TAR Sicilia – Catania, sezione IV
Sentenza 20 luglio 2006 n. 1201
(presidente Campanella, estensore Leotta)
sul ricorso n. 2273/2005 R.G. proposto
per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice Unico del
Tribunale di Catania n. 674 del 21 22 marzo 2005, dichiarato esecutivo
il 10 giugno 2005, perche’non opposto.
. . . . . .
Per costante giurisprudenza (Cassaz. 7 ottobre 1967 n. 2326; Cassaz. 27 novembre
1973 n. 3244; Cassaz. 26 ottobre 1974 n. 3175) il decreto ingiuntivo non opposto
acquista, al pari di un’ordinaria sentenza di condanna, autorita’ ed
efficacia di cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato, come
si evince dagli artt. 647 e segg. cod. proc. civile.
Conseguentemente, anche per ottenere l’adempimento del decreto ingiuntivo
da parte della Pubblica Amministrazione, e’ esperibile il ricorso per ottemperanza
dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 1034/1971
(C.fr. Tar Catania Sez. II, 28 gennaio 1987 n. 62; Tar Molise, 12 maggio 2003,
n. 463; Tar Veneto, Sezione I, 13 febbraio 2004, n. 223).
Va ribadito che in sede di giudizio di ottemperanza va riconosciuto
l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme
liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (C.fr. Consiglio di Stato, IV^, 26 settembre 1980 n. 958).
Sono dovute le spese relative ad atti accessori del decreto
ingiuntivo non opposto, quali le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R.
26 aprile
1986 n. 131), di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed
i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto egualmente
hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Viceversa deve considerarsi inammissibile in questa sede l’eventuale domanda
volta
ad
ottenere il rimborso delle spese sostenute per procedimenti esecutivi ordinari
(C.f.r.
T.A.R. Abruzzo 6 ottobre 1984 n. 493), trattandosi di pretesa che ha un titolo
diverso rispetto alla sentenza passata in giudicato.
. . . . . .
Fatto
L’Avv. A.P. ha svolto prestazioni professionali nell’interesse
del Comune di Scordia. Essendo stato nominato componente del C.G.A., è stato
costretto a cancellarsi dall’Albo professionale.
Il Giudice unico del Tribunale di Catania (cui il professionista si era rivolto
con ricorso depositato l’8 marzo 2005) con decreto del 21 – 22
marzo 2005 ha ingiunto all’Amministrazione di pagare la somma di Euro 3.594,16
con gli interessi legali dalla data di emissione delle fatture n. 185 e n.
186 del 23 novembre 2004, sino al soddisfo.
Con lo stesso decreto le spese di procedura sono state liquidate in complessivi
Euro 533,50 (di cui Euro 43,00 per spese, Euro 346,00 per competenze, Euro
90,00 per onorario ed Euro 54,50 per rimborso forfettario 12,50%), oltre Iva
e C.P.A. come per legge.
Tale decreto, notificato all’Amministrazione l’11 aprile 2005, è stato
dichiarato definitivamente esecutivo il 10 giugno 2005, perché non opposto.
La formula esecutiva è stata apposta il 20 giugno 2005.
La parte ricorrente ha notificato all’Amministrazione in data 28 giugno
2005 un atto di diffida, ai sensi dell’art. 90, comma 2, del R.D. 17
agosto 1907 n. 642, chiedendo il pagamento delle somme dovute in dipendenza
del decreto ingiuntivo prima indicato, ma il Comune è rimasto inerte.
Perdurando l’inadempienza dell’Amministrazione, la parte interessata
ha proposto ricorso a questo Tribunale, chiedendo che venga dichiarato l’obbligo
dell’Ente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo e che, in caso di
ulteriore inadempimento, venga disposta la nomina di un commissario “ad
acta” per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.
Al ricorso, notificato l’8 settembre 2005, depositato il 13 settembre
2005, sono stati allegati i seguenti documenti:
a) copia del decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo;
b) copia dell’atto di diffida e messa in mora.
Nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2006 la causa è passata in decisione.
