Rete operante con protocollo IP realizzata da Telecom Italia

“Alla luce del principio di neutralita’ tecnologica,
in base al quale, qualora un servizio offerto con una tecnologia innovativa
sia, dal punto di
vista funzionale, sostituibile con un servizio tradizionale, anche al servizio
innovativo vanno estesi gli obblighi regolamentari esistenti, l’Antitrust
ritiene che anche per la rete di transito nazionale operante con protocollo
IP realizzata
da Telecom
Italia, sulla quale stanno attualmente convergendo le nuove offerte di servizi
voce/dati di tale operatore, debbano essere previste disposizioni atte a regolare
l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti
dei concorrenti.

Cio’ al fine di garantire agli operatori alternativi le medesime possibilita’ di
accesso ai servizi all’ingrosso disponibili per le divisioni commerciali di
Telecom Italia, nel generale rispetto dei principi di trasparenza e di non
discriminazione".

E’ quanto affermato dall’Antitrust italiano in un parere del 12 settembre
scorso, inviato all’Autorità per le Comunicazioni, in merito ai mercati
della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica
pubblica fissa
(mercati n. 8-9-10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).

Di seguito, il testo integrale del parere, che si sofferma in particolare
sulla definizione dei mercati
rilevanti e sulla individuazione delle condizioni di concorrenzialità sui
mercati.

. . . . . . .

Autorità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato

Parere del 12 settembre 2006

Mercati della raccolta, terminazione e transito delle
chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

(mercati n. 8-9-10 della Raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/311/CE)

All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità,
pervenuta in data 2 maggio 2006, in merito allo schema di provvedimento "Mercati
della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica
pubblica fissa (Mercati n. 8-9-10)" [Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Delibera n. 417/06/CONS: Mercati della raccolta, terminazione
e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione
di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti
e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un
tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione
sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea),
pubblicata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7-9-2006-
Suppl. Ordinario n.191.] l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 1 agosto
2003, n. 259, intende svolgere le seguenti considerazioni relative all’analisi
dei mercati rilevanti.

In particolare, conformemente al suddetto disposto normativo, l’Autorità formula
le proprie considerazioni limitatamente agli aspetti del provvedimento in esame
relativi alla configurazione dei mercati rilevanti e alla identificazione delle
condizioni di concorrenzialità sugli stessi.

La definizione dei mercati rilevanti

Per quanto riguarda la definizione dei mercati rilevanti, lo schema di provvedimento
in esame non si discosta dalle linee indicate nella Raccomandazione della Commissione
2003/311/CE, in quanto indica il mercato 8 come quello dei servizi di raccolta
delle chiamate da rete pubblica fissa e da postazioni pubbliche, il mercato
9 come quello della terminazione delle chiamate verso rete telefonica pubblica
fissa, verso Internet in modalità commutata (dial up), e verso le direttrici
internazionali, nonché il mercato 10 come quello del trasporto a livello
distrettuale, di area gateway e nazionale.

In tale contesto, appare condivisibile l’individuazione dell’estensione geografica
nazionale per tutti i mercati considerati, sulla base della localizzazione
delle reti fisse degli operatori di telecomunicazioni e dell’omogeneità delle
attività su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di terminazione delle chiamate
verso le direttrici internazionali, appare, allo stato giustificata, la decisione
adottata nello schema di provvedimento di ritenere tali attività non
suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da un sufficiente
grado di concorrenza. In tal senso, considerato che l’accesso al servizio di
terminazione internazionale è garantito da una pluralità di operatori,
appare comprensibile la scelta di codesta Autorità di affrontare le
eventuali restrizioni all’accesso su alcune direttrici internazionali nell’ambito
di analisi specifiche che esulano dai criteri di ordine generale previsti nella
Raccomandazione della Commissione sulle analisi di mercato.

