Completiamo la pubblicazione del testo integrale del disegno di legge
finanziaria
2007,
approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre scorso e subito trasmesso
al Senato.
I precedenti articoli, da 1 a 17, sono stati pubblicati qui. L’articolo 18, ultimo
del
disegno
di
legge,
rubricato
“Disposizioni
finanziarie
e
interventi
in
settori
diversi”,
contiene ben 810
commi. E’ il risultato dello stralcio operato dal Governo di tutti gli altri
ulterori articoli del disegno di legge, per chiedere la fiducia
.
. . . . . . . .
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)
Sommario
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Art. 2. (IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni)
Art. 3. (Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione
ed all’elusione fiscale)
Art. 4. (Compensi per l’esercizio di arti e professioni)
Art. 5. (Disposizioni per il recupero della base imponibile)
Art. 6. (Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF)
Art. 7. (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)
Art. 8. (Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)
Art. 9. (Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali
in materia di pubbliche affissioni)
Art. 10. (Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile)
Art. 11. (Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)
Art. 12.
(Compartecipazione comunale all’IRPEF)
Art. 13. (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 14. (Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti
locali)
Art. 15. (Disposizioni in materia di immobili)
Art. 16. (Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)
Art. 17. (Contributo di solidarietà)
Art. 18.(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)
(…)
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie e interventi
in settori diversi)
1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile
di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi
derivanti dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».
2. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano
le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue
rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree,
pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle
regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio
2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati
alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93
al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei
o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo
5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi
boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui
al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano,
a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando
la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per
la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per
un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente
ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi
di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati,
60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare
non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune
costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima
regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera
b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino
una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento
da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali
con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento
per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice
della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione
del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei
valori inerenti le superfici del 25 per cento».
3. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione
e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».
4. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma
2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore
a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e
della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».
5. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto
equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente
fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei
varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito,
per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella
concessione, anche al fine di balneazione.
6. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime
aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a
quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo
03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base
alla medesima disposizione».
7. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n.
449, sono abrogati.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni
ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per
il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del
bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di
mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti,
ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
9. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione è inserito
il seguente:
«Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali
al servizio della navigazione aerea). – I beni demaniali non strumentalmente
destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia
del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con
l’ambito aeroportuale in cui si collocano.
Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale
e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati
sulla base dei valori di mercato, affluiscono all’erario».
10. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito
il seguente:
«Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di
proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono
essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore
a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi
beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione
di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche
o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare
una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per
sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili
di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione
e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto
del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate
con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa
e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione
o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario
di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione
a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono
essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».
11. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti,
il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno
ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti
per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso
esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si
applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando
il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o
ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere
in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella
comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato
il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto
reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione
dei dati catastali.
12. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del
presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere
stabilita in anni cinquanta».
13. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del
demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati,
una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato
un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico
e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di
sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi
facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto
dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e
la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale,
nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento
prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari,
la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni
di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione,
la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle
politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso
degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale
delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento
professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili
di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per
finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali.
Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia
del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile».
14. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: «L’Agenzia del demanio, di concerto
con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio» e le parole: «da
inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «da consegnare all’Agenzia del demanio
per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia»;
b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi
del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro,
da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con
le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità,
nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31
luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
15. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
16. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e
le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e
le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2),
e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione
della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e
le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione
di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione
di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono
inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «;
la deduzione» fino a: «di cui all’articolo 10, comma 2» sono
soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta
nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi
tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro
a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto
in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2»;
d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono
sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione
di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione,
in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma
in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione
di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse
dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere
il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese
a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione
delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies».
17. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri
2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato
dal comma 16, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti
autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura
del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo
mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato
numero 2).
18. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero
3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato
dal comma 16, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese
di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo
mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
19. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle
attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al
1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente,
la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le
disposizioni dei commi 16, 17 e 18; agli stessi effetti, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi,
come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 16, 17 e 18. Agli stessi
effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º febbraio
2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 16
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 17 e 18.
20. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui
al comma 414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile
che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi
da 16 a 19, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie
degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di
euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a
191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione
al minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive
di ciascuna regione.
21. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 23, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea,
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo
le modalità di cui ai commi da 22 a 29.
22. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita
in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile
con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammissibili.
23. Ai fini del comma 21, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature
varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al
primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile,
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate
nelle aree territoriali di cui al comma 21;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,
per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva;
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento
del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
24. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 23 eccedente gli ammortamenti dedotti
nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento
della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni
che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo
d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione.
25. L’agevolazione di cui al comma 21 non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche,
come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai
settori della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario
e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta,
della Commissione europea.
26. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
27. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione
o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati
il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica
una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato
il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che deriva
dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
28. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione dei commi da 21 a 27. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno
dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì,
finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati,
anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio
con altri strumenti aventi analoga finalità.
29. L’efficacia dei commi da 21 a 28 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
30. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito
d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di
ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla
vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le
modalità dei commi da 31 a 61. La misura del 10 per cento è elevata
al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
31. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono,
in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d’imposta.
32. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui
le spese di cui al comma 30 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
33. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione
a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di
ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento
della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con
la disciplina comunitaria di cui al comma 30.
34. L’efficacia dei commi da 30 a 61 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
35. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di
un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
36. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 35, fermo restando
il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni
di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore
di servizi radiotelevisivi.
37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale
docente presso le università statali spetta una detrazione dall’imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo
massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un personal computer
nuovo di fabbrica.
38. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 37.
39. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: « e
a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi,».
40. A decorrere dal 1º gennaio 2009 l’aliquota prevista dall’articolo
1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 22
per cento.
41. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 39 spettano nella misura
del 50 per cento.
42. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, dopo le parole: «fino a 5 metri quadrati» sono inserite
le seguenti: «; l’imposta è dovuta per la sola superficie
eccedente i 5 metri quadrati».
43. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,».
44. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «,
nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239».
45. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, è sostituito dal seguente:
«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni
ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
46. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione
e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri
dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote
sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,» sono
sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica
europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle
seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
47. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione
che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta
al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al
tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni
e titoli similari diversi dai precedenti».
48. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati
italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati
degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni».
49. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento
a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «,
ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di
età inferiore a 35 anni».
50. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute
per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa
tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti
alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati
o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata
in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo
almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari
situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per
gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite
dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo
periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato
comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorchè non
si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».
51. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si
applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante
o ai danni causati dalla loro circolazione».
52. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze
27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli
incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge
vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali
in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente
comma.
53. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei
commi da 30 a 61 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
54. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 37 è sostituito dal seguente:
«37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre
dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti,
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare
entro il 1º giugno 2008»;
b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:
«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008
devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga
a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente
comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano
la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale».
55. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta
a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
56. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono
inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione
di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti
o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro
quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento
e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni,
e le locazioni di»;
b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso
in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non
inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata».
57. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto
rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative
e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto
e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione
di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente numero:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate
in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese
che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457».
58. All’articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo
la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione
dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla
stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile».
59. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e,
a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma
4, e all’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12,».
60. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli
immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezione»,
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis
sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo
comma 1-bis»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della
professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo
d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione
dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha
per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili
dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma
1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa
a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni
di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta
in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione
e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni,
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta
dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile
in quote costanti nei cinque periodo d’imposta successivi»;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per
gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio
dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per
cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili
nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non
sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».
61. Le disposizioni introdotte dal comma 60 in materia di deduzione dell’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio
dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel
periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta
2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
62. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi
di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro
storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento
di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
63. Le aree di cui al comma 62 devono essere caratterizzate da fenomeni di
particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate
in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda
in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione
delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle
zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione
del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le
eventuali riduzioni di cui al comma 62 concedibili, secondo le modalità previste
dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
65. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi
e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.
66. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo.
67. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata
alla presente legge.
68. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici
e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
69. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo.
70. La detrazione fiscale di cui ai commi 66, 67, 68 e 69 è concessa
con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio
1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate
le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio,
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri
casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto
ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni
di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i
corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore
per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico
edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica
comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare,
a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione
energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano
negli importi detraibili.
71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 66 a 72 si applicano le definizioni
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni
attuative di quanto disposto ai commi 66, 67, 68 e 69.
72. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio delle
concessioni edilizie, è prevista l’installazione dei pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova
costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore
a 0,2 kW».
73. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici,
di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio
lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro
quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50
per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella
1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione,
hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti
per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse
le maggiori spese di progettazione.
74. Per l’attuazione del comma 73, è costituito un Fondo di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per
l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonché i
valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo
e l’illuminazione.
75. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione
di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di
classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, in un’unica rata.
76. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore
del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione
nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36
per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri
ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandiscenza con
lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti
ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori
di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del
flusso luminoso.
77. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte
sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del
comma 76.
78. All’onere di cui ai commi 76 e 77, pari a 11 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui al comma 84.
79. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola,
per l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, spetta, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste
a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto
di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo
d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
80. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica,
compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti
con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90
kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.
81. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti
con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento,
in un’unica rata.
82. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite
le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i
variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 80 e 81, i tetti di
spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione
di quanto disposto ai commi 79, 80 e 81 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
83. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite
le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui
al comma 79 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica
e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le
modalità per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma
79.
84. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta
sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro
annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali.
85. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito
il Fondo di cui al comma 84 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui.
86. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni,
le modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo
di cui al comma 84, da destinare al finanziamento di interventi di carattere
sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di
energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani
e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009,
agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 75 a 83.
87. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 86, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione
o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative,
almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli
interventi di cui al comma 86, i cui costi possono in parte essere coperti
dalle risorse del Fondo di cui al comma 84.
88. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso
dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, è sostituito
dal seguente:
«Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono
fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del
tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di
benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono,
nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi
6.1 e 6-bis dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma
6-bis».
89. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel settore agroenergetico, l’articolo 2-quater è sostituito dal
seguente:
«Art. 2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina
e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad
essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo
nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti
rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I
medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in
tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata
nella misura dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base
del tenore energetico; a partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata
nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate
le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione
della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi
compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli
importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati
al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel
che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o quale
aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo
e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per
l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi
di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria
tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera,
da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati,
l’ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti
ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti
nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego
dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento
pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma
con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego
di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti
di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni
di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione,
con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla
materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti
di produzione».
90. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma
423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,
la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario».
