Le misure sul lavoro nella legge finanziaria 2007

Il Ministero del Welfare ha riassunto per aree tematiche
le principali disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali contenute
nel disegno di legge finanziaria e nel decreto legge collegato.

Di seguito, il documento elaborato dal Ministero:


"1) Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la
trasformazione da co.co.co., co.co.pro. in lavoro subordinato (art. 178).

La misura è destinata ad operare, a seguito di accordi aziendali ovvero
territoriali tra datore di lavoro (committente) e Organizzazioni sindacali,
fino al 30 aprile 2007.

La norma è finalizzata ad introdurre un percorso consensuale di stabilizzazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Ove sia prevista l’assunzione del lavoratore, già utilizzato con co.co.pro.,
con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro verserà una
somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale
presso l’INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un
contributo nella misura massima utile a raggiungere l’aliquota contributiva
prevista per il lavoro subordinato.

La misura favorisce dunque i giovani già impegnati in rapporti di co.co.pro.,
migliorandone sensibilmente l’accumulo contributivo per il periodo di tale
attività, che consentirà loro un miglior trattamento pensionistico,
e naturalmente contribuisce a contrastare la permanenza in una situazione di
precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall’ordinamento in sinergia
con le altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale
per il lavoro a tempo indeterminato).

2) Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare e per contrastare
il lavoro nero.

L’intervento si articola in varie misure in linea di continuità con
l’art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani-Visco):

a. Indici di congruità costituiti da indici che rapportano la qualità dei
servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli
(art. 169);

b. Introduzione di meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio
2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività,
oltre che in agricoltura e nell’edilizia, ove è già vigente (estensione
DURC) (art. 170);

c. Incremento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro,
di legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme
entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 (art. 171). L’importo è quintuplicato
sia per tener conto del lasso temporale, sia per rendere più incisiva
la sanzione. Le conseguenti maggiori entrate derivanti dall’adeguamento delle
sanzioni, vanno ad incrementare la dotazione del Fondo per l’occupazione;

d. Estensione dell’obbligo di comunicazione a tutti i settori di attività dell’instaurazione
del rapporto di lavoro il giorno antecedente (art. 172);

e. Finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e
alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico
(art. 173);

f. Misure volte a promuovere l’emersione spontanea, rendendola conveniente
per il datore di lavoro senza che ciò danneggi il lavoratore, ma anzi
ne garantisca la regolare e stabile occupazione (art. 177);

g. Destinazione di una quota del Fondo per l’occupazione per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione
istituzionale e l’informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute
e sicurezza (art. 166, comma 1, lettera f);

h. Meccanismi di rafforzamento della capacità ispettiva, quali il
potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri, nel cui contingente
complessivamente autorizzato deve essere previsto almeno il 50% di unità già in
possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica
(art. 62);

i. Costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorra
allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES; costituzione di un apposito
fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento d’intesa
con le regioni e gli enti locali interessati,di servizi di supporto allo sviluppo
delle imprese che attivino processi di emersione (art. 166, comma 1, lettera
a).

3) Stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio
a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedura
di natura concorsuale. (art. 57).

La previsione costituisce anche principio (art. 59) cui le regioni e gli
enti locali possono fare riferimento per quanto riguarda le assunzioni, valutando
la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte
da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

4) Interventi in materia di ammortizzatori sociali, in attesa di una loro
organica riforma, a carico del Fondo per l’occupazione (art.166):

a) possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali
con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di
50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

b) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti
criteri e modalità al fine di sostenere programmi per la riqualificazione
professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto
che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni
di crisi,nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008

c) interventi in materia di LSU che consentano di assegnare ai comuni con meno
di 50.000 abitanti, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, risorse finanziarie nel limite complessivo
di 1 milione di euro per l’esercizio 2007, previa individuazione dei criteri
di assegnazione, per lo svolgimento di attività socialmente utili e
per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che le svolgono;

Misure a tutela dell’occupazione:

a) sostenere gli interventi dei c.d. ammortizzatori in deroga (art.176).

La norma proroga fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di intervenire
in via amministrativa in situazioni particolari, in cui la vigente normativa
non consente alcun intervento. La norma consentirà nuovi interventi
e la prosecuzione degli interventi iniziati negli anni precedenti e non completati;

b) è stabilizzato nell’ordinamento il livello attuale dell’indennità di
disoccupazione previsto dal decreto legge n. 35 del 2005 invia solo annuale;
(art.167);

c) misure a sostegno dei livelli occupazionali in caso di crisi economica dell’impresa
di rilevanti dimensioni (art. 104, comma 11). E’ prevista l’istituzione, d’intesa
con il Ministero per lo sviluppo economico, di un’apposita struttura al fine
di contrastare il declino dell’apparato produttivo e salvaguardare e consolidare
le attività ed i livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
che versano in crisi economico –finanziaria. La struttura si potrà avvalere,
per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;

d) mobilità lunga (art. 175) nel limite massimo di 6.000 unità da
attivare entro l’anno 2007, dietro accordi sindacali e con piano approvati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5) Interventi in materia di previdenza sociale.

