Da settembre in vigore il regolamento attuativo della legge 106/2004.
Il regolamento recante norme in materia
di deposito legale
dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, previsto dall’articolo
5 della legge 15 aprile 2004 n. 106, e’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di Agosto ed e’ in vigore dal 2 settembre.
Non è più obbligatoria l’iscrizione nell’elenco
degli editori presso la Prefettura competente per territorio. Di particolare
importanza gli articoli 32 e seguenti sul “deposito dei documenti
diffusi su supporto informatico”.
Si riporta di seguito il testo integrale del Regolamento e, a seguire,
il testo della legge 106 del 2004.
. . . . . . .
D.P.R.
3 maggio 2006 n. 252
Regolamento recante norme in materia di deposito legale
dei documenti
di interesse culturale destinati all’uso pubblico
(G.U. n. 191 del 18.8.2006)
Il Presidente della Repubblica;
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del
15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il
diritto d’autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti
diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data
20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del
14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio
2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile
2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione,
sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al
pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le
modalita’ di cui al presente regolamento, per costituire l’archivio
nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche’ per
garantire servizi bibliografici finalizzati all’informazione e
all’accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II
all’VIII in relazione alla specificita’ delle singole tipologie di
documenti, l’obbligo di deposito legale e’ assolto mediante il
deposito di due copie, per l’Archivio nazionale della produzione
editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre
due copie per l’archivio della produzione editoriale regionale della
regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale,
presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita’ disciplinate
nel presente regolamento.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
b) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
c) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o
giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell’articolo 3
della legge;
e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione,
in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di
cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
f) documenti: i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico
sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto
sia analogico che digitale, nonche’ su ulteriori supporti prodotti
dall’evoluzione tecnologica nell’ambito delle finalita’ previste
dalla legge;
1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque
supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile,
contenenti informazioni digitali;
2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti
trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e
audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura,
anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto
al pubblico registro cinematografico;
5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi
natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle
altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o
altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione
e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni;
6) grafica d’arte: esemplari di opere grafiche tratte da
matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico,
tirate in piu’ esemplari su qualsiasi supporto, purche’ rispondenti
alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti
dall’autore stesso nella volonta’ di creare un’opera originale
dell’ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
7) video d’artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque
sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti
dall’autore stesso nella volonta’ di creare un’opera dell’ingegno
protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e
di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente
in forma di microfiches o microfilm;
g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base
delle rispettive competenze e specificita’, sono raccolti e
conservati i documenti oggetto di deposito legale;
h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o
giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel
caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di
norma, con il responsabile della distribuzione;
i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica
che organizza la produzione di film prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalita’ italiana ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti
o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche
nell’esercizio delle proprie funzioni. Sono altresi’ considerate
ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da
norma di legge o di regolamento.
Art. 3.
Archivio nazionale della produzione editoriale
1. Ai fini della costituzione dell’Archivio nazionale della
produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito
legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli
istituti depositari indicati e secondo le modalita’ stabilite nel
presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento
soggetto a deposito legale.
Art. 4.
Archivi delle produzioni editoriali regionali
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni
editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui
all’articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei
documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della
regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per
ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa
consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli
istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
l’elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al
comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti
oggetto di esonero parziale l’elenco contiene l’indicazione
dell’istituto destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta
di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari
provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli
elenchi degli istituti depositari regionali, nonche’ le successive
variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica
dell’individuazione degli istituti depositari per l’archivio
regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.
5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al
Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio
territorio per realizzare l’archivio della produzione editoriale
regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti
l’archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate
dalle regioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalita’ attuative sono
disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresi’
le modalita’ di esercizio della tutela.
6. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in
vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli
istituti depositari della terza copia d’obbligo, a norma della legge
2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.
Art. 5.
Raccolta e conservazione dei documenti
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare
e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di
deposito legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite
dagli standard nazionali per le diverse categorie;
b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificita’,
non appena concluse le procedure gestionali, l’accesso ai documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi;
c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro
integrita’;
d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei
documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto
d’autore e sui diritti connessi;
e) verificare l’esatto adempimento delle prescrizioni della legge
e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti,
eventualmente segnalando l’inadempienza secondo le modalita’ di cui
all’articolo 44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti
obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o
tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i
loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di
sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e
agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma
ISO 14721.
Capo II
Deposito dei documenti stampati
Art. 6.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati
agli istituti depositari a cura dell’editore, o comunque del
responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora
manchi l’editore.
