Il Consiglio di Stato, con decisione depositata lo scorso 7 novembre, ha riformato
una sentenza del Tar Lazio (che si allega pure in calce) accogliendo infine il
ricorso avverso l’esclusione da un concorso pubblico per aver copiato.
I Giudici di Palazzo Spada hanno premesso che in effetti la
comminatoria
di
esclusione
del
candidato
da
concorso
per
l’accesso
ad impiego nella pubblica amministrazione opera con effetto di automatismo nei
casi in cui risulti che “il concorrente abbia copiato in tutto o in parte
lo svolgimento del tema”; (art. 13, c.4
d.P.R. 487/1994).
Si tratta dunque di disposizione di "immediata valenza precettiva che non richiede
ulteriore esplicitazione in sede di elaborazione da parte della commissione di
esame, ai
sensi dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, delle modalità e dei criteri
di massima cui conformarsi in sede di valutazione degli esiti delle prove".
Ciò posto, tuttavia, "la violazione della regola concorsuale sussiste nei casi
in cui dalla prove scritta emerga:
a) una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione;
b) un’ impostazione del tema, o di parte di esso, che costruisca un’imitazione,
con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto".
Nel caso in esame, secondo il Consiglio di Stato,
"in
relazione
sia
al
contenuto
della
parte
della
prova scritta che si assume inficiata da “copia”, sia all’economia
che essa assume all’interno dell’ elaborato sulla tematica proposta,
deve escludersi che emergano chiari ed univoci elementi rilevatori che, con ragionevole
grado di certezza, possano integrare l’ ipotesi di esclusione dal concorso
prefigurata dall’art. 13, comma quarto, del d.P.R. n. 487/1994".
Di seguito la decisione del Consiglio di Stato e, a seguire, la sentenza
riformata del Tar Lazio
.
.
.
.
.
.
.
1) La decisione favorevole al ricorrente:
Consiglio di Stato, VI sezione
Sentenza 7 novembre 2006 n. 6558
(presidente Varrone, estensore Polito)
G.
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S.
Riforma TAR Lazio, Sez. III,
n. 943/04 del 2.2.2004
Fatto
La dr.ssa G. Daniela, superate le prove di preselezione, sosteneva le
prove scritte del concorso pubblico per esami a 92 posti dell’area del ruolo
professionale, livello base avvocato, indetto dall’ I.N.P.S. con bando
pubblicato il 21.01.2000.
La commissione esaminatrice escludeva la dr.ssa G. dall’ammissione
alle prove orali sul rilievo che l’elaborato della prova scritta di diritto
del lavoro, di cui era disposto l’annullamento, “ripropone ampi
stralci delle pagine 135, 136, 137, tratte dal manuale Diritto del Lavoro,
ed. Simone– 2001” (verbale
del 21.01.2002).
Avverso il provvedimento di esclusione, la graduatoria approvata il 20.02.2002,
i criteri di massima per la valutazione delle prove di concorso ed atti preordinati,
connessi e conseguenti, la G. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per
il Lazio integrato con successivi motivi aggiunti formulando censure di violazione
di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe respingeva
il ricorso.
Contro la decisione di rigetto la dr.ssa G. ha proposto atto di appello
e, a confutazioni delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto:
– che l’esame dell’elaborato della terza prova scritta in raffronto
al manuale indicato dalla Commissione mostra che fra i due testi non vi è identità di
contenuto, con la conseguenza che non emergono elementi per qualificarlo come
frutto di copiatura con comminatoria dell’esclusione dal concorso;
– che in assenza di una ragionevole certezza del plagio la sola coincidenza
di elaborazione concettuale non può giustificare la misura espulsiva;
– che la sussistenza o meno degli estremi del plagio è un dato oggettivo
il cui riscontro non implica una valutazione discrezionale tecnica della commissione
esaminatrice e che il giudizio al riguardo va analiticamente motivato;
– che la Commissione, nel determinare i criteri di massima per la valutazione
delle prove, ha omesso di specificare i casi che possono dar luogo al loro
annullamento;
– che nessuna valutazione è stata compiuta sull’incidenza della
parte dell’ elaborato che si assume copiata sul merito complessivo della
prova.
Con successiva memoria l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.
L’ I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha contrastato i motivi dedotti
e chiesto il rigetto dell’appello.
Diritto
1). L’appello è fondato.
2). La comminatoria di esclusione del candidato da concorso per l’accesso
ad impiego nella pubblica amministrazione, alla stregua di quanto previsto dall’art.
13, comma quarto, del d.P.R. 09.05.1994, n. 487, si collega ai limiti di consultazione
di testi in sede di svolgimento dalle prove scritte, quali imposti dal bando
di concorso e/o dalle indicazioni della stessa commissione esaminatrice, ed opera
con effetto di automatismo nei casi in cui risulti che “il concorrente
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema”.
