Riforma del servizio militare, il decreto legislativo 215/2001 modificato dal 275/2006

In Gazzetta il decreto
legislativo di modifica della disciplina sulla trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale.

Attribuita
a ciascuna Forza armata la possibilità di richiedere la costituzione di
una commissione per l’avanzamento al grado superiore del personale appartenente
ai ruoli dei volontari in servizio permanente, al fine di separare il procedimento
di valutazione di quest’ultima categoria di personale da quello dei ruoli marescialli,
musicisti e sergenti.

Alla Direzione generale del Ministero della difesa la competenza a decidere
i ricorsi amministrativi proposti avverso le decisioni adottate in materia
di leva.

Nell’ambito dei concorsi
per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata, possano essere stabilite
riserve di posti, fino a un massimo del 10%, a favore degli allievi presso
scuole militari,
istituti ed opere, così come previsto per gli ufficiali in ferma prefissata

E’ riconosciuta ai volontari in ferma prefissata di un anno
la possibilità di ottenere l’autorizzazione a pernottare presso il domicilio
del figlio, del coniuge o del convivente, a condizione che questo sia nella
sede di servizio.

I giovani possono infine essere prosciolti d’ufficio dalla ferma
se
vincitori di concorso per l’assunzione in servizio nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

. . . . . . . .

Decreto Legislativo 6 ottobre 2006 n. 275

Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a norma dell’articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n.
226

(GU n. 258 del 6-11-2006)

testo in vigore dal 21.11.2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell’articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 226;
Visto l’articolo 22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004,
che delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalita’ di cui
al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o piu’ decreti legislativi
recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della
disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un
anno dalla data di entrata in vigore;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 28 luglio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 6 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell’interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Inserimento dell’articolo 5-bis nel decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l’articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i
volontari). – 1. Ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado
superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo’ essere
istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da
quella di cui all’articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 e’ istituita con decreto del
Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine
di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine
di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una
relazione sull’attivita’ svolta, ai fini della valutazione della
perdurante utilita’ della Commissione e della conseguente eventuale
adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga
del termine di durata della Commissione. Ai componenti della
Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennita’ o rimborsi
spese.».

Art. 2.
Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli
11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies,
11-novies e 11-decies
1. Dopo l’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-quater (Autorita’ che sovrintende alla leva). – 1. Il
Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216,
sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331;
b) le residue attivita’ amministrative inerenti alla leva
militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1,
lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle
strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza
armata.
3. Per le attivita’ di cui al comma 1, lettera b), la Direzione
generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il
territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza
relativamente alle attivita’ svolte dai comandi militari Esercito, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli
altri organismi individuati dallo stato maggiore dell’Esercito.
Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della
Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.
Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). – 1. I
renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi
presso i comandi militari dell’Esercito ovvero gli altri organismi
individuati dagli stati maggiori dell’Esercito e della Marina,
possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo
un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). – 1.
Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire
l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Le modalita’ di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di
accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza
Stato-Citta’ e autonomie locali.
Art. 11-septies (Attivita’ connesse con la sospensione della leva
obbligatoria). – 1. Fatte salve le decisioni di competenza
dell’autorita’ giudiziaria, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la
sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi
1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente
competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi
individuati dagli stati maggiori dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti
l’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il
venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora
ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la
cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di
congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con
visita e senza visita, nonche’ ai dispensati a seguito
dell’accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All’estero le residue attivita’ in materia di leva sono
demandate alle autorita’ diplomatiche e consolari.
Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). –
1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva e’ ammesso
ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione
generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre
2005, n. 216.
Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva).
– 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette
ad annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono
revocabili ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta
presentata dall’interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta’.
3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati
di procurata e simulata infermita’, di cui all’articolo 134 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette
ad annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21-novies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla
Direzione generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). – 1.
Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di
cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.
237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali,
oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi
di divulgazione.».

Art. 3.
Modificazione dell’articolo 12 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve
di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole
militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo
1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre
1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1948, n. 989, nonche’ dei figli di militari deceduti in
servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.».

Art. 4.
Modificazione dell’articolo 12-bis del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo
puo’ autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un
anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita’
sede di servizio, ovvero in localita’ viciniore, a pernottare presso
il citato domicilio.».

Art. 5.
Sostituzione del comma 7, dell’articolo 12-ter del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. Il comma 7 dell’articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215
del 2001, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo’ essere
concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne
facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante
l’orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel
corso dell’anno di ferma. I permessi concessi devono essere
recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati
fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto
ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
Analoghi permessi di assentarsi durante l’attivita’ giornaliera di
servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di
Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma
prefissata di un anno.».

Art. 6.
Modificazione dell’articolo 14 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente
lettera:
«a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con
grado diverso o in altra Forza armata, nell’Arma dei carabinieri, nel
Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento
civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a),
e’ inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il
personale militare per il tramite dell’alto comando sovraordinato,
corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo’
esprimersi anche sull’opportunita’ di procrastinare 1’adozione del
provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze
di impiego. La domanda puo’ essere presentata nei seguenti casi,
comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche’ presso
imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi
motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni
di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di
handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di
handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da
mutilazione o invalidita’ analoghe a quelle per le quali e’ previsto
l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante
la prestazione del servizio.»;
c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla
data di incorporazione.»;
d) al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale
per il personale militare» sono inserite le seguenti: «, per il
tramite dell’alto comando sovraordinato,».

Art. 7.
Inserimento dell’articolo 15-ter nel decreto legislativo
n. 215 del 2001
1. Dopo l’articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
«Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma
breve a seguito di ricorsi). – 1. In relazione a quanto previsto
dall’articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione
di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, e’ soppressa. Le funzioni residuali sono
attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al
reclutamento in qualita’ di volontari in ferma breve a seguito di
ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza
armata prescelta all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.».

Art. 8.
Modificazioni dell’articolo 23 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) non siano gia’ in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per
aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata.»;
b) al comma 3, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) non siano gia’ in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per
aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata.»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) non siano gia’ in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per
aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata.».

Art. 9.
Sostituzione dell’allegato 1 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modficazioni
1. L’allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, previsto dall’articolo 14-quater, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, e’ sostituito dall’allegato 1 del
presente decreto.

Art. 10.
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. L’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e’ abrogato.

Allegato

(Omissis)

Redazione

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