La relazione al disegno di legge comunitaria 2006

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Disegno di legge n. 1042 AC (al Senato poi n. 1014/AS)

Relazione


Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, che riproduce l’analogo
provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794), il Governo
adempie all’obbligo di proporre al Parlamento l’approvazione del testo legislativo
che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non
esclusivo, per l’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto comunitario.

La struttura del disegno di legge in esame, pur differenziandosi il meno possibile
dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi
comunitarie,
recepisce le innovazioni recate dalla riforma del 2005 e in particolare segue
lo schema indicato all’articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa
per l’attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono
l’introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi
recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

L’articolo 1 regola il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi;
la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel
rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare
la conformità del disegno di legge all’obbligo comunitario da assolvere.

Oggetto della delega legislativa, che deve essere esercitata entro diciotto
mesi, sono le direttive comprese nell’allegato A e nell’allegato B; quest’ultimo
si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento
occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione
del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi
parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della
delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14,
comma 4), che contempla l’intervento consultivo delle Commissioni parlamentari
solo per deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto
anche per i decreti legislativi di cui all’allegato A che prevedano l’eventuale
ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della
violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita
nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale
in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente
adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con
proprie norme attuative secondo quanto previsto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per
l’attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza
che l’Unione europea costituisce un’unione di Stati e che lo Stato nel suo
complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e
dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell’adempimento
degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito
dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza
in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva
competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari
per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate
da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli
strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato,
ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi – questi ultimi anche
in via preventiva, ma cedevoli di fronte all’attivazione dei poteri regionali
e provinciali normalmente competenti – rispetto a violazioni o carenze nell’attuazione
e nell’esecuzione di norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano» (Corte costituzionale, sentenza n. 126
del 1996; si veda, inoltre, la sentenza n. 425 del 1999. Entrambe le sentenze
sono relative all’esercizio di competenza esclusiva da parte delle province
autonome di Trento e di Bolzano).

L’ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata,
oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe
norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che
la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel
momento stesso dell’inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre
l’Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l’inadempimento nell’attuazione
della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome,
prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti
legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine
stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano
per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento
alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento
delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale. L’utilizzo di tale forma di sostituzione
preventiva è stato già favorevolmente valutato in numerose occasioni
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l’esercizio
delle deleghe al fine dell’attuazione delle direttive comunitarie, in gran
parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

L’articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione
di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione
di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti
o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire
sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni
in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti
e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze
della loro inosservanza.

L’articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti
leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
Al comma 2 si prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe
previste al comma 1 alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i
controlli.

L’articolo 5 delega il Governo all’adozione di testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali.
La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un’azione
periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle
conseguenze ordinamentali indotte dall’intervento delle norme comunitarie.

L’articolo 6 prevede l’attuazione di direttive comunitarie attraverso lo strumento
regolamentare, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lettera
d), e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il capo II individua princìpi fondamentali in base ai quali informare
l’esercizio da parte delle regioni e delle province autonome dell’attività normativa
nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell’articolo
117 della Costituzione.

L’articolo 7 attua una specifica previsione della legge n. 11 del 2005 [articolo
9, comma 1, lettera f)], recando disposizioni che individuano i princìpi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano
la propria competenza normativa per dare attuazione agli atti comunitari nelle
materie di competenza concorrente.

La disposizione, anche in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
individua, in particolare, alcuni princìpi fondamentali nel cui rispetto
le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione, per quanto di
competenza, delle direttive comunitarie, di cui agli allegati al presente disegno
di legge, in materie particolarmente rilevanti, quali «tutela e sicurezza
del lavoro», «professioni» e «tutela
della salute».

Il capo III contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni
statali vigenti in contrasto con l’ordinamento comunitario ovvero predispongono
condizioni normative migliori per il recepimento e l’attuazione della disciplina
comunitaria.