Si tratta di disposizione di chiaro contenuto e di immediata valenza precettiva
che, diversamente da quanto argomentato dall’appellante, non richiede ulteriore
esplicitazione in sede di elaborazione da parte della commissione di esame, ai
sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, delle modalità e dei
criteri di massima cui conformarsi in sede di valutazione degli esiti delle
prove.
2.1). La violazione della regola concorsuale, indirizzata a garantire l’originalità del
prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e
di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso,
sussiste nei casi in cui dalla prove scritta emerga:-
a). una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione;
b). un’ impostazione del tema, o di parte di esso, che costruisca un’imitazione,
con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto.
Nella fattispecie che ha originato il presente contenzioso non ricorre la prima
ipotesi, perché la parte dell’elaborato relativo alla prova scritta
in “diritto del lavoro” contenente lo sviluppo delle nozioni relative
alla nullità ed annullabilità del contratto di lavoro – che
si afferma incorrere nella violazione dell’art. 13, comma quarto, del d.P.R.
n. 487/1994, non si configura meramente riproduttiva per identità di frasi
e connessione delle proposizioni di stralci del testo assunto a termine di confronto
della Commissione (pagine 135, 136, 137, del manuale Diritto del Lavoro, ed.
Simoni – 2001).
2.2). L’attento esame della parte di elaborato che si afferma inficiato
dalla violazione della regola sui limiti di consultazione di testi nel corso
della prova scritta porta altresì ad escludere che si versi nell’ ipotesi
in precedenza delineata al punto b).
Va in primo luogo osservato che le nozioni sviluppate nella parte di elaborato
oggetto di rilievo attengono a concetti fondamentali della dogmatica inerenti
alla nullità e annullabilità del negozio giuridico, con riferimento
nello specifico al contratto di lavoro, che trovano nella manualistica un comune
e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti.
La circostanza che il candidato nell’esposizione di dette nozioni fondamentali
si sia attenuto all’ impostazione del manuale non può essere elevato
a univoco elemento rilevatore dell’assenza di ogni originale elaborazione,
potendo invece l’ordine argomentativo osservato essere ragionevolmente
ricondotto a precedente studio ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche
del candidato.
Conforta del resto tale conclusione sia l’assenza di ogni pedissequa riproduzione
di frasi e proposizioni contenute nel testo assunto a termine di confronto, sia
la circostanza che la porzione di elaborato che si afferma inficiato da “copia” è costituito
da una sola pagina sulle otto in cui è stata articolata la prova scritta,
e ciò avvalora le capacità di autonoma rielaborazione del candidato
di nozioni relative all’argomento proposto.
2.2.). Quanto ai tre esempi pratici citati nel tema in sede di esposizione
dei tratti essenziali degli istituti sull’ invalidità del contratto
di lavoro gli stessi non sono affatto identici a quelli indicati nel manuale
assunto a riferimento dalla commissione di esame.
Come correttamente posto in rilievo dall’appellante l’ipotesi di
nullità del contratto di lavoro per illiceità della causa è,
infatti, riferita dal candidato alla stampa di “biglietti di danaro falsi”,
mentre nel manuale si parla di “stampa di biglietti per lotterie clandestine”.
Ugualmente non vi è corrispondenza di testo e di contenuto quanto agli
esempi pratici relativi alla nullità del contratto di lavoro per illiceità dell’oggetto
e di annullabilità per dolo del lavoratore.
Deve, inoltre, condividersi la tesi dell’appellante volta a porre in rilievo
come in sede di concorso per l’accesso alle qualifiche del pubblico impiego,
in relazione ai limiti di pregressa esperienza professionale dei candidati,
costituisce dato di comune esperienza il richiamo alle casistiche esposte nei
manuale che
con maggior grado di certezza si riconducono alle nozioni teoriche ivi sviluppate.
Per le ragioni che precedono, in relazione sia al contenuto della parte della
prova scritta che si assume inficiata da “copia”, sia all’economia
che essa assume all’interno dell’ elaborato sulla tematica proposta,
deve escludersi che emergano chiari ed univoci elementi rilevatori che, con ragionevole
grado di certezza, possano integrare l’ ipotesi di esclusione dal concorso
prefigurata dall’art. 13, comma quarto, del d.P.R. n. 487/1994.
Per le ragioni che precedono l’appello va accolto con assorbimento dei
motivi non esaminati; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
va accolto il ricorso di primo grato ed annullato l’atto di esclusione
con esso impugnato.
Ricorrono motivi per compensare le spese le giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie
il ricorso di primo grado ed annulla l’atto di esclusione con esso impugnato.
Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
– Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2006. Depositata il 7 novembre
2006.
