L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (class action)

Il Governo ha presentato la propria proposta per introdurre in Italia l’istituto
della class action, vale a dire l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei
consumatori e degli utenti.

Il relativo disegno di legge, di iniziativa governativa, è stato presentato
lo scorso 27 luglio alla Camera (numero 1495/AC).

Si riporta di seguito la relazione di accompagnamento ed il testo
del disegno di legge.

. . . . . . .

Disegno di legge numero 1495/AC

presentato il 27 luglio 2006 dal ministro dello sviluppo economico
(Bersani), di concerto con il ministro della giustizia
(Mastella) e con il ministro dell’economia e delle finanze
(Padoa Schioppa)

Introduzione dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori


Relazione

Onorevoli Deputati! – L’introduzione di un meccanismo processuale che consenta
di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto
riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima
categoria di soggetti che non si siano attivati è proposta da tempo
all’attenzione del legislatore, quanto meno dall’inizio degli anni settanta,
proprio agli albori del consumerismo.

In generale si avverte, dunque, l’esigenza
di consentire – per ragioni di giustizia, di economia processuale, di protezione
dei diritti conculcati – a chi si trovi in una determinata situazione di
beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati
vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.

L’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (i cui contenuti sono ora confluiti
negli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206), riprendendo quanto disposto dal previgente articolo
1469-sexies del codice civile in materia di clausole abusive nei contratti
dei consumatori, ha introdotto un meccanismo processuale
che costituisce l’avvio di una forma di tutela collettiva degli interessi
dei consumatori.

Il meccanismo dell’articolo 140 del citato codice del consumo consente alle
associazioni dei consumatori e degli utenti (e ad altri soggetti collettivi
legittimati ad agire negli altri Stati dell’Unione europea) di convenire in
giudizio l’impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisca
l’uso della clausola di cui si sia accertata l’abusività. Si tratta
quindi di provvedimenti di accertamento e di natura preventiva.

Nonostante il clamore suscitato e i gravi danni causati a migliaia di risparmiatori
dai crac finanziari verificatisi negli ultimi tre anni, non si è tuttora
riconosciuto alle associazioni dei consumatori e degli utenti e ad altri soggetti
collettivi il diritto di promuovere azioni di condanna di tipo risarcitorio.

Il presente disegno di legge riprende la proposta di legge atto Senato n. 3058,
recante «Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti», della precedente legislatura,
rimasto all’esame del Senato della Repubblica dopo essere stato approvato dalla
Camera dei deputati il 21 luglio 2004.

Esso disciplina l’azione collettiva
risarcitoria (meglio nota come «class action») a tutela dei consumatori
e degli utenti, introducendo, nel nostro ordinamento, uno strumento processuale
analogo a quello già sperimentato, con successo, in altri Paesi.

Le uniche modifiche sostanziali, rispetto al testo della citata proposta di
legge atto Senato n. 3058, riguardano l’ambito di applicazione, che è apparso
troppo limitativo, in quanto escludeva diverse fattispecie e alcuni settori
economici assai rilevanti per gli interessi dei consumatori, e la previsione
che il giudice possa stabilire anche l’importo minimo della somma da liquidare
ai singoli danneggiati (e non soltanto i criteri di base).

La «class action» costituisce un mezzo indispensabile per garantire
una effettiva protezione di situazioni e di interessi comuni a diverse categorie
di soggetti, concentrando, in un unico contesto processuale, l’accertamento
di illeciti idonei a provocare un danno diffuso nella collettività.

L’illegittimità e l’illiceità delle condotte lesive dell’integrità patrimoniale
dei consumatori e degli utenti sono accertate attraverso un’iniziativa processuale
affidata ad enti esponenziali della categoria.

L’intervento normativo è operato integrando la normativa sulla legittimazione
ad agire in giudizio a tutela di interessi collettivi disciplinata dagli articoli
139 e 140 del citato codice del consumo.

La legittimazione all’azione è attribuita
a tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico secondo le procedure definite dal medesimo codice
del consumo, nonché alle associazioni dei professionisti e alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della
posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza
di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente
nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata,
eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti
spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell’importo minimo da liquidare.

Sulla base della sentenza di accoglimento dell’azione collettiva o del verbale
di conciliazione, l’interessato può ottenere la condanna al pagamento
della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita.

Mentre l’azione collettiva in senso stretto è diretta ad individuare
gli elementi dell’illecito e le connesse responsabilità, l’azione individuale
conseguente è volta alla specifica liquidazione del danno patito dal
singolo. In questo secondo giudizio, l’onere della prova del danneggiato è riferito
alla misura del danno subìto. In ogni caso, l’onere probatorio è agevolato
dalla definizione dei criteri di risarcimento eventualmente stabiliti dalla
sentenza pronunciata in esito all’azione collettiva.

Per assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata
rilevanza sociale ed economica, il giudizio è regolato dalle disposizioni
acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo
n. 5 del 2003.

In ogni caso, ad ulteriore tutela degli interessi dell’intera categoria, la
proposizione dell’azione collettiva produce l’effetto interruttivo della prescrizione
dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei
singoli consumatori o utenti.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico
della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano nuovi o
maggiori attività amministrative né richiedono l’istituzione
di nuovi organi o competenze, e non essendo previsti né incentivi di
alcun tipo né misure fiscali.

Il testo del disegno di legge

Art. 1.

1. La presente legge istituisce e disciplina l’azione collettiva risarcitoria
a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro
delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria
volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria). –

1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell’articolo 139, le associazioni
dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il
convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme
dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza
di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti,
di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti
anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di
consumatori o di utenti.

2. L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione di gruppo di cui
al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo
2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli
consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze
del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata
la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti
ovvero stabilisce l’importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere
sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione
giudiziale.

5. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma
3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione,
le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili
da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione
istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di
conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta
da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell’albo speciale
per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell’Ordine degli
avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente,
i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti
nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente
pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio,
rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo
di tempo stabilito nel verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta.

6. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5,
le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli
organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni
dell’ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo
n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui
ai
commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente,
in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso,
dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la
determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto
ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo
nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad
intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all’accertamento della
qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi
dell’articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da
parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli
633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo
consumatore o utente».

Redazione

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