2. Una copia e’ consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di
Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno
individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 4.
4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) manifesti;
g) musica a stampa.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi’, ai
documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti
disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e
le sceneggiature, i documenti di grafica d’arte, i documenti
fotografici e i video d’artista che siano accompagnati, nella loro
ordinaria modalita’ di diffusione al pubblico, dai documenti di cui
al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche’ agli
istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove
detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di
archivio nazionale, li trasmettono all’istituto depositario piu’
idoneo alla loro conservazione.
Art. 7.
Modalita’ di consegna
1. La consegna e’ eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta
giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I
soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i
documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso
posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali
convenzioni all’uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane
S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita’ ed
essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in
circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari
fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge
15 aprile 2004, n. 106», nonche’ nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare
la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati.
L’elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo
sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarita’,
restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco
inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra’ essere conservata
dal soggetto interessato come prova dell’avvenuta consegna.
6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l’obbligo di
deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi
uffici del plico di cui al comma 3 e dell’elenco di cui al comma 4.
Art. 8.
Esonero totale
1. Per l’archivio nazionale della produzione editoriale non sono
soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista
o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la
stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicita’ per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono
soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonche’ le ristampe
inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.
Art. 9.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l’archivio
nazionale e una sola copia per l’archivio regionale della produzione
editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non
superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a
15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica
a stampa.
2. Il soggetto obbligato puo’, altresi’, presentare istanza al
Ministero o alla regione competente per territorio per essere
parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano
una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore
commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all’articolo 42, o,
rispettivamente, la regione competente, decide sull’istanza con
provvedimento motivato che, se di accoglimento, e’ comunicato anche
agli istituti presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi,
con l’indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere
consegnati e degli istituti depositari.
Art. 10.
Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonche’
sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a
cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi
identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o
sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di
diffusione in Italia;
c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o
internazionali International Standard Book Number (ISBN),
International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato
dall’editore.
2. Sui documenti e’ altresi’ apposta, a cura del soggetto
obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito
legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite
ulteriori modalita’ di apposizione di codici identificativi da parte
del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui
all’articolo 42.
Art. 11.
Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia
dichiarato, la sua determinazione e’ stabilita, al fini
dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7
della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari,
sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la
pubblicazione rientra;
b) tiratura complessiva dell’edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
Art. 12.
Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e
modalita’ di deposito
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1 e 2,
della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione
della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale
giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 5,
comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al deposito
consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia
dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia
giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto
bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o piu’ tirature diversificate per
prezzo di copertina, l’obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo
di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna
dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali,
quindicinali e mensili puo’ essere effettuata in forma cumulativa,
secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna e’ effettuata in
appositi contenitori che garantiscano l’integrita’ del materiale in
essi contenuto.
Art. 13.
Altre fattispecie di deposito
1. Ai fini del deposito di cui all’articolo 6 della legge, i
soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari
l’ufficio responsabile dell’adempimento dell’obbligo di deposito dei
documenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti
indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge.
2. A tale scopo l’ente pubblico richiedente concorda
preventivamente con l’istituzione richiesta, anche nelle forme
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita’ di
deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale
delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti
obbligati al deposito ai fini dell’applicazione del comma 3
dell’articolo 6 della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono
forme di deposito volontario e di scambio con ogni altro ente
culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.
Capo III Deposito dei documenti sonori e video
Art. 14.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o
parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato
italiano, e’ consegnata alla Discoteca di Stato – Museo
dell’Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
2. Una ulteriore copia e’ consegnata all’istituto che sara’
individuato dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita’
indicate dall’articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono
depositati secondo le modalita’ stabilite al capo VI.
4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono
depositati secondo le modalita’ stabilite dal capo VII.
Art. 15.
Modalita’ di consegna
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le
modalita’ stabilite dall’articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita’
tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.
3. Per le finalita’ indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo
accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai
quali sia possibile effettuare copia.
Art. 16.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video
importati dall’estero in numero inferiore a 15 esemplari.
Art. 17.
Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro
e video consegnato per il deposito legale, nonche’ sugli allegati che
eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall’articolo 10,
escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.
Art. 18.
Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai
fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e
video non sia dichiarato, la sua determinazione e’ stabilita, ai fini
dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7
della legge, secondo le modalita’ di cui all’articolo 11, comma 1,
sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell’edizione;
b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste
editoriale e tipologia di supporto.
Art. 19.
Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalita’
di deposito
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, gli istituti
depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme
cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze
al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che
consentano di garantire l’integrita’ del materiale in essi contenuto.
Capo IV
Deposito dei documenti di grafica d’arte
dei video d’artista e dei documenti fotografici
Art. 20.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Un esemplare delle opere di grafica d’arte, dei documenti
fotografici e dei video d’artista e’ inviato all’Istituto nazionale
per la grafica a cura dell’editore o, comunque, del responsabile
della pubblicazione. Nel caso di edizioni in cartella, con o senza
testo, composte di piu’ opere grafiche o fotografiche realizzate da
uno o piu’ autori, l’esemplare dell’opera deve essere consegnato nel
suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
2. Una ulteriore copia e’ consegnata agli istituti che saranno
individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita’ indicate
dall’articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria
funzione, l’Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito,
previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro
conservazione e valorizzazione.
4. I documenti di grafica d’arte, i documenti fotografici e i video
d’artista diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le
modalita’ stabilite dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d’arte, i documenti fotografici e i video
d’artista diffusi su rete informatica sono depositati secondo le
modalita’ stabilite dal Capo VII.
Art. 21.
Modalita’ di consegna
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalita’
stabilite dall’articolo 7.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita’ ed
essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in
circolazione.
3. Per le finalita’ indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo
accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d’arte,
documenti fotografici e video d’artista dai quali sia possibile
effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: «esemplari
fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile 2004, n. 106», nonche’ nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
5. I soggetti obbligati al deposito hanno l’obbligo di accompagnare
la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati.
L’elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo
sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarita’,
restituisce, opportunamentevidimata, una delle copie dell’elenco
inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra’ essere conservata
dal soggetto interessato come prova dell’avvenuta consegna.
L’accettazione definitiva dei documenti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell’istituto depositario del
documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della
corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
Art. 22.
Esonero totale
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di
documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti
di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere
pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la
scultura, l’architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici
di tipo industriale quali l’offset, la fotolitografia, la
fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
b) opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video
d’artista che siano prodotti in un solo esemplare, quali monotipi,
prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti
tecnici le dieci copie;
c) ristampe inalterate di opere di grafica d’arte, di documenti
fotografici e di video d’artista gia’ depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere
pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o
digitale sia gia’ conservata presso archivi o fototeche di enti
pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.
Art. 23.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato puo’ proporre istanza al Ministero o,
rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere
parzialmente esonerato dal deposito legale per:
a) opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video
d’artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che
il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
b) opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video
d’artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro
volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare
pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del
materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la
forma piu’ appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull’istanza ai
sensi dell’articolo 9, comma 3.
Art. 24.
Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d’arte,
video d’artista ed ai documenti fotografici
1. Su ogni documento di grafica d’arte consegnato per il deposito
legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i
seguenti elementi identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell’autore, se vivente, quale attestazione della
provenienza dell’opera dall’invenzione creativa dell’autore;
2) l’eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in
frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del
singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari
stampati; oppure la sigla corrispondente all’indicazione di «prova
d’autore», o «prova d’artista», eventualmente seguita dalla
numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il
numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il
denominatore il numero totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 5:
1) il nome dell’autore;
2) l’indicazione del titolo;
3) l’anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di
effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l’anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale e’ stata realizzata la matrice,
nonche’ il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli
esemplari;
6) l’indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale
sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti
elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell’autore, se vivente, quale
attestazione della provenienza dell’opera dall’invenzione creativa
dell’autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui
il fotografo dipende, o del committente;
2) l’indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l’anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede
espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione, di effettiva
produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
4) l’anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l’indicazione del procedimento utilizzato per la
realizzazione del documento e la sua diffusione;
6) l’indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell’autore dell’opera riprodotta nel caso si tratti
di documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
3. Su ogni video d’artista consegnato per il deposito legale sono
apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi
identificativi dell’opera, il nome dell’autore e l’indicazione del
titolo, nonche’ gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
E’ altresi riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
Art. 25.
Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica
d’arte, dei video d’artista, dei documenti fotografici ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica
d’arte, fotografici, nonche’ dei video d’artista non sia dichiarato,
la sua determinazione e’ stabilita, ai fini dell’irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 della legge, secondo le
modalita’ di cui all’articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti
criteri:
a) tiratura complessiva dell’edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per
contenuti e veste grafica ed editoriale.
Capo V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti
e delle sceneggiature cinematografiche
Art. 26.