L’articolo 8 individua i criteri e i princìpi direttivi per l’attuazione
della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, sull’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.

In particolare, sono stabiliti i nuovi massimali minimi obbligatori di copertura
per l’assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.

I massimali minimi obbligatori attualmente ammontano, indipendentemente dal
numero delle vittime o dalla natura dei danni, a 774.685,35 euro per le autovetture,
i veicoli per trasporto di cose, i ciclomotori e i motoveicoli ad uso privato,
le macchine operatrici e i carrelli e le macchine agricole, mentre per gli
autobus e per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore ammontano
a 2.582.284,50 euro (decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993).

Tali massimali sono aggiornati a 5.000.000 di euro per sinistro nel caso di
danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1.000.000
di euro per sinistro nel caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero
delle vittime.

Èanche previsto un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dalla
data dell’11 giugno 2007 prevista per l’attuazione della direttiva in questione,
per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose
e per i danni alle persone.

Si fissa, inoltre, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia
per le vittime della strada dei danni alle cose causati da un veicolo non identificato,
una franchigia di importo pari a 500 euro, qualora per lo stesso incidente
il Fondo sia intervenuto anche per il risarcimento di gravi danni alle persone.

Le disposizioni necessarie per l’attuazione della direttiva in questione andranno
a modificare il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.

Le nuove disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 9 modifica l’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme
di riordino del settore farmaceutico), concernente la titolarità e gestione
della farmacia. Finalità della disposizione è quella di rendere
coerente tutta la disciplina del settore farmaceutico eliminando una previsione
in contrasto con il principio che affida, in via esclusiva, la titolarità degli
esercizi a farmacisti in possesso dell’abilitazione professionale. La legge
dispone che, anche quando titolare della farmacia non sia una persona fisica,
ma una società, questa sia costituita esclusivamente da farmacisti iscritti
all’albo della provincia in cui ha sede la società. In contraddizione
con detto principio, le norme oggetto della modifica consentono all’erede (che
sia coniuge o erede in linea diretta entro il secondo grado) di un farmacista
titolare di farmacia o socio di società titolare di farmacia di continuare
a gestire l’esercizio (o a partecipare alla sua gestione con gli altri soci)
fino al compimento del trentesimo anno di età ovvero, se successivo,
fino al termine di dieci anni dal trasferimento mortis causa dell’esercizio
o della quota societaria. La questione è stata oggetto di specifico
rilievo da parte della Commissione europea.

L’articolo 10 attua l’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, con una norma transitoria che consente l’esercizio
della professione di odontoiatra ai laureati in medicina e chirurgia il cui
corso di studio abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

L’articolo 11 è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile,
in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per
i profili sanzionatori, alla normativa comunitaria nel settore della classificazione
tradizionale e automatizzata delle carcasse bovine, di cui al regolamento (CEE)
n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991; in particolare, la modifica
recata dal regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003,
alla predetta norma di base, che ha dato facoltà agli Stati membri di
autorizzare tecniche automatizzate, non è attualmente presidiata da
specifiche sanzioni, mentre, per quanto attiene l’ambito applicativo, è stata
emanata dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali una circolare
illustrativa delle relative procedure operative, in data 22 marzo 2005, rendendo
così accessibile agli operatori la nuova forma di classificazione.

L’articolo in esame interviene, quindi, a sanare la lacuna normativa esistente
nei confronti del citato regolamento (CEE) n. 344/91, a seguito dell’intervenuta
modifica riguardante i controlli delle operazioni di classificazione automatizzata,
laddove l’articolo 3, paragrafo 3, da un lato rinvia alla disposizione generale
del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, disciplinante
il settore, che prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure
appropriate per sanzionare comportamenti che non rispettino gli obblighi derivanti
dal regolamento medesimo, dall’altro individua particolari fattispecie di infrazioni
da perseguire, fra cui la classificazione ad opera di personale privo della
prescritta licenza.

