E’ in vigore da ieri 3 ottobre, il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante
" Disposizioni
urgenti
in materia tributaria e finanziaria", con cui vengono anticipate alcune delle
misure previste dal disegno di legge finanziaria 2007.
Di seguito riportiamo
il testo integrale del decreto
. . . . . . .
Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(G.U. 3.10.2006 n. 230)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di interventi di
carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche’
di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto
dell’evasione ed elusione fiscale, nonche’ di potenziamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria
Art. 1.
Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonche’
potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita’ per la
presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita’ degli operatori,
qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l’attivita’ svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di
petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione
dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre
imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli
articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia
elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita’ di cui al comma 1,
anteriormente all’avvio della operativita’ quali depositi IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione,
qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto
periodo, della congruita’ della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del
diritto di proprieta’ intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, puo’ disporre, a spese del
titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E’ fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico,
sono definite modalita’ e tempi della procedura di cui al comma 3.
5. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’ultimo periodo, le parole: «di cui all’articolo 52» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni
per l’accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».
6. Dopo il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e’ inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o
territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati.».
7. All’articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi
in relazione ai quali la societa’ percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell’immagine»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita’ ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente
accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle
seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione
dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».
9. Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e’ corredata
di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolto in occasione della
prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le
necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione,
l’immatricolazione e’ subordinata alla presentazione della
certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e
contenente l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte
dell’importatore.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e’
fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole da: «Con la convenzione» a: «e’ definita» sono
sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, e’ gratuita e definisce anche».
13. All’articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse
le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all’attivita’ di controllo, accertamento
e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le
attivita’ operative per una significativa riduzione della base
imponibile evasa ed al contrasto dell’impiego del lavoro non
regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi
intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, e’ destinata ad un
apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale
dell’Amministrazione economico-finanziaria nonche’ delle
amministrazioni statali, la concessione di incentivi all’esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita’ territoriale, l’erogazione di
indennita’ di trasferta, nonche’ uno specifico programma di
assunzioni di personale qualificato. Le modalita’ di attuazione del
presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
al riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l’ordinamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti
di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di
valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di contrasto
dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento e’ trasmesso alle Camere per
l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
le quali rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo’ essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli
organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista
dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e’ soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, e’ soppressa. L’autorizzazione di spesa
prevista per l’attivita’ della Scuola superiore dell’economia e delle
finanze dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2003, n. 350, e’ ridotta a 4 milioni di euro annui; la
meta’ delle risorse finanziarie previste dall’anzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo’
essere utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per
l’affidamento, anche a societa’ specializzate, di consulenze, studi e
ricerche aventi ad oggetto il riordino dell’amministrazione
economico-finanziaria.
18. All’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del
comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Meta’ dei componenti sono
scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche
amministrazioni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
Art. 2.
Misure in materia di riscossione
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. L’attivita’ di
riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se
esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, e’
remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a
quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette
entrate, in attuazione dell’articolo 17.».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 17:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’aggio di cui al
comma 1 e’ a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso
comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte
dell’aggio e’ a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Nel caso
previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui ai commi 1 e 2 e’
a carico:
a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il
sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«
Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento.»;
b) nell’articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al
comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore,
nonche’ le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione
conservano la loro validita’ e il loro grado a favore
dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalita’ o annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.».
5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, l’articolo 72-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contenuti dell’atto di pignoramento del quinto dello
stipendio). – 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e
sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei
crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della
citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello
stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il
credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di
pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.».
7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 25 e’ inserito il seguente: «25-bis. In caso di
morosita’ nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo
complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della
riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine
di acquisire copia di tutta la documentazione utile
all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi
sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le
facolta’ ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l’articolo 48 e’ inserito il seguente:
«Art. 48-bis ‘(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore
a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attivita’ di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.».
9. All’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria
della tariffa puo’ essere effettuata con le modalita’ di cui al capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione
con l’Agenzia delle entrate.».
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, nonche’ quella della tariffa di cui all’articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
11. All’articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti:
«
complessivamente denominati agenti della riscossione,».
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l’articolo 28-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d’imposta). – 1. In sede di erogazione di un rimborso
d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla
contabilita’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della
riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione
tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo
l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della
riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a
seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato
tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della
sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica
in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto
l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonche’ un
rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1,
del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti
per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di
compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi
informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le
modalita’ di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilita’ speciali di cui al comma 1, nonche’ le
modalita’ di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti
dal comma 5.».
