Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via d’urgenza,
lo scorso 15 settembre,
un
decreto
legge
per
disciplinare gli effetti della clamorosa sentenza
della
Corte
di Giustizia (pubblicata per esteso qui), che sancisce il pieno diritto, senza
limitazione, alla
detraibilità dell’IVA
su autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività d’impresa.
Il decreto legge dispone che per ottenere il rimborso dell’IVA versata,
escluse compensazioni e detrazioni, chi ha effettuato acquisti e importazioni
dei
predetti beni
e
servizi, dovrà presentare
per via telematica, entro il 15 dicembre di quest’anno, apposita istanza,
utilizzando lo specifico modulo che dovrà essere approvato con successivo provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Di seguito, il testo del decreto legge, in vigore dal 15
settembre.
. . . . . .
Decreto Legge 15 settembre 2006 n. 258
Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilita’ dell’IVA
(G.U. n. 215 del 15.9.2006)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee
in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per l’adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di
giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2006;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita’ europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i
soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno
effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati
nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in
via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,
apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da
approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o
predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso. Al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri
tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle
somme effettivamente spettanti.
2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di
compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.