Nel contempo, si è ritenuto necessario intervenire anche sulle procedure
non automatizzate già presidiate dall’ordinamento, ai sensi della legge
8 luglio 1997, n. 213, nel cui ambito applicativo eventuali violazioni di obblighi
e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in
quanto i soggetti coinvolti (titolare dello stabilimento e tecnico classificatore)
sono stati solo con la recente modifica regolamentare meglio identificati in
base alle rispettive competenze. Il riassetto del complesso delle misure applicative
sanzionatorie ha comportato altresì un adeguamento degli importi pecuniari,
rimodulati a seconda delle irregolarità riscontrate, distinguendo le
responsabilità del titolare dello stabilimento da quelle del tecnico
classificatore nonché effettuando un preciso raccordo con le norme nazionali
di attuazione, emanate successivamente alla citata legge n. 213 del 1997.

L’articolo, in particolare, prevede la sostituzione integrale dell’articolo
3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel senso di comminare sanzioni amministrative
nei confronti dei titolari degli stabilimenti interessati, distinte per la
fattispecie della classificazione tradizionale e per quella automatizzata,
introducendo l’articolo 3-bis per tale ultima procedura. Da ultimo, con l’articolo
3-ter, in caso di comportamenti non conformi alle norme comunitarie e nazionali
di settore, è disposta la revoca, previa diffida, delle prescritte forme
di abilitazione e di licenza ad operare, rispettivamente per i tecnici classificatori
e per i titolari degli stabilimenti autorizzati all’uso di classificazione
automatizzata. Inoltre, per quanto concerne le competenze in materia irrogatoria,
fermo restando il rinvio per gli accertamenti e le procedure alla legge 24
novembre 1981, n. 689, tenuto conto che si tratta di un sistema di controllo
svolto a livello decentrato, è stata prevista la cosiddetta «clausola
di cedevolezza», con riferimento agli organi regionali da individuare,
per assicurare la necessaria continuità al sistema che attualmente prevede
l’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali quale organo dell’Amministrazione preposto alla irrogazione
sanzionatoria.

L’articolo 12 sostituisce il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 174, di recepimento della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che disciplina la materia dell’immissione
sul mercato dei biocidi, in quanto non riproduce fedelmente la norma prevista
dall’articolo
5, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

L’articolo ha, pertanto, lo scopo di conformare il decreto legislativo alla
disciplina comunitaria, per consentire una corretta e completa applicazione
del regime autorizzatorio armonizzato tra tutti gli Stati membri.

Con tale articolo è stato sostituito il riferimento al decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285, con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in
quanto quest’ultimo, all’articolo 20, ha abrogato il primo.

L’articolo 13 modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. La prima
modifica consiste nella integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 11
e trova giustificazione nel fatto che il decreto legislativo n. 194 del 1995,
con il quale è stata recepita la direttiva 91/414/CEE, non ha riportato
integralmente quanto specificato al paragrafo 1 dell’articolo 11 della direttiva
medesima.

Tale direttiva, infatti, prevede la possibilità di limitare o proibire
l’uso o la vendita di un prodotto fitosanitario «autorizzato o che è tenuto
ad autorizzare ai sensi dell’articolo 10» facendo riferimento sia a quei
prodotti che sono già stati autorizzati da un altro Stato membro (procedura
dell’articolo 10), sia a quelli che, invece, sono stati autorizzati per la
prima volta in Italia dal Ministero della salute.

L’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo
n. 194 del 1995 limita la predetta possibilità di intervenire in via
cautelativa solo per i prodotti già autorizzati in un altro Stato membro.

La seconda modifica è volta a introdurre il comma 4-bis dell’articolo
20, prevedendo l’aumento del numero degli esperti della Commissione consultiva
prodotti fitosanitari. Ciò in considerazione della notevole mole di
lavoro necessaria per mantenere gli impegni assunti a livello comunitario.
Non si pone un problema di copertura finanziaria della norma in quanto le spese
della suddetta Commissione consultiva sono a carico degli interessati alle
attività svolte dalla Commissione stessa, secondo tariffe e modalità stabilite
con decreti ministeriali.

