Applicabilita’ alle Regioni del Codice dei Contratti Pubblici

Circolare del Friuli Venezia Giulia sull’applicabilita’ alle regioni del codice
dei
contratti
pubblici,
e in definitiva sul riparto
di
competenza
Stato-Regioni
in materia di lavori pubblici.

Si osserva che "anche dopo l’entrata
in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sino all’emanazione
della normativa regionale di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, debbano continuare
a trovare applicazione le leggi regionali".

Il D.Lgs. 163/2006 andrà dunque applicato
solo in quelle specifiche parti “riservate” alla
normativa statale e "salva la necessità in ogni
caso di disapplicare le disposizioni regionali che debbono ritenersi in contrasto
con i principi dell’ordinamento comunitario".

. . . . . . . .

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Circolare del 21 luglio 2006

(prot. ALD/DIR/ 23820 E/35/14)

Oggetto: Decreto Lgs 163/2006 e LR 14/2002. Competenze dello Stato e della
Regione in materia di Lavori Pubblici

Con la presente si intende fare chiarezza sulla portata applicativa, nell’ambito
della nostra Regione, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice
dei contratti pubblici”), emanato in attuazione della disposizione contenuta
nell’art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004)
che ha delegato il Governo a recepire nel nostro ordinamento le direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE.

L’art. 4 del succitato Codice ha attratto alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato la parte principale degli ambiti di disciplina che costituiscono
la materia dei contratti pubblici (art. 4 comma 3) lasciando alla potestà delle
Regioni la regolazione dei profili di ordine organizzativo – procedurale – economico.

La previsione sopra richiamata va peraltro letta avendo riguardo anche a
quanto disposto dall’art. 4, punto 9, dello Statuto regionale (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni)
che individua espressamente i lavori pubblici tra le materie attribuite alla
potestà legislativa primaria della Regione.

Fatta eccezione per quelle materie che l’art. 117 della Costituzione
riserva alla competenza statale esclusiva (quali: tutela della concorrenza;
ordine pubblico e sicurezza; ordinamento civile; giurisdizione e norme processuali),
nonché per le quali opera l’esplicito rinvio da parte della normativa
regionale, continua pertanto a permanere in capo alla Regione un ampio potere
dispositivo nella materia di che trattasi, in armonia con i caratteri di autonomia
di cui la Regione gode e che – giuste sentenze della Corte cost. n. 345/2004
e n. 272/2004 – non possono essere illegittimamente compressi (in parere
del consiglio di Stato del 6 febbraio 2006, sezione 355/06).

Sulla base di queste considerazioni si ritiene quindi che, anche dopo l’entrata
in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sino all’emanazione
della normativa regionale di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, debbano continuare
a trovare applicazione la L.R. 14/2002, come modificata dalla L.R. 9/2006,
ed i D.P.Reg. 0165/82003 e 0166/2003 come rivisti e modificati secondo le (…)
di derivazione comunitaria- mentre il D.Lgs. 163/2006 andrà applicato
(salve le modifiche in corso di applicazione) in quelle specifiche parti “riservate” alla
normativa statale.

Si precisa da ultimo, per ordine di chiarezza, la necessità in ogni
caso di disapplicare quelle disposizioni che debbono ritenersi in contrasto
con i principi dell’ordinamento comunitario, come già precisato
nella circolare dd. 17 maggio 2006 – prot. N. ALP 16450 E/35/14 – in
attesa del rispettivo adeguamento nel senso previsto dalla recente legge regionale
26 maggio 2006, n. 9.

Trieste, 21 luglio 2006

Il Direttore centrale
Dott. Franco Scubogna

Redazione

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