L’Agenzia delle Entrate, con circolare che si riporta di seguito, ha chiarito
che il conto corrente, la cui tenuta è ormai obbligatoria per tutti i professionisti,
non deve essere
esclusivamente dedicato all’attività professionale.
Si tratta della previsione introdotta dall’art. 35 comma 12 del decreto legge
4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge 4
agosto 2006 n. 248.
L’Agenzia osserva in particolare, "i conti
correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo
di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia
per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere ‘dedicati’
esclusivamente
all’attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati
anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione."
. . . . . . . .
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 28 del 4 agosto 2006
"Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Primi chiarimenti"
(…)
Obblighi contabili esercenti arti e professioni
(art.
35,
comma 12
e
12-bis)
L’articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento
al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:
•
i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti
correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell’attività professionale.
Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento
delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi
nell’esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell’articolo
19 del DPR n. 600 del 1973);
•
i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili
e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo
comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600. del 1973).
In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell’articolo
35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento,
prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008.
Dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al
30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati
in contanti è fissato in 1000 euro.
Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine,
il limite è stabilito in 500 euro.
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da
ritenere che l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti
finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla
data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione
in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la
riscossione dei compensi conseguiti nell’esercizio dell’attività professionale
sono quelli appositamente individuati dall’articolo 35, comma 12, ovvero:
– gli assegni non trasferibili;
– i bonifici;
– le altre modalità di pagamento bancario o postale;
– i sistemi di pagamento elettronico.
Per quanto attiene, invece, all’ambito soggettivo di applicazione della
norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti
bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell’articolo 19 del
DPR n. 600 del 1973, ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni
e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle
lettere e) ed f) dell’art. 13…” .
L’articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche
che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo
e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti
di cui all’articolo 5, lettera c), del TUIR.
I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo
di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento
dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente
all’attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati
anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della
professione.
Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella
sfera familiare o extra – professionale è di ostacolo alla corretta
applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del
DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti
conti sono presi a base della rettifica come “compensi” qualora il
contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione
del reddito.
Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere
di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo
all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali
o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra – professionale.
(…)
. . . . . . .
Nota
Si riporta di seguito lo stralcio del decreto Bersani
sull’obbligo di tenuta di conto corrente per i professionisti:
Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 coordinato con la Legge di conversione 4
agosto 2006 n. 248
(…)
Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
(…)
c.12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu’
conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le
somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l’esercizio
di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili
o bonifici ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.».
(…)