Si’ all’iscrizione all’albo dei professionisti dichiarati falliti

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene, con propria circolare dopo
avere acquisito il parere del Ministro della Giustizia (allegato anch’esso),
sulla iscrizione all’albo dei professionisti dichiarati falliti.


Si tratta di questioni sollevate a seguito dell’entrata in vigore del recente Decreto Legislativo 9 gennaio
2006
n.5, recante “Riforma organica della disciplina delle
procedure
concorsuali
a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”.

Il Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 sulla "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa" viene considerato abrogato per la parte relativa
al precedente divieto di iscrizione all’albo dei professionisti dichiarati
falliti.

La giurisprudenza, in passato, riteneva che "a seguito
della perdita del godimento dei diritti civili (nel senso del ‘pieno
esercizio dei diritti civili’), l’ordine o il collegio professionale deve provvedere
alla cancellazione dall’albo del professionista dichiarato fallito" (Cassazione
civile, sez. un., 10 marzo 1992, n. 2856).

. . . . . . .

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Circolare n. 012 –
XVIIª Sessione
Prot. CNI n. 2617/2006

Richiesta di parere sull’iscrizione all’albo dei professionisti dichiarati
falliti.
Risposta del Ministro della Giustizia

. . . . . . .

Si informano gli Ordini Provinciali che, su richiesta dello
scrivente Consiglio, il Ministero della Giustizia ha reso parere positivo
sulla iscrizione all’albo
dei professionisti dichiarati falliti.

Il Ministero argomenta detta tesi sull’abrogazione dell’art. 50
del previgente r.d. 26.3.1942 (recante norme sul fallimento) da parte del
nuovo assetto normativo determinato sulla materia dal d.lgs. 9.1.2006 n. 5,
che sottoponeva
il fallito ad una serie di limitazioni della capacità civile, tale da
far venir meno il pieno godimento dei diritti civili, presupposto sul quale
si basava la denegata iscrizione all’albo.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

(Roma, 26 luglio 2006)

. . . . . .

Allegato:

Ministero della Giustizia

Parere del 3 luglio 2006
Rif. Prot. CNI n. 2373 del 7 luglio 2006

Richiesta di parere sulla iscrizione all’albo dei professionisti dichiarati
falliti

Con riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, si evidenzia quanto
segue.

Dall’art. 50 del previgente r.d. 16.3.1942 n. 267 discendeva l’incapacità civile
del soggetto dichiarato fallito, e la conseguente necessità della sua
cancellazione dall’albo professionale in cui fosse iscritto.

Tale norma è stata abrogata dall’art. 47 del d.lgs. 9.1.2006
n. 5, entrato immediatamente in vigore alla pubblicazione in gazzetta del decreto
stesso, a mente dell’art. 153 del testo.

Ne deriva che, in base alla normativa attualmente vigente, è venuta
meno, a parere di questa Direzione, la carenza di godimento dei diritti civili
che era precedentemente alla base delle impossibilità di iscriversi
ed essere iscritto ad un albo professionale, salva diversa valutazione dei
competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti.

(Roma, 3 luglio 2006)

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it