Il testo del regolamento sulle controversie innanzi all’Autorita’ sui Contratti Pubblici

Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
, servizi e forniture

Deliberazione del 10 ottobre 2006

“Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi
dell’art.
6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie
di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163.

Art. 2
(Soggetti richiedenti)

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti
interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza
di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione
insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture.

2. A pena di improcedibilità, l’istanza deve essere sottoscritta
dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del
soggetto richiedente.

Art. 3
(Presentazione e contenuti dell’istanza)

1. L’istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell’Autorità,
può essere trasmessa tramite:

-raccomandata del servizio postale;
– fax;
– per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L’istanza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

– intestazione riportante la seguente dicitura “istanza di parere per
la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d. Lgs.
n. 163/2006”;
– indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
– eventuali soggetti controinteressati;
– rappresentare l’eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di
un ricorso innanzi all’autorità giudiziaria;
– oggetto della gara ed importo a base d’asta;
– compiuta e succinta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia,
con allegazione della documentazione di riferimento;
– sintetica rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti;
– eventuale richiesta di audizione.

3. Quando l’istanza è formulata dalla stazione appaltante, la
stessa deve contenere l’impegno della medesima a non porre in essere
atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione
della stessa da parte dell’Autorità.

Art. 4
(Avvio dell’istruttoria)

1. l’Ufficio Affari Giuridici – Settore Precontenzioso apre l’istruttoria
rendendo noto l’avvio del procedimento ed il nominativo del relativo
responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni
dal ricevimento dell’istanza al protocollo dell’Autorità,
nei confronti:

– del/i sottoscrittore/i dell’istanza;
– dei controinteressati chiaramente identificati nell’istanza stessa.

2. In detta comunicazione è altresì riportato che in caso di
mancata partecipazione al contraddittorio documentale e/o orale di una delle
parti interessate, l’Autorità valuterà la questione sulla
base degli elementi di fatto in suo possesso.

3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene la fissazione della
data dell’eventuale audizione di cui al successivo articolo 5.

4. Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione
appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l’Autorità formula
alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli
ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa
da parte dell’Autorità.

5. Ove ritenuto necessario dall’Ufficio Affari Giuridici – Settore Precontenzioso,
con la comunicazione di avvio del procedimento, si chiedono alle parti interessate
ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell’istanza,
fissando il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione stessa
per la ricezione di memorie scritte e/o documenti.

6. In caso di eventuale audizione di cui al successivo articolo 5, l’integrazione
documentale dovrà pervenire all’Autorità entro il giorno
precedente la data dell’audizione.

Art. 5
(Partecipazione all’istruttoria)

1. Se richiesta dalle parti interessate, singolarmente o congiuntamente, la “Commissione
per la soluzione delle controversie”, di cui al successivo articolo 6,
procede all’audizione delle stesse.

2. Anche se non richiesta dalle parti, l’audizione di cui al comma 1.
ha luogo nel caso in cui l’Ufficio Affari Giuridici – Settore Precontenzioso
lo ritenga necessario al fine di chiarire aspetti rilevanti della fattispecie
sottoposta all’esame dell’Autorità.

3. L’audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di acquisizione
al protocollo dell’Autorità dell’istanza di parere.

4. All’audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile
del procedimento che espone alla “Commissione per la soluzione delle
controversie”, di cui al successivo articolo 6, la questione sottoposta
all’attenzione dell’Autorità.

5. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell’audizione.

Art. 6
(Commissione per la soluzione delle controversie)

1. Presso l’Autorità è istituita la “Commissione
per la soluzione delle controversie” presieduta a rotazione da un membro
del Consiglio dell’Autorità e composta da esperti nei settori
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nominati dal Consiglio
dell’Autorità.

2. La Commissione adotta con propria deliberazione il parere sulla questione
oggetto della controversia.

3. Fino alla costituzione di detta Commissione, le competenze e le attività ad
essa attribuite sono svolte dal Consiglio dell’Autorità.

Art. 7
(Adozione del parere)

1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio Affari Giuridici trasmette
alla Commissione di cui all’art. 6 la relazione istruttoria finale redatta
dal responsabile del procedimento, contenente l’ipotesi di soluzione
della questione, entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio del procedimento
ovvero dalla data di ricezione dell’eventuale integrazione documentale
ovvero dalla data dell’eventuale audizione.

2. La Commissione adotta la propria deliberazione entro il termine di dieci
giorni dalla data di trasmissione della relazione istruttoria finale.

3. L’Ufficio Affari Giuridici trasmette tempestivamente alle parti interessate
la deliberazione della Commissione.

4. L’Ufficio Affari Giuridici cura la raccolta sistematica delle deliberazioni
della Commissione nel sito massimario dell’Autorità.

(Roma, 10 ottobre 2006)

Redazione

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