Riportiamo il testo integrale del disegno di legge finanziaria 2007, approvato
dalla Camera dei deputati il 19 novembre scorso e subito trasmesso al Senato.
Il
disegno
di
legge, recante
“Disposizioni
per
la
formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)”, e’ stato infine approvato dopo che il Governo
ha posto la questione di fiducia.
. . . . . . . . .
Atti della Camera
Disegno
di
legge, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
Sommario
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Art. 2.
(IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni)
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione
ed all’elusione fiscale)
Art. 4.
(Compensi per l’esercizio di arti e professioni)
Art. 5.
(Disposizioni per il recupero della base imponibile)
Art. 6.
(Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF)
Art. 7.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)
Art. 8.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)
Art. 9.
(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali
in materia di pubbliche affissioni)
Art. 10.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile)
Art. 11.
(Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)
Art. 12.
(Compartecipazione comunale all’IRPEF)
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti
locali)
Art. 15.
(Disposizioni in materia di immobili)
Art. 16.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)
Art. 17.
(Contributo di solidarietà)
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)
. . . . . . . . . . .
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
Art. 1.
(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato)
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato
in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore
a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio
di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500
milioni di euro per l’anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni
di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per
gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni
di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli
anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Art. 2.
(IRPEF, assegni per il nucleo familiare
e altre disposizioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «,
nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli
11 e 12,» sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta
lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi
di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi
di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta
non è dovuta.
3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta
spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare
dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza
in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo
o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente
al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo
non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma
non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000
euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di
un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma
non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non
a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non
a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non
a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata
a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore
di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata
di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo
di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per
cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo
di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva
o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento
tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la
detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se
più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale
a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui
al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero,
minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi,
il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli
49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro
ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata
di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore
a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore
a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore
a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore
a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore
a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro
ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non
inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui
all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata
al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista
al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro
ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67,
comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore
di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo
13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b),
g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».
2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «, al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le
deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite
dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».
3. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti
e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto
di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli,
le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
5. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni
del presente articolo, secondo le modalità indicate nell’articolo
18, comma 53, da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo
familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno
un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai
nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non
siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1º gennaio
2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti
importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte
le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per
cento;
c) le tabelle di cui alle lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate
secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale
del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento
alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante
dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare
di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che
trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008.
7. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «1º gennaio 2008» e «31 dicembre 2007»,
ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «1º gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono
sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni
pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti
delle prestazioni accumulate».
8. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma
12 è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa
sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita
alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli
anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente,
nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro
e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno
2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente
con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare
la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata
registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla
compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare
della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa
e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata
sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti
di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico
previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione
ed all’elusione fiscale)
1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito
il seguente:
«Art. 10-bis. – (Modalità di revisione ed aggiornamento
degli studi di settore). – 1. Gli studi di settore previsti all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti
a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello
studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il
parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7.
Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati
e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale,
al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli
stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione
degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun
anno.
2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore
si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori
definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per
il relativo settore economico».
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono
conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis
della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici
indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all’articolo
10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque,
essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta.
La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione
e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro
sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce
mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio
2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) dello stesso comma che
hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore,
sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei
a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti
di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività,
di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività,
può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato
alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo
periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti
appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi
di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle
modalità di svolgimento della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7,
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti
per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con periodo d’imposta pari a dodici mesi e» sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l’ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente articolo,
limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2007.
12. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di
arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa
dichiarato».
13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta
detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».
14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per
cento di quello dichiarato».
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo
8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla
dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore) – 1.
In aggiunta alla sanzione prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo
5, comma 4, nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica
la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500».
16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito
il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l’indicazione del codice fiscale del destinatario».
17. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 16 hanno effetto
a decorrere dal 1º luglio 2007.
18. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni
previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita
IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l’operazione
di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia
delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti
oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia
delle entrate al contribuente, entro il giorno 15 del medesimo mese, vale come
silenzio assenso.
19. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite
le modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni
del comma 18. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite
le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.
20. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 18 e 19, per un importo
pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa
al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l’anno
2008.
21. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono abrogati.
22. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie,
sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via
esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
23. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture
per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima
del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la
differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica
per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio
handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare
nuovi e diversi adattamenti.
24. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo
mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo
e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo
resa nell’ambito della struttura.
25. Le strutture sanitarie di cui al comma 24 comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente
riscossi per ciascun percipiente.
26. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma
25 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione
dei commi 24 e 25.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 si applicano a decorrere dal
1º marzo 2007.
28. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori
di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell’attività.
29. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
«Art. 25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all’appaltatore). – 1. Il condominio quale sostituto di imposta
opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo
di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di
terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma
1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
30. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti
da cave e miniere»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni
individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti,
in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate
con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977».
31. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 30 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la
seguente:
«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli
agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate
a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;
b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture
private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per
la conclusione degli affari».
33. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dai seguenti:
«22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata
ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di
pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle
parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione,
la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che
ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento
per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato
per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche
modalità di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari
in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni,
il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia
delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione
dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro
a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti
sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni».
34. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati
a decorrere dal 4 luglio 2006.
35. In coerenza ai princìpi recati dall’articolo 38 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco,
nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore,
con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite
le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso
le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione
delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa
Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel
rispetto degli obblighi comunitari. L’inosservanza dei provvedimenti
adottati in attuazione della presente disposizione comporta l’irrogazione,
da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni
amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione
accertata.
36. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a
538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati
e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
37. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all’import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine
sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti
residenti.
38. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei
dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
39. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite
le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export
alle regioni.
40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito
il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria
finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni
dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della
pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.
41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe
tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni,
da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema
integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la consultazione
da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi
di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle
finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione
e la valorizzazione del sistema.
42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:
«Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di
rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni
relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di
studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie,
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati
e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili».
43. Dall’attuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri per il bilancio
dello Stato.
44. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini
di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni
pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le
modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da
parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard
e dei dati di contabilità.
45. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito
dal seguente:
«Art. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni). – 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal
1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente
e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».
46. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo
somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione
annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
47. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma
25 sono inseriti i seguenti:
«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine
assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria
gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per
effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono
definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
Art. 4.
(Compensi per l’esercizio
di arti e professioni)
1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito
dal seguente:
«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio
2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro.
Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500
euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma».
Art. 5.
(Disposizioni per il recupero
della base imponibile)
1. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente
si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione
ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2006.
2. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell’esercizio
stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle
seguenti: «in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque
successivi».
3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per
i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito
la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per
i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile
per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione
del reddito negli esercizi precedenti».
4. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 3 del presente
articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta di
bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con
l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche,
apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento
in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda
che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad
euro 0,05.
3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro
1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente,
all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato
A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita
in euro 0,50».
6. All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le
seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato
nell’ambito dei concessionari individuati ai sensi dell’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla
osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta
fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari
di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».
7. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito
dal seguente:
«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti
periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale
a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun
periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante
dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo
erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo
14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi
agli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione
del prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta
la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino
in temporanea situazione di difficoltà».
8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti
del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2004, e successive modificazioni.
9. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto
il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per
i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente
trasmessi dai concessionari in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis,
lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari
stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti
dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario
di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel
controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che,
a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente
nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto
il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo,
delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se
il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate
nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione
definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme
dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete.
In questi casi, l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti
fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite
escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della
convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l’importo
del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite
l’escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede
alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni
di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di prelievo
erariale unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono
delle attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al
predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile
in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi
e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti
del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile
come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale
unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono
dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui
non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a
titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi
agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto
alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e
il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
già debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico
dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura
dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e
congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi
alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati
in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare
delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito
con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli
stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale
unico.
Art. 39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1.
La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo
di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis,
lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. – (Responsabilità solidale dei terzi incaricati
della raccolta delle somme giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta
di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento
del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i
suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento
e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie). – 1. Per le somme
che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale
unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere
esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di
trasmissione».
10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi,
salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione
e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito
ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su
istanza da presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l’osservanza
delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti
per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della
somma di 12.000 euro. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio
di esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21 della legge
22 dicembre 1957, n. 1293.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 hanno effetto per la durata di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi».
13. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente,
al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre
2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
14. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro
per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2007».
15. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata
dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun fabbricato
deve essere specificato, oltre all’indirizzo, l’identificativo
dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla
sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l’importo dell’imposta
comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso
al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento
dell’imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini
e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente ed al comma 15.
17. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale
sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito
del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
18. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro
relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.
19. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per
via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali,
secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI).
20. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio
di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica
all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul
territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti
nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza
ai fini delle imposte sui redditi.
21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati
e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
22. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma
20 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo
1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2»;
b) al comma 4:
1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite
dalle seguenti: «del credito di cui all’articolo 165»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’addizionale è dovuta
alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale
stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato
in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per
cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi
2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi
del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto,
l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata
per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia
effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente
nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale
dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli
23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni
di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo
di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale
residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere
e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.
Art. 7.
(Imposta di scopo per la realizzazione
di opere pubbliche)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di
un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni
nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono
di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale
sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000
euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica,
per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla
base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti
in materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria
ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro
dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti
museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia
scolastica.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore
al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica
da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla
data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di imposte
provinciali e comunali)
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,
sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI),
le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati
che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale
sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili
dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti
tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure
di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite
di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica
concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore
a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province
confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti
con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni.
3. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita
dalla seguente: «trenta».
4. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell’economia
e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti
contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione
dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro i successivi
trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare
aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
5. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita
dalle seguenti: «consiglio comunale».
Art. 9.
(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli
enti locali in materia di pubbliche affissioni)
1. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia
degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti
dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti
sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi,
salvo prova contraria».
Art. 10.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della
base imponibile)
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli
atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio
competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi
notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente
locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento
e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato
a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto
dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire
né rappresentare da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate
o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca
il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione
dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela,
delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile
ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall’ente locale per la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data
di presentazione dell’istanza.
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell’eseguito versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo
di tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo
25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di
propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non
sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si
applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289
del 2002.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali,
di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema
di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione
della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino
a: «periodo di sospensione» sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10;
il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma
5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del
comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;
c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;
e) all’articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «;
il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l’articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
17. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo di presentazione
della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».
18. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
19. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo
20, l’articolo 20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma
5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo
8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
20. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma
2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
21. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del
committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in
solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile»;
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
22. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio
competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata,
nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano
sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti
affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate,
ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
all’efficacia del verbale di accertamento.
23. I poteri di cui al comma 22 non includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di
competenza degli uffici degli enti locali.
24. Le funzioni di cui al comma 22 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito
corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
25. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso
né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione.
26. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo
70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili
anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158.
27. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche
per l’anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 11.
(Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per
la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali,
sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società,
indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati
di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le
dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni
di euro annui.
3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 non si fa
luogo al rimborso delle imposte versate.
Art. 12.
(Compartecipazione comunale all’IRPEF)
1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni
locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte
seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione
del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio
2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere
dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo
ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata
al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
2. Dall’anno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata
una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione
complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è attribuita
una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza
delle risorse.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’incremento del
gettito compartecipato, rispetto all’anno 2008, derivante dalla dinamica
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra
i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri
di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative
e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione del presente
articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti,
anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni,
province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure
e certificati ipotecari»;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di
aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso
il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati
a tutti i soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla
seguente:
«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli
atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)».
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni
catastali conferite agli enti locali)
1. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente,
anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni
catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della
presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo
per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra
l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione
dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni,
tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema
di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in
relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione
di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei
comuni di stipulare convenzioni con l’Agenzia del territorio per l’esercizio
di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo
13 della presente legge. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale
e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute
nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI,
sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e
al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate e, in particolare,
le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione
delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte
dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i
termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio
della gestione delle funzioni catastali.
4. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni
e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º ottobre 2007
specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e
la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri
per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio
devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati
e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito
del sistema pubblico di connettività.
5. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli
attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo,
garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e
la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai
comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.
L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Agenzia del territorio,
con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata,
dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di immobili)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione
civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri
usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti
pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli
enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche
e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro
un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».
3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con
regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento
in favore delle università statali di cui al presente comma».
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti
in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all’Agenzia
del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi
e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito
un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso
degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di
costo da imputare a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato
ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti
dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe
attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso
la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione
degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per
la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti
e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni
usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli
obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce
annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette
amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati
il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli
articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego
dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo
del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui
all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del
Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello
Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle
destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure
una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero
realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione.
Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma
10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine
di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e
di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza
di vincoli, l’elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni
competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere
entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un’attestazione di
conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora
riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga,
una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione
d’uso preesistente, previa comunicazione all’amministrazione comunale
ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro
i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi
anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base
a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando
i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia
del demanio può conferire apposito incarico a società a totale
o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio
sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di
svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla
rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita
ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a
totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello
Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo
scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta,
attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e
all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
15. È attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto
dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento
periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del
bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato,
e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti.
A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo
secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i
quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata
operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per
rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle
finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari
per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma
devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della
proposta di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla
data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione
dei piani di dismissione programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste
dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni
dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».
Art. 16.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis,
323 e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies,
2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
2. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i
proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei
beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per
l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione del processo».
Art. 17.
(Contributo di solidarietà)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul
trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile,
sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo
2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di
buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti
nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti,
erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori
di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente
un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto
sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella
misura del 15 per cento. L’INPS è tenuto a fornire a tutti gli
enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà,
secondo le medesime modalità di cui all’ultimo periodo del comma
402 dell’articolo 18.
2. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma
1 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente
riassegnate al Fondo di cui all’articolo 18, comma 757, e destinate ad
iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
(1. Continua)