Deposito dei film – Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale
una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei
documenti di cui all’articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di
film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere
filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa
del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve
all’obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di
cui all’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28
del 2004.
3. L’esportazione definitiva dei negativi originali di film e’
comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere
filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in
perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e
restauro.
4. Un’ulteriore copia dei documenti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera f), numero 4), e’ consegnata ad istituti della regione nella
quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di
conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con le modalita’ indicate all’articolo 4.
Art. 27.
Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati
e istituti depositari
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la
consegna di una copia dei documenti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca
nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale
di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale dette copie
sono conservate. Detto istituto depositario assicura l’accesso alle
copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film
effettivamente prodotti.
Art. 28.
Modalita’ di consegna
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera p), della legge, avviene secondo le modalita’
stabilite dall’articolo 7.
2. Per le finalita’ indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo
accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, dai quali sia
possibile effettuare copia.
Art. 29.
Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono
apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti
elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l’anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l’anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i
trattamenti e le sceneggiature di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato
dalla Direzione generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p),
relativi a film non realizzati, un numero progressivo per anno
fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.
Art. 30.
Determinazione del valore commerciale dei film ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all’articolo 7 della legge il valore commerciale dei film e’
determinato secondo le modalita’ di cui all’articolo 11, comma 1, in
base al valore di stampa in laboratorio della copia.
Art. 31.
Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e
sceneggiature ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
all’articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti,
trattamenti, sceneggiature e’ stabilito in analogia al prezzo medio
per pagina della classe ISTAT e con le modalita’ di cui all’articolo
11, comma 1.
Capo VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
Art. 32.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. I documenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero
1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su
licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti
obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie,
di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un’altra
alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico
e’ consegnata alla Discoteca di Stato – Museo dell’Audiovisivo. Una
copia dei documenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f),
numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, e’ consegnata
all’Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su
supporto informatico e’ consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia
giuridica e’ consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del
Ministero della giustizia per le finalita’ di cui all’articolo 12,
comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono
consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Analogamente e’ consegnata ai predetti istituti una
copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si
applicano le modalita’ stabilite dall’articolo 7.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo
accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto
informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini
conservativi.
Art. 33.
Accessibilita’ dei documenti diffusi su supporto informatico
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal
depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da
postazioni informatiche poste all’interno delle istituzioni
depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui
diritti connessi.
Art. 34.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto
informatico indicati all’articolo 8.
Art. 35.
Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto
informatico
1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il
deposito legale, nonche’ sugli allegati che eventualmente lo
accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al
deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) l’anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione
in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o
internazionali, quali l’International Standard Book Number (ISBN),
International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object
Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.
2. Sui documenti e’ apposta al cura del soggetto obbligato la
dicitura: «Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli
effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
Art. 36.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su
supporto informatico
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto
informatico non sia dichiarato, la sua determinazione e’ stabilita,
ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all’articolo 7 della legge, secondo le modalita’ di cui all’articolo
11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) valore commerciale di edizioni similari;
b) costi di produzione stimati.
Capo VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Art. 37.
Modalita’ di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite
rete informatica
1. Le modalita’ di deposito dei documenti diffusi tramite rete
informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,
sentite le associazioni di categoria interessate, nonche’ la
Commissione per il deposito legale, di cui all’articolo 42 e il
Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del
deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito
legale di cui all’articolo 42, mediante la stipulazione di appositi
accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono
le modalita’ tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche
forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e
conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma
2, assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di
documenti:
a) documenti che assicurino la continuita’ delle collezioni gia’
avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle
universita’, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con piu’
frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da
altri siti.
4. La Commissione di cui all’articolo 42 cura il monitoraggio della
fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine
dell’istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma
1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero
prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del
deposito e l’autenticita’ del documento depositato, anche al fine di
dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento,
nonche’ sulla provenienza dal suo autore.
Art. 38.
Accessibilita’ dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine
accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per
via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui
diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine
accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti
attributivi del diritto all’accesso e all’utilizzazione del
documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti
registrati che accedono da postazioni situate all’interno degli
istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e
sui diritti connessi.
Art. 39.
Esoneri
1. I casi di esonero totale o parziale dell’obbligo di deposito
legale nell’ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono
definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di
cui all’articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall’obbligo di deposito i documenti
diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di
utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete
Intranet.
Art. 40.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite
rete informatica
1. Ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all’articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei
documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua
determinazione e’ stabilita, a cura della Direzione generale per i
beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze,
sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di
produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di
sperimentazione di cui all’articolo 37.
