I criteri per il trattamento economico da attribuire ai dirigenti

Il Ministro Nicolais ha adottato una direttiva sui trattamenti
massimi
da attribuire ai
titolari di incarichi dirigenziali, conferiti
ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La direttiva reca la
data del 26 luglio ed e’ in attesa della registrazione della Corte dei Conti.

. . . . . . .

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione
Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni

Direttiva n. 4/06
del 26 luglio 2006
Prot. 7332/U/Gab

"Articolo 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale"

1. Premessa

Si emana la presente Direttiva, d’intesa con il Ministro dell’Economia
e Finanze, relativa alla disciplina prevista dalla disposizione legislativa
indicata in oggetto.

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 inerente, fra l’altro, il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente in corso di conversione,
prevede, all’articolo 34, comma 1, che siano individuati i trattamenti
accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali
di livello generale, attribuiti ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine la norma rinvia
la determinazione dei criteri per tale individuazione ad un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi con il concerto del
Ministro per l’economia e le finanze.

2. Individuazione provvisoria dei trattamenti

La finalità della disposizione, come in essa espressamente chiarito,
va ricercata nell’esigenza di stabilire principi di contenimento della spesa
e, soprattutto, di uniformità e perequazione dei trattamenti economici
accessori dei dipendenti in questione, pur nel rispetto dei principi posti
dall’articolo 24 del decreto legislativo citato. Essa, infatti, mira, tenendo
conto dei profili organizzativi e dei contenuti delle funzioni svolte, ad evitare
sostanziali ed eccessive differenze, spesso non sufficientemente motivate,
proprio in considerazione della struttura e delle modalità di individuazione
ed erogazione della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.

Pertanto nello stipulare i contratti individuali relativi ad incarichi di
Segretario generale, di Capo Dipartimento, di uffici generali di livello generale
si dovrà definire il trattamento economico accessorio in misura tale
da assicurare ai dirigenti un importo non superiore a quello in godimento ove
confermati, ed un importo corrispondente alla graduazione dell’ufficio -operata
sulla base delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato- e comunque non superiore a quello riconosciuto al precedente
titolare in caso di attribuzione di un nuovo incarico. Tali importi dovranno
altresì considerare gli incrementi di cui ai contratti collettivi nazionali
di lavoro della dirigenza relativi al quadriennio normativo ed ai bienni economici
2002-2005. Il trattamento economico accessorio così definito dovrà considerarsi
determinato in via provvisoria, rinviando la definitiva determinazione a seguito
dell’emanazione del DPCM di cui ali’34, comma 1, del decreto legge n. 223/2006
con il quale saranno individuati i criteri per i trattamenti accessori massimi
da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali generali.

Si rappresenta inoltre che i contratti individuali dovranno contenere il richiamo
al principio di onnicomprensività retributiva, nel senso che il trattamento
economico riconosciuto remunera, oltre le funzioni e i compiti attribuiti ai
dirigenti, “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro
ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio
o su designazione della stessa” (art. 24, comma 3, d.lgs n. 165/2001).

Sul piano retributivo va tenuto presente che lo svolgimento dei predetti incarichi
aggiuntivi, da richiamare specificamente anche nel provvedimento di attribuzione
dell’incarico, trova la propria disciplina di riferimento per quanto concerne
il personale dirigente dell’Area I nell’alt. 60 del CCNL relativo al quadriennio
normativo 2002-2005 ed in analoghe disposizioni per gli altri comparti. La
citata disposizione contrattuale prevede che "allo scopo di remunerare
i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi
aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione
e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno
richiesto". Tale quota, in una misura ricompresa tra il 50 ed il 66 %
dei compensi relativi all’incarico svolto e confluiti negli appositi fondi,
dovrà essere definita, per i dirigenti incaricati di funzioni di livello
generale, nel contratto individuale.

3. Attività di programmazione

Più in generale si coglie l’occasione per ricordare la necessità di
un monitoraggio e una programmazione continua sulla spesa per i contratti oggetto
del nuovo intervento normativo. Infatti, l’attuale struttura della retribuzione
dei dirigenti prevede che, per i contratti individuali, la parte avente carattere
accessorio, la quale trova il suo finanziamento in un apposito fondo costituito
presso ciascuna amministrazione, sia composta dalla retribuzione di posizione
di parte variabile e da quella di risultato, così come definita dal
contratto collettivo nazionale stipulato nel 2001, la prima quale corrispettivo
delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità e la seconda
quale incentivo al raggiungimento degli obiettivi annuali. Entrambe le voci
retributive debbono essere determinate in modo puntuale all’atto della
stipula del contratto individuale.

