Il decreto Bersani ha previsto, all’art. 13 (al dichiarato fine di "evitare
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parita’ degli
operatori"), che le SpA a capitale interamente
pubblico o misto, "costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attivita’
di tali enti", dovranno operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, e non potranno
più svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o
privati,
in
affidamento diretto o con gara, nè potranno partecipare ad altre societa’
o enti.
A tal fine, entro agosto 2007 dovranno cessare le attivita’ non consentite,
cedendo,
"nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica", tali attivita’ a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’ da collocare
sul mercato.
I contratti relativi alle attivita’ non cedute o scorporate
perderanno ipso iure efficacia, dal prossimo agosto 2007.
I contratti conclusi in deroga sono d’ora innanzi da ritenere "nulli"; e’ tuttavia
ancora possibile concludere contratti per attivita’ "esterne", " in esito a
procedure di aggiudicazione perfezionate prima" dell’entrata in vigore del
decreto Bersani.
. . . . . . .
Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 coordinato con la Legge di conversione
4 agosto 2006 n. 248
(…)
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, le societa’,
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all’attivita’ di tali enti,
in funzione della loro attivita’, con esclusione dei servizi
pubblici locali, nonche’, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’
con gara, e non possono partecipare ad altre societa’ o enti. Le
societa’ che svolgono l’attivita’ di intermediazione finanziaria
prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre
societa’ od enti.
2. Le societa’ di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettivita’ delle precedenti
disposizioni, le societa’ di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita’ non
consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, le attivita’ non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’ da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I
contratti relativi alle attivita’ non cedute o scorporate ai sensi
del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data.