13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo
l’articolo 20 e’ inserito il seguente:
«20-bis (Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). – 1. Puo’
essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui
all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte
a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1
dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione
con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del
soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono
stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per
disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della
segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel
caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a
ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e’
regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei
rimborsi spese spettanti all’agente della riscossione.».
14. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e’ sostituito dal seguente: «2. L’agente della
riscossione puo’ essere rappresentato dai dipendenti delegati ai
sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo
che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti
relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura
civile;
c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4,
del codice di procedura civile.».
15. L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso
previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge
4 giugno 1973, n. 311.
16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e’
dovuto all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti
per garantire il servizio di riscossione. Le modalita’ di
trasmissione dei flussi informativi, nonche’ il rimborso delle spese
relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con
convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
Capo II
Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto
Art. 3.
Recupero della base imponibile
1. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. Le
disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali
acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento
alla quota capitale del canone.»;
b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei
commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per
le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti,
acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».
2. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti
hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale
diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al
cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario
e al
cessionario a pronti si applica il regime previsto dall’articolo 89,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a
pronti».
3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20
per
cento».
5. Il comma 13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ sostituito dal seguente: «13. Le disposizioni della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi
tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l’applicazione
dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.».
6. Il comma 11 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa’
partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi di
imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
7. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del
3 luglio 2006.
8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 188 e’ inserito il seguente:
«188-bis (Campione d’Italia). – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro
sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto
forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia’
residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».
9. Per l’anno 2006, l’articolo 188 del citato testo unico di cui al
comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
10. Il comma 31 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ abrogato.
11. Per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui
all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al comma 8 e’ pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
12. Il comma 25 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ sostituito dal seguente:
«25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«
La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre
anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione e’ esercitabile, la societa’
risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni
successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente al momento dell’assegnazione e’ assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia.».
Art. 4.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono
inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall’articolo 34,
comma 6, primo periodo,»;
b) all’articolo 34, comma 6:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai produttori
agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in
caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume
d’affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi
da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 32-bis.»;
2) il secondo periodo e’ soppresso;
3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a
quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle
seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;
4) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Le
disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a
partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato
il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il
limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».
2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a
carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore
rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del
territorio all’attualita’ territoriale, a decorrere dal 1° gennaio
2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli
adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori –
riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli,
previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del
29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004 – esonerano i soggetti tenuti
all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi
agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente
relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche gli elementi
per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della
dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni
stesso. All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le
procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai
sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
e la trasmette alla medesima Agenzia per l’aggiornamento della banca
dati. L’AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente
la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate,
che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve
la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli
immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi
dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la
dichiarazione.
3. In sede di prima applicazione del comma 2, l’aggiornamento della
banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati
nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi
redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi’ attribuiti
producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal
1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste
dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio,
sentita l’AGEA, sono stabilite le modalita’ tecniche ed operative di
interscambio dati e cooperazione operativa per l’attuazione dei
commi 2 e 3, tenendo conto che l’AGEA si avvarra’ degli strumenti e
delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi
disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
5. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite dall’AGEA e delle verifiche (amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate
nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita’ ai fini fiscali, nonche’ quelli
che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale
redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e’ notificata ai
soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita’
al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di
notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite modalita’ tecniche ed operative per l’attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.
6. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l’immobile e’ asservito»
sono inserite le seguenti: «sempreche’ tali soggetti rivestano la
qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita’ devono
essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In
tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 5.
8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in
misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all’imposta
comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo,
secondo criteri e modalita’ da stabilirsi con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 5.
Disposizioni in materia di catasto
1. Nelle unita’ immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,
E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o
porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad
ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale.
2. Le unita’ immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel
comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della
rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti
intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si
applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le
violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n.
652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalita’ tecniche e operative per
l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche’ gli
oneri di cui al comma 2.
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei
commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal
1° gennaio 2007.
5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal
comma 2, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il
moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52, del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da
applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel
gruppo catastale B, e’ rivalutato nella misura del 40 per cento.
7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in
misura pari al maggior gettito derivante in relazione all’imposta
comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo,
secondo criteri e modalita’ da stabilirsi con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Capo III
Disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti
Art. 6.
Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di
registro
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 10, comma 2, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «L’imposta, per ciascun intestatario, e’ dovuta in misura
fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo
gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1-quater,
lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro
180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto
importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle
dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte,
limitatamente all’abitazione principale del defunto, la misura fissa
dell’imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui
all’articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a
concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per
il valore eccedente detto importo.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione
di cui all’articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l’articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o
di parenti in linea retta, di certificati di successione, di
donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il
trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonche’
vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo
gratuito che importano il trasferimento di proprieta’ di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli
stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta,
in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di
acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto
periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in
possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
in ogni altro caso: 3%.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui
all’articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di
proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione
sugli stessi:
se relativa alla successione dell’abitazione principale del
defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta,
sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;
se relativa alla successione di altri beni o diritti reali
immobiliari del defunto: 3%.».
2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per
atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«
d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;
b) all’articolo 9, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per
causa di morte e’ l’ufficio di cui agli articoli 6 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge
18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all’articolo 13, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«
4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si
applicano i termini previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all’articolo 41, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«
2-bis. L’imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte e’
liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti
obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini
previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all’articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) e’ aggiunta la
seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di
morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del
comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le
disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende,
azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella
determinazione della base imponibile non si tiene conto delle
passivita’ ereditarie che non afferiscono alle aziende, ne’
dell’avviamento. Non sono soggetti all’imposta i titoli del debito
pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del
tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonche’ gli altri
titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene
o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all’articolo 57, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«
8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono
obbligati al pagamento dell’imposta i beneficiari dei trasferimenti
per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonche’
coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la
dichiarazione.»;
g) all’articolo 80, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«
3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da
altre disposizioni di legge.».
4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa
al citato testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131
del 1986, dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in
linea retta, nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo
grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per
cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o
quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul
valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto
conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di
cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.
383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in
linea retta nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».
5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 13 e’ sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la
rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di
destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai
parenti in linea retta, sono soggetti all’imposta di registro con le
seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di
affini in linea retta nonche’ di affini in linea collaterale fino al
terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo
gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante, nonche’ la costituzione di vincoli di
destinazione sono soggetti all’imposta di registro con le seguenti
aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul
valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli
atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche’ negli
atti di cui all’articolo 26 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende,
azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante,
devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti
a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del
coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche’ i
relativi valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione,
l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a
carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione
amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
b) all’articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» e’
soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici
formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture
private autenticate a partire da tale data, per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione, nonche’ per le
successioni apertesi dalla data medesima.
Capo IV
Misure a favore dello sviluppo, dell’efficienza energetica, nonche’
della sostenibilita’ ambientale e di incentivi alle imprese
Art. 7.
Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell’efficienza
energetica, nonche’ della sostenibilita’ ambientale
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per
il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro
1», con
autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5»,
che emettono meno
di 140 grammi di CO2 al chilometro, e’ concessa l’esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un
periodo di due annualita’. La predetta esenzione e’ estesa per
un’altra annualita’ per l’acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si
applicano per l’acquisto di autovetture di peso complessivo superiore
a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale
o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante
mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, e’
concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate,
immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio
e’ accordato a
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima
immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e
portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1» .
3. Per l’acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la
circolazione anche mediante l’alimentazione del motore con gas
metano, e’ concesso un contributo pari ad euro millecinquecento,
incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo
acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per
chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l’acquisto
di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con
esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validita’
esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.
5. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle
tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli
autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono aggiunte
le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato
effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1,
per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla
potenza effettiva dei motori».
6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione di
cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare
al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo
di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la
conformita’ dell’autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal
comma 1; b) la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai
centri autorizzati di cui all’articolo 231 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e la conformita’ dello stesso ai requisiti
stabiliti dal comma 1. L’ente gestore del pubblico registro
automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del
veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via
telematica, le trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle
tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento
per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio
dei dati.
7. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del
certificato di proprieta’. Il credito di imposta non e’ rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’ dell’imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli
acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e’
diretta l’attivita’ dell’impresa.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta’ del veicolo usato; in
caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e originale del certificato di proprieta’ rilasciato
dal pubblico registro automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un
demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in
circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore
del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per
l’interoperabilita’ tasse automobilistiche, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in
essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei
dati in essi presenti.
11. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi
entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo e sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per la corrispondente definizione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
12. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati
come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e’ ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
13. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all’allegato I citato nel comma 12, e’ aumentata a euro 416,00 per
mille litri di prodotto.
14. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alla disposizione di cui al comma 13 e’ rimborsato, anche
mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalita’ e con gli
effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attivita’ di trasporto merci, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali effetti rilevano altresi’ ai fini delle disposizioni di cui al
Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e
metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 2, comma 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a
benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo
fisso di cui all’articolo 2 del regolamento del Ministro delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita’
successive.