. . . . . . .
2) La decisione negativa di primo grado:
Tar Lazio, sezione III
Sentenza 2 febbraio 2004
n. 943
(presidente Carella, estensore Proietti)
Fermo restando che il giudizio circa la sussistenza del plagio, ovvero
della copiatura parziale o totale di prove d’esame ha carattere tecnico e
non si presta ad un controllo di legittimità – deve ritenersi
legittimo l’annullamento della prova scritta discendente (come nel caso di
specie) da accertamenti e valutazioni della commissione che siano immuni
da vizi logici
e si riferisca a fonti bene in concreto individuate, sicché è consentito
agevolmente il controllo degli elementi sui quali il provvedimento si sia fondato
e la individuazione del tipo di espressioni usate e della loro sequenza, in modo
da trarsi la ragionevole certezza della copiatura.
La giurisprudenza ha anche chiarito che, nell’ipotesi di annullamento di prova
scritta in un pubblico concorso per copiatura dell’elaborato da un manuale di
studio, accertata dalla commissione
esaminatrice, ai fini della congruità della motivazione dell’adozione
del provvedimento sanzionatorio la commissione stessa non è tenuta a dare
una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento con
l’indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto
di copiatura e l’elaborato, ma solo ad enunciare la certezza degli esaminatori
circa la copiatura dell’elaborato e l’indicazione della (supposta) parte.
(… )
Fatto
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli
atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di
potere
sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue:
la ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, a 92 posti per l’area
dei professionisti dipendenti (livello base avvocato) indetto con decreto dirigenziale
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie speciale n. 6 del 21/1/2000;
dopo aver sostenuto e superato, in data 13/2/2001, le prove di preselezione (quiz)
la ricorrente era ammessa a partecipare alle prove scritte, poi svolte nei giorni
22, 23 e 24 maggio 2001;
nonostante la buona qualità degli elaborati scritti, la Commissione esaminatrice
si determinava nel senso di non ammettere la ricorrente alle prove orali;
ai sensi degli artt. 22 ss., L.n. 241/1990, G. Daniela chiedeva di poter
accedere agli atti della procedura concorsuale, ma l’Istituto differiva
l’accesso al termine della procedura;
comunque, ritenendo illegittima la decisione di non ammettere la candidata alla
fase del concorso successiva alle prove scritte, la ricorrente impugnava gli
atti indicati.
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, la ricorrente proponeva ulteriori
doglianze, rilevando che:
avverso il diniego di accesso agli atti della procedura concorsuale era stato
proposto ricorso al TAR, il quale, con sentenza n. 6029/2002 aveva ordinato all’Ente
di consegnare alla ricorrente copia degli atti della procedura concorsuale;
esaminati tali atti, la ricorrente aveva appreso che la non ammissione alle prove
orali era stata determinata dal fatto che la Commissione esaminatrice aveva constatato
un presunto plagio, posto in essere dalla candidata in occasione della redazione
dell’elaborato di diritto del lavoro, traendo brani delle pagine 135, 136
e 137 del Manuale Diritto del Lavoro Ed. Simone 2001.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sosteneva l’infondatezza
del ricorso, in quanto la Commissione, a suo parere, aveva correttamente annullato
una delle prove scritte della concorrente, all’esito del corretto riscontro
tra quanto dalla medesima scritto nell’elaborato e quanto riportato nel
Manuale di Diritto del Lavoro – Edizioni Simone – 2001.
Con ordinanza n. 634 del 5/2/2003 il TAR respingeva la domanda incidentale di
sospensione proposta da parte ricorrente.
Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 10 dicembre 2003 la causa veniva trattenuta dal Collegio
per la decisione.
Diritto
1. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato
per le seguenti ragioni.
2. Con l’unico motivo contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio e
con il primo motivo aggiunto sono stati dedotti i seguenti vizi dei provvedimenti
impugnati: – violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia
di procedure concorsuali; – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3,
L.n. 241/1990 (difetto di motivazione); – violazione dell’art. 3 Cost.;
– violazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
– eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria,
per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.
In particolare, la difesa della ricorrente ha affermato – contrariamente a quanto
sostenuto dalla Commissione esaminatrice – che dalla comparazione tra l’elaborato
redatto in materia di diritto del lavoro e le pagine 135, 136 e 137 del Manuale
di Diritto del Lavoro (Ed. Simone 2001), emergere chiaramente che G. Daniela
non ha copiato alcunché dal libro citato.
Infatti, non solo non sarebbe possibile riscontrare identità di frasi
tra l’elaborato ed il manuale, ma, addirittura, nel lavoro della concorrente
risulta errato uno degli esempi riportati nelle pagine del manuale indicate.