Diritto
Per costante giurisprudenza (Cassaz. 7 ottobre 1967 n. 2326; Cassaz. 27 novembre
1973 n. 3244; Cassaz. 26 ottobre 1974 n. 3175) il decreto ingiuntivo non opposto
acquista, al pari di un’ordinaria sentenza di condanna, autorità ed
efficacia di cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato, come
si evince dagli artt. 647 e segg. cod. proc. civile.
Conseguentemente, anche per ottenere l’adempimento del decreto ingiuntivo
da parte della Pubblica Amministrazione, è esperibile il ricorso per
l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
37 della Legge n. 1034/1971 (C.fr. Tar Catania Sez. II, 28 gennaio 1987 n.
62; Tar Molise, 12 maggio 2003, n. 463; Tar Veneto, Sezione I, 13 febbraio
2004, n. 223).
In base all’art. 4, comma 2, della Legge n. 2248/1865 Allegato E, la
Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi
al giudicato dei Tribunali.
Dall’esame degli atti della causa risulta che, nonostante siano stati
notificati ritualmente prima il decreto ingiuntivo e quindi un regolare atto
di diffida, l’Amministrazione intimata non ha ottemperato a quanto disposto
dal Giudice ordinario.
Pertanto la domanda proposta nel presente giudizio è pienamente ammissibile.
Inoltre il ricorso “de quo” è stato comunicato dalla Segreteria
giurisdizionale all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 91 del R.D. 17 agosto 1907
n. 642, per le eventuali osservazioni.
Una volta accertato che il decreto ingiuntivo in epigrafe è stato dichiarato
esecutivo, che sussiste l’inottemperanza da parte dell’Autorità intimata
e che, per l’esecuzione, sono necessari ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione,
la stessa domanda risulta fondata e va accolta.
Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell’obbligo
da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata, ad
avviso del Collegio, sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli
interessi ed oneri accessori.
In particolare, va ribadito che in sede di giudizio di ottemperanza va riconosciuto
l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle
somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (C.fr.
Consiglio di Stato, IV^, 26 settembre 1980 n. 958).
Sono dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori del decreto
ingiuntivo non opposto, quali le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131), di esame, di copia e di notificazione, nonché le
spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto
egualmente hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Viceversa deve considerarsi inammissibile l’eventuale domanda volta ad ottenere
il rimborso delle spese sostenute per procedimenti esecutivi ordinari (C.f.r.
T.A.R. Abruzzo 6 ottobre 1984 n. 493), trattandosi di pretesa che ha un titolo
diverso rispetto alla sentenza passata in giudicato.
L’Amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti
adempitivi nel termine indicato in dispositivo.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà sostitutivamente
il Commissario “ad acta” nominato da questo Tribunale, anche mediante
variazioni di bilancio e quant’altro necessario per l’assolvimento
del mandato, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza,
in ogni caso, delle disposizioni di cui all’art. 159 del Decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale.
Per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta è autorizzato
a servirsi dell’uso del mezzo proprio di trasporto.
Una volta espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali,
nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere
esso stesso il provvedimento di liquidazione relativo alle proprie competenze,
e trasmetterlo direttamente all’Istituto tesoriere – il Commissario
ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti
realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania
– Sezione Quarta – dichiara l’obbligo del Comune di Scordia (Catania)
di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare
esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza indicata in epigrafe.
All’uopo
assegna all’Ente
predetto il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o dalla notificazione
anche a cura di parte, della
presente sentenza, per ottemperare al giudicato.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario “ad acta” il
Segretario Generale del Comune di Francofonte (Siracusa), perché provveda
entro gli ulteriori novanta (90) giorni dalla scadenza del termine predetto
a dare esecuzione al giudicato, a spese dell’Ente intimato.
Condanna
il Comune di Scordia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese
e degli onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi
Euro 400,00 (quattrocento), ivi compresi gli onorari ed i diritti di avvocato,
oltre Iva e C.P.A. come per legge, ed il rimborso spese generali nella misura
Liquida il compenso del Commissario “ad acta” in Euro 400,00 (quattrocento),
oltre il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione,
se dovuti, e pone l’onere della relativa spesa a carico del Ente intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2006.
Depositata in Segreteria il 20 luglio 2006.