La legge di riforma delle TV

Il Governo ha presentato, lo scorso 2 ottobre, il proprio disegno di legge
di riforma
del mercato
televisivo.

Questi i punti qualificanti (a seguire il testo integrale del disegno di legge “Gentiloni”).

Separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti

Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale,
al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto
tecnologico, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata
alla progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti.

Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo

Costituisce posizione dominante vietata (ex art. 43 decreto legislativo 177/2005),
il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi
pubblicitari del settore televisivo.

Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e accesso
alle infrastrutture a banda larga

Le frequenze televisive analogiche ridondanti dovranno essere
liberate e restituite.

I soggetti titolari di piu’ di due emittenti televisive in ambito nazionale
via etere terrestre su frequenze analogiche dovranno trasferire i palinsesti
delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze terrestri in tecnologia
digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

Le frequenze in tal modo resesi disponibili verranno cedute ai soggetti che
ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta pubblica, incentivando progetti
che assicurino
la
piu’ ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettivita’, trasparenza,
non discriminazione e proporzionalita’ previsti dall’ordinamento, e con la
previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.

I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono
anche attivita’ di operatore di rete saranno tenuti alla separazione societaria.

I fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno utilizzare piu’ del
20% della capacita’ trasmissiva complessiva.

L’attivita’ di rilevazione degli indici di ascolto

L’attivita’ di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione costituisce ora un servizio di interesse generale a
garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione.

Sanzioni

Diviene reato manipolare i dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione.

. . . . . . . .

Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006

Schema di disegno di legge recante

“Disposizioni per la disciplina del settore
televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale”


Articolo 1
(Principi generali)

Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale,
e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre
2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto
tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza,
la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata
a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, tendenziale
e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, previsione
di limiti alla capacita’ trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti.
Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare
l’uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine incoraggia
il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso
forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

Articolo 2
(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo ed altre
misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione
al digitale)

1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle
reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale
dei ricavi pubblicitari del settore televisivo riferito alle trasmissioni via
etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo,
costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati
economici acquisiti attraverso l’Informativa economica di sistema di cui alla
delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare
precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l’adozione
delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1* gennaio dell’anno successivo.

3. Nell’anno solare successivo all’accertamento, ciascuna emittente televisiva
in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche facente capo
a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicita’
in misura non superiore al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano
trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o piu’ emittenti televisive
gia’ operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.

4. All’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
la parola ”spot” e’ sostituita dalla seguente: ”messaggi”.

5. All’articolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
al primo periodo le parole ”dagli spot” sono sostituite dalle seguenti: ”dai
messaggi” e le parole ”gli spot” dalle seguenti ”i messaggi” e al secondo
periodo le parole ”dagli spot” sono sostituite dalle seguenti: ”dai messaggi”.

6. All’articolo 43 comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
prima del penultimo periodo aggiungere il seguente: ”al fine del rispetto
del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in
tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione
che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano
contraddistinti da un unico marchio”.

Articolo 3.
(Disposizioni per l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico
e per l’accesso alle infrastrutture a banda larga)

1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale
e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio, quali individuate
all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere
liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero entro
12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto
di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello
spettro elettromagnetico i soggetti titolari di piu’ di due emittenti televisive
in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento
su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma
trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti
la seconda.

3. Il progetto, redatto in conformita’ ai parametri tecnici previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale ed alle conclusioni assunte in sede di Conferenza
regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, e’ approvato dall’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni entro i 90 giorni successivi.

4. All’esito dell’approvazione del progetto, e in ogni caso entro dodici mesi
dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di piu’ di due
emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche,
trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze
terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in
tecnologia digitale.

5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi
2, 3 e 4, acquisite ai sensi della legge 66/01, sono cedute a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla
base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformita’ ai criteri e alle
modalita’ stabiliti dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Le
frequenze residue e quelle acquisite con diverse modalita’ rientrano nella
disponibilita’ del Ministero che le riassegna attraverso procedure pubbliche,
con modalita’ stabilite dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la piu’ ampia copertura,
nel rispetto dei criteri di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalita’ previsti dall’ordinamento, e con la previsione di quote
di riserva a favore dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004,
n 112 non si applicano ai soggetti titolari di piu’ di due emittenti televisive
in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatte salve
le disposizioni del periodo che precede, i trasferimenti di cui all’articolo
23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 sono consentiti a qualunque altro
soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per
l’ottenimento dell’autorizzazione generale per l’esercizio dell’attivita’ di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti
sono altresi’ abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla
sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa’ dell’informazione
in tecnica digitale.

7. Dal 30 novembre 2012, e comunque a partire dalla data della completa conversione
delle reti televisive i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito
nazionale che svolgono anche attivita’ di operatore di rete sono tenuti alla
separazione societaria.