Si condivide altresì, per quanto riguarda i servizi di terminazione
Internet in modalità commutata (cosiddetto dial up), la revoca della
notifica di Telecom Italia e Wind come operatori con significativo potere di
mercato, sia in ragione delle decrescenti quote di mercato, sia in relazione
alla ridotta importanza del servizio nell’ambito delle modalità di accesso
a Internet.
Tuttavia, considerata la completa integrazione verticale che contraddistingue
l’offerta di Telecom, appare auspicabile il mantenimento di un controllo da
parte di codesta Autorità su eventuali pratiche discriminatorie interno-esterno
nelle condizioni di offerta delle chiamate verso numerazioni in decade 7, così come
la verifica sull’effettiva replicabilità delle offerte finali praticate
da Telecom Italia.

Alla luce del principio di neutralità tecnologica, in base al quale,
qualora un servizio offerto con una tecnologia innovativa sia, dal punto di
vista funzionale, sostituibile con un servizio tradizionale, anche al servizio
innovativo vadano estesi gli obblighi regolamentari esistenti (punto 181 dell’Allegato
A dello schema di provvedimento), l’Autorità ritiene che anche per la
rete di transito nazionale operante con protocollo IP realizzata da Telecom
Italia, sulla quale stanno attualmente convergendo le nuove offerte di servizi
voce/dati di tale operatore, debbano essere previste disposizioni atte a regolare
l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti dei concorrenti.

Ciò al fine di garantire agli operatori alternativi le medesime possibilità di
accesso ai servizi all’ingrosso disponibili per le divisioni commerciali di
Telecom Italia, nel generale rispetto dei principi di trasparenza e di non
discriminazione.

L’individuazione delle condizioni di concorrenzialità sui mercati

Con riferimento alla notifica degli operatori di rete fissa alternativi come
detentori di un significativo potere di mercato nell’offerta di servizi di
terminazione sulle rispettive reti, l’Autorità desidera svolgere alcune
considerazioni.

In primo luogo, si sottolinea che la notifica degli operatori
alternativi, per quanto assimilabile a una posizione dominante nel mercato
della terminazione delle chiamate sulla propria rete, non si basa sugli stessi
elementi che sono alla base della posizione dominante dell’operatore storico.

In particolare, gli operatori nuovi entranti hanno iniziato la realizzazione
delle proprie infrastrutture di rete solo successivamente alla liberalizzazione
del 1998.

Nel contesto italiano, in particolare, caratterizzato dall’assenza
di operatori via cavo, pochi operatori nuovi entranti hanno potuto usufruire
di infrastrutture di telecomunicazioni alternative alla rete pubblica commutata
da utilizzare per la propria offerta di servizi. In conseguenza di tale recente
avvio del processo di realizzazione delle reti, gli operatori alternativi sono
ancora fortemente impegnati nel reperimento dei capitali finanziari necessari
al completamento delle proprie reti.

Per quanto riguarda, infine la presenza
degli operatori nuovi entranti sui mercati dei servizi finali, occorre osservare
che in generale essi non hanno ancora raggiunto quote di mercato significative
e che Telecom Italia risulta tuttora l’unico notificato nell’insieme dei mercati
dei servizi di telecomunicazione al dettaglio.

Sulla base di tali considerazioni relative all’effettivo potere di mercato
detenuto dagli operatori di rete fissa alternativi, anche nello schema di provvedimento
in esame si "ritiene che l’imposizione delle medesime misure regolamentari
applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati nel mercato della
terminazione delle chiamate differenti da Telecom Italia stessa non sarebbe
equa e proporzionale" (punto 557 dello schema).

Di conseguenza non è stato
ritenuto necessario imporre agli operatori nuovi entranti obblighi di contabilità regolatoria
e di orientamento al costo.

Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di
terminazione, nell’analisi condotta da codesta Autorità non si ritiene
giustificato un obbligo di reciprocità nei confronti di Telecom Italia,
la quale beneficia del vantaggio competitivo derivante dall’aver completato
la realizzazione di una rete di telecomunicazioni commutata con copertura nazionale
in condizioni di esclusiva e senza obblighi di orientamento al costo dei prezzi
finali. Nello schema di provvedimento è previsto l’obbligo per gli operatori
notificati diversi da Telecom Italia di praticare prezzi di terminazione equi
e ragionevoli che rispecchino i costi sottostanti, in linea con la prassi comunitaria.
Tali costi sono da considerarsi diversi da quelli dell’operatore storico, in
quanto in generale per le reti degli operatori nuovi entranti risulta diversa
l’architettura di rete e i livelli di interconnessione, vi sono minori economie
di scala e di scopo e sussistono maggiori difficoltà nel reperimento
dei capitali finanziari.

