Il DPR 255/2006 sui documenti caratteristici dei militari


Entrano in vigore dal prossimo 13 settembre le nuove regole sulla compilazione
dei documenti caratteristici dei militari.

La legge 1695 del 1962 li prevede per ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza,
stabilendo poi che con regolamento siano
determinati i modelli di documenti, le autorita’ competenti e le
modalita’ di compilazione.

Il regolamento vigente, approvato con DPR
8
agosto
2002
n.
213, viene ora profondamente modificato dal DPR 11 luglio 2006 n.
255, pubblicato sulla Gazzetta del 29 agosto.

. . . . . . .

D.P.R. 11 luglio 2006 n. 255

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti
caratteristici del personale dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.

(Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006)

. . . . . . . .

Il Presidente della Repubblica;
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i
documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e
della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano
determinati i modelli dei documenti, le autorita’ competenti e le
modalita’ di compilazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al
personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e
dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e
successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato
giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso
nell’adunanza del 7 febbraio 2006;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 20 aprile 2006;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.

Art. 2.
Modifica dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. Al comma 2 dell’articolo 1 le parole: «tenente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d’armata».

2. Al comma 4 dell’articolo 1 le parole: «della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e, in particolare, degli articoli 9 e 10 della stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in
particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto
legislativo».

Art. 3.
Modifica dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. All’articolo 2 il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I documenti caratteristici del personale militare
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei
carabinieri che presta servizio nell’ambito del Corpo della Guardia
di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono
per l’impiego, ancorche’ appartenenti al citato Corpo.».

Art. 4.
Modifica dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 le parole: «abbia
pari o minore anzianita» sono sostituite dalle seguenti: «abbia
minore anzianita’ assoluta o relativa».

Art. 5.
Modifica dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 le parole: «termine
del» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione dal».

2. All’articolo 4, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla
seguente:
«b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;».

3. All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le
seguenti:
«b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;
b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo
revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni
specifiche validi ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha
avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta
giorni senza averlo valutato;
b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo
revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1;».

4. All’articolo 4, comma 1, la lettera f) e’ sostituita dalla
seguente:
«f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;».

5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 le parole: «tenente
generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo
d’armata».

6. All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera h), e’ aggiunta, in
fine, la seguente:
«h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio
permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri.».

Art. 6.
Modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. All’articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 3) e’ abrogato.

2. All’articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 4) e’ sostituito
dal seguente:
«4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati
in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da
specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto
dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice
interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri con direttive che fissino
modalita’ e termini.».

3. Al comma 2 dell’articolo 5 le parole: «Nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), numeri 2) e 3),» sono sostituite dalle seguenti: «
Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2),».

Art. 7.
Modifica dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. Al numero 1) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 le
parole: «e l’Aeronautica» sono soppresse.

Art. 8.
Modifica dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: «dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

2. Al comma 3 dell’articolo 8 le parole: «dell’articolo 27,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

Art. 9.
Inserimento dell’articolo 9-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

1. Dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Custodia). – 1. I documenti caratteristici sono
redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale
militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva
diversa disposizione della Direzione generale per il personale
militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza o il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per le
altre categorie di personale;
b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorita’
corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto,
salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale
militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza o il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per le
altre categorie di personale.

2. Per gli ufficiali dell’Esercito con il titolo di istituto di
stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e’ redatto un
terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore
dell’Esercito, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati
e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni
in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.».

Art. 10.
Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. All’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), le parole:
«
brigadier generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di
brigata» e le parole: «maggiore generale» sono sostituite
dalle
seguenti: «generale di divisione».

Art. 11.
Modifica dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. All’articolo 11 il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu’
di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o
grado corrispondente o autorita’ civile con qualifica di dirigente di
unita’ organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda
revisione se l’autorita’ competente riveste grado superiore a
generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente
di unita’ organizzativa corrispondente.».

2. All’articolo 11 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi
corrispondenti, non interviene piu’ di un ufficiale con il grado di
generale di corpo d’armata o grado corrispondente o di un’autorita’
civile con qualifica di dirigente generale o con incarico
corrispondente.».

3. Al comma 3 dell’articolo 11 le parole: «l’ufficio del Segretario
generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «il
Segretariato generale della difesa.».

4. All’articolo 11 dopo il comma 5, e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di
Forza armata o del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, al
fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita’ di
trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche
condizioni di impiego, puo’ individuare, con propria determinazione
motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della
revisione della documentazione caratteristica, non trovano
applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».

Art. 12.
Abrogazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

1. L’articolo 12 e’ abrogato.

Art. 13.
Modifica dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213

1. Al comma 3 dell’articolo 14 dopo le parole: «revisione di» sono
inserite le seguenti: «almeno e».

Art. 14.
Sostituzione dei modelli allegati al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

1. I modelli dei documenti caratteristici allegati al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono sostituiti
dai modelli allegati al presente decreto.

Art. 15.
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° novembre 2006.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it