17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualita’ successive i veicoli
immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive
modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su
cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. Le cinque annualita’ di cui al comma 17 decorrono dal periodo
d’imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo
dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il
veicolo ha gia’ corrisposto la tassa automobilistica per tale
periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo
dell’istallazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento
della tassa automobilistica e’ stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero d’ordine 1.2 la tariffa in euro e’ sostituita dalla
seguente: «55,00»;
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti:
«
L’importo e’ dovuto anticipatamente. Il servizio sara’ fornito
progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e’ raddoppiata per
richieste relative a piu’ di una circoscrizione o sezione staccata.»;
c) il numero d’ordine 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle
formalita’ di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L’importo e’ dovuto
anticipatamente. Il servizio sara’ fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione
commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 e’
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un
apposito fondo per finanziare le attivita’ connesse al conferimento
ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall’allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ sostituito da
quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalita’
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio.
23. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
24. Nell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre».
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell’articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri»
sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle
fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti
ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta»
sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per
cento» fino a quelle «Tale percentuale e’ elevata all’ottanta per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’ottanta
per
cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura
del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
25
per cento»;
4) dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente: «b-bis) per i
veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e’ deducibile l’importo
costituente reddito di lavoro.».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai
soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive relative a detto
periodo ed a quelli successivi, il contribuente puo’ continuare ad
applicare le previgenti disposizioni.
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, nella nota (1) all’articolo 26, nel secondo periodo, dopo le
parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi
del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della
distribuzione commerciale,».
Art. 8.
Accelerazione degli incentivi alle imprese
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al
31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita’
produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2,
comma 203, lettere d), e) ed f).
2. Le proposte di contratti di programma gia’ approvate dal CIPE ai
sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in
assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita’ di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal
Ministero dello sviluppo economico per l’eventuale concessione delle
agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto
di cui al comma 3.
3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e
delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse gia’ attribuite dal
CIPE al Fondo di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1
con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni
sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2
dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico
per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi
gia’ disposti ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di
assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui
al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi
di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le
intensita’ massime degli aiuti concedibili.
4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al
comma 354 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della
medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006,
2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le
restanti risorse gia’ poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per
l’anno 2006, a 135 milioni per l’anno 2007 ed a 100 milioni per
l’anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese per le finalita’ di cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare l’invarianza del limite di cui
all’articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei pagamenti
relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
Capo V
Dismissioni di immobili
Art. 9.
Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione
1. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
c) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione
e’ regolata con prelevamento dall’apposito conto corrente di
tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».
Art. 10.
Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di
Poste Italiane S.p.a.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-quater. I beni immobili non piu’ strumentali all’esercizio
postale, di proprieta’ delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi
dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche’ i beni
acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o
dalle societa’ da essa controllate, direttamente o con le modalita’
di cui al presente decreto.
6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede
secondo le modalita’ previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con l’esonero della consegna dei documenti
relativi alla proprieta’ e di quelli attestanti la regolarita’
urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente,
l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
560, e’ soppresso.».
Art. 11.
Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa
ferroviaria
1. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di proprieta’ di Ferrovie dello
Stato S.p.a., o dalle societa’ da essa controllate» sono sostituite
dalle seguenti: «di proprieta’ di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle
societa’ dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate»;
b) il terzo periodo e’ soppresso.
Capo VI
Disposizioni in materia di infrastrutture
Art. 12.
Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore
autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell’ANAS
1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni
autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
articolo, nonche’ in occasione degli aggiornamenti periodici del
piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della
convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le
clausole convenzionali in vigore, nonche’ quelle conseguenti
all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una
convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da
quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La
convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche’ tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell’aggiornamento
periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la
revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica e’ perfezionata entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente articolo.
2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in
ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle
tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e
sviluppo efficienti delle infrastrutture;
b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle
tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie
che consentano l’equa remunerazione del capitale direttamente
pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative
all’evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonche’ al
tasso di incremento della produttivita’ conseguibile dai
concessionari;
c) la determinazione dell’equa remunerazione del capitale
investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del
capitale;
d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della
extraprofittabilita’ generata in virtu’ dello svolgimento sui sedimi
demaniali di attivita’ commerciali;
e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli
eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non
ottemperati nel periodo precedente;
f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a
fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal
concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali
previsti nel piano finanziario;
g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa’
concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad
ANAS S.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo
nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per
l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche’
vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte
di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle
modalita’ di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte
dei concessionari;
h) la individuazione nel progetto definitivo del momento
successivamente al quale l’eventuale variazione degli oneri di
realizzazione dei lavori rientra nel rischio d’impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione
dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a
quelli della rete autostradale;
l) l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento
delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche
a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della
gravita’ dell’inadempimento;
m) l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettivita’ della clausola di decadenza dalla
concessione, nonche’ di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita’ del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 2, sono sottoposti all’esame del CIPE, che
s’intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione
entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine
del giorno.
4. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5
e’ sostituito dai seguenti:
«5. Le societa’ concessionarie autostradali sono soggette ai
seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita’ patrimoniale, come
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice
negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente,
attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all’approvazione dell’ANAS gli schemi dei bandi di
gara delle procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione,
rispetto alla concessionaria, di societa’ controllate, controllanti,
o controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in
tali casi, dette societa’ dalle attivita’ di progettazione;
e) prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica di
amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di
onorabilita’, professionalita’ ed indipendenza, ai sensi
dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo 10 della
direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle
costruzioni, anche attraverso le societa’ controllate, controllanti,
o controllate dalla medesima controllante, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri
diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota
eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono
stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare
da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere
sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
la loro valutazione tecnico-economica.».
5. L’ANAS S.p.a., nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle
notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle
convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge
23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonche’ dei
propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte
dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di
qualita’ riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualita’ riferiti alla singola prestazione da garantire
all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e
dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa
e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, e successive modificazioni, nonche’ dei propri provvedimenti o
in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
150 milioni, per le quali non e’ ammesso quanto previsto
dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di
reiterazione delle violazioni ha la facolta’ di proporre al Ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione;
e) segnala all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte
al proprio controllo, nonche’ di quelle che partecipano agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo
aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione
della convenzione di cui al comma 1, dichiari di non voler aderire
alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal
comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS
S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attivita’
del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e
passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del
concessionario che ne faccia domanda.
7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente
a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di
cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest’ultimo
decade, nel rispetto del principio di partecipazione e
contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella
gestione diretta delle sue attivita’ ai sensi del comma 6, secondo
periodo.
8. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Il concessionario
comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le
variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque
giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una sua proposta, ai
Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i
quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine
senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in
presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente,
entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che
va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle
integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle
finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie
nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;
decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio
equivale a diniego di approvazione.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
Art. 13.
Attivita’ di dragaggio
1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la
circoscrizione dell’Autorita’ portuale, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche nelle more dell’attivita’ di bonifica. Al
fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in
conformita’ a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato
articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente
dell’Autorita’ portuale, o laddove non istituita su istanza dell’ente
competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa
acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo
economico e della salute, della regione territorialmente competente,
sentite l’A.N.P.A, l’A.R.P.A. della Regione interessata, l’Istituto
superiore di sanita’ e l’ICRAM. All’uopo il Ministero delle
infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da
concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato
articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce,
quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di
impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e
attivita’ ad esse relative. Il progetto di dragaggio e’ predisposto a
cura dell’Autorita’ portuale, o laddove non istituita dall’ente
competente, e puo’ prevedere anche la realizzazione e/o l’impiego di
vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo.
L’idoneita’ di quest’ultimo ad essere all’uopo utilizzato viene
verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale
dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente
articolo saranno comunque effettuati con modalita’ e tecniche idonee
ad evitare la dispersione di materiale.»;
b) all’articolo 8, comma 3, la lettera m) e’ sostituita dalla
seguente:
«m) assicura la navigabilita’ nell’ambito portuale e provvede al
mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di
escavazione e manutenzione dei fondali puo’ indire, assumendone la
presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi
indifferibili di necessita’ ed urgenza puo’ adottare provvedimenti di
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».
Art. 14.
Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio
della Sicilia e delle aree limitrofe
1. All’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «ad una societa’ per azioni al cui
capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l’Istituto
per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «ad una societa’ per azioni al cui
capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e
Calabria, nonche’ altre societa’ controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa’ per azioni e’
altresi’ autorizzata a svolgere all’estero, quale impresa di diritto
comune ed anche attraverso societa’ partecipate, attivita’ di
individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione
di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e’ soppresso.
2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna
S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della
realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la
Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra societa’
controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a.
possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in
entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di
opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo
in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo e’ stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e
Calabria.
Capo VII
Disposizioni in materia di beni culturali e tutela dell’ambiente
Art. 15.
Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali
1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di
dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 54. – 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici
dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali
generali periferici, coordinati da un Segretario generale.