8. Alla data del 30 novembre 2012 e comunque a partire dalla data della completa
conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale
non potranno utilizzare piu’ del 20% della capacita’ trasmissiva complessiva,
quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della
capacita’ di trasporto espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente
servita, espressa in milioni di utenti.

9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacita’ trasmissiva
eccedente i limiti previsti dal comma 8 e’ ceduta da parte del fornitore di
contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti
che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata
in conformita’ ai criteri e alle modalita’ stabiliti con decreto del Ministro
delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
La capacita’ trasmissiva eccedente i limiti indicati dal comma 6, che non sia
stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla
data del 30 novembre 2012, e comunque all’atto della completa conversione delle
reti, nella piena disponibilita’ del Ministero delle comunicazioni.

10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come
detentori di un significativo potere di mercato all’esito delle procedure di
cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori
titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne fanno richiesta, l’accesso
a detta infrastruttura, nonche’ ad ogni componente di rete necessario, ai fini
della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di
contenuti multimediali in modalita’ lineare, in tutti i casi in cui sistemi
di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte
di proprie divisioni commerciali, nonche’ di societa’ controllate, controllanti,
collegate o consociate.
L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera,
in conformita’ ai principi di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalita’, i criteri e le modalita’ per la formulazione dell’offerta
di cui al presente comma.

Articolo 4
(Principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di
diffusione dei mezzi di comunicazione)

1 L’attivita’ di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia
del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore
radiofonico e televisivo essa e’ svolta tenendo conto delle diverse tecnologie
e piattaforme trasmissive esistenti.

2. Il Governo e’ delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a definire
le modalita’ attraverso le quali l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi
di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) favorire
il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni; b) garantire
che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici
del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati; c) assicurare
la congruenza delle metodologie adottate nelle attivita’ tecniche preordinate
e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi; d) tener conto , nell’attivita’
di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo,
delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti; e) assicurare
la piena attuazione dell’art.1,comma 6, lett.b) punto 11 della legge 31 luglio
1997 n.249.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 2, il Governo puo’ adottare , nel rispetto dei principi e criteri
direttivi, fissati dalla presente legge, uno o piu’ decreti legislativi integrativi
e correttivi.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede secondo le modalita’ ed i criteri di contribuzione , a carico dei
soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dall’art. 1, commi 65 e 66
della legge 23 dicembre 2005 n. 266. L’Autorita’ e’ a tal fine autorizzata
a rideterminare l’entita’ della contribuzione ai sensi dell’art.1, comma 65
e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Articolo 5
(Vigilanza e sanzioni)

1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione
delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure
stabilite con il proprio regolamento di cui all’articolo 51 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle sue
disposizioni.

2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2 comma 3 e
di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge,
l’Autorita’ all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato
dal regolamento di cui al comma 1.

3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all’irrogazione
della sanzione di cui al comma 2, l’Autorita’ dispone, nei confronti del soggetto
esercente l’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attivita’
per un periodo da 1 a 10 giorni e, nei casi piu’ gravi, per un periodo non
superiore a sei mesi.

4. Se la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 2, comma 3 e
dall’articolo 3 della presente legge e’ accertata, o comunque persiste, successivamente
alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, l’Autorita’
puo’ disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle
comunicazioni.

5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione
di cui all’articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi, e’ punito con la reclusione da
uno a sei anni.

Articolo 6
(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177: a) all’articolo 2, comma 1, lettera h), le parole ”compresa
la pay per view”; b) all’articolo 2, comma 1, lettera l), le parole ”iniziative
di comunicazione di prodotti e servizi”; c) l’articolo 27, comma 3; d) all’articolo
31, comma 1, le parole ”compresa la pay per view”; e) all’articolo 43, comma
10 le parole ”da attivita’ di diffusione del prodotto realizzata al punto
vendita con esclusione di azioni sui prezzi”; f) l’articolo 51, comma 3.

2. All’articolo 2, comma 1, lettera l) e all’articolo 43, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, le parole ”sistema integrato delle comunicazioni”
sono sostituite dalle parole ”settore delle comunicazioni”.

3. L’articolo 43, comma 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e’
sostituito dal seguente: ”Le imprese, anche attraverso societa’ controllate
o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come
definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1* agosto 2003,
n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore,
non possono, attraverso operazioni societarie, determinare – ai sensi degli
articoli 2359 e 2497- septies del codice civile – situazioni di collegamento
o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo”.

4. L’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e’
sostituito dal seguente: ”L’Autorita’, applicando le norme contenute nel Capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro
a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) ed e); c) da euro 25.823 a
euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera
f); d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera g); e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 1.040 euro
a 5200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

5. Dopo l’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e’ aggiunto il seguente comma 2bis: ”Per le sanzioni amministrative di cui
al comma 2 e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto
dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

6. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 3 maggio 2004, n. 112: 21,
23 comma 5, 25 comma 12.

7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n.
112 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque
incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 7
(Copertura finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri,
ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione

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