agenzie, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dirigente/al dirigente o al professionista oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4

(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente o il professionista
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire
il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto
deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.

2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo
la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5

(Denuncia formale)

1. Ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto delle molestie
sessuali non ritenga di far ricorso all’intervento della Consigliera/del Consigliere,
ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga,
potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/del
Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza
che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale.

3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.

4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l’ente
o l’agenzia, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati,
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l’inviolabilità della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel
caso in cui l’ente o l’agenzia nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di
chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove
in una sede che non gli comporti disagio.

6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l’ente
o l’agenzia nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti,
potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti
di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali
casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre
le proprie ragioni, eventualmente con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali,
ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento
non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6

(Attività di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli enti o le
agenzie dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in
merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.

2. L’ente o l’agenzia dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della
persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili
come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla
formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere
la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.

3. Sarà cura degli enti o delle agenzie promuovere, d’intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali anche attraverso assemblee interne.

4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.

5. Sarà cura dell’ente o dell’agenzia promuovere un’azione di monitoraggio
al fine di valutare l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e
nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d’intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.

6. L’ente o l’agenzia e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione
del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per
verificare gli esisti ottenuti con l’adozione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.

(…)

. . . . . .


Link:

Qui
il testo integrale del Contratto Collettivo 2002-2005 in .pdf

Qui il testo integrale in .pdf del Contratto Collettivo per il biennio economico
2004-2005

Redazione

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