Capo VIII
Strumenti di controllo
Art. 41.
Strumenti di controllo
1. Il controllo sull’adempimento degli obblighi di deposito legale
e’ svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di
propria competenza.
Art. 42.
Commissione per il deposito legale
1. E’ istituita, presso il Ministero, un’apposita Commissione,
denominata: «Commissione per il deposito legale», con compiti
consultivi, di controllo e monitoraggio dell’attuazione della legge e
del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera
d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche
derivanti dall’attuazione della legge e propone linee guida e di
indirizzo al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove
categorie di documenti e circa i criteri e le modalita’ delle
esenzioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
3. La Commissione e’ composta:
a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti
culturali;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l’innovazione
e le tecnologie;
c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo
dell’audiovisivo;
f) dal Direttore dell’Istituto nazionale della grafica;
g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del
Ministero della giustizia;
i) da un rappresentante designato dall’ANCI;
l) da un rappresentante designato dall’UPI;
m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) un rappresentante della Societa’ italiana autori ed editori
(SIAE);
e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati
dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti
degli operatori di telecomunicazioni e di internet;
f) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche
(AIB).
5. La partecipazione alla Commissione e’ a titolo gratuito. Ai
componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennita’
e rimborsi di alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione
e’ assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli
istituti culturali.
Capo IX
Sanzioni
amministrative e abrogazioni
Art. 43.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento
e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre
volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di
recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non
depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all’articolo 7 della
legge, e’ aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale
da parte del soggetto obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli
esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di
cui all’articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell’avvio
della procedura di accertamento di cui all’articolo 44, la sanzione
di cui al comma 1 e’ ridotta della meta’.
Art. 44.
Accertamento
1. Gli istituti depositari, accertato l’inadempimento da parte del
soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali
controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall’avvenuto
ricevimento.
2. L’adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta
una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui
all’articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell’inadempimento e’
trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale
competente del Ministero o all’organo regionale, che provvedono,
ciascuno per quanto di propria competenza, all’irrogazione della
sanzione e alla comunicazione all’interessato delle modalita’ per il
versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le
disposizioni dell’articolo 43 del presente regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l’obbligo
della consegna degli esemplari d’obbligo secondo il disposto
dell’articolo 7, comma 2, della legge.
Art. 45.
Modalita’ di versamento
1. Le somme derivanti dall’applicazione della sanzione
amministrativa da parte dei competenti Uffici ministeriali, sono
versate, a cura del soggetto obbligato, all’entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.
Art. 46.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n.
2052;
c) l’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo
1945, n. 82.
. . . . . .
Legge 15 aprile 2004 n. 106
Norme relative
al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
(G.U. 27 aprile 2004 n. 98)
Articolo 1
Oggetto
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana
sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito
legale», i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante
la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico
di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati
d a fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e
regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti
di cui all’articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali
di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla
predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente
o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati ai deposito legale anche quelli distribuiti
su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso
gli istituti individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, anche ai fini
dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2, salvo quanto disposto
dai medesimo regolamento per i documenti di cui all’articolo 4, commi 1, lettere
o) e p).
Articolo 2
Finalità
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo
1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all’articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nonché sull’abusiva
riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Articolo 3
Soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali
similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il
produttore di opere filmiche.
Articolo 4
Categorie di documenti destinati al deposito legale
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana
autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze
previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere
da a) a q).
Articolo 5
Numero di copie e soggetti depositari
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria
interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari
oltre a quelli previsti dall’articolo 1 comma 4, della presente legge.
2. L’obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui
quali la medesimi opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli
esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima
distribuzione.
4. Sono soggette all’obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni
nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non
più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositai per particolari categorie
di documenti;
f) le modalità per l’applicazione della sanzione amministrativa, nonché le
eventuali riduzioni, di cui all’articolo 7;
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti
di cui all’articolo 4, comma 1- lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all’articolo
6.
Articolo 6
Altre fattispecie di deposito
1. Fermo restando l’obbligo di deposito legale di cui all’articolo 1, le biblioteche
del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della
giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
possono richiedere l’invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti
richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori
esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro
ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla
biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di
ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti
obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio
nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche
in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della
tecnica.
Articolo 7
Sanzioni
1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato
da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito
degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura
compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al
deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto
dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.
Articolo 8
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n, 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 82.