L’articolo 14 è finalizzato a modificare il comma 2 dell’articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, fissando i criteri direttivi; la previsione normativa trova giustificazione
nella circostanza che l’Unione europea ha da tempo avviato la revisione delle
sostanze attive che sono presenti nei prodotti fitosanitari registrati e in
commercio negli Stati membri. L’obiettivo della revisione è quello di
tutelare la salute dei consumatori e degli operatori attraverso una più corretta
utilizzazione dei prodotti fitosanitari e una riduzione del loro impatto ambientale.

Secondo la direttiva 91/414/CEE la procedura di revisione prevede la presentazione
da parte delle aziende di una documentazione aggiornata che viene valutata
dagli Stati membri al fine di creare una lista positiva (allegato I della direttiva)
di sostanze attive che possono essere utilizzate nella formulazione di prodotti
fitosanitari. Le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 e l’Unione
europea ha diluito nel tempo la procedura di revisione. Dette sostanze sono
state suddivise in quattro liste di revisione, definite con appositi regolamenti
(regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992; regolamento
(CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE)
n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002; regolamento (CE) n. 1490/2002
della Commissione, del 14 agosto 2002). Poiché nell’articolato del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sono citati
soltanto i primi due regolamenti n. 3600/92 e n. 451/2002, ciò impedisce
che possa avere seguito l’istruttoria relativa alla proroga di autorizzazione
per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è stata
inclusa negli allegati dei successivi regolamenti comunitari, ma di cui non
esiste attualmente, nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 290 del 2001, alcun riferimento normativo. Ne consegue
la necessità di modificare il citato
comma 2.

L’articolo 15 disciplina la materia della preparazione e del commercio degli
alimenti per animali, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, depenalizzata
con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell’ambito della generale
depenalizzazione dei reati minori, come tutto il settore della produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono stati nuovamente penalizzati i soli articoli
22 e 23 della citata legge n. 281 del 1963, mentre in occasione del recepimento
delle direttive 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, 2002/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, 2003/57/CE della
Commissione, del 17 giugno 2003, 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre
2003, sono state previste sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni
concernenti i prodotti destinati all’alimentazione degli animali (articolo
9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149).

In proposito, occorre evidenziare che tutta la materia della sicurezza alimentare
concernente gli alimenti e anche i mangimi è disciplinata dal regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che fissa tutte le procedure e gli obblighi a carico degli operatori. Per tale
regolamento è stato predisposto un decreto legislativo recentemente
entrato in vigore (decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190).

Con l’articolo proposto, pertanto, si persegue la finalità di uniformare
la disciplina sanzionatoria della materia in questione.

L’articolo 16 costituisce novella legislativa alla parte VI del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Con tale articolo, ai primi due commi, si individua nel Ministero dello sviluppo
economico l’autorità competente per la cooperazione in materia di tutela
dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
relativamente all’applicazione della normativa in materia di servizi turistici
(parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo), di clausole abusive
nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo), e di garanzie
nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III, capo I, del codice
del consumo), per i quali non sono state indicate autorità di riferimento
in sede di recepimento delle direttive corrispondenti (rispettivamente il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e il decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 24) e di elaborazione del codice del consumo.

Il comma 3 estende l’operatività dei poteri dell’autorità competente
per le infrazioni transfrontaliere anche alle infrazioni nazionali, al fine
di evitare un diverso e discriminatorio livello di tutela dei consumatori nelle
medesime materie, in caso di infrazioni nazionali rispetto alle infrazioni
infracomunitarie.

Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio dei poteri dell’autorità competente,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004,
disponendo che, per l’attività sul territorio, il Ministero dello sviluppo
economico possa avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di altre autorità pubbliche, nonché delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale,
e perciò iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del codice del
consumo. Si precisa che l’attività delle associazioni dei consumatori
e degli utenti in tale materia rimane circoscritta alle azioni inibitorie di
cui all’articolo 139 del codice del consumo.

Il penultimo comma rinvia ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina
delle procedure istruttorie per l’esercizio dei poteri da parte dell’autorità competente,
sulla falsariga di quello previsto per la pubblicità ingannevole e comparativa
(articolo 26, comma 9, del codice del consumo).

Infine, l’ultimo comma dell’articolo in esame individua nel Ministero dello
sviluppo economico l’autorità competente a designare l’ufficio unico
di collegamento, responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004,
definito all’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

L’articolo 17 reca disposizioni attuative degli obblighi di cui al regolamento
(CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di organizzazione
comune di mercato dell’olio di oliva, prevedendo obblighi di comunicazione
mensili all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di elementi relativi
alla produzione di olio di oliva realizzata.

La norma prevede, altresì, che le modalità e la tempistica delle
comunicazioni siano fissate con decreto ministeriale, sentita la Conferenza
Stato-regioni.

Il comma 3 reca disposizioni sanzionatorie.

L’articolo 18 reca disposizioni in tema di trasformazione del Centro nazionale
di informazione e documentazione europea (CIDE).

Il CIDE è stato costituito con contratto tra il Governo italiano e la
Commissione europea nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE),
ai sensi della legge 23 giugno 2000, n. 178.

La Commissione europea, con decisione C(2005) 4477 del 28 novembre 2005, ha
ritenuto di non rinnovare la sua partecipazione ai Centri nazionali di informazione
sull’Europa nella forma di GEIE («Grandi centri» esistenti a Parigi,
Lisbona e Roma) dopo la scadenza dei rispettivi contratti istitutivi (dicembre
2006 per Lisbona e marzo 2007 per Parigi e Roma). Con la stessa decisione,
in coerenza con il Piano d’azione SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005, relativo
al miglioramento della comunicazione sull’Europa, la Commissione offre ai Governi
dei Paesi membri e, in particolare, alla Repubblica francese, alla Repubblica
del Portogallo e alla Repubblica italiana, nuove forme di collaborazione definite «partenariati
di gestione», nelle quali è, tra l’altro, previsto di utilizzare
lo strumento collaudato dei Grandi centri per fare fronte alle esigenze di
informazione dell’opinione pubblica sulle attività dell’Unione europea,
in maniera coordinata e permanente.

Il partenariato di gestione, così come delineato dalla comunicazione
della Commissione sulla attuazione della strategia d’informazione e di comunicazione
dell’Unione europea – COM(2004) 196 del 20 aprile 2004 – istituisce un rapporto
strutturato tra le parti, che governa il piano di comunicazione concordato.
A questo fine, è previsto un accordo pluriennale con lo Stato membro
per assicurare un contributo finanziario della Comunità all’organismo
scelto e proposto dal Governo nazionale. Spetta dunque al Governo, in stretta
collaborazione con il Parlamento nazionale, di aggiornare e di adeguare lo
strumento esistente, in modo da renderlo capace di assolvere ai compiti di
informazione, documentazione e formazione verso i cittadini italiani e determinate
categorie di utenti, in cooperazione strutturata con la Commissione europea.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C.

I primi due allegati contengono l’elencazione delle direttive da recepire con
decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data
dall’iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole
direttive contenute nell’allegato B è previsto l’esame degli schemi
di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L’allegato C contiene l’elenco delle direttive per le quali il Governo è autorizzato
all’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
n. 400 del 1988.

Va ricordato che l’articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, impone
l’obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria:

a) di riferire sullo stato di conformità dell’ordinamento interno
al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione,
dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni
degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) di fornire l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) di dare partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento
delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e
di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa.

(…)

(Roma, 9 giugno 2006)

Redazione

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