“Niente canoni o contributi di attivazione a Telecom per le linee senza fonia (naked)”, e’ questa la posizione degli operatori concorrenti sulle richieste avanzate da Telecom Italia, confortata anche da un parere reso in merito dallo studio Giurdanella.
La vicenda
Si tratta degli abbonamenti stipulati dagli utenti, per avere a casa o in ufficio la connessione ad Internet mediante banda larga (ADSL), senza utilizzare contemporaneamente una linea telefonica fissa. Telecom Italia, com’è noto, in presenza di una connessione ADSL che non si appoggi ad una linea telefonica fissa, non può pretendere dall’utente finale la corresponsione di alcun canone.
Inizialmente anche agli operatori alternativi non veniva richiesto il pagamento di alcun corrispettivo fisso, ma a partire da luglio del 2005, l’incumbent, preoccupato dal diffondersi della telefonia VoIP, modificava le condizioni contrattuali praticate ai propri concorrenti, prevedendo il pagamento di un cospicuo canone mensile per le linee senza fonia. L’AGCOM interveniva immediatamente bloccando con apposito provvedimento le variazioni comunicate da Telecom sulle quali si riservava di effettuare le proprie valutazioni. Contravvenendo al provvedimento dell’AGCOM, Telecom continuava a fatturare i suddetti canoni.
Solo ai primi ottobre del 2006 l’Autorità ha reso nota l’imminente adozione di un provvedimento sul punto, comunicando il proprio orientamento e convocando presso la propria sede un’audizione degli operatori alternativi italiani.
La lettera congiunta
A seguito dell’audizione tenutasi presso la sede dell’AGCOM il 25 ottobre scorso, i più importanti operatori alternativi italiani hanno inviato all’Autorità una lettera congiunta nella quale assumono una posizione comune.
AIIP, BT Italia, Eutelia, NGI, Tele2, Verizon Business, Welcome Italia, Fastweb e Telvia dichiarano di non condividere l’orientamento manifestato dall’Autorità in materia. Secondo quest’ultima la pretesa di Telecom Italia di canone mensile e contributo di attivazione in relazione alle linee senza fonia dovrebbe essere riconosciuta legittima retroattivamente a far data dall’entrata in vigore della delibera 34/06/CONS e con l’applicazione di un retail minus del 12%.
Invece secondo gli operatori alternativi la delibera richiamata dall’Autorità non legittima Telecom Italia a pretendere il pagamento delle suddette voci di costo; la delibera 34/06/CONS, infatti, introduce queste ultime solo in relazione alla nuova offerta Bitstream giacché esse non risultano essere state regolamentate nell’offerta di riferimento previgente.
Inoltre, quand’anche l’Autorità volesse applicare retroattivamente quanto definito dalla delibera 34/06/CONS, non appare cogrua la definizione di un minus del 12%, poiché l’art. 12, 3° comma, della delibera 34/06/CONS prevede inderogabilmente che, per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della delibera e la definizione del nuovo quadro di riferimento (Bitstream), la percentuale del minus non possa essere inferiore al 30%.
Si attende nei prossimi giorni la decisione dell’AGCOM, ma già diversi operatori alternativi hanno manifestato la propria intenzione, ove le pretese di Telecom Italia dovessero essere riconosciute, di ricorrere nuovamente al Giudice Amministrativo, che ha già dato loro ragione nella vicenda relativa ad “Alice 20 Mega”.