Telvia, le ragioni dell’azione contro Telecom

Le ragioni dell’azione contro Telecom

Alla luce delle disposizioni risultanti dal quadro normativo e regolamentare
vigente appare in tutta la sua evidenza l’illegittimita’ dell’approvazione
da parte dell’AGCOM dell’offerta Alice 20 Mega di Telecom Italia.

Ed infatti, l’art. 13, 4° comma, del Codice prevede che l’Autorita’ debba
promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche’ delle risorse e servizi correlati “b) garantendo
che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore
delle comunicazioni elettroniche”.

Al fine di garantire il principio di parità di trattamento l’AGCOM ha
nel corso del tempo predisposto una serie di obblighi a carico di Telecom. In
particolare, come chiarito nella delibera n. 34/06/CONS, ad oggi e fino all’approvazione
della nuova offerta di Telecom, permangono in capo alla medesima gli obblighi
sanciti dagli artt. 1 e 2 della delibera n. 06/03/CIR.

Il provvedimento oggetto dell’impugnativa dinanzi al TAR Lazio da parte di Telvia,
assistita dallo studio Giurdanella, era da ritenere viziato
per
contrasto
con
l’art.
2
della
citata
delibera
il quale
dispone che:


1. In ottemperanza al principio di parità di trattamento, di cui alla
delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL all’ingrosso offerti
da Telecom Italia sono determinate in maniera tale da consentire ai concorrenti
l’offerta di un servizio finale di qualità equivalente a quello fornito
da Telecom Italia o dalle società controllanti, controllate, collegate
e il conseguimento di un ragionevole margine di profitto sul servizio.”

L’offerta wholesale “Managed IP” di
TI ha natura di servizio end to end in cui gli OTAG devono esclusivamente
limitarsi all’eventuale fornitura di servizi ISP senza in alcun modo poter variare
la propria offerta rispetto a quella di TI né avvalersi di infrastrutture
e di connessioni che non siano quelle dell’incumbent.

Così configurata l’offerta “Managed IP” non rientra nella nozione
di offerta wholesale quale risulta essere stata delineata nelle numerose precedenti
delibere dell’AGCOM.

In particolare può farsi riferimento a:

– la delibera 2/00/CIR la quale dispone che l’offerta di servizi in tecnologia
xDSL alla clientela debba essere effettuata da parte di TI “in maniera trasparente,
adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all’offerta di altri servizi/prodotti
da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti,
collegate o consociate”;
– la delibera 06/03/CIR nella quale si specifica che “la fornitura al pubblico
di un servizio ADSL richiede l’utilizzo di infrastrutture di rete aggiuntive
a quelle acquisite con il servizio ADSL Wholesale di Telecom Italia e che la
definizione delle condizioni del servizio ADSL Wholesale deve essere fatta tenendo
nella dovuta considerazione tali ulteriori componenti di rete”;

Il carattere essenziale di ogni valida offerta wholesale risiede, infatti, nella
possibilità per gli OTAG di realizzare un accesso disaggregato alle varie
componenti della rete di Telecom avvalendosi a tal fine anche di infrastrutture
e connessioni diverse da quelle dell’operatore dominante.

In assenza di queste condizioni, infatti, gli OTAG si trasformano in meri rivenditori
dell’offerta al dettaglio di TI, potendo fornire in via autonoma esclusivamente
servizi WEB (posta, spazio WEB, etc.) che hanno natura marginale e secondaria
rispetto al servizio di connettività xDSL con la conseguenza che nessuna
concorrenza può realizzarsi essendo preclusa agli operatori alternativi
una effettiva personalizzazione in senso quantitativo e qualitativo del servizio
rispetto all’offerta al dettaglio di TI.

Per tali ragioni l’AGCOM avrebbe dovuto contestare a norma dell’art. 32, comma
2° del Codice l’infrazione delle condizioni cui l’autorizzazione rilasciata
a Telecom è subordinata, intimando alla medesima di modificare l’offerta
wholesale “Managed IP” nel senso di consentire agli OTAG l’accesso
disaggregato alla rete di TI, escludendo quindi, la compatibilità con
la nozione di offerta wholesale della fornitura di un servizio esclusivamente
end to end.

Ha aggravato ulteriormente la posizione degli operatori alternativi la previsione
di un retail minus pari al solo 10% in meno rispetto all’offerta al dettaglio;
deve essere rilevato anche a questo riguardo il mancato intervento dell’AGCOM
nel senso di imporre una modifica dell’offerta “Managed IP” per ricalibrare
il minus che non risulta mai essere stato così ridotto e di cui al contrario
nel corso del tempo l’AGCOM ha incrementato l’entità dal 30% al 47% in
meno rispetto all’offerta al dettaglio corrispondente per la connettività ADSL
a 256 Kbps e al 55% per le offerte al dettaglio ADSL a 640 kbps e 1Mbps.

Infine l’art. 12, comma 3° della elibera 34/06/CONS prevede che “limitatamente
al periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del presente provvedimento
e l’approvazione dell’offerta di riferimento, Telecom Italia prevede
che il valore del minus per le offerte wholesale non possa essere fissato in
misura inferiore al 30%”.

Inoltre a norma del 4° comma del medesimo articolo l’AGCOM avrebbe dovuto
verificare “sulla base della documentazione prodotta da Telecom Italia,
la correttezza del minus applicato”.

Ne deriva che l’AGCOM in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate sarebbe
stata tenuta ad intervenire al fine di ottenere la modifica dell’offerta wholesale “Managed
IP” di TI nel senso di prevedere un retail minus non inferiore al 30% e
tale da consentire agli OTAG di immettere sul mercato offerte concorrenziali.

Infine L’art. 1 della delibera n. 06/03/CIR prevede che “in caso di introduzione
di nuove offerte x-DSL all’ingrosso o di modifica delle condizioni di fornitura
di offerte x-DSL all’ingrosso esistenti, Telecom Italia è tenuta a comunicare
per iscritto contestualmente all’Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto
contratti per servizi x-DSL all’ingrosso la relativa proposta di offerta, con
almeno 90 giorni di anticipo rispetto all’avvio della commercializzazione della
stessa. Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di offerte
x-DSL all’ingrosso esistenti riguardi le sole condizioni economiche di offerta
e non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, né variazioni
della struttura economica dell’offerta, il termine di cui al comma precedente è di
30 giorni.”

In relazione all’offerta Alice 20 Mbps Telecom ha sin dal principio ritenuto
di applicare un termine dilatorio abbreviato di soli trenta giorni decorrenti
dalla comunicazione dell’offerta wholesale nonostante quest’ultima non potesse
essere in alcun modo considerata una variazione delle sole condizioni economiche
di precedenti offerte, ma presentasse caratteristiche tecniche diverse da quelle
di ogni offerta già sul mercato.

Non si comprende, perciò, quali ragioni abbiano indotto l’AGCOM a non
imporre a TI il rispetto del termine dilatorio di novanta giorni previsto dalla
disposizione di cui sopra.

[3. Continua]

Redazione

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