Il parere della Conferenza unificata sul decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza unificata

Parere, ai sensi dell’art.25, comma 2, della legge 18 aprile
2005, n.62, sullo schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17
e 2004/18/CE

(Rep. Atti n. 960/CE del 27 luglio 2006)


La Conferenza unificata

Nell’odierna seduta del 27 luglio 2006;

VISTE le direttive 2004/17 e 2004/18, che coordinano le procedure di aggiudicazione
degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali e le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25, che al comma 1, delega il Governo
a recepire le direttive 2004/17 e 2004/18 prevedendo la raccolta, in un unico
testo normativo, sia della disciplina degli appalti e concessioni di rilevanza
comunitaria, sia degli appalti e concessioni sotto soglia comunitaria;

VISTO lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione
della delega prevista dal citato articolo 25 della L. n. 62/2005, esaminato
dalla Conferenza Unificata nella Seduta del 9 febbraio 2006, nel corso della
quale le Regioni hanno espresso parere negativo con le osservazioni contenute
in due documenti coordinati, consegnati nel corso della Seduta;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, emanato
in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18CE;

VISTO l’articolo 25, comma 3, della citata legge n. 62/2005 che prevede
la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di
entrata in vigore;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, approvato dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 23 giugno 2006,

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 luglio 2006, nel corso della
quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in
esame condizionato all’apertura di un tavolo tecnico per discutere le
ulteriori modifiche da apportare al codice degli appalti;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni
hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame,
con la richiesta di aprire un tavolo tecnico volto alla modifica del decreto
legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, e a individuare, in attesa
di tale provvedimento, misure idonee a regolare e rendere chiaro il regime
vigente in rapporto alla legislazione regionale;

CONSIDERATO che l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno espresso parere
favorevole sullo schema, secondo quanto contenuto nel documento che, allegato
al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub.A), contenente
alcune considerazioni;

CONSIDERATO che il Ministro per le infrastrutture ha ritenuto di poter aderire
alla richiesta delle Regioni di apertura di un tavolo tecnico, per la revisione
del decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici e che il citato
tavolo avrà sede presso la Conferenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante
il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE.

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta
Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

. . . . . . . .

CONFERENZA UNIFICATA
27 luglio 2006

Elenco A – punto 6) all’ordine del giorno

SCHEMA DI DECRETO DEGISLATIVO RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE IL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, A NORMA DELL’ART. 25,
COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62

PREMESSA

L’introduzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, risponde anche all’esigenza in sede europea di recepire
le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18.

In sede di Conferenza Unificata l’ANCI ha espresso parere non favorevole
sul decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 c.d. Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture motivando tale decisione nel
merito del provvedimento allora in esame e sottolineando la necessità di
procedere ad importanti modifiche al testo allora presentato.

Il 12 luglio u.s. è stato convertito il c.d. Decreto Milleproroghe
(l. 228/06) dove sono state inserite all’interno alcuni degli emendamenti
formulati durante gli incontri tra Governo ed Autonomie locali anche in riferimento
alla incertezza della disciplina nel periodo transitorio dopo che l’art.
256 del Codice aveva abrogato le norme di riferimento mentre il decreto correttivo
in esame, a sua volta, rinvia al 1 febbraio 2007 l’entrata in vigore
delle medesime disposizioni normative.

Il testo del decreto correttivo in oggetto muove delle correzioni per lo più di
carattere formale ed in ogni caso si esprime parere favorevole.

CONSIDERAZIONI A LATERE

Inoltre sarebbe stato il caso, per lo meno per due questioni urgenti procedere
ad una modifica del D.Lgs. 163/06 prevedendole all’interno di future
previsioni di carattere correttivo, ed in particolare:

Regime di pubblicità: ovvero l’introduzione dell’art. 122,
comma 5 del D.Lgs. 163/06 in cui è sancito l’obbligo di pubblicazione
in Gazzette Ufficiale per i contratti di importo pari o superiore a € 500.000,00.

Precedentemente le pubblicazioni in G.U. erano obbligatorie per i contratti
pari o superiori a € 1.000.000,00. Questo comporterà delle ripercussioni
notevoli, dal punto di vista economico, alle casse comunali.

Responsabilità dei procedimenti interni all’amministrazione:
ovvero con l’introduzione del comma 5 dell’art. 10 del D.lgs. n.
163/2006 il responsabile del procedimento “deve essere un dipendente
di ruolo”. Tale precisazione, così tassativamente formulata, rischia
di creare non pochi problemi ai Comuni, che si vedono costretti ad affidare
necessariamente gli incarichi di responsabile del procedimento al personale
a tempo indeterminato in organico; tale previsione crea, dunque, notevoli difficoltà operative
soprattutto alla luce dei rigorosi vincoli in materia di assunzioni e di contenimento
dei costi del personale intervenuti negli ultimi anni. Il ricorso a formule
flessibili di utilizzo del personale per l’affidamento di incarichi di
responsabilità, meno rigide rispetto all’assunzione a tempo indeterminato,
anche avvalendosi ad esempio di personale comandato o distaccato da altro ente,
rappresenta una valida soluzione per reperire personale altamente qualificato
riducendo al contempo i costi in un ottica di complessiva razionalizzazione
degli oneri del personale pubblico.

Redazione

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