In tal senso, l’Autorità auspica che considerata l’introduzione per
gli operatori nuovi entranti di un obbligo di prezzo massimo pari a 1,54 centesimi
di euro al minuto (articolo 40, comma 3), nonché la clausola in base
alla quale gli operatori alternativi notificati possono richiedere a codesta
Autorità di autorizzare, in deroga, un prezzo di terminazione superiore
al livello massimo, qualora tale prezzo di terminazione risulti giustificato
dai propri costi (articolo 40, comma 5), agli operatori alternativi venga effettivamente
consentito di giustificare i propri costi di terminazione sulla base delle
scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando con la dovuta attenzione
le differenze esistenti tra la rete dell’operatore storico e quelle degli operatori
nuovi entranti.

A questo proposito, l’Autorità ritiene importante osservare che anche
la Commissione Europea ha recentemente sottolineato in termini positivi la
capacità dei regolatori di tener conto nella regolazione delle condizioni
di terminazione all’ingrosso delle differenze tra operatori storici e nuovi
entranti [Comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2006, COM(2006)28.].

Inoltre, per quanto riguarda gli orientamenti prevalenti a livello europeo,
si osserva che nell’ambito degli Stati che hanno compiuto l’analisi del mercato
della terminazione, solo l’Austria ha scelto un criterio di reciprocità per
i prezzi di terminazione, ponderandolo, tuttavia, con eventuali maggiorazioni
qualora i costi degli operatori alternativi risultino più elevati. Nell’ambito
degli altri casi si rileva, invece, una prevalenza dell’obbligo di applicare
prezzi equi e ragionevoli (Danimarca, Regno Unito, Spagna, Svezia) o di un
criterio di orientamento ai costi (Finlandia, Francia, Portogallo).

In generale,
per quanto riguarda l’evoluzione futura delle condizioni di terminazione, la
maggior parte dei paesi ha scelto di attendere la verifica dei costi degli
operatori nuovi entranti per valutare l’effettiva equità e ragionevolezza
dei loro prezzi di terminazione.

L’Autorità desidera, infine, sottolineare come la fissazione in via
regolamentare di un prezzo massimo e la prospettiva di una convergenza per
tutti gli operatori verso un medesimo tetto nelle condizioni di terminazione
sulla propria rete, possa indurre un effetto di segnalazione nei mercati della
terminazione: ciò comporta il rischio, sotto il profilo più strettamente
concorrenziale, che tutti i soggetti presenti sul mercato si allineino su tale
livello di prezzo, poiché, data la dominanza assoluta di ciascuno sulla
propria rete, non sussiste alcun incentivo a ridurre la propria terminazione
in concorrenza con gli altri.

A questo proposito si osserva come l’applicazione dei criteri di equità e
ragionevolezza, accompagnati da una valutazione ex post dei costi di rete degli
operatori nuovi entranti, consenta di confrontare le strategie di sviluppo
adottate dai vari soggetti, facendo emergere progressivamente dei criteri di
analisi dei costi coerenti con la realizzazione delle nuove reti. In tal senso,
tale approccio regolamentare sembra maggiormente idoneo a incentivare un efficiente
sviluppo delle nuove infrastrutture, rispetto alla mera fissazione di un prezzo
massimo indifferenziato.

In conclusione, nella speranza che le osservazioni formulate possano essere
utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva del
provvedimento in oggetto, l’Autorità desidera sottolineare l’importanza
della regolamentazione nei mercati dei servizi di raccolta, transito e terminazione
sulle reti fisse, in quanto tali servizi all’ingrosso costituiscono un elemento
essenziale per consentire l’interconnessione e l’interoperabilità delle
reti nazionali di comunicazioni, funzioni che sono alla base della creazione
di un efficiente mercato delle comunicazioni elettroniche.

Roma. 12 settembre 2006

Redazione

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