Istituzione presso la Tesoreriadello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti
di fine rapporto gestito dall’INPS in cui far confluire dal 1° gennaio
2007 il 50 per cento delle liquidazioni maturande non destinate a previdenza
complementare. Le risorse del Fondo saranno utilizzate, oltre che in funzione
della stabilizzazione dei conti pubblici, per interventi di sviluppo economico
e di finanziamento di infrastrutture. Sono inoltre stabilite compensazioni,
da garantire alle imprese per il versamento di quote di TFR, che consistono
nell’esonero del pagamento dei contributi sociali, a cominciare da quelli
per assegni familiari, maternità e disoccupazione, per gli anni 2008
e 2009 (art. 84).

6) Aliquote contributive, tutele sociali per lavoratori "parasubordinati" e
apprendisti, contributo di solidarietà per pensioni di importo elevato:

a) per i c.d. parasubordinati, incremento dell’aliquota contributiva per
migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23 per
cento per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non
siano pensionati ( art.85, comma 3); corresponsione per costoro di una indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell’arco
dell’anno solare ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla
gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. A detti lavoratori, che abbiano titolo all’indennità di
maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto
per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un
trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di
tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 per cento del
reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità (art. 86); incremento dell’aliquota contributiva anche per
gli altri parasubordinati al 16 per cento;

b) rideterminazione al 10% della contribuzione ai fini previdenziali dovuta
dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani; estensione
ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in
materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale
prevista per i lavoratori subordinati (art. 85, comma 4);

c) incremento (nella misura dello 0,3 per cento dell’aliquota pensionistica
a carico del lavoratore (portata da 32,7 a33) – (art. 85, comma 2);

d) determinazione delle aliquote contributive delle gestioni pensionistiche
degli artigiani e commercianti (INPS) nella misura del 19, 5 per cento per
il 2007 e del 20 per cento dal 2008 (art. 85, comma 1);

e) trattamenti pensionistici. Introduzione di un contributo triennale di solidarietà nella
misura del 3 per cento a carico dei trattamenti pensionistici i cui importi
risultino complessivamente superiore a 5.000 euro mensili (art. 85, comma 5).

7) Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile
nelle aree svantaggiate (art 18).

L’art. 18 introduce nuove deduzioni della base imponibile dell’IRAP: i datori
di lavoro privati, ad esclusione di alcuni settori quali banche, assicurazioni
ed imprese in concessione e a tariffa (trasporti, acqua, energia, poste,
telecomunicazioni), possono operare ora due nuove deduzioni in riferimento
ai soli lavoratori a tempo indeterminato, compresi quelli a part-time:

a) deduzione forfetaria consistente in una riduzione pari a 5.000 euro su
base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo
di imposta; l’importo è raddoppiato nelle regioni meridionali, compresi
Abruzzo e Molise, ma in tal caso non può superarsi il limite della regola
comunitaria degli Aiuti di Stato (de minimis); implementazioni della misura
sono poi previste in caso di occupazione di lavoratrici che rientrino nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 2204 del
2002 inmateria di Aiuti di Stato in favore dell’occupazione.

b) deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali
a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato.

Le misure entrano in vigore in due tempi: da febbraio a giugno 2007 nella misura
del 50 per cento e per l’intero da luglio 2007.

Sono ammessi in deduzione inoltre le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e gli assunti con contratto di formazione e lavoro.

L’intervento riduce il costo del lavoro, ma persegue anche l’obiettivo di incentivare
il ricorso a forme stabili di occupazione e si coniuga con la rimodulazione
delle aliquote fiscali sui redditi.

8) Rimodulazione delle aliquote fiscali e rafforzamento degli assegni familiari.

Le risorse già impegnate per il secondo modulo della riforma Tremonti
sono recuperate per essere diversamente allocate a favore dei redditi medio-bassi
secondo i seguenti criteri di ripartizione:
– 3,5 miliardi di euro per il lavoro dipendente
– 1,5 per i pensionati
– 1 per il lavoro autonomo
Inoltre si aggiungono risorse per gli assegni familiari.

Norme contenute nel decreto legge

1) Misure di carattere amministrativo ed organizzativo che intervengono sugli
strumenti (organismi,comitati), che hanno il compito di coadiuvare l’emersione
ovvero di migliorare l’attività conoscitiva del fenomeno, anche attraverso
la messa in rete delle comunicazioni e dei dati.( art. 21, comma 1.)

2) Semplificazione dell’adeguamento annuale delle rendite INAIL (art. 22)".

Redazione

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