2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell’articolo 4.».
2. L’articolazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all’adozione del nuovo
regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, in quanto compatibili con l’articolazione del
Ministero.
3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti:
«
dal Segretario generale del Ministero»;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del
Ministero»;
c) all’articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite
dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
4. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004,
n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti : «6
anni».
5. All’articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per l’esercizio di
tali funzioni e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del
turismo». In sede di prima attuazione, in attesa dell’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita’ del turismo subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo, che e’ conseguentemente soppressa.
6. Le modalita’ di attuazione del presente articolo devono, in ogni
caso, essere tali da garantire l’invarianza della spesa da
assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione
di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle
amministrazioni interessate.
Art. 16.
Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attivita’
culturali
1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del
sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento
al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato ad
avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un
contingente di quaranta unita’ nella qualifica di dirigente di
seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta
per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso
riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di
funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per
almeno due anni consecutivi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007.
Art. 17.
ARCUS S.p.a.
1. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonche’ il
controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi
sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i
beni e le attivita’ culturali, con modalita’ che saranno definite con
decreto interministeriale.
Art. 18.
Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari
1. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la
parola: «2008» e’ sostituita dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e’ abrogato.
2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita’ culturali
di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il comune di
Bari acquista la proprieta’ dell’immobile sede del predetto Teatro,
ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da
ogni peso, condizione e diritti di terzi.
3. Con uno o piu’ provvedimenti, il prefetto di Bari determina
l’indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente
normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia’
liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione
del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresi’, l’immediata
immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.
4. E’ assegnato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali un
contributo di otto milioni di euro per l’anno 2007 per il
completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli
di Bari.
Art. 19.
Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali
1. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 12 e’ aggiunto il seguente:
«12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti
del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei
conti dell’ente parco spetta un’indennita’ di carica articolata in un
compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione
alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva,
nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio
2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001)
e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.».
2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1951, n. 535, nel secondo comma sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il primo periodo e’ soppresso;
b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al
primo comma che».
Art. 20.
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli
ambientali e l’efficienza dei relativi interventi attraverso il
rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni
operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici – APAT – di cui agli
articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e’ modificato come segue:
a) l’APAT e’ persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento
autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell’Agenzia
– il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia,
nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata
esperienza e professionalita’, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
– il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri
oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita’,
nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del
presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e
dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
– il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia ed e’
responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione; e’ scelto tra persone di comprovata competenza ed
esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio
di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con il regolamento previsto dall’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo
statuto dell’APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative
sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto
compatibili con le presenti disposizioni;
e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di
cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio dell’APAT, senza
oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.
Capo VIII
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 21.
Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di
vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera
quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e
priorita’ dell’attivita’ di vigilanza.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali,
presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al
comma 2, anche al fine di monitorare la congruita’ dell’attivita’ di
vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e
priorita’ degli interventi ispettivi e segnala altresi’ al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi
da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia
dell’attivita’ di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate
dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui
al comma 23 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia
di finanza», sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale
dell’arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri
tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono
inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il
secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Alle sedute della
Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza
puo’, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi’ invitato il Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza.».
2. All’articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della
Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante
regionale dell’Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il
comandante regionale dell’Arma dei carabinieri».
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di
finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale
dell’Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Alle sedute
del CLES puo’, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.».
4. L’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli
enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche’, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali,
possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle
normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti
d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito,
sentiti gli enti previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni
penali, amministrative e civili.».
Art. 22.
Semplificazione dell’adeguamento annuale delle rendite INAIL
1. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell’INAIL» sono
sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di
amministrazione dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il
Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla
legge, con il Ministero della salute».
Art. 23.
Contributi previdenziali per il settore agricolo
1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, all’onere del pagamento di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di
dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del
2,5 %.
Capo IX
Disposizioni concernenti l’editoria e le comunicazioni
Art. 24.
Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi
1. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla
semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi
ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e
periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina
vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle
provvidenze, anche tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi
di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di
calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del
calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita’ di istruttoria,
concessione ed erogazione, nonche’ dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre
amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle
imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul
territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione
riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica.
Art. 25.
Regime di pubblicita’ dei contributi statali
1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2,
secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e’ inserita la
dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale
fattispecie.
Art. 26.
Erogazione delle provvidenze per l’editoria
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche’
all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge
3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all’anno di
presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di
risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta
ferma la possibilita’ di erogare le differenze in presenza di
eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule
rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche
che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel
Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonche’ alle
imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici
satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il
diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le
medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei
requisiti di accesso.
