Nuove regole sulla sicurezza in tutti gli aeroporti dell’Unione
Europea (e in Norvegia, Islanda e Svizzera).
Sono state introdotte
dal Regolamento della Commissione Europea del
4
ottobre
scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del 17 ottobre. Decorsi i venti giorni previsti di vacatio legis,
le nuove norme entrano
in vigore il 6 prossimo novembre.
Le nuove previsioni, che trovano applicazione anche sui voli nazionali,
mirano a prevenire le nuove minacce
terroristiche, effettuate con utilizzo di esplosivi in forma liquida.
In base al nuovo regolamento è consentito
portare a bordo, nel bagaglio a mano, solo una piccola quantità di liquidi,
in recipienti ciascuno di capacità massima di 100 millilitri o di misura
equivalente, che dovranno essere inseriti in sacchetti di plastica trasparente
e risigillabili con capienza massima di un litro oppure di dimensioni, ad esempio,
di circa 18 cm x 20 cm. Questi sacchetti dovranno essere trasportati separatamente
dall’altro bagaglio a mano.
Per ogni passeggero sarà consentita solo
una busta.
Tra gli articoli liquidi che sarà possibile portare a bordo
solo in piccole quantità vi sono: acqua ed altre bevande, profumi, gel
(inclusi prodotti gelatinosi per capelli e per la cura del corpo come bagno
schiuma e doccia schiuma), sostanze in pasta (incluso il dentifricio), mascara,
creme, lozioni ed oli, spray, contenuto di recipienti pressurizzati (incluse
schiume da barba, altre schiume e deodoranti), miscele di liquidi e solidi,
nonché ogni altro prodotto di consistenza analoga.
E’ pure utile consultare il documento "Informativa
per i passeggeri", pubblicato
sul sito dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
Di seguito, il testo del Regolamento, in cui tuttavia, l’allegato è stato secretato
(cfr. il terzo "considerando").
. . . . . . . .
Commissione delle Comunità Europee
Regolamento (CE) n. 1546/2006
del 4 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce
talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17.10.2006)
La Commissione delle Comunità Europee
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto
il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo essere introdotti
negli aeromobili.
e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza
dell’aviazione civile (1), in particolare
l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1)
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad
adottare, se necessario, misure di
attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza
dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n.
622/2003 della Commissione, del 4 aprile
2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle
norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2) è stato il primo
atto normativo contenente tali misure.
2)
Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le
norme di base comuni, in particolare per far fronte al
rischio crescente connesso all’introduzione di esplosivi liquidi
negli aeromobili. Tali misure devono essere riesaminate ogni sei mesi, alla luce
dell’evoluzione tecnica,
delle implicazioni di carattere operativo per gli aeroporti e dell’impatto
sui passeggeri.
3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza
illecita, le misure istituite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003
devono essere segrete e non devono essere pubblicate. La stessa
regola vale necessariamente per tutti gli atti modificativi. I passeggeri devono
comunque essere chiaramente informati delle regole applicabili agli articoli
che non possono essere introdotti negli
aeromobili.
4) Il regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere modificato di conseguenza.
5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,
Ha adottato il seguente regolamento
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente
all’allegato del presente regolamento.
Ai fini della riservateza del presente allegato si applica l’articolo 3 del
suddetto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Bruxelles, 4 ottobre 2006.
. . . . . . .
Allegato
A norma dell’articolo 1, l’allegato è stato segretato
Note
(1)
Regolamento modificato dal regolamento (CE)
n. 849/2004.
(2) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 240/2006