Contenzioso in materia di elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri


Consiglio Nazionale degli Ingegneri, XVII sessione

Circolare dell’1 settembre 2006 n. 2900 prot. CNI

Contenzioso in materia di elezione del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto,
si ritiene doveroso informare che in data 18 agosto 2006 è stata depositata
la Sentenza n. 7203, con cui il TAR Lazio, Sezione III-quater, accogliendo
in parte i ricorsi introduttivi del giudizio, ha annullato la delibera del
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma del 15.11.2005 in cui si è votato
per il rinnovo del Consiglio Nazionale e l’atto di proclamazione degli
eletti al medesimo Consiglio adottato dal Ministero di Giustizia in data 06.04.2006.

L’invalidità della delibera del Consiglio dell’Ordine di
Roma troverebbe, secondo la Sentenza, la propria fonte nel fatto che il predetto
Consiglio si sarebbe illegittimamente insediato anticipatamente.

Per ogni dettaglio si rinvia direttamente alla lettura della citata sentenza.

Contro tale determinazione giudiziaria è stato prodotto appello dinanzi
al Consiglio di Stato sia da parte di alcuni Consiglieri Nazionali in carica,
sia da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, il quale, tra l’altro,
ha più volte evidenziato come la circostanza di una diversa composizione
del Consiglio non avrebbe influito in concreto sul risultato acquisito, atteso
che la maggioranza assoluta (nove su quindici) dei Membri del nuovo Consiglio
dell’Ordine di Roma era la stessa del Consiglio uscente.

Inoltre è stato richiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi, in
sede cautelare, anche sull’esecuzione della citata Sentenza TAR.

Per tali motivi il Consiglio Nazionale, nella seduta del 30 Agosto u.s., nel
prendere atto che pendono i ricorsi dinnanzi al Consiglio di Stato, nei confronti
del quale si ripone la massima fiducia, ha ritenuto, all’unanimità,
che esso è e sarà validamente in carica fino a quando non vi
saranno atti ostativi delle Autorità competenti e definitive determinazioni
dell’Autorità Giudiziaria di II grado, senza le quali non può assolutamente
parlarsi, come adombrato da qualche Organo di stampa, di carenza di autorevolezza
e di legittimazione necessarie per governare e tutelare la Categoria.

La decisione del Consiglio Nazionale è stata presa sia alla luce dell’attuale
fase storica e politica, che, nell’interesse generale degli iscritti,
non consente pericolosi vuoti di rappresentanza, sia nella convinzione che
il risultato delle elezioni di rinnovo del CNI sia espressione dell’effettiva
volontà della categoria.

(Roma, 1 settembre 2006)

Redazione

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