In sostanza, secondo la ricorrente, l’annullamento del compito e la conseguente
non ammissione alle prove orali sarebbe scaturita da un semplice sospetto.
3. A conclusioni nettamente opposte giunge la difesa dell’Istituto, a parere
della quale l’elaborato concorsuale sarebbe frutto di copiatura.
4. Il Collegio osserva che dal verbale della seduta n. 56 – durante la
quale è avvenuta la correzione e l’annullamento dell’elaborato
della G. – risulta come la Commissione sia pervenuta al suo giudizio
ritenendo che ‘ampi stralci’ dell’elaborato di diritto del
lavoro fossero stati tratti dalle pagine 135, 136 e 137 del Manuale di Diritto
del lavoro del 2001 delle Edizioni Simone.
Dal confronto tra l’elaborato e le pagine del manuale risulta confermata
la correttezza del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice.
In particolare, alle pagine 2 e 3 dell’elaborato annullato si rinvengono
passaggi parafrasati di brani contenuti nelle pagine 135, 136 e 137 del Manuale
indicato.
E’ vero, come afferma la difesa della ricorrente, che non esiste identità di
frasi, ma ciò non vuol dire che la concorrente non abbia copiato, poiché la
tesi della copiatura risulta confermata dal fatto che gli esempi citati dalla
G. sono gli stessi indicati nel manuale: l’esempio relativo al croupier
di una casa da gioco; l’esempio relativo al dolo che determina l’annullabilità del
contratto, concernente il lavoratore che ha rilasciato affermazioni false o reticenti;
l’esempio dei lavoratori che avevano sottaciuto di possedere titoli di
studio superiori a quello utile per ottenere il posto di lavoro.
5. L’insieme di tali circostanze inducono il Collegio a ritenere corretto
il giudizio della Commissione esaminatrice, a nulla rilevando il fatto che la
concorrente abbia commesso eventuali errori nel riportare uno degli esempi indicati.
6. Pertanto, – fermo restando che il giudizio circa la sussistenza del plagio,
ovvero della copiatura parziale o totale di prove d’esame ha carattere tecnico
e non si presta ad un controllo di legittimità – deve ritenersi
legittimo l’annullamento della prova scritta discendente (come nel caso di specie)
da accertamenti e valutazioni della commissione che siano immuni da vizi logici
e si riferisca a fonti bene in concreto individuate, sicché è consentito
agevolmente il controllo degli elementi sui quali il provvedimento si sia fondato
e la individuazione del tipo di espressioni usate e della loro sequenza, in modo
da trarsi la ragionevole certezza della copiatura (Cons.giust.amm. Sicilia, 2
maggio 1991, n. 170).
Peraltro, la giurisprudenza (che questo Collegio condivide) ha anche chiarito
che, nell’ipotesi di annullamento di prova scritta in un pubblico concorso per
copiatura dell’elaborato da un manuale di studio, accertata dalla commissione
esaminatrice, ai fini della congruità della motivazione dell’adozione
del provvedimento sanzionatorio la commissione stessa non è tenuta a dare
una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento con
l’indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto
di copiatura e l’elaborato, ma solo ad enunciare la certezza degli esaminatori
circa la copiatura dell’elaborato e l’indicazione della (supposta) parte (Consiglio
Stato, sez. IV, 9 gennaio 1991, n. 15).
7. Con il secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce sotto altro profilo
i vizi indicati in occasione della trattazione del primo motivo di ricorso, contestando
che nel dettare i criteri generali e nel disciplinare le modalità di valutazione
delle prove concorsuali, la Commissione esaminatrice non avrebbe individuato
i casi di annullamento delle prove. Tale carenza, a parere della ricorrente,
comporterebbe l’illegittimità dell’operato della Commissione,
la quale, in assenza di specifici criteri prestabiliti, avrebbe dovuto motivare
adeguatamente la sua scelta.
8. Anche questa doglianza è infondata, poiché il fatto che nel
verbale n. 13 del 21/5/2001 la Commissione, nel dettare i criteri generali di
valutazione delle prove, non abbia indicato i casi di annullamento delle prove, è irrilevante.
Infatti, il caso dell’annullamento legato alla copiatura costituisce un’applicazione
pratica dell’art. 13, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi), il quale, al terzo comma stabilisce che “3. I candidati
non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati
ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.”,
mentre, al quarto comma, prevede che ”Il concorrente che contravviene alle
disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte
lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso …”.
9. Tali disposizioni, unitamente a quanto detto a proposito del primo motivo
di ricorso circa la legittimità della motivazione della determinazione
assunta dalla Commissione esaminatrice, induce a ritenere infondate anche le
censure contenute nel secondo motivo di ricorso.
10. Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese
di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza,
– respinge il ricorso;
– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in
causa;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003. Depositata
il 2 febbraio 2004.