Art. 27.
Diffusione di messaggi istituzionali e di utilita’ sociale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge
7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono
contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi
istituzionali, di utilita’ sociale o di pubblico interesse, in misura
massima da determinare con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di
cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 28.
Rimborsi per abbonamenti
1. All’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite
dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera
b) le
parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
2. All’articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera
b) le
parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
3. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari
possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da
societa’ autorizzate ad espletare i predetti servizi.
Art. 29.
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250
1. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006,
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite
dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite
dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
2. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a
quello» sono soppresse.
3. All’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura
media».
4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004
sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse
modalita’ di calcolo, il recupero di contributi relativi all’anno
2003, non si procede all’ulteriore recupero e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato.
Art. 30.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai
contributi relativi agli anni precedenti.
2. All’articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite
dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali e’ calcolato il
contributo».
3. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla
citata disposizione per l’accesso alle provvidenze di cui
all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi
relativi all’anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.
Art. 31.
Convenzioni aggiuntive
1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e’ effettuato nell’anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni.
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la
riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali,
devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i
suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le
modalita’ di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i
soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle
categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 33.
Modalita’ di rimborso alla societa’ Poste Italiane
1. Le somme ancora dovute alla societa’ Poste Italiane ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di
dieci anni.
Art. 34.
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche
1. All’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro
2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite
dalle
seguenti: «di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle
seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro
580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le
seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
piu’ di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le
parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro
2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro
2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro
2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro
580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: «17-bis. Alle
sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in
misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.».
Capo X
Disposizioni in materia di universita’
Art. 35.
Organizzazione del Ministero dell’universita’ e della ricerca
1. All’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si
articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche’ un incarico dirigenziale ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.»; nel comma 8-bis del medesimo
articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell’universita’
e della ricerca».
Art. 36.
Valutazione del sistema universitario e della ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della
qualita’ delle attivita’ delle universita’ e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche’
dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e
di incentivazione delle attivita’ di ricerca e di innovazione, e’
costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita’ giuridica di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita’ delle attivita’ delle
universita’ e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di
finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato
dal Ministro dell’universita’ e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita’ di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e
degli enti di ricerca;
c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi
statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita’ di
ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attivita’ di valutazione dell’Agenzia
costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei
finanziamenti statali alle universita’ e agli enti di ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, secondo principi
di imparzialita’, professionalita’, trasparenza e pubblicita’ degli
atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo
direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le
relative indennita’.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operativita’
dell’Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’articolo 5 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di
valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel
limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede
utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso CNSVU, nonche’, per la quota rimanente, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 37.
Disposizioni in materia di ordinamento universitario
1. Il comma 2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e’ sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a
coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in
esecuzione del regolamento del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali
soggetti, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento didattico
delle Scuole di cui al comma 1 puo’ essere articolato sulla durata di
un anno.».
2. All’articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nel primo periodo, le parole: «e’ riconosciuto» sono sostituite
dalle
seguenti: «puo’ essere riconosciuto». Le universita’ disciplinano
nel
proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita’
professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in
materia, nonche’ le altre conoscenze e abilita’ maturate in attivita’
formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti
formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo’ essere
superiore a sessanta.
3. Per le finalita’ di cui all’articolo 26, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima
disposizione e prevedendo altresi’ idonei interventi di valutazione
da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) sull’attivita’ svolta, anche da parte delle
universita’ e delle istituzioni gia’ abilitate al rilascio dei titoli
accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, non puo’ essere autorizzata l’istituzione di nuove
universita’ telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
Capo XI
Misure di razionalizzazione e funzionalita’ del settore pubblico
Art. 38.
Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, gli enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla
concorrenza, per l’individuazione di societa’ alle quali affidare
servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati
all’ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell’energia, sia
termica che elettrica.
2. Il corrispettivo delle societa’ assegnatarie del servizio e’
dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza
energetica rilasciati in conseguenza dell’attivita’ svolta.
Art. 39.
Disposizioni in materia di tutela dell’euro
1. Nell’ambito delle autorita’ nazionali competenti, ai sensi
dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l’Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche’ le relative
informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409.
2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita’, in
applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al
comma 1, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze –
Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via
telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti
all’identificazione dei sospetti casi di falsita’, secondo modalita’
stabilite nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Banca
d’Italia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Nelle more dell’adozione delle misure di cui al comma 3, i
soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete
metalliche in euro sospette di falsita’ provvedono all’inoltro
all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e
delle informazioni – secondo le modalita’ di cui alle vigenti
disposizioni.