Risulta, pertanto, necessario, che l’amministrazione accerti preventivamente
che le risorse finanziarie disponibili consentano la remunerazione di tutti
gli incarichi conferiti e da conferire, effettuando una stima preventiva dei
relativi costi e tenendo conto dei fattori in base ai quali procedere alla
determinazione degli importi relativi, poiché risulta evidente come,
all’interno della singola amministrazione, l’entità delle
retribuzioni accessorie da corrispondere è condizionata, dalla disponibilità del
fondo.

4. Stipula contratti individuali

Successivamente, all’atto della stipula del contratto individuale, rimane
ferma la necessità di fare riferimento al richiamato articolo 24, il
quale, nel dettare i principi cui conformare la disciplina dei trattamenti
economici del personale dirigenziale, stabilisce che, per gli incarichi richiamati,
il trattamento economico accessorio sia “collegato al livello di responsabilità attribuito
con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa
e di gestione” nonché di considerare anche altri aspetti, quali
la rilevanza e la collocazione istituzionale dell’ufficio da ricoprire. Conseguentemente
si ritiene opportuno che le singole amministrazioni diano puntuale attuazione
alla previsione anche con riferimento agli incarichi relativi agli uffici di
livello dirigenziale generale in considerazione della complessità organizzativa
delle strutture, del personale assegnato e delle responsabilità previste.

Gli aspetti economici del contratto individuale e, nella specie, la retribuzione
accessoria, rivestono una particolare importanza anche in relazione alla coerenza
con gli obiettivi assegnati da perseguire e con l’attività da espletare,
secondo la linea indicata dal decreto legislativo n. 286 del 1999, in materia
di valutazione del personale con incarico dirigenziale in particolare per il
riconoscimento del trattamento economico per esso previsto.

Come evidenziato dalla relazione della Corte dei Conti sul risultato dell’indagine
concernente "La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo
la legge n. 145 del 2002", del 21 giugno 2006, in una amministrazione
moderna, orientata ad una logica di risultato, sarebbe opportuno valorizzare
le risorse destinate ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi, diversamente
da quanto finora accaduto nella maggior parte delle amministrazioni. Si rammenta
infatti che l’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituisce
riferimento essenziale nel disegno di riforma della dirigenza, così come
delineato in questi anni dal legislatore, in quanto rivolto a sottolineare
la centralità del merito, della professionalità e della responsabilità nel
sistema di governo della dirigenza. Da qui l’invito alle amministrazioni a
dotarsi di criteri di conferimento degli incarichi e di sistemi di valutazione
e di controllo interno reali ed efficaci, nonché l’invito ai responsabili
degli uffici e delle strutture addette alla valutazione e al controllo interno
a porre attenzione alla congruità della parte variabile dell’accessorio,
in considerazione del carattere premiale della stessa, rispetto alle posizioni
ricoperte, agli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti. Compito di questi
ultimi dovrà essere quello di segnalare puntualmente le disparità e
le differenziazioni in contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed
economicità che devono informare l’organizzazione e il funzionamento
delle stesse.

L’attività programmatoria prima richiamata, oltre a garantire un efficiente
gestione delle risorse attribuite, consentirà, nella fase precedente
all’acquisto dell’efficacia dell’articolo 34 del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, di intervenire a garanzia della sua piena futura attuazione, anche
a tutela dei dirigenti interessati. Così come una preliminare riflessione
sulla finalità del nuovo intervento normativo può essere l’occasione
per rivedere l’attuale sistema di attribuzione delle voci accessorie ai fini
di una loro maggiore rispondenza alle logiche che le caratterizzano.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si invitano le amministrazioni
in indirizzo ad operare nel senso rappresentato e ad inviare all’Ufficio per
il personale delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento e al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, la copia dei contratti individuali
stipulati ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonché una relazione complessiva dalla quale emergano
le valutazioni in base alle quali sono stati determinati i trattamenti economici
in questione.

Redazione

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