Il responsabile del procedimento nel codice appalti


Il Ministro delle Infrastrutture Di Pietro, in risposta ad
un’interrogazione scritta, presentata innanzi all’8° Commissione Permanente
della Camera dei Deputati, ha chiarito se il responsabile del procedimento
secondo il nuovo codice appalti debba o meno essere necessariamente un dipendente
di ruolo.

Di seguito, il testo dell’interrogazione e la risposta in Commissione del Ministro.

. . . . . . . . .

Ministro delle Infrastrutture

Risposta a interrogazione
scritta (3 ottobre 2006)

"Il responsabile del procedimento nel codice
appalti"

L’interrogazione

"Al
Ministro delle infrastrutture.

Per sapere – premesso che:

da numerosi Enti Locali, in particolare quelli di piccola dimensione, arrivano
preoccupate segnalazioni per il contenuto del
comma 5 dell’articolo 10 del codice degli appalti pubblici approvata con
decreto legislativo n. 163 del 2006 (Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 2 maggio 2006) secondo cui il responsabile del procedimento
dei pubblici appalti «deve essere un
dipendente di ruolo»;

questa disposizione così tassativa sembra precludere la possibilità di
ricorrere a personale a tempo determinato ex
articolo 110, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (TUEL), approvato con decreto
legislativo n. 267 del 2000, ed anche di poter ricorrere a convenzioni con
altri enti, onde potersi avvalere di personale cui
affidare la responsabilità dei procedimenti.
Non solo, ma in questo
modo si rende impraticabile la possibilità di avvalersi
di personale comandato o distaccato da altri enti;

tale norma si prefigura come deleteria soprattutto per i piccoli comuni stanti
anche i vincoli in materia di assunzioni -:
se non intenda assumere iniziative normative per ovviare a tale situazione
che di fatto blocca qualsiasi iniziativa in ambito
di appalti pubblici per tutti gli enti locali sprovvisti del responsabile
del procedimento (19 luglio 2006)"

La risposta del Ministro

"La questione sollevata dai deputati interroganti riguarda le segnalazioni
inviate da diversi enti locali in ordine al disposto dell’articolo 10, comma
5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nella parte in cui si dispone che per
le amministrazioni aggiudicatrici il responsabile del procedimento «deve
essere un dipendente di ruolo».

Ciò parrebbe precludere, a parere
di detti enti locali, la possibilità di ricorrere a personale a tempo
determinato ex articolo 110, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali o a personale comandato ovvero distaccato da altri enti.

In merito, si osserva che la lettura del citato articolo 10, comma 5 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 deve avvenire in combinato con quanto disposto
al comma 7 del medesimo articolo laddove «nel caso in cui l’organico
delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non
sia compreso alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria
per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo
quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure indicate
nel decreto per l’affidamento di incarichi di servizi ai soggetti aventi le
specifiche competenze previste dal Codice.

Risulta evidente che, in presenza di determinate condizioni quale carenza di
organico o carenza di professionalità accertate e attestate, il dirigente
e/o il segretario comunale possa farsi affiancare da un tecnico in possesso
delle specifiche competenze.

Per una visione completa della materia, si deve altresì analizzare l’articolo
91, comma 8, dello stesso Codice dei contratti pubblici nella parte in cui
vieta l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori,
collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste. Nel merito, appare
chiaro l’intento del legislatore di evitare, per quanto possibile, il ricorso
a professionalità esterne all’Amministrazione pubblica per l’affidamento
di incarichi di responsabile.

Le disposizioni in esame debbono tuttavia essere collocate nel più ampio
contesto della riforma del pubblico impiego che ha introdotto la possibilità di
attribuire funzioni dirigenziali o di alta professionalità anche ad
esterni all’Amministrazione tramite contratto individuale di lavoro di diritto
privato, a determinate condizioni quali una elevata qualificazione professionale,
posti limitati ad una percentuale dell’organico, eccetera.

In tale quadro si colloca l’articolo 11 del citato testo unico degli enti locali
che consente a questi ultimi, ove necessario, la copertura dei posti di responsabili
di servizi o di uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione
mediante la stipula di contratti a tempo determinato – di diritto pubblico
o, eccezionalmente, di diritto privato – nella misura non superiore al 5 per
cento del totale della dotazione organica della dirigenza.

Viene previsto, sostanzialmente, la possibilità di nomina di un dirigente
e/o direttivo e l’incardinamento funzionale dello stesso nell’ente tramite
un contratto di diritto privato a tempo determinato. È possibile che
alla struttura cui si è preposti inseriscano funzioni di responsabile
del procedimento per determinate materie".

(Roma, 3 ottobre 2006)

Redazione

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