4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla
applicazione dell’articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in
merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il
potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e
delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per
l’erogazione del credito al consumo, e’ autorizzata la spesa di euro
758.000 per l’esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per
l’esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l’esercizio
finanziario 2009.
Art. 40.
Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
il CIPE
1. Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, e’ sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento
di risultati determinati o per la realizzazione di specifici
programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite
strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non
superiore a quella del Governo che le ha istituite, e’ specificata
dall’atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente puo’ ridefinire le
finalita’ delle strutture di missione gia’ operanti: in tale caso si
applica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le
strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di piu’
dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo’
istituire con proprio decreto apposite unita’ di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e’ nominato ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall’attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e
contenimento degli oneri connessi all’applicazione del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle
disponibilita’ per l’anno 2006 previste dall’articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il
Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo, di una
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non piu’ di
dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno
funzionamento dell’assetto istituzionale conseguente ai predetti
provvedimenti normativi. L’attivita’ della struttura, in quanto
aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve
svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
3. All’articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.
48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri
dell’universita’ e della ricerca e della pubblica istruzione».
Art. 41.
Incarichi dirigenziali
1. All’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all’articolo 23, e al comma 6,».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori
delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
3. In sede di prima applicazione dell’articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed
integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti
prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. Il comma 309 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e’ soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive
modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 42.
Razionalizzazione del settore della formazione del personale della
pubblica amministrazione
1. L’Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
e successive modificazioni, e’ soppresso. Con delibera adottata ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 287 del
1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione individua, nell’ambito delle strutture organizzative
della stessa, il servizio responsabile dell’attuazione dei compiti
attribuiti all’Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per
il loro svolgimento.
2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 e’ soppressa.
Nei confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono
attivate le procedure di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il presidente del Formez – Centro di formazione studi
presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del
piano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna dell’Istituto
volte a conseguire, nell’anno finanziario 2007, risparmi di spesa non
inferiori al dieci per cento delle risorse di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini
dell’applicazione del presente comma i termini di trenta e sessanta
giorni stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi
ridotti a quindici giorni. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione comunica immediatamente
l’approvazione del piano al Ministro dell’economia e delle finanze,
ai fini delle conseguenti variazioni da apportare alla tabella C)
allegata alla legge finanziaria.
Art. 43.
Qualita’ e valutazione dell’azione amministrativa e dei servizi
pubblici
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della
funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per
il miglioramento della qualita’ dei servizi resi dalla pubblica
amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca
anche linee guida per l’adozione, da parte delle amministrazioni
interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di
sistemi di misurazione della qualita’ dei servizi resi all’utenza.
Art. 44.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni – Nuovo Codice della strada
1. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente:
«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire
all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data
di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente:
«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000.».
2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente
la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di
guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, e’
riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze
opera l’agente accertatore, che ne da’ comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e
la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti
degli esami di revisione gia’ sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a
seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la
decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
3. All’articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione»
sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e’ sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva
la facolta’ degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in
caso di accertata illegittimita’ della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e’ disposto per
novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel
biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.».
4. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle
violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e’ disposto per novanta giorni.».
Art. 45.
Attivita’ della pubblica amministrazione in materia di dighe
1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e’ soppresso.
2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano
dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonche’
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e
sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il
regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Fino all’adozione del citato regolamento, l’attivita’ facente capo
agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia’ individuati ai sensi
dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136.
3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita’ gia’
facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla
contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti
dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello
Stato, e affluiscono ad apposita unita’ previsionale di base inserita
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella
medesima unita’ previsionale di base confluiscono gli stanziamenti
finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture per le attivita’ del Registro
italiano dighe.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle
attivita’ gia’ facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 6 della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Al fine di garantire la continuita’ delle attivita’ di interesse
pubblico gia’ facenti capo al Registro italiano dighe, fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi
del presente articolo, e’ nominato un Commissario straordinario per
l’espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati
all’ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di
cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano
dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
7. La Consulta degli iscritti, di cui all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a
svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri
a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della
stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del
comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in
particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
Art. 46.
Proroga del termine in materia di soppressione di organismi
1. All’articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«
centottanta giorni».
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 14, dall’articolo 7,
commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a
milioni 27,05 per l’anno 2006, a milioni 390,5 per l’anno 2007, a
milioni 402,3 per l’anno 2008, a milioni 391,3 per l’anno 2009 ed a
milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.