91. All’onere derivante dall’attuazione del comma 90, pari a un
milione di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
92. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice
NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero
per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con olii minerali del biodiesel è effettuata in regime
di deposito fiscale»;
b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
«6.1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo
di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione
in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al
20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato
I. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale
nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di
prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai
fini dell’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base
pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera
o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia
che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il
versamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi assegnati e non immessi
in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate
dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro
il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti
dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle
more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia
della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea»;
c) il comma 6.2 è sostituito dal seguente:
«6.2. Nelle more dell’approvazione comunitaria di cui al comma 6.1
e dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 6.1, per
l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata,
con i criteri previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle
dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa
gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 6.1, i
soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti
al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso
in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia
delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti
di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di
filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie
prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità.
L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti
quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione
con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente
agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume
del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) dopo il comma 6.2 sono inseriti i seguenti:
«6.3. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6.1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze
i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari
e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6.1, è rideterminata la misura dell’agevolazione
di cui al medesimo comma 6.1.
6.4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione
di cui al comma 6.3, il contingente di cui al comma 6.1 è conseguentemente
aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno
successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento
del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda
la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma è subordinata all’autorizzazione
stessa»;
e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche
che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito
di un progetto triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta,
secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati
come carburanti da soli o in miscela con olii minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000
litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola:
euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;
f) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui,
comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione
dell’agevolazione prevista dal comma 6-bis, tra le varie tipologie e tra
gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di
verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti,
valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio
del progetto triennale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico
e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma
6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati
alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».
93. Le disposizioni introdotte dal comma 92, lettere e) ed f), hanno effetto
a decorrere dal 1º gennaio 2008 e sono subordinate, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
94. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’articolo
21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, assegnato secondo le modalità di cui al comma 6.2, primo periodo, è incrementata
in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali
risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata
del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del
Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive
28 ottobre 2005. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
95. Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel
di cui al comma 6.2 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate
dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti
al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui
all’articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.
96. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato
dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente
non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei
medesimi importi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
all’incremento del contingente di biodiesel di cui all’articolo
21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995
per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo
di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
97. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo
21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per
le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di
cui all’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al medesimo
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
98. All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite
dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
99. Ai fini di quanto disposto dai commi da 88 a 98, per «intesa di filiera» e «contratto
quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102.
100. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali
relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti
pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia,
come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia
prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l’aliquota ordinaria».
101. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
102. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie
sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati
dall’Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione;
per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali,
i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso
annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie,
i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento
non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori
commerciali autorizzati. L’importo fisso annuale e la percentuale di
aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi
di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia
del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento
delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici
che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente
ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo
da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono
dovuti i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica,
dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso
fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e,
nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento
di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni».
103. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento
delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare,
ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie
in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
104. Le agevolazioni di cui al comma 103 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
105. Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione
di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate
e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione
delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia
e delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri
dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità,
limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente
comma.
106. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette
periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento».
107. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
108. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2007.
109. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita
in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma
6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
111. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 110, lettera a), è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
112. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
113. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006.
114. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005
e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007».
115. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
116. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.
117. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti
di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
118. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell’80 per cento».
119. Le disposizioni introdotte dai commi 117 e 118 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006;
per il medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto
dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti
commi 117 e 118.
120. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare,
entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento
di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure
sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione,
nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo
28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione
e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile
e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso
la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione
in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale
utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati
e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione
e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per
cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari
esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione
del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione
dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella
stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli
3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato
per conto di tutte le rappresentanze medesime.
121. I regolamenti di cui al comma 120 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
122. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 120 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con
i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
123. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze
gli schemi di regolamento di cui al comma 120, il cui esame deve concludersi
entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi,
per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e
dei relativi tempi e termini.
124. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120, lettera f), e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente,
le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 120, lettera f).
I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione
dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
125. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente
lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e trasmettono
alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
126. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 120 è fatto
divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
127. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e ne trasmettono i risultati
ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), relativamente
al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
128. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia
e delle finanze, emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 120 a 132.
129. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per
la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi
specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), e
di quanto disposto dal comma 132.
130. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo
di cui al comma 123, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 129
sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione
di risultato e della responsabilità dirigenziale.
131. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 130 è coordinata
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 132
dall’«Unità per la riorganizzazione» composta dai
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia
e delle finanze e dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio
delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio
delle relative funzioni l’Unità per la riorganizzazione si avvale,
nell’ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso
le competenti amministrazioni.
132. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 131
e da 134 a 138 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni
di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 20
milioni di euro per l’anno 2009.
133. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai
commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e».
134. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali
prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento
di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero
dell’interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per
l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell’Amministrazione
dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei
procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.
135. Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 l’articolazione
periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita
su base regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale
e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie
di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
136. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 120
a 132 si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia
e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti
centrali.
137. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 120 gli uffici di cui al comma 136, lettera a), assumono le seguenti
denominazioni: «Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze» e «Ragionerie
territoriali dello Stato».
138. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia
e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento,
in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche
di verifica.
139. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato
sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni
sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
140. Al medesimo fine di cui al comma 139, l’Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte
alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei
presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
141. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni
ai regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e successive modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
142. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti
i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari
che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente
legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3,
della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il
loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti,
si provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque,
l’invarianza della spesa.
143. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 142
devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno
2007, a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per
l’anno 2009.
144. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.
145. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati
in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento
in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.
146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi
di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno
e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni
e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle
stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche
in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
147. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi
manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della
contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.
148. Le agenzie e gli enti di cui al comma 147 adottano, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione
e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui
al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
149. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di
cui al comma 148 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
150. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 147 a 149 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
151. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 147 a 152 e ne
trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 147 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
152. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti
di cui al comma 148, o di mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008,
del parametro di cui al comma 147, gli organi di governo dell’ente o
dell’agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione
dell’attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all’attuazione di quanto previsto dai commi da 147 a 151.
153. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni
e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale,
tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro.
154. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione
del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico
del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in
forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002.
155. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
156. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto
delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti,
le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui
al presente comma e al comma 163 del presente articolo, ovvero ne utilizzano
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento.
157. Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo
11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101.
158. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzione
della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi
agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare
ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata
l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
159. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni
che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo
che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili
all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile
necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
160. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da effettuare a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni
di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni.
161. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto
della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione
di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori
sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
162. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto
di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche
unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli
enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio.
163. Le centrali di cui al comma 162 stipulano, per gli ambiti territoriali
di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
164. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per
l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo
della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per
la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e
monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
165. È abrogato l’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All’articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le
finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «,
in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono
soppresse.
166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri
dei consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1, e delle società controllate, nonché della
società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle società controllate, è ridotto
a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico
alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono
nominati entro i successivi quarantacinque giorni.
167. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti indirizzi volti al riassetto organizzativo
delle società di cui al comma 166 e alla determinazione delle aree di
intervento della stessa.
168. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono
soppresse.
169. Il Ministro dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli
di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, al fine di rendere la composizione dei
predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.
170. Per il conferimento di nuovi incarichi, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero competente, attraverso i propri
rappresentanti nei competenti organi statutari, determina la misura dei compensi
e gli eventuali trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti
di tali società, in misura non superiore a un tetto massimo di 500.000
euro annui, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate
ed effettive esigenze il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può concedere autorizzazioni in deroga. Le medesime
amministrazioni non possono contribuire a deliberare, con il proprio voto favorevole,
clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico
o del rapporto di lavoro, prevedano per gli stessi soggetti benefìci
economici superiori ad una annualità di indennità o stipendio.
171. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi
i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di
vigilanza delle gestioni dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP). I ricorsi amministrativi
pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei
due Istituti, secondo i princìpi generali dell’azione amministrativa
e del procedimento amministrativo.
172. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle
norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
173. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente
i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti».
174. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita
la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per
le seguenti finalità di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione
e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni
pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari
ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento
della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando
i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con
evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti
alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione
delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni,
per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi
generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari
tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all’efficacia
dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto
del Patto di stabilità europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l’attività di monitoraggio
sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema
statistico nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza
dell’informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche,
studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento
in attuazione del comma 180.
175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti
dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti
in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla
Commissione e sul programma di lavoro per l’anno in corso. Per l’anno
2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni
di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di
supporto del programma di cui al comma 180.
176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito
un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, composto
di personale appartenente al Dipartimento stesso.
177. Per l’espletamento della sua attività la Commissione di cui
al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell’Alta
Commissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente
soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti
di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica,
di cui all’articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, ivi incluso l’accesso ai sistemi informativi, di cui al
quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l’istituzione di
una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei
commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal
fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno
2007.
178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce
le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua
attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti
tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza
in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa
di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato
alle competenti Commissioni parlamentari.
179. La Commissione di cui al comma 174 opera per tre anni dalla data di inizio
della attività stabilita. I suoi componenti possono, alla scadenza,
essere rinnovati.
180. Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze,
avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174, promuove la realizzazione
di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma
206, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse,
le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate, sul piano della qualità e dell’economicità.
Ai fini dell’attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni
dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell’economia
e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori
di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del
comma 206 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 120 a 210, indicando
le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla
allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l’efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui
al presente comma nell’ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria
presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati
del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento.
In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti
adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 182.
181. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi
e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall’anno
2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota
parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito
tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma.
A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa
di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento
delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione
di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di
cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di
reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
182. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche,
di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi,
con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo,
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o
alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di
strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione
della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni
e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei
limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione
o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
183. Dall’attuazione del comma 182 deve derivare un miglioramento dell’indebitamento
netto non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni
di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui
al comma 180.
184. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera
c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili
delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
185. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,
come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:
«e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita
dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di
versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni».
186. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono sostituiti dai seguenti:
«89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o
più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione
alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali
del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi
degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento
integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione
di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai
trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria,
concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione
delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura
necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data
di perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle
vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti
le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi».
187. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento
ai servizi resi nell’anno precedente dalla società di cui all’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della
liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento
di bilancio a legislazione vigente.
188. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa
interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un
unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria.
Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative
di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse
e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori.
La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal
registro delle imprese.
189. Il trasferimento di cui al comma 188 decorre dal quindicesimo giorno successivo
alla data di presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze
del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato
dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno sessanta giorni prima,
i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 188.
190. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 188, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo
conto del rendiconto finale di cui al comma 189. Un collegio di tre periti
verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e
predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve,
tra l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 191, nonché di
tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione
di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato
per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono
designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il
presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo del compenso per i periti è determinato dal
Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui al comma
197 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell’esito
finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento
stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero
dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma
194.
191. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori
e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio
dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente
legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.
Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello
Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 188 a 197 devono affluire su
un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale
per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze è fissato, tenendo
conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 190,
l’ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente
infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti
ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
192. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti
EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma
188, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei
processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza
tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque
superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l’ammontare di 300.000 euro.
193. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 190 determina l’eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 190.
Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il
70 per cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze
e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria
in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni
coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente
o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa
data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle
loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla
società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa,
obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili,
alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.
197. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o
più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da
188 a 196.
198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma
3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
e dei commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni,
che si trovano nella fase liquidatoria, decadono se non confermati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone l’attribuzione
al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale,
dell’incarico relativo a più procedure, dando mandato ai commissari
di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni,
al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo decreto l’incarico di commissario può essere
attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti,
in conformità a quanto disposto all’articolo 28, primo comma,
lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 198
non può superare la metà del numero dei commissari in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni
con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell’interesse
della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
200. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi
dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche
e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.
201. Il compenso dei commissari di cui al comma 198 è determinato nella
misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto
del 30 per cento.
202. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato
a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla
strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla
fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di
diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID
Spa.
203. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 202, alla data
di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione
SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un
subcommissario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
204. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9,
12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni
adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione
di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.
205. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli
Istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «degli
enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale di economia agraria,
dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione,
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, delle agenzie
regionali per l’ambiente,».
206. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile,
in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a
5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali
di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni
di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria
2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario
delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali
e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5,
6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre
uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione
dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50
per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti
di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti
agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.
Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun
anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno
e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa
la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze
di carattere finanziario.
207. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio
ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali
di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,
per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione,
mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente
che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza
e di razionalizzazione dei processi di spesa.
208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella
C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni
per l’anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l’anno 2009.
209. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
420 milioni di euro per l’anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 210 del presente
articolo. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo
periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.
210. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è inserito il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi
sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti
dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il
cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data
di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare».
211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati
ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore
a 1.000 unità.
212. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui
al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche
non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza,
purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale
o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento
di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale
di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo
23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure
di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate
secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
213. Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi,
tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 212, nonché all’assunzione
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008.
All’utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
214. Le modalità di assunzione di cui al comma 212 trovano applicazione
anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237
a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti
dal citato comma 212, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto
salvo per il restante personale quanto disposto dall’articolo 1, comma
249, della stessa legge n. 266 del 2005.
215. Al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle
aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo
19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato
ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga all’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori
del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione
dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo
onere, pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
216. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche
alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché del personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette
e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
25 della medesima legge n. 226 del 2004.
217. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti
e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla
tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica
del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione,
a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati
ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo
50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel
limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le conseguenti posizioni
di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto
dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli
dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione
di cui al comma 227, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti
i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
218. Le amministrazioni di cui al comma 216 possono altresì procedere,
per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione
del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma
212.
219. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza,
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 216
non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 211 a
234, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo
di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro
a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno
2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per
ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
220. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo
1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data
del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.
221. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma
216, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei
limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 229 del
presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota
del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti
alle ordinarie attività di servizio.
222. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione
e dell’elusione fiscale, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento
di specifici programmi di assunzione del personale dell’amministrazione
economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di
reclutamento sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti
disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo
2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
223. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale,» sono
inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli
che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di
rimborsi o di crediti d’imposta,»;
b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le seguenti: «,
per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione
a quelle di rispettiva competenza,»;
c) le parole: «con effetto dall’anno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dall’anno
2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da
destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore
a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento».
224. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché al personale delle agenzie fiscali».
225. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l’anno
2007.
226. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente
a Poste italiane Spa.
227. Le assunzioni di cui ai commi 216, 218, 220 e 222 sono autorizzate secondo
le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di
cui all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato
al 31 dicembre 2008.
228. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «A decorrere dall’anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dall’anno 2010».
229. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
230. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
231. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile».
232. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
233. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali
e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la
protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria
dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza
attualmente prevista dall’articolo 156, comma 2, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente
legge.
234. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre
una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate
in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale.
La delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui
al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri
per l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
235. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto
del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:
a) all’immissione in servizio di cento unità di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi
795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2,
per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria e Veneto;
b) all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato
vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
236. Per l’attuazione del comma 235, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata
la spesa annua di 5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera a),
e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera b).
237. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate
per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno
2008 di 2.193 milioni di euro.
238. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione
collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 237, è reso esigibile interamente,
per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma
237.
239. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame
dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto
termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici
giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente
del Consiglio dei ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti
entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri
deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salva
l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale modifica
delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso
il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo,
che è trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione.
Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui
i comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma
3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».
240. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008
di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304
milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
241. Le somme di cui ai commi 237 e 240, comprensive degli oneri contributivi
e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
242. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 237. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale
dei dati concernenti il personale dipendente.
243. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 307 a 343, gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.
A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento
ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 211
a 234 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo;
b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo
di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1,
commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate
per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
244. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti di cui al comma 243, fermo restando il rispetto delle regole del patto
di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili
in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio
a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive.
245. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 243, che
procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati
ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la
durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
246. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del
patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
247. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno,
le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti
di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale
nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma
244.
248. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006,
ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1,
comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per
cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile
o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004,
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve,
e pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni
a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato
in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre
2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito
e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), può essere
valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte
da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente
lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili
dalle disposizioni di cui ai commi da 211 a 234;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo
1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della
spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli
enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007
e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e dall’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti
dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo
1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005
e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa
23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti.
In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia
comunque assicurato l’equilibrio economico.
249. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni
da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all’incentivazione della produttività del personale delle aree
funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione
all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle
missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui
alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse
la gestione e l’amministrazione degli interventi.
250. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione
della tariffa consolare di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro
degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata
al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.
251. L’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, è abrogato.
252. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’anno
2007.
253. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di
personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque
ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri,
da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma
dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
254. Per le finalità di cui al comma 253, è autorizzato il ricorso
ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di
personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
255. Nel nuovo contingente di cui al comma 253 deve essere previsto almeno
il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa
nella materia giuslavoristica.
256. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed
alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche
attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare
gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno
dell’ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi
di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente,
che è a tale fine autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti
straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui
sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in
soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto
dalle norme vigenti.
257. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento
a decorrere dal 1º gennaio 2007.
258. Per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto
per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui,
senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell’anno 2009
nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della
base retributiva cui applicarlo.
259. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati
i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge,
sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova
applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 5,
terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione
ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
260. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
120 a 259, aventi riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti
di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
261. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza
e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali,
sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo
per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture
scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare
i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti
i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero
della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.
262. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale,
che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia
ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti
del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione
dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo
40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione
di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa
la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità,
al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali
gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media
del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle
con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
20.000 unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per
le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno
scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1
del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso
ai ruoli nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili
ai sensi dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei
servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione
dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione
del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione
dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione
in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai
docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita
entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto
il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti
di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. In ogni caso, ove a seguito della piena
attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura di posti
disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto
salvo comunque il criterio di cui alla lettera a), previo parere del CNPI,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si può attingere
alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore della
presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
già effettuate su posti della medesima classe di concorso;
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di
monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente
alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi
delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un
piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare
negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle
competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale
fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi
di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.
263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 262 è adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato
d’intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia
di cui alla lettera c) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione.
264. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere
dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali
delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti
nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono
ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni.
Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al
presente comma sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento
delle strutture formative e dei corsi.
265. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al
personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato
fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente
dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica,
nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio
utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione
con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui
al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
266. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata
alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione
del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.
L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
267. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche
nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di
ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione
con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica»,
di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca
e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia
di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
268. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale
e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia
subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali
di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione
per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia,
e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o
più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata
la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale
già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima
attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì,
le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti
di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante
procedure selettive di natura concorsuale.
269. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto
sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione
e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. È nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti
dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico
ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità,
per un ulteriore triennio»;
d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto
membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non
più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato
sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto,
sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione
dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta
da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative
e scientifiche».
270. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area
V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente
generale dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni
del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione
del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
271. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione
dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato
dei rispettivi vincitori.
272. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano
dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
nomina uno o più commissari straordinari.
273. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La
minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a disposizione
delle istituzioni scolastiche interessate.
274. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure
concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti
princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel
triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto
al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo
un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una
preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale,
in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di
una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano
la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,
di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso,
con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui
ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 274 si
procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione
con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio
di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì,
sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale, questi
ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati
che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione
del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente
collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con
esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione
con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno
scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine
della graduatoria di merito.
276. Dall’attuazione dei commi da 262 a 275 devono conseguire economie
di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per
l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20
milioni a decorrere dall’anno 2009.
277. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di accertamento di minori economie,
si provvede:
a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 183;
b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276.
278. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria
ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio
di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per
l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici
anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28,
comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione
dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due
anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi
di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono
essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni
percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche,
siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative
che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere
inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione
decorre dall’anno scolastico 2007/2008.
279. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278, proseguono
i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo
28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati
i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate
alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla
base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
280. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo
4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al completamento delle attività di
messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte
dei competenti enti locali. Per tali finalità, le regioni e gli enti
locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta,
nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima
legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza
e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza
al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla
data di sottoscrizione dell’accordo denominato «patto per la sicurezza» tra
Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima
regione.
281. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni,
il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in
via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione
e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione
ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di
primo grado e superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche
o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL
determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente
alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche
le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di
attuazione dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del
2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione
dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
282. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori
e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro
della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo
9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
283. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo
27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti
del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il
disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo
e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica,
altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione
del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi
al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni
dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti
e ai loro genitori.
284. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini
al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta
formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante
la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia
di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie,
con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva
continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6
anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione
delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione
ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere
utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse
previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo
periodo, della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, è abrogato.
285. A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta
formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica,
secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
286. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia,
in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di
far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana,
i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi
serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati «Centri provinciali per l’istruzione degli adulti».
Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica,
con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale,
nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione
e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione
di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
287. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni
tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.
288. Per gli interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione del
comma 280, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di
bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai
commi da 278 a 287.
289. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali
di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni
di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
290. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito
decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico
senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi
fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
291. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e
della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle
risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative.
292. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
293. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 292 è determinato
annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal
medesimo comma 292. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del
Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa
compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque
nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati
i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato
per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni
per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei
programmi ed attività per conto e nell’interesse dei Ministeri
che li finanziano.
294. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui
all’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
295. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario
statale dal comma 291 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma
292 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente
a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
296. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere
ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro
il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro
il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali
di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite
di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell’anno
precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante, entro
il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico
relativo alle cessazioni ed al relativo costo.
297. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 218 e 221.
298. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 296 possono avviare procedure
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente
al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 296 riferiti
all’anno 2006.
299. Ai fini dell’applicazione dei commi 296 e 298, sono fatte salve
le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero
a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti
di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione
dei predetti commi.
300. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari,
il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto
da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale
(CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi
per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali
ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di
ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard
internazionali.
301. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il
decreto di cui al comma 300 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore
da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro
il 30 giugno 2008.
302. Per l’anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo
determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti
vincitore di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato,
già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre
2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal
comma 216, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per
l’anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci
di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
303. All’onere derivante dal comma 301 si provvede nel limite di 20 milioni
di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008
e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
304. Fermo quanto previsto dai commi 296, 297 e 298, entro il 30 aprile 2007
il Ministro dell’università e della ricerca, sentiti i presidenti
degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori
nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e
della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali
con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti
di lavoro, dei titoli scientifici e dell’attività di ricerca svolta.
305. Per l’attuazione del piano di cui al comma 304, è autorizzata
la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008.
306. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali
e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale,
di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi
da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che
si tratti di comune confinante.
307. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 308 a 324, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
308. A decorrere dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione,
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento
per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di
definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta
Conferenza.
309. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 308, per
il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione
a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 310, non può essere
superiore, per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali
dell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento e, per gli anni 2008
e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese
finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del
patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per
cento e del 2,4 per cento.
310. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
311. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in
termini di cassa.
312. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente
dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia
e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite
per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 325 a 343 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da
325 a 343.
313. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dal comma 312, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza
di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale
e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio
di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007
e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme
di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e
l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere
in modo permanente o comunque per annualità definite.
314. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, le norme
di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare
in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento
della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’addizionale dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
315. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli
enti ad ordinamento regionale o provinciale.
316. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie
strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di
indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16
a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento
delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province
autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque
salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all’indebitamento.
317. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, si procede,
anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno
e l’anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque
tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale.
318. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
319. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo
un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma
318.
320. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione
a quanto stabilito nel comma 314. Fino alla emanazione delle predette norme
di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo
concluso ai sensi del comma 312.
321. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo
agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 319 e 320,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma
ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo
a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto
di cui al comma 318. Qualora l’ente non adempia, il presidente della
regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno
i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data,
con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 318
degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato
il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni
provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato
la prescritta comunicazione.
322. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 321, nella
regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all’anno
in corso, si applica automaticamente:
a) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258,
con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle
tariffe vigenti.
323. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale
sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla
legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.
324. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 322 e 323.
325. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 343, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
326. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
327. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento
del saldo, gli enti di cui al comma 325 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa,
come definiti al comma 332 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare
ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117
per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno
2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini
di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri
conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012
per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno
2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli
importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti
che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi
di cassa determinano l’importo del concorso alla manovra applicando solo
i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
328. Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui
al comma 327, lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005
delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni
di cui al comma 325, superiore all’8 per cento, il comune deve considerare
come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente
all’8 per cento della suddetta media triennale.
329. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza
tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti
e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario
non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le
spese derivanti dalla concessione di crediti.
330. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo
finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello
medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata
ai sensi del comma 327, lettera c), ovvero del comma 328. Le maggiori entrate
derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 concorrono al conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno.
331. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno
i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa,
nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.
332. Ai fini del comma 334, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione
di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; il saldo finanziario
in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate
le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo
triennio, all’estinzione anticipata di prestiti.
333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata
al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 327 e
328.
334. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuno degli enti di cui al comma 325 è tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e
con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 333.
335. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media
degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci
consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto
di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle
nuove regole del patto di stabilità interno dall’anno 2009 assumendo,
quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio
2007.
336. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di
stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali.
337. Si intendono esclusi per l’anno 2006 dal rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 140,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali nell’anno
2004, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato
commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
338. Le informazioni previste dai commi 333 e 334 sono messe a disposizione
dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia
e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite
apposite convenzioni.
339. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato
con la procedura di cui al comma 334 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge
5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la
medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma
333. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della
provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno
i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima
data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 333. Allo
scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 333 degli elenchi
contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli
per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
340. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 339:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso,
i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota
vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso,
l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere
dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento
sulla tariffa vigente nelle province stesse.
341. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 340.
342. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.
343. All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono
inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette,».
344. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo
1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
345. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per
l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.
346. All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All’articolo
1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non
superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.
347. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 44 milioni di euro, il contributo ordinario,
al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato
in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e
la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo
gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato
ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 56 milioni di euro, il contributo ordinario,
al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato
in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore
a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al
5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento
della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, tra loro associati
o che hanno delegato funzioni alle comunità montane, è concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro,
per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari
degli interventi di cui alle lettere a) e b), è concesso un contributo,
in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di
45,9 milioni di euro;
e) per un importo complessivo di 37,5 milioni di euro per le finalità di
cui al comma 247 del presente articolo.
348. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede
al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa
richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.
349. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell’interno
provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un’unica
soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito
dell’IRPEF spettanti per l’intero esercizio.
350. Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
351. A favore degli enti locali che si trovano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nella condizione di cui all’articolo 143 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto
dal Ministero dell’interno, per l’anno 2007, un contributo destinato
alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva
di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante
al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore
a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
352. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 348 a 351 si
provvede a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
353. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono
confermate, per l’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
354. Per l’anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono essere, in via d’eccezione, destinati al finanziamento
di spese correnti, purché in misura non superiore al 35 per cento.
355. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «,
per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».
356. A decorrere dall’anno 2007, la dichiarazione di cui all’articolo
2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali
e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro
dell’interno 1º luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito
dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D, deve essere inviata al Ministero dell’interno entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui si è verificata la minore entrata.
357. Le dichiarazioni relative alle minori entrate dell’imposta comunale
sugli immobili derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono
essere trasmesse al Ministero dell’interno, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un’attestazione,
a firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente locale, sull’ammontare
dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
358. All’articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernente l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali
si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».
359. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gli incarichi di cui all’articolo 110 del medesimo testo
unico nonché l’incarico di revisore dei conti e i rapporti di
consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto
se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall’insediamento della
commissione straordinaria per la gestione dell’ente.
360. Ai fini dell’invarianza delle disposizioni recate dai commi da 347
a 359 sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195
milioni di euro per l’anno 2007, di 130 milioni di euro per l’anno
2008 e di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
361. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia
di organi di governo degli enti locali in attuazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate,
per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell’articolo 78 è sostituito dal seguente:
«5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori
e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi
e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di
altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti
incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno
due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente della provincia,
assessore o consigliere comunale o provinciale»;
b) il comma 2 dell’articolo 82 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare
percepito nell’ambito di un anno da un consigliere può superare
l’importo pari al 30 per cento dell’indennità massima prevista
per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;
c) il comma 4 dell’articolo 82 è abrogato;
d) la lettera c) del comma 8 dell’articolo 82 è sostituita dalla
seguente:
«c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti
del consiglio, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province e degli assessori
in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente
della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi
fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di
funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per
il comune avente maggiore popolazione»;
e) al comma 11 dell’articolo 82, le parole: «incrementati o» e
il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli
importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all’articolo
82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile
2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento;
f) l’articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – (Rimborsi per spese di viaggio). – 1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione
nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio
nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo
per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi
dell’assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
362. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della
carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali
partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun
emolumento a carico della società.
363. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile
2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata
superiore a trenta mesi.
364. All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da collocare sul mercato,
secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto
mesi» sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è sostituita
dalla seguente: «bandite».
365. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento
alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei
componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate
e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
366. La disposizione di cui al comma 365 costituisce principio fondamentale
di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
367. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 365 devono
garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari
al 10 per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.
368. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per
un triennio, le disposizioni in materia di patto di stabilità.
369. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui
ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti
erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla
fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5
per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
370. I comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l’esercizio
associato di funzioni e servizi di cui all’articolo 33 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso gli
altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico, hanno
diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei
risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore
al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
371. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni
o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane
previste dall’articolo 27».
372. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano
parte sia di un’unione di comuni sia di una comunità montana devono
recedere dall’uno o dall’altro ente entro sei mesi dalla medesima
data di entrata in vigore.
373. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70 per
cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente
della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 361 del presente articolo. Nelle
società a partecipazione mista costituite tra comuni, province e società loro
partecipate o altri enti pubblici, le amministrazioni comunali o provinciali,
in qualità di socio di diritto privato, sono chiamate, attraverso i
propri rappresentanti nei competenti organi statutari, a deliberare, per il
presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, un compenso non
superiore al 70 per cento delle indennità spettanti rispettivamente
al sindaco e al presidente della provincia dell’ente avente maggiore
popolazione ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
374. Il limite di cui al comma 373 non si applica agli amministratori di cui
all’articolo 2381, secondo comma, del codice civile.
375. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di
enti locali, il compenso di cui al comma 373, nella misura ivi prevista, è calcolato
in percentuale delle indennità di maggiore importo tra quelle spettanti
ai rappresentanti degli enti locali soci.
376. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità di
missione alle condizioni e nella misura fissate ai sensi dell’articolo
84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
377. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
società partecipate totalmente da enti locali, ovvero delle società miste
costituite tra comuni, province e società direttamente o indirettamente
loro partecipate o altri enti pubblici, non può essere superiore a tre,
ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari
o superiore all’importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
società a partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti
del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere
superiore a cinque e il massimo compenso annuale lordo dei medesimi è stabilito
nella misura di cui al comma 373. Le società adeguano i propri statuti
e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo.
378. Le regioni adeguano ai princìpi di cui ai commi da 373 a 377 la
disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate
e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società.
379. All’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono
inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;
b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite
le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,».
380. Al comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «5.000» sono sostituite
dalle seguenti: «15.000». Le disposizioni introdotte dai commi
da 373 fino al presente comma si applicano a decorrere dalle prime elezioni
per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati
e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri
organi elettivi.
381. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 385, è stabilito
per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
382. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 381, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera a), e in 4.114,39 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera b).
383. Gli importi complessivi di cui ai commi 381 e 382 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto
attiene al trasferimento di cui al comma 381, lettera a), della somma di 945,10
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni
di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell’ENPALS.
384. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole
da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione
e prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non inferiori
alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».
385. All’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono
altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni
di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno
1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente
adeguato secondo i medesimi criteri».
386. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa
verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni
effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria
ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo 16 della legge
12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS
fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all’INPS e,
conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni
del conto del patrimonio dello Stato.
387. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordi di cui all’articolo 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l’esercizio
2005 e in 400 milioni di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base
del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze
varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS
per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del
medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro,
in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
388. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a)
e b), dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 396.
Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 396.
389. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il «Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», le
cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione,
ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito
conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce
ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota
corrispondente ai versamenti di cui al comma 390, secondo quanto previsto dal
codice civile medesimo.
390. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al
fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 389, al medesimo Fondo affluisce
un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile,
al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori
di lavoro al Fondo di cui al comma 389, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui al comma 391. Non sono tenuti al versamento del predetto
contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50
addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica
domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391, dal Fondo di
cui al comma 389, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati
al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore
di lavoro.
391. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 389 e 390
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
392. Le risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle prestazioni erogate,
della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento
del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 395, e degli oneri conseguenti
alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione
della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito
dal comma 397, nonché degli oneri di cui al comma 396, sono destinate,
nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge,
al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse
accertate con il procedimento di cui al comma 393.
393. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le
risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle prestazioni e degli oneri
di cui al comma 392.
394. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 392, nei limiti
degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati
e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 393,
con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione
delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile
del Fondo di cui al comma 389 e alla conseguente compatibilità degli
effetti complessivi del medesimo comma 392 con gli impegni comunitari assunti
in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia.
395. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al
quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato
al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile.
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata
anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione
degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti
e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni»;
b) il comma 4 è abrogato.
396. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche
complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione
delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata,
per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione
delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento
alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo
9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
397. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a
forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). – 1.
In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per
il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche
complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile“ istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere
dal 1º gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero
dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro
dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata
tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello
Stato. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente
considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo
al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente
comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti
dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato
articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto,
a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo
dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dal presente
comma è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009»;
b) alla tabella A, le parole: «prevista dall’articolo 8, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall’articolo
8, comma 1».
398. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari
al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote
sono elevate al 20 per cento.
399. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva
di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello
0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto
incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare,
nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33
per cento.
400. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica
per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo
delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento.
Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva
per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari
al 16 per cento.
401. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani
e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti
dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni
l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in
favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge
21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze
un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota
del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in
ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti
di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati
nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi
maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota
del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo. A decorrere dal 1º gennaio 2007 ai lavoratori assunti
con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese
le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo
la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa
contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del
presente comma.
402. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 5.000
euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo
38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto
sull’importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella
misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica
di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le
gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per
il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari
al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso
a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno
considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire
a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo
di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti
erogati.
403. L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso
che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria
italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza
di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata
moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo
il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia
e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti
salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
404. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari
a 100 milioni di euro per l’anno 2007.
405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita
con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso
di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007
superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato
per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno
2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
406. All’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6,
primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le
seguenti: «, laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli
atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento,
salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre
pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi
legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento.
Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco
completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda».
407. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli interessi legali di cui all’articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma
406, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti
ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi
nominativi annuali degli operai agricoli di cui all’articolo 9-quinquies,
comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
408. Il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta
nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
409. Al comma 5 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e
assimilati» sono soppresse.
410. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di venti giorni
nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi
di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano
i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo
corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla
normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di
degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni
nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione
dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano
le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo
dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente
comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto
per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un
trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di
tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari
al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano
anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza
dal 1º gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate
a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
411. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.
53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
412. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 411. Con
il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l’applicazione
dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
413. All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono
soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».
414. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006,
ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente
lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno 2007,
in 99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.245 milioni di euro
per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro,
per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». All’articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere
dall’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente
all’anno 2006»;
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno
2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra
le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso
alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla
sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo
di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia
le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale
e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione
dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento
del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo
8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo
automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato
rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti
nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti
che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia
e delle finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento
degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta
dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti
dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi.
Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato
conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata
può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio
successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati
dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento
del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli
accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo
1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso
previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi
ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria;
c) all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le parole: «all’anno d’imposta
2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006
e successivi». Il procedimento per l’accertamento delle risultanze
contabili regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui al citato
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento
a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle
finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate
alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali
di cui al comma 6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di
finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni
nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale Regione a titolo
di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall’intesa espressa,
ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni della medesima Regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima
verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con
gli obblighi di finanza pubblica;
4) all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle
singole regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente
a quello previsto dal riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere
dall’anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale
di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti
dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,
cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto
per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico
delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma,
per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l’accordo richiamato alla lettera b) del presente comma e accedono al
Fondo transitorio di cui alla medesima lettera b), risultano idonei criteri
di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe
e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa
23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento
della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione
n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno
2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni
delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio
degli andamenti effettivi della spesa;
g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura
degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli
importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005
e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa
farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione,
entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa
per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento
del 40 per cento;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo
regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio
2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un
Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi
diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci,
la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito
del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
h) all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici
sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti
ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema
nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno
2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di
Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo
2007,»;
i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato
dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato
a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti
del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente
comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale
e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari,
per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali
dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che
abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione
e all’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie
ed ospedaliere e all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza
odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente
lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi
ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale,
con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia
e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo
e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e
della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari
delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera,
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture
private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per
conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per
cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto
del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari
al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento
degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento
dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche
e le associazioni di categoria interessate»;
m) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione
al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non
seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codici
bianco e verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti
al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti
non esenti di età inferiore a 14 anni;
n) all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli
allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di
assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime
di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle
soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime
di ricovero ordinario diurno»;
o) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di
visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero
della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero
delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
p) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti
delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo
6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
q) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di
cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 502 del 1992;
r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi
accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento
regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma
8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il
provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente
per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
di cui all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni
impegnate nei piani di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera
b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera
p) sono anticipate al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle
quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare,
adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti
di cui all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
s) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi
per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base d’asta per le forniture
del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei
più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti
e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo
periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono
al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi
medici, anche per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio
2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano
in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso
del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte
di una più ampia fornitura di beni e servizi, l’offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati
identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto
superiore di sanità e dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi
medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative.
I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della
salute;
t) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a
carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi
ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso
e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a
pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci
recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito
solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui
al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni.
In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono
ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie
e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione
dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla
presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa
per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita
al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.
415. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato
per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito
fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa
proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della
salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio
2007.
416. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2006
e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».
417. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato
il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti
e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale
per il triennio 2007-2009.
418. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica
disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di
vendita previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo
deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante
listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti
cessano di applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo
85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
419. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio
non possono vendere i medicinali di cui al comma 418 a un prezzo superiore
al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul
sito INTERNET dell’AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007
le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione
in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare
un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita
di cui al periodo precedente.
420. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 419 è calcolato,
fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della
normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario
nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 418 dai produttori e
dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
421. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione
medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito
dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non
può essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore nel
2006, aumentato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT sul costo
della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
422. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea
distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative
del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito
un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario
nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte
delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
423. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 422 è stabilito
in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate
dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione
ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni
di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti,
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5
milioni di euro.
424. L’importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 423 è assegnato
con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente
per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo
9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del
Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie
di cui al comma 423, coerenti con linee progettuali previamente indicate con
decreto del Ministro della salute.
425. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione
degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione
da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni
meridionali ed insulari.
426. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici
prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi
di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica
ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio
2007, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il
collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi,
ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle
finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto
all’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro
il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente
comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è reso
entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere
comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma
5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere
ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10
milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui
al comma 12»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All’atto della
utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni
specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi
di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero
i codici del repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza
integrativa»;
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche
e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione
dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione
dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del
comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e
al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei
prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti
i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture
di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni
regione trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le
modalità di trasmissione».
427. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una
farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo
7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato
con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio
sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare
la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia,
anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, primo
comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi
di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
428. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata
con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che,
personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile,
eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito
avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto
instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto
di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro,
anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
429. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse
previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento
di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo
pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti
e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento
di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle
malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti
dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione
di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed
il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
430. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo
92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 4,
comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento
di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto
superiore di sanità.
431. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti
gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva,
attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni
per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma
14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite
nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA.
432. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla
non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a
secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni
dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori
al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto
cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
433. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione
delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’imposta sul valore
aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista
dal quinto periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all’arco
temporale decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo
38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009.
La misura dell’ulteriore riduzione è annualmente stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore
spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura
dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
434. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007
e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione
da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione
Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e
di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di
Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e
San Gallicano-IFO.
435. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria
a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della
Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno 2007,
al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11 per cento per l’anno
2009.
436. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 435, ferma restando
la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta sospesa
fino al 30 aprile 2007, in attesa del raggiungimento dell’intesa preliminare
all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana.
437. L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«Art. 8. – Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie,
sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel
territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti
che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo
relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata
sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione
ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del
sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche
e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque
denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene
relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono,
in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad
uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».
438. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata
la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la
devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’imposta
sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
439. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del
fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
440. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde) e le funzioni
relative alla continuità territoriale.
441. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al
gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell’articolo
8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 437 del presente articolo, non può determinare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente
a 344 milioni di euro per l’anno 2007, a 371 milioni di euro per l’anno
2008 e a 482 milioni di euro per l’anno 2009. La nuova compartecipazione
della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.
442. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f) del primo
comma dell’articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 437 del presente
articolo, e del comma 439 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e
2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.
Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore
aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell’importo
risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del
CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell’importo di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
443. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite
di cui al comma 440 rimangono a carico dello Stato.
444. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione
industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito,
ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e
lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo
60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al
Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per
il 2007 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando,
unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 445, la continuità degli
interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse
nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo
52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato,
per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate,
in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate
dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto
del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi
al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
445. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 444 individuata
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia
di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del
16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito
delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile,
delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy
e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.
446. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui
al comma 445, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina
un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei
compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed
esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il
responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere
a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle
modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle
imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle
relative responsabilità attuative.
447. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri
dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,
nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti
cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 445 sulla base
delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali
all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto
delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno
non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate
sono trasmessi per l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si
pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di
delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro
dello sviluppo economico può comunque procedere all’attuazione
del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al
proprio funzionamento per l’attuazione del presente comma.
448. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo
stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e
delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento
degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la
gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del
5 per cento di ciascuno stanziamento.
449. I progetti di cui al comma 445 possono essere oggetto di cofinanziamento
deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione
tecnica tra le amministrazioni interessate.
450. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito
il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse
del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del
Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione
dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni
di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008
e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il Fondo opera con interventi
mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti
e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche
o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia
e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione
di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in
grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza
con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
451. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di
funzionamento del Fondo di cui al comma 450, anche attraverso l’affidamento
diretto ad enti strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti
esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli
progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i
criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 450,
le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione
a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono
al Fondo di cui al comma 450.
452. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 451, l’attuazione
dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate
alla Commissione stessa.
453. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al
Fondo di cui al comma 450 le ulteriori disponibilità degli altri fondi
di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese
individuate dal medesimo decreto.
454. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui
brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla
registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla
registrazione dei marchi d’impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione
e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche
aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per
il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli
di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo
227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta
annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio
per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento
dei diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo
Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo
nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione
al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano,
anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande
di brevetto per invenzione industriale.
455. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino
dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento
di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce,
d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita
struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri,
anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per
le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa
di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della
legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche
mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali
e delle crisi di impresa.
456. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con
la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli
orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di
natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere
ai benefìci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma
il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo
11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
457. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione concernente l’operatività delle misure di sostegno previste
dai commi da 444 a 456, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e
alle somme erogate.
458. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354
e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali
di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
459. Per le finalità di cui al comma 458, la Cassa depositi e prestiti
Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di
cui al medesimo comma 458 un incremento nell’importo massimo fino a 2
miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al
comma 444, secondo la procedura di cui al comma 447, per il finanziamento di
interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione
industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 447;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi del comma 461.
460. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari
o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 459,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite
convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti
Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo
anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro.
461. Ai fini dell’attuazione del comma 459 relativamente agli interventi
agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale
o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 460, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni,
in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti
Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegno
dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione
delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del
tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I
relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province
autonome.
462. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
del comma 461 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 458 dell’anno
successivo.
463. Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con
il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi
di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative
operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di
cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo
svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della
direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001,
recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale
rotativo per l’innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della
legge n. 46 del 1982.
464. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per
le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere
affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma 463, secondo modalità anche
semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
465. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione
negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse
ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate
in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono
essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata
entro i sei mesi successivi.
466. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione
e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione
del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate
con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005,
il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato
di 64.217 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007
e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.017 milioni entro il 2015,
per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi
al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse
di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture
e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La
dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento,
di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da
parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
467. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto
nelle Linee guida di cui al comma 466, costituisce la sede della programmazione
unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta,
per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione
delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali
in materia. Per garantire l’unitarietà dell’impianto programmatico
del Quadro strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato
utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse
ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero
dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore
delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni
del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.
468. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio
2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota
delle risorse di cui al comma 466 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale.
469. Le somme di cui al comma 466, iscritte nella Tabella F allegata alla presente
legge, ai sensi del comma 468, sono interamente impegnabili a decorrere dal
primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio
2013.
470. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre
2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni
2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto
a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per una quota complessiva
di 200 milioni di euro, di cui 125 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate
per l’anno 2006 e 75 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate
per l’anno 2007.
471. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore
della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse
annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui
all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto
di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
472. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 471 è alimentato in
via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria,
dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per
quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE,
nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
473. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della
ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni,
il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede alla
ripartizione delle complessive risorse del Fondo.
474. Il Ministro dell’università e della ricerca, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione
del Fondo di cui al comma 471 per la concessione delle agevolazioni al fine
di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione
le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui
al comma 471.
475. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare
ad integrazione del Fondo di cui al comma 471.
476. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse
finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma
285, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore.
Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui al comma 288, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997,
n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le
aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione
e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei
giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
477. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione
dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti
strategici.
478. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite
le seguenti: «e cogaranzie».
479. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma
478 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
480. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato
dal comma 478 del presente articolo.
481. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati
dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25
e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662».
482. Per le finalità di cui all’articolo 3, primo comma, lettera
a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare
alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo
5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
483. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali
di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo
5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
484. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente
di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno
2008 e di 30 milioni di euro per l’anno 2009, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80.
485. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi
ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’università e
della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni
in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente
dai tre Ministri.
486. Le amministrazioni di cui al comma 485 conformano la propria attività a
quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati
di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione
di bandi unitari e l’acquisizione delle domande di agevolazione presso
un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione
integrata delle domande stesse.
487. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma
92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
488. All’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».
489. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma
371 sono inseriti i seguenti:
«371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuta una agevolazione
statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente
impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio
di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 372».
490. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».
491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione, è autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione individua le azioni da realizzare sul territorio
nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative
e di gestione di tali progetti.
492. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel
settore dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito
un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa,
con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550
milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno
2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze
di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno
2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in
esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle
conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate
le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere
pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
493. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione
europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli
aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
494. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire
di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di 600 milioni di euro
annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche
in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei
rispettivi contratti di programma.
495. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo
2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princìpi
del diritto comunitario, disposizioni in merito all’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
come modificato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del
capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali
di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato.
496. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma
4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall’articolo 1,
comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di
cui al comma 495 del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 495.
497. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche
del contratto di locazione finanziaria.
498. Nei casi di cui al comma 497, il bando, ferme le altre indicazioni previste
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina
i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi
di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
499. L’offerente può essere anche un’associazione temporanea
costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese,
l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente,
con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
500. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni
caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
501. Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari
e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti
tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari
ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante
contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
502. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell’autotrasporto
di merci, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 420 milioni di euro
per l’anno 2007.
503. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18
della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua,
maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata,
a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme
già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento
del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano
generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio
e la valutazione di efficacia degli interventi.
504. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie
per l’innovazione.
505. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della
larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate
al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte
del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture
e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo
7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
506. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con
propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori
50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per
la realizzazione delle finalità di cui al comma 505. Conseguentemente,
le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico
per l’anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.
507. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio
nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo
per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica
digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo
di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi
di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente
o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.
508. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli
interventi di cui al comma 507 e le concrete modalità di realizzazione
dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le
modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
509. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 507 è autorizzata
la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
510. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese
relative a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale.
511. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni
di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonché il
fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
512. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo
2 può essere, a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi
di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito.
I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati
agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del
contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione
del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del
fondo» .
513. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a
sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».
514. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da
consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero,
aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera».
515. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di
favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese
attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura
privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in
Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno
2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte
delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all’erogazione
di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione
di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati
con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni
e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro
per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale,
sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente
periodo.
516. Il fondo di cui al comma 515 è prioritariamente destinato alle
aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.
517. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari
dall’Italia ai sensi della normativa europea»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le
fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in
libera pratica».
518. Allo scopo di potenziare l’attività di promozione e sviluppo
del «made in Italy», anche attraverso l’acquisizione di beni
strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli
impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici,
un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno
2007 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 14-vicies
semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato.
Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
519. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane
all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento
e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli
imprenditori italiani all’estero nonché il coordinamento delle
iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata
la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
520. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 95 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di
cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.
521. In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto
della regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione
del protocollo d’intesa tra lo Stato e la regione stessa, i criteri e
le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso
la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del predetto protocollo
di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e
della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni per l’anno 2008.
522. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica,
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di
170 milioni di euro per l’anno 2009.
523. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all’Esposizione
universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa
con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.
524. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale
di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di 450.000
euro per l’anno 2009.
525. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale
di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno
2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro
per l’anno 2009.
526. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza
2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per
l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione
di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle
relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese
di cui, rispettivamente, ai commi 524 e 525.
527. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale,
sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza
2008 ed il Commissario generale del Governo per l’Esposizione di Shanghai
2010.
528. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati
i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti
tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario,
i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari,
sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
529. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente,
ai commi 524 e 525 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero
per la partecipazione dell’Italia, nonché le spese per le manifestazioni
a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle
esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei
loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale
dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale
presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro
nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti
finali delle spese sostenute.
530. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario
generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia
ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma
147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari
esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di
direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente
dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi
ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale
comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato,
che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato
o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello
Stato ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto
in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed
alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione.
Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in
possesso di specifiche professionalità.
531. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati
per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in
posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571,
e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare.
532. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è stabilita l’indennità spettante
al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori
amministrativi ed al restante personale di cui al comma 530, per l’intero
periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento
dell’incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene
conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensità dell’impegno
lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti
gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella
dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si
aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze
stipendiali di base metropolitane.
533. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai
soggetti di cui ai commi 527, 528 e 530 il rimborso delle sole spese di viaggio,
in conformità alle disposizioni vigenti.
534. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori
dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato
dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro
del commercio internazionale.
535. Agli oneri derivanti dai commi da 526 a 534 si provvede nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 524 e 525.
536. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo
1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo
9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato
di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.
537. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta
capacità» , è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009.
538. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare,
per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della
linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento
del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa
di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
539. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno
2007 a titolo di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale
di Ferrovie dello Stato Spa per l’attuazione di un piano di investimento
della controllata Trenitalia Spa.
540. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote
capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993,
n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto
a carico dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere
per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture
Spa, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione
alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».
541. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno
2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di
servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete
ferroviaria italiana (RFI) e dei contratti di servizio di Trenitalia Spa, stipulati
con le regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli
anni precedenti.
542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
543. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per
le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
544. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato
un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma
di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie
di porto – guardia costiera.
545. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse
di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva,
relativamente alla realizzazione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano,
delle tangenziali esterne di Milano e della Pedemontana lombarda, può avvenire
anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico,
costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e
dalla regione Lombardia. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro
nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere
infrastrutturali.
546. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorità portuali
nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la
razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito
portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati,
ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna
autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione
territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
547. A decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero
dei trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro,
la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali
secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete
altresì il potere di indirizzo e verifica dell’attività programmatica
delle autorità portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente
soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni
e manutenzioni dei porti.
548. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione
di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei
compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei
piani di sicurezza portuali.
549. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del
gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del
titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e
all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
550. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai
commi 546, 548 e 549 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il
relativo gettito.
551. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali
ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme
giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate
in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
552. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali,
il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio
1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali
e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro
eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale
dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali,
del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.
553. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle
autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero
dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero
delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle
tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale,
al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione
dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
554. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione
di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.
Con il decreto di cui al comma 553, previa acquisizione dei corrispondenti
piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti
con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a
farsi carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le
modalità di attribuzione del contributo.
555. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste
nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate
come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
556. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali,
in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime,
restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi
canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati
dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti
tributari si estinguono.
557. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici
anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per
i mutui contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture
portuali che risultino immediatamente cantierabili.
558. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni
attuative del comma 557 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al medesimo comma 557.
559. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti
i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per
il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo
dell’intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato
un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio
decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli
hub portuali di interesse nazionale.
560. Le risorse di cui al comma 559 sono finalizzate, fino alla concorrenza
del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale
piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati,
tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al
fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive
anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria
vigente in materia.
561. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub
portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo
di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato
composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico,
dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’università e
della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal
Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro
dei trasporti.
562. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione
delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di
cui ai commi 559, 560 e 561.
563. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano
le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
564. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise
e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione
delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse
nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80
milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere
sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi
già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
565. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo
2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a
favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
mondiale dell’umanità, titolari di programmi comunitari URBAN,
che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi
di provincia.
566. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni
di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui
al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal
caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati
saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate
alla ricostruzione post terremoto.
567. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza
nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della
propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti,
corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a
titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di
capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti
modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e
contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate
le cartelle esattoriali.
568. Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori delle
regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato
un contributo annuo di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni
secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
569. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di
cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato
un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni
secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
570. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei
comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Piemonte colpite da eventi
alluvionali nell’anno 2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e
di 5 milioni di euro complessivi per le regioni Liguria e Piemonte.
571. Ai contributi di cui ai commi 568, 569 e 570 si applica il disposto di
cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel
rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge
n. 350 del 2003.
572. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni,
destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento
parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e
di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge
n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di
cui al presente comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
573. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle
disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa
alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l’uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate
le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali
sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE.
574. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS
Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera
durata della sua concessione, nonché l’elenco delle opere infrastrutturali
di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti,
che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze; con analogo decreto è approvato l’aggiornamento
del piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque
anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta
una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono
parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal
nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
575. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data
di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 574, all’articolo
7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In
occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può adeguare
la durata della concessione di ANAS Spa.
576. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui
all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata
nel 2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 50 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS
Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario
di cui al comma 574 e che lo destina alle sue attività di vigilanza
e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il residuo 50 per cento è corrisposto al Ministero delle
infrastrutture ed affluisce direttamente ad un’apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione di tale Ministero, che lo destina all’incremento
dell’efficienza e dell’efficacia delle sue funzioni di indirizzo,
controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe
a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo
163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa
ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
577. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni,
e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio
di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per
le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio
2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi
di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio
3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5
millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di
euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti
ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad
assicurare l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione,
attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e
il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta
di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma,
ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle
di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente
alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo
di corrispettivo del contratto di servizio.
578. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 576 e 577, con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo
7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 575, 579 e
583 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione
di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia
e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con
il Ministero delle infrastrutture, l’autonomia e la piena separazione
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte
alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al
concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma
2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per
assicurare le modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento
delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie
autostradali. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito
un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione
della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti
ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base
di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, le attività della
medesima società.
579. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive
modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino
a: «da essa costituite» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed
il secondo periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.
580. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive
modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero
patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti
dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale
dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le
disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della
sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei
confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo
le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse
già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai
sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano
le disposizioni di cui al comma 581 nonché quelle di cui all’articolo
9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta
di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto,
in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 574.
581. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati
ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria
ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano
le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi,
dell’importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate
di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma
2003-2005.
582. È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno
2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi
annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai
sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, rispettivamente per l’importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell’articolo
19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.
583. All’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468».
584. Nell’elenco di cui al comma 574, assumono priorità la costruzione
di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la
messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
585. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,
l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire
il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito
presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto
di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato
a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di
competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane,
tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione
non convenzionale.
586. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni
e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18
giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si
siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo
1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
587. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente
agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 585, le regioni,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto,
anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
588. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse
all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento
del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
589. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del Ministero
dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica
stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte
a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei
conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione
di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei
veicoli.
590. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico
dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati
a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior
livello della sicurezza della circolazione, nonché, per gli anni 2008
e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del
Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
591. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo
15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del
30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato
a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche
di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo
non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei
seguenti progetti innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto
allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano
un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.
592. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed
i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefìci
di cui al comma 591. A tal fine è autorizzato un contributo di 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
593. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito
dal seguente:
«Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1.
Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in
via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via
marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente
marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del
1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il
Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con proprio decreto,
in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le
modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo».
594. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo
degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni
agroalimentari di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato
centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per
il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce
struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
595. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e i compiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE)
n. 4045/89, a decorrere dal 1º luglio 2007, sono demandati all’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
596. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le
parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.
597. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche
ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di
euro per l’anno 2007.
598. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito
un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione
dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,
delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma
del citato regolamento. L’importo e le modalità di versamento
del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia
dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari
ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
599. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter è abrogato;
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per
gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate».
600. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole: «l’ENEA e l’ASI», sono aggiunte le
seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato».
601. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono
sostituite dalle seguenti: «All’AGEA è attribuita».
602. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti,
i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti alle regioni Puglia e
Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni
limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli
usi delle acque.
603. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni». L’onere
per l’attuazione del presente comma per l’anno 2007 è pari
a 271.240 euro.
604. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non
si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento
dell’acqua ai fini della sua distribuzione.
605. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80.000
euro»;
b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «2
milioni di euro».
606. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione
di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori
agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le
condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione
in materia.
607. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000
euro»;
b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a
300.000 euro».
608. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese
giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria
di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
609. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e
le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 608, in coerenza con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
610. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, è abrogato.
611. All’onere di cui al comma 608, pari a 10 milioni di euro annui per
il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
612. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche
e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo
per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo
1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data
del 31 dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
613. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 608,
nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
614. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le
parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi
2, 3, 5 e 6».
615. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali,
compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree
colpite provvedono le regioni.
616. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo
1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato
di 3 milioni di euro.
617. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali
in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione
europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione
regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il
settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile
e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le
azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella
deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n.
289 del 2002.
618. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9
e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì,
l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la
valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse
derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera
del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata
e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della
biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati,
pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione
degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
619. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello
forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
620. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2005». In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS,
sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per
l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
621. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per
cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria
realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi
di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti
realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
622. La misura dell’esclusione di cui al comma 621 è elevata al
35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati
sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari,
operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore
degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti
prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto
di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12
e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
623. Il beneficio fiscale di cui ai commi 621 e 622 si applica anche alle imprese
in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche
se con un’attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a
tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo.
624. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti,
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello
dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale.
625. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono,
per quanto non previsto dai commi da 621 a 624 del presente articolo, le stesse
disposte dall’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
626. Le società di persone e le società a responsabilità limitata,
che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal
comma 628 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei
redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
627. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate
le modalità applicative del comma 626.
628. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, il secondo periodo è soppresso.
629. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 621 a 625 e dei commi
627 e 628 resta subordinata all’emanazione di un apposito regolamento
da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto
a contenere il relativo onere nel limite di 1 milione di euro annui.
630. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di
bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area
euro a cura di Poste Italiane Spa.
631. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 630 del presente
articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale
6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni
in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
632. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 630,
da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento
con il Ministero dell’economia e delle finanze.
633. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa
del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,
e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata
ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
634. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela
dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui
al primo comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare applica
il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni
degli armatori (SCOPIC).
635. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, è sostituito dal seguente:
«Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per
gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti».
636. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi
di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
637. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere
abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi
di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati
gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione
e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure
e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
638. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano
la materia di cui ai commi 636 e 637 secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
639. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge
1º giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi
aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
640. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato
della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.
641. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di
seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione
delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45
kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei
settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti
di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
642. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma
639 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione,
al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo
2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.
643. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento
delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 639.
644. Il Fondo di cui al comma 639 è istituito presso la Cassa depositi
e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di
gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria,
l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti
concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare
pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
645. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della
qualità dell’aria nelle aree urbane nonché al potenziamento
del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
646. Il Fondo di cui al comma 645 destina le proprie risorse, con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti
misure:
a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con
particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore
crisi ambientale;
b) incentivazione dell’intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare
la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna
delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento
che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo
obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano,
gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
647. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 645, è destinata
agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
648. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile,
allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di
settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione
ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
649. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di
cui al comma 648 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da
finanziare con il predetto Fondo.
650. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo
1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al
31 dicembre 2007.
651. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni.
652. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali
svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per
i beni e le attività culturali un Fondo per l’attuazione di accordi
di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.
653. Per le finalità di cui al comma 652, è assegnato al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
654. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti
per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici.
655. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato
un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di
istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori
esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo
12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali.
656. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, nonché per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria
per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge
16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri
soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla
creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione,
conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati
di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007.
657. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali
di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere
alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici
e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono
stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.
658. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali
dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma
e all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006,
sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione
dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del
citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 237 del 1999, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale
ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati
con la riprogrammazione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali
titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare
all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del
medesimo Ministero l’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate
con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare».
659. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007
a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni,
destinata, quanto a 10 milioni di euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione,
al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da
tali soggetti per la propria attività e, quanto a 10 milioni di euro,
al loro funzionamento amministrativo e didattico.
660. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa,
sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione
di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio
dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno
in materia di sicurezza.
661. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche
sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi
della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle
spese».
662. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione
nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione
sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali
ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute
entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione,
in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema
del Ministero per i beni e le attività culturali dall’istituto
gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all’estinzione
del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo
che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalità dei
diritti del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al Ministero
per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».
663. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’erogazione
e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di
produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita
dalla seguente: «sostegno»;
b) all’articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti
e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei
contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite
dalle seguenti: «contributi concessi»;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Disposizioni per le attività di produzione). – 1.
A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi
indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso
un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in
misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale
massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata
fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso
un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino
al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite
le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione
del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente
restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali,
per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata,
la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del
film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti
per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate
ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque
anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo,
non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono
soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte
negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature
originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato
in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro
due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione
dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma,
definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata
all’autore della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della
cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi
di qualità di cui all’articolo 17»;
d) all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonché all’ammissione
al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto,
ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma
8» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione
delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6» e, al comma
2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma
6»;
e) all’articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
f) all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma
8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».
664. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria
esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle
strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni
di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione
siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente
in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione
per l’utilizzo delle predette risorse.
665. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva
con il decreto di cui al comma 666 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi
e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo
sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione
del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un
apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato
al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati,
di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi
di emersione di cui ai commi da 699 a 708. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di
euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta
dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale
di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende
interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti
alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente
lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro
per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e
per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da
almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007,
i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati
in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450
unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo
di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che
a tal fine è integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti
delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed
innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione
istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in
materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione,
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia
di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
666. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi
di cui al comma 665 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
667. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre
le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito
l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista,
su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro
dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello
ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25
anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
668. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti
degli accordi di solidarietà di cui al comma 667, i requisiti di accesso
al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione
degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro
per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
669. All’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «e
lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni
a decorrere dall’anno 2008».
670. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo
di 15 milioni di euro per l’anno 2007.
671. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata
la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. Per i periodi successivi
si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e succesive modificazioni.
672. A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania
possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo
effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre
1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente
comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
673. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo
di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno
2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti
importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e per l’anno 2008.
674. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con
la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente
utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni
di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati
in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio,
nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,
e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l’occupazione,
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato
di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
675. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione
in pagamento dal 1º gennaio 2007.
676. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso
ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante
sulle società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
677. I dati di cui al comma 676 sono messi a disposizione, con modalità definite
da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
anche mediante collegamenti telematici.
678. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 676 e 677, nonché per
la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS
e dell’INAIL.
679. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare
del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
680. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini
di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638. All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983,
il comma 3 è abrogato.
681. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito
per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall’ordinamento,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno
o più decreti, all’individuazione degli indici di congruità di
cui al comma 682 e delle relative procedure applicative, articolati per settore,
per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia
e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
682. Il decreto di cui al comma 681 individua i settori nei quali risultano
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi
ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del
rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la
quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento
percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di
affari e dei redditi presunti.
683. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
684. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva
di cui al comma 683, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di
natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva
nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di
norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio
1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 686.
686. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola
e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa
da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente
comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
687. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 685 e
686 integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
688. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a
progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici
e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. Resta fermo, per i datori
di lavoro agricolo, quanto previsto dall’articolo 01, comma 9, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore,
la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale
e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si
applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare,
entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa,
l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti
nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione
di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione
del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro
il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente
data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del
lavoratore e del datore di lavoro».
689. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, è abrogato.
690. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento
dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione
all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare esclusivamente attraverso strumenti
informatici.
691. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa».
692. Il comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga
dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con
i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della
prefettura-ufficio territoriale del Governo.
6-bis. Il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.
6-ter. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “o lo
assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze“ sono soppresse».
693. Per le comunicazioni previste dalle norme introdotte dal comma 688,
i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, disciplina anche le modalità e i
tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
694. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di
salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato
rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati
ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
695. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
696. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007,
ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge
14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione,
ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali,
anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,
nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi
di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati
oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente.
Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per
i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere
a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.
697. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre
2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione
di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede
istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse finanziarie
di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo
1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2007».
698. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 697,
sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla
concessione, per l’anno 2007, di una indennità pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa
contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori
portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio
1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
699. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo
e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi
dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita
istanza ai sensi del comma 700.
700. L’istanza di cui al comma 699 può essere presentata esclusivamente
dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze
sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione
dei rapporti di lavoro di cui al comma 699. Nell’istanza il datore di
lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare
ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori
ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
701. L’accordo sindacale di cui al comma 700, da allegare all’istanza,
disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di
contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione
individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa
vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli
ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza
di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti
di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
702. Ai fini del comma 699 si applica il termine di prescrizione quinquennale
per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione
di cui al comma 700. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 699
a 708 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari
di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il
pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse
sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi
fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 703. In ogni caso
l’accordo sindacale di cui al comma 701 comprende la regolarizzazione
delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni
dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
703. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico
del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura
di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a
due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento
all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale
dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari
importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della
parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale
relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione
alle quote contributive effettivamente versate.
704. Il versamento della somma di cui al comma 703 comporta l’estinzione
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi
e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni
altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi
e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
705. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza
di regolarizzazione di cui al comma 699, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della
regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo
ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione
della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno
a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione
di cui al comma 699, i datori di lavoro devono completare, ove necessario,
gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia
estintiva di cui al comma 704 resta condizionata al completo adempimento degli
obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza
del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali
ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le
attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
706. Le agevolazioni contributive di cui al comma 703 sono temporaneamente
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine
di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui
al comma 701.
707. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 703 resta condizionata
al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro
mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni
o di licenziamento per giusta causa.
708. Ferma restando l’attività di natura istruttoria di spettanza
dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente
ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti
previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti
di accoglimento delle istanze di cui al comma 699, previa, ove necessario,
richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
709. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il
ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto
utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto,
i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono
stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende
non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente
più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 710 a
715.
710. Gli accordi sindacali di cui al comma 709 promuovono la trasformazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo
i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione
individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato
godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente.
711. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione
coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo
61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a
contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire
condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative
all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai
collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali,
al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei
tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui
alla presente legge.
712. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 710 rimane
condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di
lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario
integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di
una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti
per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
713. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS
gli atti di conciliazione di cui al comma 710, unitamente ai contratti stipulati
con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento
di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 712. I datori
di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in
trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare
presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore
interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello
contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 716. Qualora il datore di lavoro non proceda
ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente in caso di omissione contributiva.
714. Gli atti di conciliazione di cui al comma 710 producono l’effetto
di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento
ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 712 comporta l’estinzione
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi
o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo
51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo
18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento
di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato
dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 709 a 715.
715. L’accesso alla procedura di cui al comma 709 è consentito
anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto
di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 709 comprende
la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano
le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti
ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui ai commi 712 e 713.
716. Per le finalità dei commi da 709 a 715 è autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
717. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 710 prevedono una durata
del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
718. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e
di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di
37 milioni di euro per il 2007».
719. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell’attuazione
del presente comma, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di
25 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
720. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione
di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea
o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni,
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi
derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
721. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 720, che
si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari,
secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie
operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
723. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni
degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze
di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai
sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
724. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici
e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali,
degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna
rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato
in conseguenza delle suddette violazioni.
725. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724:
a) nei modi indicati al comma 726, qualora l’obbligato sia un ente
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi
della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti
gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera
a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato
ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a)
e b).
726. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 722, 723
e 724, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati,
della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo
nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del
credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e
i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
727. I decreti ministeriali di cui al comma 726, qualora l’obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di
recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di
quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente
territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del
credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini
del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito,
entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia
e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
728. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione
del provvedimento esecutivo indicato nel comma 727 provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio
dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel presente comma.
729. Le notifiche indicate nei commi 725 e 726 sono effettuate a cura e spese
del Ministero dell’economia e delle finanze.
730. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo
della Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative
solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare
fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al presente comma.
731. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all’attuazione
del presente comma.
732. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale,
anche in relazione all’esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta
delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita
di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei,
nonché al fine di favorire l’unicità della titolarità tra
la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di
gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata
la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l’individuazione
dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.
733. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo
di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare
specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi
turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo
e la competitività del settore.
734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo
del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al
settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite
con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30
ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione
alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.
735. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle entrate: 0,71 per
cento», «Agenzia del territorio: 0,13 per cento» e «Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia
del territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668
per cento».
736. Il fondo per provvedere all’estinzione dei debiti pregressi di cui
all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato
di 90 milioni di euro per l’anno 2007.
737. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito
dal seguente:
«69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l’anno
2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
738. Per l’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006,
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta,
diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata in base
alla scelta dei contribuenti alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383;
b) sostegno delle associazioni e fondazioni riconosciute che, senza scopo
di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo
le modalità indicate nel medesimo decreto legislativo;
c) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
d) finanziamento della ricerca sanitaria;
e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
739. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
740. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 738 sono determinate
sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti,
risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
741. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro
della salute, del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell’università e
della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto redatte dai Ministri proponenti
sulla base delle competenze di settore e le modalità del riparto delle
somme stesse; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di
rendicontazione delle somme da parte degli enti beneficiari, nonché di
controllo, da parte delle amministrazioni dello Stato interessate, dell’utilizzo
delle somme stesse per le finalità elencate nell’articolo 1, comma
337, lettere a), b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un
apposito fondo.
742. Per le finalità di cui ai commi da 738 a 741 è autorizzata
la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2008.
743. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di
450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per
il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione
ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e
dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in
funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali,
ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica
l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro
della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze
informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le
relative variazioni di bilancio.
744. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario
di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per
il personale volontario delle Forze armate.
745. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa
di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito
fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze.
746. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni
internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge del
4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre
2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un
dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a valere
sul fondo di cui al comma 745. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni,
il Ministero dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre,
con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui
al presente comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n.
253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
747. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
748. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione
per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa
a decorrere dall’anno 2007.
749. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato
di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno
2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.
750. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche
per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni
statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonché la partecipazione
dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative
di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9
della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore
a quattro; per sostenere l’attività dell’Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo
17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per
sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere
le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione
per le adozioni internazionali.
751. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del
Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per
la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo
degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali
in favore delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione,
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
752. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi
di cui ai commi 750 e 751.
753. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui al comma 750.
754. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27
per cento».
755. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per
i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla
base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale,
i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla
cui base le regioni attuano un piano straordinario di interventi per lo sviluppo
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli
asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali,
di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi
di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il
conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale
del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000
e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le
finalità del piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
756. Per le finalità di cui al comma 755 può essere utilizzata
parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia
di cui al comma 750.
757. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
758. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito
un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale,
connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento
dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori,
con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali
di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione» del medesimo stato di previsione.
759. Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della
legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l’ulteriore spesa di
500.000 euro annui.
760. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle
persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata
la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
761. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
di cui al comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per
la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
762. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi
di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero
dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di
tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».
763. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 760.
764. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro
familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
un fondo denominato «Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati»,
al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
di cui al comma 764 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro
della salute.
766. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per
l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e,
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25
milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328».
767. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo
2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.
768. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
769. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono
essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
770. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza
italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.
771. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
772. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma
770 sono estinti.
773. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo
19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
774. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione
e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo
per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata
la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.
775. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale
per le comunità giovanili di cui all’articolo 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
776. È assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare
il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
777. Il contributo di cui al comma 776 concorre ad incrementare il fondo speciale
di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni.
778. Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno
2003, n. 179.
779. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di
base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato
italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso,
per l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
780. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale
da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di
programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i
rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa
di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n.
99, che, per l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto
dei residui per essere versate, nell’anno 2007, all’entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato
su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata
del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni
di euro nell’anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni
dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi
e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
781. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
782. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione
di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro
della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
783. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito
dal seguente:
«Art. 5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative
della comunità internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati
dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati
o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine
di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di
sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative».
784. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio
per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo
alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa
di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre
la dismissione.
785. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del
piano di cui al comma 784, individua gli immobili da dismettere, anche per
il tramite dell’Agenzia del demanio.
786. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne verifica
la compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento
del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea,
una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni
di dismissione di cui al comma 785, può essere destinata al rifinanziamento
della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro
e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all’estero.
787. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE
del Consiglio, del 1º giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della
data di entrata in vigore della presente legge, l’importo della tariffa
per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all’articolo
26 della tabella dei diritti consolari, di cui all’articolo 1 della legge
2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell’importo di 75 euro.
788. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione
delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve
e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 787, è conseguentemente
aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l’area
Schengen.
789. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti
in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata
e dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente
nazionale del «Sistema d’informazione visti», nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici
all’estero, di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato
di non più di 65 unità.
790. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito
un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica
o dell’ufficio consolare interessati.
791. Al Fondo speciale di cui al comma 790 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti
pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse
tra l’attività pubblica e quella privata.
792. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per
il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 790.
793. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
794. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi
negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili,
di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall’anno
2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato
dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.
795. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione
di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12
milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento
e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di
finanza. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base
del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo
stato di previsione.
796. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
con una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo da
ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali
di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del
medesimo stato di previsione.
797. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito
un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire
per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base del medesimo stato di previsione.
798. All’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009».
799. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l’anno
2008.
800. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
801. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.
802. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge
25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
803. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
804. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
805. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 804, le amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico
di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
806. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari
di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
807. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti
nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
808. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
809. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
810. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007.